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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di ZA, Sezione Civile, nelle persone dei SIg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa LUCIA GESUMMARIA ConSIliere D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE ConSIliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.448 del Ruolo Generale dell'anno 2021, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.867/2021 del Tribunale di ZA, in composizione collegiale, pronunciata il
26.7.2021 e pubblicata il 2.8.2021, e vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
Giuseppe Manfreda e Pietro Basile ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultimo in ZA, alla Piazza M. Pagano n. 8; APPELLANTE
E
(c.f. ), in proprio ed in qualità di amministratrice di P_ C.F._2 sostegno della SI.ra , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Sassano presso il Parte_2 cui studio in ZA, alla Via Crispi n. 33, elettivamente domicilia;
APPELLATA
NONCHE'
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di POTENZA
INTERVENTORE NECESSARIO
trattenuta in decisione il 28.1.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 7.1.2025 e il 27.1.2025, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso ex art. 712 c.p.c., depositato in data 5.1.2018 dinanzi al Tribunale di ZA,
[...] chiedeva pronunciarsi l'interdizione della sorella, , nata a [...] il Pt_1 Parte_2
25.6.1958 e ricoverata sin dal 29.9.1966 presso la Casa Divina Provvidenza – Centro di
Riabilitazione Psicosociale Don Uva per gravi patologie compromettenti la capacità di provvedere ai propri interessi. Deduceva il ricorrente che era beneficiaria dell'istituto Parte_2 dell'amministrazione di sostegno, ma che già dall'esame della donna condotto nell'ambito della procedura di amministrazione di sostegno era emersa la necessità di disporre una forma di tutela più incisiva, come espresso dal Pubblico Ministero il quale all'udienza del 7.5.2016 aveva reso parere negativo alla misura dell'amministrazione di sostegno sul rilievo che le condizioni mediche di necessitassero di una tutela molto più pervasiva. Invece, il Giudice Tutelare aveva Parte_2 proceduto alla nomina dell'amministratore di sostegno, individuandolo nella persona di P_
sorella della stessa
[...] Pt_2
Su tali basi, il ricorrente chiedeva che il Tribunale di ZA valutasse debitamente le condizioni di incapacità di , anche mediante l'espletamento di una consulenza medico – legale, al Parte_2 fine di dichiarare l'interdizione della donna per poi procedere nelle sedi competenti alla revoca del provvedimento con cui era stata disposta l'amministrazione di sostegno.
Con comparsa depositata il 10.5.2018 si costituiva in giudizio , in proprio ed in qualità P_
di amministratrice di sostegno di , insistendo per il rigetto della domanda sul Parte_2
presupposto della ritenuta illegittimità, sproporzionalità ed inadeguatezza della misura dell'interdizione in considerazione della patologia medica da cui era affetta la . Parte_2
All'udienza del 5.6.2018 aveva luogo l'esame di da parte del giudice e, all'esito, Parte_2 veniva disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del dott. Persona_1
[...]
Conferito l'incarico al C.t.u., questi procedeva alle operazioni peritali e depositava in data
11.4.2019 la relazione scritta, curando alla successiva udienza del 16.10.2020 di rendere i chiarimenti richiesti in merito ai rilievi sollevati dalla parte resistente in ordine alla necessità di disporre la misura dell'interdizione.
Con sentenza n. 867/2021 pronunciata il 26.7.2021 e pubblicata il 2.8.2011 il Tribunale di ZA in composizione collegiale rigettava la domanda di interdizione e condannava parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della parte resistente nonché a sopportare le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
Con atto di citazione notificato il 27.8.2021 proponeva appello avverso la Parte_1 suindicata sentenza assumendo l'erroneità e l'illegittimità dell'iter argomentativo privilegiato dal giudice di primo grado per confermare la misura dell'amministrazione di sostegno invece che disporre l'interdizione e contestando la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali in quanto contraria a giustizia ed equità. Pertanto, conveniva dinanzi Parte_1
alla Corte di Appello di ZA la SI.ra , in proprio ed in qualità di amministratrice di P_
sostegno di , ed il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ZA Parte_2 affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del primo giudice relativamente pag. 2 al capo contemplante la condanna al pagamento delle spese di giudizio, fosse pronunciata l'interdizione di , con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Parte_2
Con comparsa depositata il 15.9.2021 si costituiva in giudizio la SI.ra , in proprio ed in P_
qualità di amministratrice di sostegno di , la quale, in via preliminare, eccepiva Parte_2
l'inammissibilità dell'appello per la genericità dei motivi di impugnazione e, nel merito, contestava la fondatezza del gravame sostenendo la correttezza del percorso argomentativo in base al quale il giudice di primo grado aveva confermato la misura dell'amministrazione di sostegno, ritenendola maggiormente idonea a salvaguardare gli interessi del soggetto tutelato. Pertanto, la SI.ra P_
chiedeva il rigetto dell'appello con vittoria di spese di lite nonché la condanna dell'appellante
[...] ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Con ordinanza emessa il 21.1.2022 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, come avanzata dall'appellante.
