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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/08/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 390/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Rel.
dott. Lucia Cannella ConSIliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi ConSIliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 390/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
16.7.2025, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicolo' Saura (C.F. Parte_1
), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bergamo C.F._1
via Sant'Antonino n. 3, giusta procura che si allega al presente atto e che dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
(Cod.Fisc.: ), residente in [...]CP_1 C.F._2
(BG) alla via Bergamo n. 62/F, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C. Peschiulli del Foro di Bergamo (Cod.Fisc.: ed elettivamente domiciliata C.F._3
ai fini della presente procedura presso lo studio di detto Avvocato in Canonica d'Adda
(BG) alla via Matteotti n. 9, giusta delega in calce al presente atto ed allegata alla busta informatica contenente il presente atto, formata ed inviata telematicamente ex art. 83,
3° co. ult. parte, c.p.c. –All.A (Il predetto Avvocato Antonio Peschiulli, ai sensi del primo comma dell'art. 125 c.p.c. e dell'art. 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche presso il proprio numero di fax: 02.90988076, ovvero al proprio indirizzo di P.E.C. così indicati ai Email_2
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 Dpr. 68/2005, alla Legge 148/2011, alla Legge
183/2011 e succ. integrazioni e modifiche).
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo Terza Sezione Civile n.°
509/2023 pubblicata il giorno 14.3.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 509/2023 emessa dal
Tribunale di Bergamo, III Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Chiara Mazzoni, nell'ambito
del giudizio N.R.G. 5406/2020, depositata in cancelleria in data 14.03.2023, notificata
il medesimo giorno, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado
che qui si riportano: “voglia l'IIll.mo Giudice , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: Previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del
caso, accertato il diritto dell'attrice al risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale patito dalla stessa nella misura complessiva ed
equivalente alla somma di euro 25.479,20, ovvero degli importi diversi minori o
maggiori ritenuti di giustizia, condannare , residente a [...]
d'Adda (BG) 24040, Via Bergamo n. 62/F al risarcimento della somma di cui sopra
oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali dell'odierno giudizio " e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o
rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente
appello e nello specifico: si chiede l' ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio
medico-legale sulla persona dell'attrice al fine di valutare l'entità delle lesioni subite
dalla stessa a causa dell'infortunio per cui è causa.
In relazione all'an si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 17 giugno 2018, mentre si trovava presso l'abitazione di proprietà
della SI.ra , la SI.ra cadeva rovinosamente lungo CP_1 Parte_1
le scale interne dell' abitazione”;
2) “Vero che la SI.ra scendeva le scale interne dell'abitazione, di cui al Parte_1 punto precedente, appoggiata con la sua mano al corrimano”;
3) “Vero che la parte finale della scala di cui al punto 2, nonostante la presenza di
scalini, era completamente priva del dovuto e necessario corrimano”;
4) “Vero che la SI.ra , giunta nella parte finale della scala, si vedeva Parte_1
improvvisamente priva del dovuto appoggio costituito dal corrimano”;
5) “Vero che la SI.ra vedutasi privata di adeguato appoggio sotto la mano Parte_1
cadeva rovinosamente a terra”,
6) “Vero che la SI.ra veniva trasportata al Pronto Soccorso del Policlinico Parte_1
S. Marco di Zingonia”;
7) Vero che la SI.ra a seguito della caduta riportava la frattura Parte_1
lombosacrale di cui alla documentazione medica prodotta”.
Si indicano quali testi:
- di LL (BG) Testimone_1
- di LL (BG) Testimone_2
- di OS TO (BG) Testimone_3
Nel caso astratto e non voluto in cui il Giudice ammettesse i capitoli di prova ex adverso
dedotti, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrarriis reiecritis
NEL MERITO
-IN PRINCIPALITÀ respingere respingere l'appello proposto, riconfermando in toto
l'impugnata sentenza di primo grado (sentenza n. 509/2023 emessa il 14.03.2023 dal
Tribunale di Bergamo ad esito del giudizio avente R.G. 5406/2020). -IN SUBORDINE respingere ogni avversa domanda in quanto infondata, non provata
e, comunque, non riferibile all'attrice; nella denegata ipotesi di accertata fondatezza
della domanda attorea, limitare i danni risarcibili a quelli effettivamente provati e
riferibili ai
fatti di causa, comunque escludendo o limitando gli stessi ai sensi di quanto dispone
l'art 1227 cod.civ. .
-IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi del
giudizio, con condanna dell'Attrice Appellante ex art. 96 c.p.c..
IN VIA ISTRUTTORIA
-ci si oppone alla richiesta di Parte Appellante di “ammissione delle istanze istruttorie
non ammesse e/o rigettate in primo grado” in quanto inconferenti ai fini del giudizio e,
comunque,inammissibili in quanto afferenti a capitoli di prova del tutto generici, oltre
che riferiti a circostanze negative ed a giudizi non deferibili ai testi (le singole ragioni
sono dettagliate, capitolo per capitolo, nella memoria di parte convenuta, depositata in
primo grado ex art. 183 VI°co. n. 3 c.p.c., alla quale si rimanda).
Circostanze, peraltro, riferite ad un teste palesemente incapace ex art. 246 c.p.c. quale
è la SI.a , cioè l'amica conduttrice dell'appartamento ove si sarebbe Testimone_1
verificato il fatto (per le ragioni espresse nella parte espositiva a pag. 5/6 ed a pag. 2
della memoria di parte convenuta, depositata in primo grado ex art. 183 VI°co. n. 3
c.p.c., alla quale si rimanda).
-Ci si oppone alla richiesta di CTU medico legale in quanto meramente esplorativa e
tendente a deferire al Consulente oneri probatori propri della Parte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 20.7.2020 La conveniva in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di Bergamo, in quanto proprietaria dell'immobile in cui in CP_1
data 17.6.2018, l'attrice cadeva rovinosamente dalle scale procurandosi lesioni alla colonna vertebrale e precisamente frattura della prima vertebra L1.
Dalle radiografie del rachide e del bacino a cui veniva sottoposta, risultava, altresì, un cedimento dello spigolo somatico antero-superiore di L1 con associata deformazione a cuneo anteriore del corpo vertebrale e affastellamento trabecolare per cedimento del piatto somatico superiore, con prognosi iniziale di 45 giorni come da documentazione medica in atti.
La caduta avveniva a causa di mancanza di corrimano nel tratto – segmento di scale in cui di fatto avveniva il sinistro.
In particolare, le scale nel tratto finale, ove si allargano con le pareti adiacenti,
rimanevano prive del dovuto corrimano mettendo in serie difficoltà qualsiasi persona dotata di ordinaria diligenza.
Poiché il corrimano poteva essere installato solo dal proprietario, e non dal conduttore dell'immobile in quanto opera straordinaria, veniva convenuta in giudizio
[...]
CP_1
Si costituiva in giudizio la quale contestava la domanda in quanto CP_1
infondata.
Il Tribunale, senza lo svolgimento di attività istruttoria con la sentenza n.° 509/2023
rigettava la domanda di condannandola alla rifusione delle spese di Parte_1
giudizio.
Secondo il primo giudice, non era provata la responsabilità ex art. 2051 c.c. per la mancanza di prove circa le effettive modalità dell'avvenimento lamentato e perché la caduta su una scala, costituisce evento agevolmente evitabile dal soggetto utilizzatore mediante l'adozione del generale dovere di cautela, non potendosi ritenere eSIibile da parte del proprietario/custode della scala posta all'interno di un'abitazione privata,
l'approntamento di manufatti idonei a scongiurare, qualsivoglia rischio, di caduta di terzi.
Quanto sopra indicato porta ad avviso del primo giudice, a concludere che la condotta della danneggiata abbia, in concreto, assunto un ruolo causale esclusivo nella produzione dell'evento dannoso.
Con atto di appello ha proposto gravame, a cui resisteva Parte_1 [...]
CP_1
La causa era rinviata all'udienza del giorno 16.7.2025, data in cui è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che la sentenza impugnata non ha,
erroneamente, riconosciuto la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., in particolare in relazione al nesso causale danno -evento.
