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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 3364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3364 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Vincenza Totaro Presidente
2. dr. Sebastiano Napolitano Consigliere
3. dr. Rosa Del Prete Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello il 09/10/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 374/2025 r.g. sez. lav., vertente tra
rappresentata e difesa dagli Avv.ti RAFFAELE LUCA e DE Parte_1
RO UI elettivamente domiciliato in NAPOLI VIA DEI FIORENTINI N° 61
Appellante
e
in persona del l.r.p.t. Controparte_1
Appellato contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.02.2025, proponeva appello parziale avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6245/2024 dell'01-10-2024 con la quale era stato integralmente accolto il ricorso proposto, ma erano state compensate per intero le spese di lite con la seguente motivazione: “«[…] La natura meramente interpretativa della decisione insieme con l'esistenza di precedenti di segno contrario adottati da questa stessa Sezione
Lavoro del Tribunale di Napoli, giustificano la integrale compensazione delle spese di lite tra le parti».
L'appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di lite, contestando la mancata applicazione del principio della soccombenza e l'insussistenza dei presupposti ex art. 92 cpc per procedere alla compensazione delle spese.
Ricostituito il contraddittorio, l'appellato non si costituiva.
1 La causa, trattata in modalità cartolare ex art. 127 ter cpc, veniva decisa all'esito della camera di consiglio.
***
1. Il gravame concerne la statuizione sulle spese di lite, ritenendo l'appellante che la compensazione delle spese, disposta dal Tribunale, sia erronea per difetto dei presupposti di cui all'art. 92 II co. cpc.
La predetta disposizione, della cui violazione si duole la parte, prevede al comma 2 che “Se vi
è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2018, ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
La Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato l'«elasticità» costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, «non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese» in favore della parte vittoriosa” (così Cass. Sez. 6-3, ord. 26 luglio 2021, n. 21400, Rv. 662213-01, che richiama Corte cost., sent. 21 maggio 2014, n. 157).
Come precisato dalla Cassazione, la gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa) delle ragioni che inducono il giudice a compensare le spese può essere correlata alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all'incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità l'applicazione della regola della soccombenza sancita nell'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 nella liquidazione delle spese.
Un'ipotesi di ragione grave ed eccezionale è quella tipizzata ad opera del d.lgs. 220 del 2023 – applicabile ai processi instaurati dal 04/04/2024 – con la quale è stato inserito nell'art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, il riferimento alla l'ipotesi in cui «la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio».
2 Un'altra ipotesi, emersa nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 23/12/2021, n. 41360) è invece riconducibile al mutamento sopravvenuto di giurisprudenza (v. anche C. cost. n. 77 del
2018).
In ogni caso, come già evidenziato dalla Corte (Cass., 08/04/2024, n. 9312; Cass., 24/01/2022,
n. 1950) tali ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, dove il giudice deve dare puntuale riscontro, pur nell'ambito del parametro di sinteticità sancito nell'art. 36, comma 1, n. 4) d.lgs. n. 546 del 1992.
Nel caso di specie, la motivazione addotta dal giudice di primo grado è inidonea a sorreggere, razionalmente e logicamente, la compensazione.
Difatti, deve escludersi ricorra un'ipotesi di soccombenza reciproca, essendo stata accolta integralmente la domanda.
Neanche ravvisa questa Corte le altre ipotesi di cui all'art. 92 cpc nella lettura costituzionalmente orientata della norma;
in particolare, la ragione addotta in sentenza (natura interpretativa della pronunzia ed il contrasto di giurisprudenza nella stessa sezione lavoro del
Tribunale adito) non è argomentata ed esplicitata né viene giustificata nella pronunzia mediante l'espressa indicazione dei precedenti di segno contrario, nemmeno evincibili nelle produzioni delle parti in causa;
quindi, la motivazione della compensazione risulta essere solo apparente.
Dunque, in applicazione dell'art. 91 cpc, l' Parte_2 deve esser condannata alle spese del primo grado che si liquidano secondo i minimi
[...] di cui al DM 55/2014 e ss. mm., non essendo connotate da novità le questioni trattate, come evincibile dalla sentenza di primo grado che richiama, sulle predette questioni, tanto la giurisprudenza di legittimità che precedenti di merito (questi indicati analiticamente) del medesimo Tribunale partenopeo ai quali si conforma.
Nella specie all'odierno vaglio il valore della causa, in primo grado, è riconducibile alle cause
“compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00”
Ebbene, ai fini dell'individuazione delle fasi da considerare nella liquidazione, va osservato che anche la fase istruttoria deve esser computata;
infatti, risultano esser state svolte determinate attività difensive che l'art. 4 DM 55/2014 riconduce alla predetta fase ed, in particolare, quella di valutazione degli atti e dei documenti prodotti dalla controparte.
D'altronde, la Suprema Corte si è espressa sul punto, con orientamento consolidato, affermando che: “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il
3 compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.” (Cass. ord. n.8561 del 27.3.23; conforme ord. n. 28627 del 13/10/2023).
Le spese del presente grado (il cui valore è limitato all'importo liquidato a titolo di spese del primo grado - parametro “fino a 5.200,00”), seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo, liquidata secondo i minimi tabellari, attesa la semplicità, la serialità del contenzioso e l'assenza di profili di novità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte così decide, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata:
-condanna l' alla refusione delle Parte_2 spese di lite del I grado che liquida in euro 2.695,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione;
-condanna l' alla refusione delle Parte_2 spese del grado che liquida in complessivi euro 1.458,00 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Napoli 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Rosa Del Prete dr.ssa Vincenza Totaro
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