Con successiva ordinanza del 23.10.2024 la Corte disponeva che, a cura della parte appellante, copia dell'atto di impugnazione venisse notificato al Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di ZA, interventore necessario.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 2.1.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 28.1.2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le conclusioni con note scritte depositate il 7.1.2025 e il
27.1.2025, con provvedimento emesso il 28.1.2025 la causa veniva assegnata in decisione con concessione di termini per il deposito di note conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
È infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c., eccezione sollevata da con la comparsa di costituzione depositata il 15.9.2021. Invero, P_ contrariamente a quanto opinato dall'appellata, l'atto di impugnazione proposto da Parte_1
esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che il aspira a veder riformati. Parte_1
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal
DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze,
pag. 3 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
*
L'appello proposto da è fondato e merita accoglimento. Parte_1
*
Nella sentenza fatta oggetto di impugnazione il Tribunale di ZA, dopo una ampia illustrazione dei criteri di distinzione elaborati in giurisprudenza tra gli istituti dell'amministrazione di sostegno e dell'interdizione, ha sostenuto che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda azionata da e volta ad ottenere la dichiarazione di interdizione di Parte_1
. Parte_2
In sostanza, la decisione del primo giudice riposa sulle seguenti argomentazioni:
- la domanda attrice trova fondamento esclusivamente sulle risultanze dell'accertamento peritale giacché nulla è stato specificamente dedotto circa la necessità di porre in essere atti di gestione del patrimonio della tali da giustificare l'applicazione dell'istituto dell'interdizione; in Parte_2
particolare, generiche si rivelano le deduzioni in ordine alla consistenza patrimoniale della
[...] ed immotivato si palesa l'assunto della inidoneità della misura dell'amministrazione di Pt_2
sostegno, già in atto, a garantire adeguatamente la tutela degli interessi dell'interdicenda;
- pur emergendo dalla documentazione sanitaria e dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio la grave situazione clinica della , la decisione non può comunque discendere dalla Parte_2
mera sovrapposizione tra il piano medico (e le valutazioni ad esso afferenti) ed il piano giuridico, implicando quest'ultimo valutazioni composite ed il bilanciamento dell'aspetto della capacità della persona umana con quello della tutela patrimoniale degli interessi alla stessa relativi;
- proprio facendo applicazione del predetto bilanciamento la misura sufficiente, adeguata e proporzionata ad apprestare tutela alla va individuata nell'amministrazione di Parte_2
sostegno tenuto conto: a) della circostanza che la è residente nella Casa Divina Parte_2
Provvidenza – Centro di Riabilitazione Psicosociale Don Uva, vale a dire in un ambiente protetto, sicchè è escluso che la donna sia in grado di porre in essere atti pregiudizievoli al suo patrimonio tali da giustificare l'applicazione dell'istituto dell'interdizione; b) della consistenza del patrimonio della stessa , patrimonio che, alla stregua di quanto dedotto dalle parti ed emergente Parte_2 dagli atti del procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno, è limitato e non necessita,
pag. 4 quanto meno all'attualità, di atti di gestione di particolare importanza e rilevanza da richiedere l'applicazione dell'istituto dell'interdizione.
*
Nell'atto di appello il SI. ha, innanzitutto, articolato argomentazioni in diritto Parte_1
intese a meglio dettagliare il discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione, mettendo in risalto le precarie condizioni di salute della e l'inadeguatezza della misura in atto ad Parte_2
assicurare che la donna, attese le sue ridottissime capacità intellettive, sia in grado di prestare un consenso informato alle cure in caso di accertamenti e trattamenti sanitari. Ha sostenuto, tra l'altro,
l'appellante: “Il grado di infermità è invece decisivo, perchè il presupposto della logica collaborativa dell'amministrazione di sostegno è proprio nella maggiore autonomia intellettivo- valutativa del beneficiario rispetto alla totale assenza di tali capacità critiche dell'interdetto, assenza che comporta al contrario l'adozione di una logica sostitutiva. E ciò proprio nell'ottica di miglior tutela del soggetto interessato, che non deve essere messo in grado di far male a sé stesso mediante decisioni dannose per la sua salute prese in ragione della sua ridottissima capacità di intendere e di volere”.