Il giudice di prime cure, come si legge nella sentenza impugnata evidenzia che la responsabilità ex art. 2051 c.c. abbia carattere oggettivo, ritenendo sufficiente che: “il
danneggiato dimostri la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
arrecato”.
Il Tribunale aggiunge che per:” escludere il nesso causale è necessario che il danno sia
ascrivibile al caso fortuito”. Dopo tali premesse il giudice di prime cure richiama una sentenza della Suprema Corte
di Cassazione affermando che il custode convenuto: “è onerato di offrire prova
contraria della presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante
dimostrazione positiva(... ) del fatto estraneo alla sua sfera di custodia..”
Con il secondo motivo l'appellante si duole che dalle risultanze processuali, il Tribunale
abbia ritenuto sussistere il caso fortuito nel caso in esame e responsabilità della stessa danneggiata.
Il giudice di prime cure, come specificato in sentenza ritiene che: “ il caso fortuito
idoneo ad escludere la responsabilità del custode custode ai sensi del richiamato art.
2051 c.c. può essere integrato dal fatto colposo del danneggiato” ed ancora: “desume
che la caduta su scala costituisce evento agevolmente evitabile dal soggetto utilizzatore
“ .
Sul punto, censura la circostanza che il Tribunale possa ritenere che l'evento Parte_1
fosse evitabile, con la semplice condotta dell'utilizzatore.
….
Osserva la Corte che tutti i motivi sono infondati.
Ed, infatti, dall'esame della documentazione, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha fatto buon governo del materiale probatorio in forza del quale, sia il fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria, sia il nesso di causalità tra l'evento e la cosa,
sono rimasti sforniti del necessario riscontro.
Al riguardo, si richiamano i condivisibili insegnamenti del Supremo Collegio, secondo cui in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia, diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa,
dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (cfr.: Cass. n.° 2480/2018; Cass. n.°
29435/2020; Cass. n.° 456/2021).
In proposito, la Corte evidenzia che, come esattamente accertato dal Tribunale, nel caso di specie, la serie causale determinativa dell'evento (caduta) origina e si esaurisce,
interamente, nel comportamento di la quale, semplicemente lamenta Parte_1
l'assenza di presidi atti a prevenirlo.
L'appellante non ha dedotto alcun altro elemento fattuale da cui inferire che le proprie doglianze siano in realtà riferite, più in generale, alla conformazione dell'intera scala interna dell'abitazione, rispetto alla quale, non ha lamentato vizi e difetti Parte_1
ulteriori all'asserita assenza del corrimano.
In ogni caso, quand'anche estensivamente interpretate in siffatta maniera parimenti le doglianze di parte appellante non coglierebbero nel segno poiché viziate nei presupposti sotto il profilo logico: se infatti la funzione del corrimano è, soltanto, quella di evitare il rischio di cadute, è stata medesima, ad assumere implicitamente di essere Parte_1
caduta per fatto proprio e non in ragione della conformazione della scala.
In conclusione, la caduta di è da imputare, esclusivamente, ad una sua Parte_1
disattenzione, pienamente idonea ad integrare il caso fortuito e, conseguentemente, la
Par domanda dell'appellante , deve essere respinto. Parte_1
Per effetto della soccombenza, devono essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di le spese del secondo grado, liquidate come nel dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 509/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Bergamo in data 14.3.2023 ogni altra e diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello di;
Parte_1
- condanna a pagare a le spese del presente grado Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per fase di studio della controversia, € 921,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 1.911,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- accerta che ricorrono i presupposti per dichiarare l'appellante , tenuta Parte_1
al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo u nificato.
