Sentenza breve 31 maggio 2025
Ordinanza collegiale 25 luglio 2025
Decreto collegiale 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 31/05/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2025
N. 00236/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00131/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL NE UL
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 131 DE 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Parolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in AS DE AP (VI), via Ognissanti n. 65;
contro
Ministero DEl'Interno, Questura Udine, in persona DE legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale DElo Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l'annullamento
previa sospensione DEl’efficacia
DE decreto DE Questore DEla provincia di Udine prot. n. 04/2025 dd 10.2.2025 di rifiuto DEl’istanza di conversione DE permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di affidamento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio DE Ministero DEl'Interno e DEla Questura di Udine;
Visti tutti gli atti DEla causa;
Relatore nella camera di consiglio DE giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi DEl'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino beninese, impugna, previa sospensiva, il decreto con cui il Questore DEla provincia di Udine ha disposto in data 10.2.2025 il rifiuto DEl’istanza di rinnovo/conversione DE permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di affidamento, in quanto il predetto non avrebbe “fornito copia DE passaporto ordinario o di altro titolo equipollente”.
1.1 Detta richiesta è stata presentata in data 23.11.2023 in virtù DE provvedimento n. 519/2023 DE Tribunale per i Minorenni di Trieste dd 19.9.2023, con cui è stato disposto il prolungamento DE percorso di inserimento sociale fino al ventunesimo anno di età.
2. Formula i seguenti motivi di ricorso:
“Violazione di legge, difetto e carenza di motivazione, di istruttoria, illogicità, ingiustizia manifesta e travisamento”.
E’ censurata l’omessa comunicazione di avvio DE procedimento ai sensi DEl’art. 7 L. 241/1990, pur in assenza di ragioni di celerità.
E’ dedotta inoltre la violazione DEl’art. 9 comma 3 D.P.R. n. 394/1999, che consente la presentazione di documenti equipollenti al passaporto (come le attestazioni consolari di identità), qualora il richiedente si trovi nell’impossibilità di ottenerlo.
Ne deriva che la Questura avrebbe errato nel disconoscere all’attestazione di identità rilasciata dal Consolato DE Benin con sede a NE, prodotta nel procedimento relativo al rilascio DEla conversione DE permesso di soggiorno, la validità di titolo sostitutivo al fine DEl’ottenimento DEla richiesta conversione.
3. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, producendo memoria in cui ha controdedotto per l’infondatezza DEle censure e per il conseguente rigetto DE ricorso.
4. All’udienza camerale DE 16.4.2025, la causa, previo avviso alle parti DEla sussistenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza in forma semplificata ai sensi DEl’art. 60 cod.proc.amm., è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso merita positivo apprezzamento.
6. Il Collegio rileva che la Questura, nel respingere la domanda di conversione DE permesso di soggiorno, non ha fatto corretta applicazione DEl’art. 9, comma 3, DE D.P.R. n 394/1999, che prevede l’accettazione di documenti equipollenti al passaporto, laddove siano forniti elementi idonei a dimostrare l’identità DE richiedente.
La norma in esame prescrive, infatti, che con la richiesta di rilascio DE permesso di soggiorno devono essere esibiti “il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l’indicazione DEl’anno, e il luogo di nascita degli interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto”.
6.1 Il ricorrente ha documentato di trovarsi nell’impossibilità materiale e giuridica di ottenere il rilascio DE passaporto in Italia, conseguibile, in base alla regolamentazione in vigore nella Repubblica DE Benin, “ solo recandosi personalmente presso gli organi competenti in Benin (D.E.I. – COTONOU) oppure presso il Consolato Generale di Parigi prenotando l’appuntamento online”.
Ha altresì documentato di possedere una carta di identità consolare rilasciata dal Consolato DE Benin con sede a NE, che contiene tutte le informazioni anagrafiche previste all’art. 9, comma 3, DE D.P.R. n 394/1999, che è stata prodotta all’Amministrazione, corredata DE certificato di nascita.
6.2 Come stabilito dalla giurisprudenza in casi analoghi (v. Tar Veneto, sez. III, 28.10.2024, n. 2508; Tar Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 21 febbraio 2024, n. 134; Tar Lazio, Roma, Sez. I ter, 5 ottobre 2017, n. 10072), l’impossibilità di ottenere un passaporto non può costituire un ostacolo insormontabile alla conversione DE permesso di soggiorno, qualora siano presenti attestazioni consolari valide.
Ne deriva che illegittimamente l’Amministrazione statale intimata ha negato la conversione DE permesso di soggiorno, adducendo la mancanza in capo al ricorrente di un passaporto valido, avendo lo stesso esibito una attestazione consolare “equipollente”, provvista di tutte le informazioni necessarie per la richiesta conversione.
6.3 Né risulta condivisibile la prospettazione difensiva DEl’Amministrazione resistente, volta a valorizzare la sufficienza DE provvedimento DE Tribunale dei Minorenni di Trieste per autorizzare il ricorrente al soggiorno in territorio nazionale, rivestendo tali atti con evidenza funzioni non assimilabili.
Il richiamato decreto DE Tribunale dei Minori ha avuto ad oggetto, infatti, il prolungamento degli interventi in favore DE ricorrente, con affidamento al Servizio sociale DE Comune di Tolmezzo “ per attività di sostegno e per idoneo collocamento (…) sino al completamento DE percorso scolastico e al conseguimento di una sufficiente autonomizzazione e comunque non oltre il 21° anno di età DElo stesso ”, in attuazione DE disposto di cui all’art. 13 comma 2 L. 47/2017 concernente le “ Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo” dei minori stranieri non accompagnati.
Il provvedimento in parola non può, con evidenza, sostituire il permesso di soggiorno, il cui rilascio compete al Questore in base all’art. 5 DLgs 286/1998.
7. In accoglimento DE suesposto motivo di ricorso, concernente la violazione DEl’art. 9 comma 3 D.P.R. n. 394/1999, l’Amministrazione resistente dovrà pertanto conformarsi alla presente decisione e valutare la sussistenza DEle condizioni di legge per la conversione DE permesso di soggiorno per minore età in permesso per affidamento.
8. L’esito DE ricorso consente di ammettere il ricorrente, in via definitiva, al beneficio DE patrocinio a spese DElo Stato, già anticipatamente e provvisoriamente accordato dalla competente Commissione con decreto n. 3/2025.
9. Le spese di lite possono essere compensate, a fronte DEla peculiarità DEla vicenda, provvedendo con separato decreto alla liquidazione DEle competenze per il patrocinio a spese DElo Stato ai sensi DEl’art. 82 D.P.R. n. 115/2002, da emettersi a seguito DEla presentazione di apposita istanza da parte DEl’interessato.
10. Va altresì precisato che non trova applicazione al caso di specie l’art. 133 DE D.P.R. n. 115/2002, secondo il quale “Il provvedimento che pone a carico DEla parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione DEle spese processuali a favore DEla parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore DElo Stato” .
Secondo la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162; sez II, 29.10.2012 n. 18583; Tar Veneto sez III 703/2025) tale disposizione non può riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale, qual è il Ministero DEl’Interno, poiché “la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione DElo Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale DE ricorrente, che è quello di ottenere la rifusione DEle spese sostenute dal proprio difensore, non verrebbe per tale via soddisfatto”.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il UL NE UL (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti DEl’Amministrazione.
Spese compensate.
Ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese DElo Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, DE decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 DE Regolamento (UE) 2016/679 DE Parlamento europeo e DE Consiglio DE 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o DEla dignità DEla parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento DEle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio DE giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.