Con riferimento alle motivazioni specifiche rese dal Tribunale di ZA a supporto della decisione impugnata, l'appellante ha così argomentato:
- le deduzioni in ordine alla consistenza del patrimonio della non possono definirsi Parte_2
generiche in quanto esse sono frutto di un giudizio probabilistico basato sulla considerazione dell'accumulo di decenni di percezione della pensione di invalidità e dell'indennità di accompagnamento e sulla considerazione del patrimonio ereditario immobiliare, essendo precluso all'appellante l'accesso a fonti di cognizione diretta della reale consistenza del patrimonio dell'interdicenda;
- non è condivisibile la valutazione circoscritta “all'attualità” operata dal Tribunale di ZA in riferimento all'insussistenza della necessità di atti di gestione del patrimonio della Parte_2
di particolare importanza e rilevanza, atteso che la più attenta giurisprudenza di merito ha mirato, nella scelta dell'istituto più idoneo a proteggere gli interessi dei soggetti deboli, ad evitare che a loro svantaggio si producessero danni potenziali (Trib. Milano, 20.02.2006; Trib. Trani,
21.05.2008);
- il Tribunale di ZA ha del tutto trascurato la considerazione della sfera della cura della persona della , sfera in cui si manifestano gli aspetti di maggiore criticità dell'istituto Parte_2 dell'amministrazione di sostegno ove applicato a beneficiari dalle ridottissime capacità intellettive che li rendono inidonei e potenzialmente pericolosi per sé stessi nel prendere (o non prendere) adeguate decisioni sanitarie.
pag. 5 *
La decisione rimessa a questa Corte territoriale non può prescindere da una preventiva sintetica analisi delle soluzioni giuridiche elaborate dalla giurisprudenza di legittimità e da quella di merito in ordine al discrimen tra amministrazione di sostegno ed interdizione, analisi che si impone in ragione delle articolate argomentazioni in diritto operate al riguardo nell'atto di appello.
Inizialmente la distinzione tra i due istituti è stata basata su un criterio “quantitativo”, correlato al diverso grado di incapacità manifestato dal soggetto: ad una minore gravità della patologia invalidante corrispondeva la meno invasiva misura dell'ammini-strazione di sostegno;
ad una maggiore gravità dell'infermità, l'interdizione.
La giurisprudenza di legittimità ha ben presto ridimensionato detto criterio, precisando che rispetto ai tradizionali istituti di protezione dei soggetti incapaci, quali l'inabilitazione e l'interdizione,
l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno andasse individuato con riguardo non tanto - e comunque non solo - al diverso e minore grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, quanto alla maggiore capacità del nuovo strumento di adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in ragione della sua flessibilità e della maggiore agilità nella relativa procedura applicativa, dovendo, quindi, il giudice di merito valutare la conformità di tale misura alle suindicate eSIenze in considerazione del tipo di attività che doveva essere compiuta per conto del beneficiario e considerando, oltre alla gravità della malattia, tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie concreta (cfr. Cass. civ., sentenza 12.6.2006 n.13584, confermata dalle successive sentenze nn. 25366/2006, 9628 e 17421/2009 e 4866/2010).
In seguito, è stato sempre più posto l'accento sulla necessità di valutare l'applicabilità dell'uno o dell'altro istituto in ragione della concreta idoneità della misura protettiva, caso per caso, in applicazione di un criterio “funzionale” che non può prescindere da un'istruttoria attenta e approfondita, necessaria al fine di individuare le specifiche necessità del soggetto debole relativamente agli atti da compiere a sua tutela e, correlativamente, lo strumento giuridico più idoneo per garantirgli adeguata tutela.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha posto l'accento, al fine della scelta dell'istituto da applicare, sul tipo di attività da compiere in favore della persona necessitante protezione, ritenendo in particolare che a fronte della cospicua entità del patrimonio del soggetto debole (e della conseguente complessità della gestione dei suoi beni) e della sua attitudine a porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno fosse opportuno optare per il più invasivo, ma più protettivo, strumento dell'interdizione.