Così deciso in Brescia nella camera di conSIlio del giorno 22 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente Rel.
dott. Lucia Cannella ConSIliere
dott. Vittorio Carlo Aliprandi ConSIliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 390/2023 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
16.7.2025, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'Avvocato Nicolo' Saura (C.F. Parte_1
), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bergamo C.F._1
via Sant'Antonino n. 3, giusta procura che si allega al presente atto e che dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
APPELLANTE
(Cod.Fisc.: ), residente in [...]CP_1 C.F._2
(BG) alla via Bergamo n. 62/F, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C. Peschiulli del Foro di Bergamo (Cod.Fisc.: ed elettivamente domiciliata C.F._3
ai fini della presente procedura presso lo studio di detto Avvocato in Canonica d'Adda
(BG) alla via Matteotti n. 9, giusta delega in calce al presente atto ed allegata alla busta informatica contenente il presente atto, formata ed inviata telematicamente ex art. 83,
3° co. ult. parte, c.p.c. –All.A (Il predetto Avvocato Antonio Peschiulli, ai sensi del primo comma dell'art. 125 c.p.c. e dell'art. 176 c.p.c., dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notifiche presso il proprio numero di fax: 02.90988076, ovvero al proprio indirizzo di P.E.C. così indicati ai Email_2
sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 Dpr. 68/2005, alla Legge 148/2011, alla Legge
183/2011 e succ. integrazioni e modifiche).
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo Terza Sezione Civile n.°
509/2023 pubblicata il giorno 14.3.2023.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il
proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 509/2023 emessa dal
Tribunale di Bergamo, III Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Chiara Mazzoni, nell'ambito
del giudizio N.R.G. 5406/2020, depositata in cancelleria in data 14.03.2023, notificata
il medesimo giorno, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado
che qui si riportano: “voglia l'IIll.mo Giudice , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: Previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del
caso, accertato il diritto dell'attrice al risarcimento del danno Parte_1
patrimoniale e non patrimoniale patito dalla stessa nella misura complessiva ed
equivalente alla somma di euro 25.479,20, ovvero degli importi diversi minori o
maggiori ritenuti di giustizia, condannare , residente a [...]
d'Adda (BG) 24040, Via Bergamo n. 62/F al risarcimento della somma di cui sopra
oltre interessi legali e rivalutazione dal giorno del sinistro al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi professionali dell'odierno giudizio " e
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o
rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente
appello e nello specifico: si chiede l' ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio
medico-legale sulla persona dell'attrice al fine di valutare l'entità delle lesioni subite
dalla stessa a causa dell'infortunio per cui è causa.
In relazione all'an si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 17 giugno 2018, mentre si trovava presso l'abitazione di proprietà
della SI.ra , la SI.ra cadeva rovinosamente lungo CP_1 Parte_1
le scale interne dell' abitazione”;
2) “Vero che la SI.ra scendeva le scale interne dell'abitazione, di cui al Parte_1 punto precedente, appoggiata con la sua mano al corrimano”;
3) “Vero che la parte finale della scala di cui al punto 2, nonostante la presenza di
scalini, era completamente priva del dovuto e necessario corrimano”;
4) “Vero che la SI.ra , giunta nella parte finale della scala, si vedeva Parte_1
improvvisamente priva del dovuto appoggio costituito dal corrimano”;
5) “Vero che la SI.ra vedutasi privata di adeguato appoggio sotto la mano Parte_1
cadeva rovinosamente a terra”,
6) “Vero che la SI.ra veniva trasportata al Pronto Soccorso del Policlinico Parte_1
S. Marco di Zingonia”;
7) Vero che la SI.ra a seguito della caduta riportava la frattura Parte_1
lombosacrale di cui alla documentazione medica prodotta”.
Si indicano quali testi:
- di LL (BG) Testimone_1
- di LL (BG) Testimone_2
- di OS TO (BG) Testimone_3
Nel caso astratto e non voluto in cui il Giudice ammettesse i capitoli di prova ex adverso
dedotti, si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria.”
Per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrarriis reiecritis
NEL MERITO
-IN PRINCIPALITÀ respingere respingere l'appello proposto, riconfermando in toto
l'impugnata sentenza di primo grado (sentenza n. 509/2023 emessa il 14.03.2023 dal
Tribunale di Bergamo ad esito del giudizio avente R.G. 5406/2020). -IN SUBORDINE respingere ogni avversa domanda in quanto infondata, non provata
e, comunque, non riferibile all'attrice; nella denegata ipotesi di accertata fondatezza
della domanda attorea, limitare i danni risarcibili a quelli effettivamente provati e
riferibili ai
fatti di causa, comunque escludendo o limitando gli stessi ai sensi di quanto dispone
l'art 1227 cod.civ. .
-IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di causa per entrambi i gradi del
giudizio, con condanna dell'Attrice Appellante ex art. 96 c.p.c..
IN VIA ISTRUTTORIA
-ci si oppone alla richiesta di Parte Appellante di “ammissione delle istanze istruttorie
non ammesse e/o rigettate in primo grado” in quanto inconferenti ai fini del giudizio e,
comunque,inammissibili in quanto afferenti a capitoli di prova del tutto generici, oltre
che riferiti a circostanze negative ed a giudizi non deferibili ai testi (le singole ragioni
sono dettagliate, capitolo per capitolo, nella memoria di parte convenuta, depositata in
primo grado ex art. 183 VI°co. n. 3 c.p.c., alla quale si rimanda).
Circostanze, peraltro, riferite ad un teste palesemente incapace ex art. 246 c.p.c. quale
è la SI.a , cioè l'amica conduttrice dell'appartamento ove si sarebbe Testimone_1
verificato il fatto (per le ragioni espresse nella parte espositiva a pag. 5/6 ed a pag. 2
della memoria di parte convenuta, depositata in primo grado ex art. 183 VI°co. n. 3
c.p.c., alla quale si rimanda).
-Ci si oppone alla richiesta di CTU medico legale in quanto meramente esplorativa e
tendente a deferire al Consulente oneri probatori propri della Parte”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 20.7.2020 La conveniva in giudizio, avanti il Parte_1
Tribunale di Bergamo, in quanto proprietaria dell'immobile in cui in CP_1
data 17.6.2018, l'attrice cadeva rovinosamente dalle scale procurandosi lesioni alla colonna vertebrale e precisamente frattura della prima vertebra L1.
Dalle radiografie del rachide e del bacino a cui veniva sottoposta, risultava, altresì, un cedimento dello spigolo somatico antero-superiore di L1 con associata deformazione a cuneo anteriore del corpo vertebrale e affastellamento trabecolare per cedimento del piatto somatico superiore, con prognosi iniziale di 45 giorni come da documentazione medica in atti.
La caduta avveniva a causa di mancanza di corrimano nel tratto – segmento di scale in cui di fatto avveniva il sinistro.
In particolare, le scale nel tratto finale, ove si allargano con le pareti adiacenti,
rimanevano prive del dovuto corrimano mettendo in serie difficoltà qualsiasi persona dotata di ordinaria diligenza.
Poiché il corrimano poteva essere installato solo dal proprietario, e non dal conduttore dell'immobile in quanto opera straordinaria, veniva convenuta in giudizio
[...]
CP_1
Si costituiva in giudizio la quale contestava la domanda in quanto CP_1
infondata.
Il Tribunale, senza lo svolgimento di attività istruttoria con la sentenza n.° 509/2023
rigettava la domanda di condannandola alla rifusione delle spese di Parte_1
giudizio.
Secondo il primo giudice, non era provata la responsabilità ex art. 2051 c.c. per la mancanza di prove circa le effettive modalità dell'avvenimento lamentato e perché la caduta su una scala, costituisce evento agevolmente evitabile dal soggetto utilizzatore mediante l'adozione del generale dovere di cautela, non potendosi ritenere eSIibile da parte del proprietario/custode della scala posta all'interno di un'abitazione privata,
l'approntamento di manufatti idonei a scongiurare, qualsivoglia rischio, di caduta di terzi.
Quanto sopra indicato porta ad avviso del primo giudice, a concludere che la condotta della danneggiata abbia, in concreto, assunto un ruolo causale esclusivo nella produzione dell'evento dannoso.
Con atto di appello ha proposto gravame, a cui resisteva Parte_1 [...]
CP_1
La causa era rinviata all'udienza del giorno 16.7.2025, data in cui è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta che la sentenza impugnata non ha,
erroneamente, riconosciuto la sussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c., in particolare in relazione al nesso causale danno -evento.
