Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4966/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. MANTO Parte_1
GIOVANNA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. TOZZI CP_1
ELISABETTA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 3.02.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi della'rt.
127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene emessa a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del
3.02.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 16.04.2019;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 23.04.2019 - 6.05.2019;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ciascuno dei due coniugi resta libero di fissare la propria residenza ove lo riterrà più opportuno, ma con l'obbligo di comunicare eventuali cambi di residenza, ciò nell'esclusivo interesse del minore;
3) Affidamento condiviso del figlio con domicilio prevalente presso Per_1 la residenza materna, attualmente, sita in Palermo nella Via Mariano Campo n
15, la quale lo educherà di concerto con il sig. , così come di concerto con CP_1 il medesimo dovranno essere prese tutte le decisioni che rivestono particolare importanza riguardo la prole. In ossequio ai principi che ispirano l'affidamento condiviso, le decisioni che riguardano la salute, l'educazione e l'istruzione del figlio saranno assunte dai genitori di comune accordo e nel superiore ed unico interesse del minore (avendo cura di assicurare al medesimo l'inserimento sociale adeguato al livello della famiglia). Nell'ottica di una condivisione di compiti di accudimento e cura, i genitori si impegnano ad informarsi reciprocamente degli esiti dei controlli pediatrici, condividendo e concertando l'eventuale necessità di visite specialistiche di controllo e le relative diagnosi.
Solamente le decisioni e le scelte ordinarie, ossia inerenti alla vita ordinaria di verranno prese autonomamente da ciascun genitore il quale vi Per_1
- 2 - provvederà durante la permanenza del figlio presso di sé. Inoltre, il genitore durante la permanenza del figliolo presso di sé dovrà provvedere alla sua cura ed assistenza e comunicare all'altro genitore, che ne faccia richiesta, ogni informazione utile che lo riguarda e favorire il colloquio con lo stesso, attraverso apparecchio telefonico.
4. Il sig. si obbliga a corrispondere a titolo di mantenimento del solo CP_1 figlio la somma mensile di € 400,00, entro e non oltre il giorno 5 di Per_1 ogni mese ed a partire dal mese successivo alla sottoscrizione della presente.
L'importo stabilito a titolo di assegno di mantenimento per la prole, sarà assoggettato annualmente agli adeguamenti ISTAT come per legge, a partire dall'anno successivo alla sottoscrizione del presente accordo. Detto contributo sarà corrisposto direttamente dal sig. sul conto corrente della sig.ra CP_1
le cui coordinate bancarie sono a conoscenza del medesimo. Parte_1
Inoltre, il sig. , dichiara di rinunciare alla percezione dei cosiddetti AUU CP_1 per il minore e di autorizzare la sig.ra alla relativa Persona_2 Parte_1 percezione al 100 %, rinunciando, indi, al proprio 50% in favore della stessa.
La Sig.ra ne farà espressa richiesta all' . Parte_1 CP_2
5. Entrambi i genitori contribuiranno al 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per il figlio secondo quanto previsto dal CNF di riferimento.
Tali spese dovranno essere previamente concordate e documentate.
6. il Sig. potrà tenere con sé il figlio ogni qual volta lo CP_1 Per_1 desideri, sia che si trovi nella città di Palermo sia che il figlio ne faccia esplicita richiesta. Ciò fermo, il sig. terrà con se il piccolo trascorrendo CP_1 Per_1 con lo stesso un periodo esclusivo di almeno 5 giorni consecutivi, ogni sei settimane, o nella stessa città di residenza del minore (Palermo) o nella città di residenza del padre o, ancora, in altro luogo scelto concordemente da entrambi i genitori e stabilito nel preminente interesse del figlio minore tenuto conto dei necessari trasferimenti dalla città di Fondi a quella di Palermo e dei relativi costi che il padre dovrà affrontare per far visita al figlio. La superiore regolamentazione potrà comunque essere modificata dai coniugi laddove il padre dovesse rinvenire offerte di volo vantaggiose che consentano la discesa nella città di Palermo. Resta inteso che il sig. dovrà comunque sempre CP_1
- 3 - comunicare preventivamente e concordare con l'altro genitore ogni necessaria variazione rispetto al calendario dei tempi di visita sopra specificato. Durante le festività natalizie il piccolo trascorrerà il periodo continuativo dal Per_1
23 - 29 dicembre e dal 30 dicembre - 6 gennaio ora con l'uno ora con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza e rotazione annuale, salvo diverso accordo intervenuto tra i coniugi. Il medesimo criterio dell'alternanza e rotazione annuale verrà altresì seguito per regolamentare i tempi di accudimento di ciascun genitore durante le ulteriori festività civili e/o religiose.
Durante le vacanze estive il minore trascorrerà con il padre un Per_1 periodo continuativo ed esclusivo di quindici giorni, divisibili anche in due periodi da 7 giorni ciascuno. Il periodo esclusivo prescelto da ciascun genitore dovrà tuttavia essere previamente comunicato e concordato con l'altro genitore,
e a tal fine le comunicazioni dovranno essere scambiate tra questi ultimi, nel termine che sarà possibile per il Sig. secondo le disposizioni e tempi del CP_1 proprio ufficio di appartenenza, di modo da poter consentire ai coniugi di programmare il proprio periodo di ferie estive.
Resta inteso che tutte le superiori condizioni potranno essere modificate concordemente dai genitori al fine di garantire l'esercizio della bigenitorialità da parte di entrambi i coniugi nel superiore interesse del minore.
7. Nessuno dei coniugi corrisponderà in favore dell'altro alcun assegno di mantenimento divorzile, una tantum e/o mensile.
8. Le parti danno il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti inerenti i medesimi, per il minore l'eventuale consenso dovrà essere rilasciato dall' Autorità competente.
9. I coniugi, a questo punto, dichiarano, ognuno sotto la propria responsabilità, di avere già provveduto, a regolarizzare, in dettaglio ed in separata sede, tutti i loro residui rapporti economici e patrimoniali, già nel corso di separazione, talché null'altro rimane più da disciplinare.
Con compensazione delle spese di lite del presente giudizio”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle
- 4 - spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 28/09/2013, da , Parte_1 nata a [...] il [...] e da , nato a [...]_1 il 04/12/1981, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
443, parte II, serie A, dell'anno 2013, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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