Tale impostazione è stata superata dalla pronuncia di Cass.Sez. 1, Sentenza n.17962 del 11/09/2015, nella quale è stato affermato che anche in caso di patrimonio consistente e di soggetto oppositivo pag. 6 debba, comunque, preferirsi l'amministrazione di sostegno (quantomeno in prima battuta e salvo ogni successivo accertamento sull'idoneità protettiva dell'istituto) qualora il soggetto abbia dimostrato di mantenere una certa sfera di autonomia, pur limitata agli affari più semplici e quotidiani della propria vita.
In tale prospettiva cambia l'oggetto della valutazione dell'organo giudicante, giacché ciò che occorre accertare in via prioritaria non è tanto la tipologia dell'attività da compiere, quanto la sussistenza di una residua autonomia del soggetto necessitante tutela.
Pertanto, al fine di decidere in merito all'applicazione dell'interdizione o dell'amministrazione di sostegno occorre comprendere, prima di ogni ulteriore circostanza, tramite idonea attività istruttoria, se sussistano eventuali, residui spazi di autonomia volitiva e gestionale: ove presenti, dal momento che questi spazi necessitano di essere in ogni caso preservati, non dovendo subire la persona alcuna compromissione della propria sfera di libertà che non sia strettamente necessaria per la sua protezione, non potrà adottarsi l'interdizione trovando invece idoneo spazio applicativo l'istituto dell'amministrazione di sostegno, adeguatamente modulato e modellato in base alle specifiche necessità protettive.
Allo scopo di ricercare dette residue capacità, il giudice deve ricostruire lo stile di vita della persona necessitante tutela giuridica, valutandone ad esempio il curriculum di studio e/o di lavoro, la sfera affettiva e di relazione, la capacità di gestirsi autonomamente e di provvedere adeguatamente a sé e alla propria casa ecc. In tale valutazione, il giudice, oltre al fondamentale esame del soggetto interessato, può sentire gli eventuali familiari nonché altri soggetti a conoscenza dei fatti (es.: medico di base, psichiatra del centro di salute mentale di riferimento, assistente sociale, amici di lungo corso, ecc.), disponendo, ove necessario, consulenza tecnica d'ufficio medico-legale al fine di comprendere la tipologia della menomazione/infermità e la relativa incidenza sulla sfera volitiva e gestionale della persona.
Una volta accertata la sussistenza di sfere di autonomia e la loro precisa individuazione il giudice dovrà privilegiare il più malleabile strumento dell'amministrazione di sostegno, delineandosi le modalità per il compimento delle attività in cui dovrà intervenire l'amministratore di sostegno (in assistenza ovvero in rappresentanza della persona beneficiaria) anche avallato, in caso di questioni particolarmente complesse, da professionisti e/o esperti ed eventualmente prevedendo espressamente ex art. 411 c.c. che determinati effetti, limitazioni o decadenze sancite dalla legge per l'interdetto o l'inabilitato si estendano anche al beneficiario.
In sostanza, benché non sia ricavabile dal tessuto normativo un criterio distintivo univocamente netto tra amministrazione di sostegno ed interdizione, nella giurisprudenza di legittimità è chiara l'affermazione della residualità dell'interdizione e della preminente eSIenza di determinare il pag. 7 minore sacrificio possibile dell'autonomia del soggetto debole calibrando la misura di protezione sulle sue specifiche eSIenze personali e patrimoniali. A ben vedere, la Corte di cassazione ha posto l'accento sulla figura dell'amministrazione di sostegno quale strumento che meglio si adegua alle eSIenze del soggetto incapace di provvedere ai propri interessi e dalle potenzialità applicative maggiori rispetto ai vecchi istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 6079 del 04/03/2020: “L'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle eSIenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate eSIenze, tenuto conto essenzialmente del tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario e considerate anche la gravità e la durata della malattia, ovvero la natura e la durata dell'impedimento, nonché tutte le altre circostanze caratterizzanti la fattispecie”).
Pertanto, può affermarsi l'opportunità di un ricorso all'interdizione soltanto qualora non si ravvisi nell'individuo alcun spazio di autodeterminazione e, dunque, nei soli casi in cui l'infermità di mente renda la persona totalmente inerte ovvero la porti a compiere con prevedibile frequenza atti autodistruttivi o di inconsapevole dissipazione del proprio patrimonio. In altri termini, la più invasiva misura dell'interdizione va applicata solamente qualora il soggetto debole versi in uno stato di incapacità tale che impedisca un suo coinvolgimento nel progetto di sostegno e un qualsiasi sviluppo della sua personalità.
