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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 24/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1474 2024 promossa da:
IE RI, (c.f. ) CodiceFiscale_1
Avv. Emiliano D'Andrea
ricorrente contro
LO AN S.R.L. (P. IVA P.IVA_1
Avv. Ivana Toccaceli
resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso in riassunzione PI RI conveniva in giudizio la NC RI
RL per sentire accogliere le seguenti conclusioni: IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO
1) accertare e dichiarare che la NC RI s.r.l. si è resa inadempiente nei confronti del Sig. PI RI cagionando nella esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto del 20.04.2020, vizi difetti ed omissioni e per l'effetto condannarla pagina 1 di 5 al risarcimento dei danni patiti dalla opponente per il relativo ristoro che si quantificano prudenzialmente in € 18.660,00 oltre interessi legali ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia;
IN VIA SUBORDINATA E SALVO GRAVAME
2) nella denegata e non creduta ipotesi di riconoscimento anche parziale della pretesa creditoria azionata dalla NC RI s.r.l. compensare quanto risulterà come dovutole con il controcredito vantato a titolo risarcitorio per € 17.480,00
o nella somma diversa che risulterà accertata e di Giustizia in favore dell'opponente e per il quale si agisce in via riconvenzionale;
3) condannare sempre ed in ogni caso la NC RI s.r.l. al pagamento delle spese e competenze di lite.
Deduceva il ricorrente che con pregresso giudizio tra le parti dinanzi il Giudice di Pace,
veniva dichiarata l'incompetenza per valore a decidere la domanda riconvenzionale proposta e chek, disposta la separazione delle cause, si assegnava termine di mesi tre ex art.50 c.p.c. per la riassunzione avanti il Tribunale di Ascoli Piceno competente per valore, incardinando il presente giudizio.
Nel corso del processo parte ricorrente in riassunzione precisava le proprie conclusioni dichiarando di rinunciare al ricorso con spese compensate.
- Si costituiva in giudizio la NC RI RL contestando la domanda di parte ricorrente, così concludendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, -
preliminarmente in rito, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 156 e 164 c.p.c. del ricorso in riassunzione depositato da RI PI in data 29/10/2024 in quanto privo dei requisiti indicati nell'art. 125 disp. att. c.p.c.;
pagina 2 di 5 - sempre in via preliminare, in rito accertare e dichiarare la tardività della notifica del ricorso in riassunzione effettuata da RI PI in data 04/12/2024 e quindi dopo la scadenza del termine di tre mesi stabilito con sentenza del Giudice di Pace di Ascoli
Piceno del 27/07/2024 comunicata alle parti in data 29/07/2024; - per l'effetto dichiarare l'estinzione del presente giudizio ai sensi dell'art. 50 c.p.c., ultimo comma, e conseguentemente l'improponibilità, inammissibilità, improcedibilità della domanda ex adverso spiegata;
- nel merito, respingere la domanda spiegata da RI PI nei confronti della società NC RI s.r.l. in via riconvenzionale, come pure l'avversa domanda di compensazione spiegata in via subordinata, per intervenuta decadenza dall'azione di garanzia ex artt. 1667 e ss. c.c. e comunque perché infondate in fatto ed in diritto;
- il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
- Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria e, precisate le conclusioni e discussa la causa ex art. 281 sexies cpc mediante deposito di note di trattazione scritta in udienza ex art. 127 ter cpc, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies cpc ultimo comma.
Motivi della decisione a) Parte ricorrente in riassunzione ha in modo chiaro e specifico dichiarato di rinunciare all'azione promosso in questo processo verso la parte convenuta.
Nel caso di specie va applicato il principio giurisprudenziale secondo cui, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione pagina 3 di 5 dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa
(Cass. 21757/21).
Non sussiste più interesse della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il proprio diritto nei confronti della resistente in quanto, a seguito della rinuncia all'azione proposta, la domanda è abbandonata e rinunciata.
Secondo principio giurisprudenziale costante ed uniforme (tra le tante, Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714) il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza.
Nel caso di specie è evidente, in quanto risulta dagli atti del processo, che il presente giudizio è stato incardinato tardivamente oltre i termini previsti ed avrebbe probabilmente determinato una pronuncia in rito di inammissibilità.
La parte ricorrente va quindi condannata a rifondere le spese di lite.
Va comunque rilevata la tempestività della rinuncia all'azione da parte del ricorrente avvenuta in prima udienza e l'assenza di attività di natura istruttoria.
- Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere non sussistendo più interesse alla prosecuzione del processo da parte del ricorrente, pronuncia seguita dalla condanna alla refusione delle spese di lite a carico di questo ultimo.
pagina 4 di 5 Tenuto conto del valore della controversia e delle fasi processuali effettivamente svolte
PI RI va condannato a rifondere alla NC RI RL le spese di lite che si liquidano in euro 1.696,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna PI RI a rifondere alla NC RI RL le spese di lite che si liquidano in euro 1.696,00, oltre spese forfettarie, oltre accessori di legge.
Così è deciso in Ascoli Piceno,24/04/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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