Art. 160. Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilita' 1. La domanda deve contenere:
a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne ((esprima)) brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
((a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;))
b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
c) la designazione dell'inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi. (( 4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o piu' rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda.
In tale caso resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta. ))
a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;
b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne ((esprima)) brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
2. Una medesima domanda non puo' contenere la richiesta di piu' brevetti, ne' di un solo brevetto per piu' invenzioni o modelli.
3. Alla domanda devono essere uniti:
((a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51;))
b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;
c) la designazione dell'inventore;
d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;
e) in caso di rivendicazione di priorita' i documenti relativi. (( 4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o piu' rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda.
In tale caso resta ferma la data di deposito gia' riconosciuta. ))