*
Dalla documentazione sanitaria allegata all'incarto processuale emerge che la SI.ra
[...]
nata a [...] il [...], all'età di circa due mesi abbia presentato un episodio di Pt_2
meningo-encefalite e, successivamente, all'età di circa un anno un episodio di iperpiressia associato ad accessi convulsivi. Quali esiti delle patologie sopra riportate sono residuate a carico della
[...]
emiparesi spastica a destra, ritardo mentale e frequenti crisi epilettiche farmaco-resistenti. Pt_2
I familiari, non essendo capaci di gestire le patologie da cui era affetta la bambina e non essendo la stessa in grado di poter frequentare la scuola dell'obbligo, sono stati costretti a ricoverarla in data
29.9.1966 presso la Casa Divina Provvidenza – Centro di Riabilitazione Psicosociale Don Uva di
ZA dove la ha sempre vissuto sin dall'età di otto anni ed è tuttora degente. Parte_2
L'esame dell'interdicenda all'udienza del 5.6.2018 da parte del giudice non è risultato sufficiente ad offrire un quadro esauriente delle capacità volitive e gestionali della donna giacché lo stesso giudice ha reputato necessario disporre la consulenza tecnica d'ufficio medico-legale.
pag. 8 Nella relazione scritta il C.t.u. ha rilevato che la SI.ra come si evince sia Parte_2
dall'analisi della documentazione sanitaria che dalle dichiarazioni del personale della suindicata struttura prodotte in occasione degli accertamenti peritali, presenta un quadro clinico caratterizzato, oltre che da frequenti crisi epilettiche, anche da episodi di agitazione psico-motoria con comportamento aggressivo, in particolare se stimolata/provocata dagli altri degenti. Più precisamente, la SI.ra è affetta da “Disabilità intellettiva di grado moderato, Parte_2
epilessia focale sintomatica farmaco-resistente ed emiparesi destra di tipo spastico quali esiti di pregressa paralisi cerebrale infantile”.
In occasione della visita peritale, al C.t.u. la SI.ra è apparsa vigile, in discrete Parte_2
condizioni generali, in carrozzina (a causa di deficit della deambulazione da emiparesi spastica destra) e con indosso un caschetto di protezione da possibili traumi cranici in quanto affetta da frequenti crisi comiziali (epilessia farmaco-resistente), discretamente curata nell'abbigliamento esclusivamente per l'indispensabile aiuto del personale dedicato della struttura sanitaria.
La donna è apparsa “disorientata nel tempo ma discretamente orientata nello spazio”, in grado di spostarsi anche autonomamente in carrozzina e, sempre in autonomia, di assumere la posizione ortostatica e di deambulare, anche se con difficoltà e con facile tendenza a cadere.
Tuttavia, ha precisato l'ausiliare che la SI.ra : Parte_2
- non è autonoma nello svolgimento di molti atti ordinari della vita quotidiana e, in particolare, nel lavarsi, nel vestirsi e nell'alimentarsi (deve essere aiutata in quanto emiparetica a destra);
- presenta un lieve deficit dell'eloquio a tipo disartria;
- non è assolutamente in grado di leggere e di scrivere, né di effettuare anche le più semplici operazioni matematiche, quali addizione/sottrazione o dare/avere;
- non è capace di riconoscere né il valore nominale, né il potere d'acquisto del denaro di uso corrente;
- non conosce il prezzo di qualsiasi bene di prima necessità di uso quotidiano, compreso il prezzo dei beni frequentemente “acquistati” dalla stessa presso un piccolo bar della Parte_2 struttura sanitaria (il C.t.u. ha aggiunto che la donna “effettua infatti questi piccoli “acquisti" senza rendersi conto del costo degli stessi in quanto il denaro è preventivamente versato in acconto dai propri familiari ai gestori del piccolo esercizio commerciale”);
- non è assolutamente in grado di comprendere e di gestire qualsiasi operazione di tipo commerciale, anche la più elementare;
- alle domande poste dal C.t.u. e riguardanti i più svariati argomenti della propria vita quotidiana ha mostrato capacità di critica e di giudizio appena sufficienti;
pag.