Il giudice di prime cure, come si legge nella sentenza impugnata evidenzia che la responsabilità ex art. 2051 c.c. abbia carattere oggettivo, ritenendo sufficiente che: “il
danneggiato dimostri la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
arrecato”.
Il Tribunale aggiunge che per:” escludere il nesso causale è necessario che il danno sia
ascrivibile al caso fortuito”. Dopo tali premesse il giudice di prime cure richiama una sentenza della Suprema Corte
di Cassazione affermando che il custode convenuto: “è onerato di offrire prova
contraria della presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante
dimostrazione positiva(... ) del fatto estraneo alla sua sfera di custodia..”
Con il secondo motivo l'appellante si duole che dalle risultanze processuali, il Tribunale
abbia ritenuto sussistere il caso fortuito nel caso in esame e responsabilità della stessa danneggiata.
Il giudice di prime cure, come specificato in sentenza ritiene che: “ il caso fortuito
idoneo ad escludere la responsabilità del custode custode ai sensi del richiamato art.
2051 c.c. può essere integrato dal fatto colposo del danneggiato” ed ancora: “desume
che la caduta su scala costituisce evento agevolmente evitabile dal soggetto utilizzatore
“ .
Sul punto, censura la circostanza che il Tribunale possa ritenere che l'evento Parte_1
fosse evitabile, con la semplice condotta dell'utilizzatore.
….
Osserva la Corte che tutti i motivi sono infondati.
Ed, infatti, dall'esame della documentazione, ad avviso del Collegio, il Tribunale ha fatto buon governo del materiale probatorio in forza del quale, sia il fatto storico posto a fondamento della domanda risarcitoria, sia il nesso di causalità tra l'evento e la cosa,
sono rimasti sforniti del necessario riscontro.
Al riguardo, si richiamano i condivisibili insegnamenti del Supremo Collegio, secondo cui in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia, diversamente, a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa,
dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 della Costituzione.
Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (cfr.: Cass. n.° 2480/2018; Cass. n.°
29435/2020; Cass. n.° 456/2021).
In proposito, la Corte evidenzia che, come esattamente accertato dal Tribunale, nel caso di specie, la serie causale determinativa dell'evento (caduta) origina e si esaurisce,
interamente, nel comportamento di la quale, semplicemente lamenta Parte_1
l'assenza di presidi atti a prevenirlo.
L'appellante non ha dedotto alcun altro elemento fattuale da cui inferire che le proprie doglianze siano in realtà riferite, più in generale, alla conformazione dell'intera scala interna dell'abitazione, rispetto alla quale, non ha lamentato vizi e difetti Parte_1
ulteriori all'asserita assenza del corrimano.
In ogni caso, quand'anche estensivamente interpretate in siffatta maniera parimenti le doglianze di parte appellante non coglierebbero nel segno poiché viziate nei presupposti sotto il profilo logico: se infatti la funzione del corrimano è, soltanto, quella di evitare il rischio di cadute, è stata medesima, ad assumere implicitamente di essere Parte_1
caduta per fatto proprio e non in ragione della conformazione della scala.
In conclusione, la caduta di è da imputare, esclusivamente, ad una sua Parte_1
disattenzione, pienamente idonea ad integrare il caso fortuito e, conseguentemente, la
Par domanda dell'appellante , deve essere respinto. Parte_1
Per effetto della soccombenza, devono essere poste a carico di ed in Parte_1
favore di le spese del secondo grado, liquidate come nel dispositivo. CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.° 509/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Bergamo in data 14.3.2023 ogni altra e diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello di;
Parte_1
- condanna a pagare a le spese del presente grado Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi € 3.966,00 (di cui € 1.134,00 per fase di studio della controversia, € 921,00 per fase introduttiva del giudizio ed € 1.911,00 per fase decisionale), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- accerta che ricorrono i presupposti per dichiarare l'appellante , tenuta Parte_1
al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo u nificato.
Così deciso in Brescia nella camera di conSIlio del giorno 22 luglio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Giuseppe Serao