9 - essendo stata costretta a vivere da circa cinquanta anni nella stessa struttura riabilitativa, ha trovato un certo equilibrio psico-comportamentale che le ha permesso, unitamente all'indispensabile aiuto del personale sanitario dedicato, di affrontare tutte le normali difficolta di una vita istituzionalizzata in un ambiente esclusivamente “diverso”, ma “le capacità di critica e di giudizio della Sig.ra sono apparse, sicuramente, Parte_2
assolutamente insufficienti e pertanto inadeguate quando la stessa è stata posta di fronte e/o è stata costretta a misurarsi con qualsiasi tipo di argomento e/o problematica legata alla vita esterna all'istituto”.
Ha ancora sostenuto il C.t.u.: “Il modo in cui la Sig.ra ha raccontato, in occasione Parte_2
degli accertamenti peritali, gli atteggiamenti familiari patiti ed anche altre vicende della propria vita ha evidenziato una generale sottovalutazione da parte della stessa del reale SInificato delle situazioni vissute. Dall'analisi della documentazione sanitaria risulta che il grado di disabilità intellettiva della Sig.ra è considerato soltanto moderato ma comunque gli esiti Parte_2
dell'esame clinico, effettuato in occasione degli accertamenti peritali e riportati nell'apposita sezione dell'elaborato medico-legale, la lunga istituzionalizzazione (circa cinquant'anni) con discontinui contatti con la “vita reale”, la gravità di una delle comorbidità diagnosticate (epilessia focale sintomatica farmaco-resistente) avente comunque ripercussioni sulle abilità cognitivo- comportamentali (encefalopatia epilettica con necessità di indossare caschetto protettivo in conseguenza delle frequentissime crisi) e non da ultimo il “totale" analfabetismo dovuto dalle circostanze ambientali già considerate in precedenza hanno contribuito a rendere limitate e pertanto insufficienti le capacità di critica e di giudizio della stessa in particolare, come già osservato, quando è costretta a misurarsi con qualsiasi tipo di situazione e/o problematica legata alla vita esterna all'istituto in cui è ricoverata”.
Su tali basi, il C.t.u., considerati il grave complesso morboso e le caratteristiche delle condizioni cliniche della donna emerse in occasione degli accertamenti peritali, ha espresso un giudizio favorevole all'applicazione dell'istituto dell'interdizione.
*
Tali essendo il quadro clinico e le capacità cognitive effettive attuali della SI.ra si Parte_2
palesa alquanto problematico riconoscere che residuino spazi di autonomia volitiva e gestionale che necessitino di essere in ogni caso preservati.
Alla luce delle valutazioni operate dal C.t.u., in nessun modo sottoposte a critica e messe in crisi dal
Tribunale di ZA nella sentenza impugnata, deve ragionevolmente escludersi che la
[...]
sia capace di assumere in autonomia qualsiasi tipo di decisione che riguardi la gestione Pt_2
del proprio patrimonio, a prescindere dalla consistenza dello stesso, ovvero la propria persona,
pag. 10 anche sotto il profilo della scelta di trattamenti sanitari.
Invero, una volta acclarato oltre ogni ragionevole dubbio che la non è in grado di Parte_2
curare la propria persona attraverso gli atti ordinari della vita quotidiana, né di leggere e di scrivere, né di effettuare anche le più semplici operazioni matematiche, né di riconoscere il valore nominale ed il potere d'acquisto del denaro di uso corrente, né di comprendere e gestire neppure la più elementare delle operazioni di tipo commerciale, né di misurarsi con qualsiasi tipo di situazione e/o problematica legata alla vita esterna all'istituto riabilitativo in cui è ricoverata, né di esprimere adeguate e sufficienti capacità di critica e di giudizio, è legittimo opinare che la donna versi in una condizione di menomazione psichica talmente grave da renderla un soggetto incapace di provvedere del tutto ai propri interessi, con il carattere di abitualità, tale cioè da costituire l'habitus normale del soggetto, così da sussistere in particolare al momento della decisione. L'incapacità conseguente a siffatta infermità può riguardare non solo gli affari di indole economica e patrimoniale, ma anche gli atti concernenti la cura della persona o la vita civile nelle sue espressioni giuridicamente rilevanti.
Come accertato dall'ausiliare, la evidenzia capacità intellettive e volitive Parte_2
insufficienti e, comunque, fortemente compromesse, che le impediscono di rapportarsi alla realtà con consapevolezza, di assumere le più opportune decisioni di gestione della sua persona e del suo patrimonio e che la pongono in atteggiamento passivo nei confronti dell'indicazione di vie di cura.
In altre parole, non è configurabile una attività gestionale minima, autonomamente esercitabile dalla
, che necessiti di essere tutelata, trovandosi invece la donna in uno stato di abituale Parte_2
infermità psichica, permanente e non reversibile, che compromette totalmente le sue facoltà cognitive e volitive. In tali condizioni non è ravvisabile nessun concreto coinvolgimento consapevole della nel progetto di sostegno ed è precluso qualsiasi sviluppo della Parte_2
sua personalità.
È stato sostenuto che un discrimine nella scelta tra amministrazione di sostegno ed interdizione è la possibilità di operare una distinzione tra le attività da affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto protetto: se a quest'ultimo si può lasciare una seppur minima e residuale attività, anche solo ordinaria, l'amministrazione di sostegno potrebbe essere sufficiente per la sua protezione.
Ebbene, nel caso di specie, emerge dagli esiti dell'accertamento peritale l'incapacità assoluta della di provvedere ai propri interessi sia di natura patrimoniale, sia di natura non Parte_2
patrimoniale che possano subire pregiudizio da atti giuridici.
In conclusione, l'appello proposto da va accolto e, in riforma della sentenza Parte_1 impugnata, va dichiarata l'interdizione di , nata a [...] il [...], Parte_2
residente in ZA alla Via Ciccotti presso la Casa Divina Provvidenza – Centro di Riabilitazione
Psicosociale Don Uva.
pag. 11 La sentenza va comunicata entro dieci giorni dalla pubblicazione al Giudice tutelare, che immediatamente provvederà alla annotazione nel registro delle tutele a norma degli artt. 42 e 48 disp. att. c.c. ed a disporre per il giuramento del tutore da nominarsi, nonché all'ufficiale di stato civile per l'annotazione in margine all'atto di nascita, ai sensi dell'art. 423 c.c.
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La decisione adottata in ordine al primo motivo di impugnazione rende superfluo lo scrutinio dell'ulteriore motivo di gravame incentrato sulla statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali operata dal Tribunale di ZA nei confronti di . Parte_1
Ed invero, ad avviso dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav.,
22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
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Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'art. 92 co.2 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art.13 co.1 del Decreto Legge 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni nella Legge
10.11.2014 n.162, stabilisce che “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. A norma dell'art.13 co.2 dello stesso D.L. n.132/14, la nuova formulazione dell'art.92 co.2 c.p.c. si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto legge.
La disposizione processuale in esame è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che con sentenza del 19.04.2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.92 co.2 c.p.c., nella formulazione scaturita dall'art.13 co.1 del Decreto Legge 12.9.2014 n.132, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per effetto della evocata pronuncia, la deroga alla regola della soccombenza non è più limitata ai casi di soccombenza reciproca ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, come stabilito dall'art.
pag. 12 13 del D.L. n. 132/2014, ma è consentita anche al di fuori delle ipotesi tipiche previste dalla norma censurata dai giudici della Consulta, in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni desunte dalla peculiarità del caso concreto.
Il profilo evidentemente necessita pur sempre di motivazione esauriente circa la sussistenza dei suddetti requisiti, pena la nullità della sentenza per violazione dell'art.132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, tale violazione si verifica in caso di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (cfr. Cass. n.23940/2017; Cass. SS.UU. n. 8053/2014).
Con l'arresto n. 22598/2018 la Corte di Cassazione ha ritenuto viziata la sentenza che abbia compensato le spese motivando mediante il rinvio alla “complessità delle questioni affrontate dal tribunale, tale da rendere imprevedibile ex ante quale potesse essere l'esito della causa”.
Un tale supporto argomentativo è stato valutato inidoneo a consentire l'individuazione delle questioni la cui complessità giustificherebbe l'esercizio del potere di compensare le spese di lite previsto dall'art. 92 c.p.c.
Parimenti, è stato escluso che possano integrare ragioni gravi ed eccezionali “la complessità e la pluralità delle questioni trattate;
semmai di tali parametri si può tener conto, in senso diametralmente opposto, al momento della liquidazione delle spese a favore della parte vittoriosa”.
Il deficit motivazionale è stato, altresì, attestato in ipotesi di richiamo a circostanze espresse con una formula generica, quali ad esempio “la natura della controversia e le alterne vicende dell'iter processuale” (Cass. n. 10042/2018; n. 22310/2017; n. 9186/2018); la “peculiarità della materia del contendere” (Cass. n. 11217/2016); “la buona fede dell'appellante pur soccombente” (Cass. n.
20617/2018).
Si tratta, sottolinea la Corte, di affermazioni di mero principio, ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento e, pertanto, inidonee a consentire il necessario controllo.
In applicazione di tali principi, deve rilevarsi che, nel caso in esame, le ragioni poste a fondamento della decisione non rispondono alle caratteristiche di gravità ed eccezionalità che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, giustificano la compensazione delle spese processuali, considerato anche l'esito finale del giudizio favorevole completamente alle ragioni dell'attore in primo grado.
Va, infatti, rimarcato che, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito pag. 13 finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Pertanto, va disposta la condanna di , in proprio ed in qualità di amministratrice di P_
sostegno di , al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo Parte_2
grado nonché di quelle relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
Con riferimento alla liquidazione delle spese, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da
Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez.
6-2, 11 febbraio 2016 n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate.
In tale ottica, le prestazioni professionali rese dai difensori di nel giudizio di primo Parte_1
grado, esauritosi ancora nel vigore del D.M. 10.3.2014 n.55 (non avendo il successivo D.M.
8.3.2018 n.37 modificato i parametri generali per la determinazione dei compensi fissati dal precedente D.M. n.55/2014), vanno liquidate secondo le tariffe professionali ivi previste, in riferimento al valore della causa (valore indeterminato;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), applicando i valori tabellari minimi.
Per converso, le attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva a quella (23.10.2022) dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale
13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo decreto ministeriale, in riferimento al valore della causa di impugnazione (valore indeterminato;
scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00), sempre applicando i valori tabellari minimi.
Infine, a carico esclusivo di , in proprio ed in qualità di amministratrice di sostegno di P_
, vanno poste le spese occorse per l'espletamento in primo grado della consulenza Parte_2 tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo al
[...]
di rivalersi nei confronti di nei limiti delle somme eventualmente dallo Pt_1 Parte_2
stesso già corrisposte al c.t.u. a titolo di anticipo e/o di saldo dei compensi a Parte_1 quest'ultimo spettanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ZA – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.867/2021 del Tribunale di ZA, in composizione collegiale, pronunciata il pag. 14 26.7.2021 e pubblicata il 2.8.2021, proposto da con atto di citazione notificato in Parte_1
data 27.8.2021 nei confronti di , in proprio ed in qualità di amministratrice di sostegno P_
di , ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede: Parte_2
- Accoglie l'appello proposto da con atto di citazione notificato in data Parte_1
27.8.2021 e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.867/2021 del Tribunale di ZA, in composizione collegiale, pronunciata il 26.7.2021 e pubblicata il 2.8.2021:
a) accoglie la domanda avanzata da dinanzi al Tribunale di ZA con ricorso Parte_1 ex art.712 c.p.c. depositato il 5.1.2018 e dichiara l'interdizione di , nata a Parte_2
Picerno (PZ) il 25.6.1958, residente in [...]alla Via Ciccotti presso la Casa Divina
Provvidenza – Centro di Riabilitazione Psicosociale Don Uva;
b) condanna , in proprio ed in qualità di amministratrice di sostegno di P_ [...]
al pagamento, in favore di , delle spese processuali relative al primo Pt_2 Parte_1 grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 3.972,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
c) pone definitivamente a carico di , in proprio ed in qualità di amministratrice di P_ sostegno di , le spese occorse per l'espletamento in primo grado della consulenza Parte_2 tecnica d'ufficio, come liquidate dal giudice a quo, con diritto riconosciuto in capo al
[...]
di rivalersi nei confronti di nei limiti delle somme eventualmente Pt_1 Parte_2
dallo stesso già corrisposte al c.t.u. a titolo di anticipo e/o di saldo dei compensi Parte_1
a quest'ultimo spettanti;
- Condanna , in proprio ed in qualità di amministratrice di sostegno di P_ [...]
al pagamento, in favore di , delle spese processuali relative al Pt_2 Parte_1 presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 5.773,00, di cui €
777,00 per esborsi ed € 4.996,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali,
IVA e CAP come per legge.
- Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente sentenza sia comunicata entro dieci giorni dalla pubblicazione al giudice tutelare del Tribunale di ZA e all'ufficiale di stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso a ZA nella camera di conSIlio del giorno 20.5.2025.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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