TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/04/2025, n. 6270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6270 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 23809 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 15 gennaio 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig. elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Parte_1
Rienzo 265, presso lo Studio dell'Avv. Sergio D'Acuti, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
in persona dell'amministratore Controparte_1
unico, in persona del socio con poteri di firma, Controparte_2
Sig. , elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_3
Via Mario Rapisardi 48, presso lo Studio dell'Avv. Marina Saracini, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 gennaio 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di
Roma in data 28 gennaio 2022, e con cui gli era stato ingiunto di pagare, nei confronti del la somma Controparte_1
di euro 6.862,30, oltre interessi e spese.
Contestava l'opponente il credito azionato in sede monitoria dall'opposto, richiamando i pagamenti effettuati e la mancata chiarezza della propria situazione debitoria, avendo egli già ricevuto in precedenza altri decreti ingiuntivi.
Concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con accertamento del proprio credito di euro 1.371,94 nei confronti del
Condominio.
Si costituiva in giudizio il che Controparte_1
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e, nel merito, deduceva l'infondatezza delle deduzioni di controparte.
Concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento in data 12 ottobre 2022, il Giudice concedeva a parte opposta termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 15 gennaio
2025, con concessione di termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
con atto depositato in data 1 aprile 2025, parte opposta dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con atto depositato in data 1 aprile 2025, parte opposta ha dichiarato di rinunciare formalmente agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il detto atto, per come emergente dalla documentazione in atti, non risulta notificato a controparte, né la stessa ha depositato dichiarazione di accettazione della formulata rinuncia.
Come noto, l'art. 306 c.p.c. prevede espressamente che il processo di estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla sua prosecuzione, dovendo poi le dichiarazioni di rinuncia e accettazione essere fatte verbalmente all'udienza o “con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”.
Nel caso di specie, pur a fronte della mancata accettazione da parte dell'opponente, non risulta ravvisarsi, a fronte della depositata rinuncia, un interesse della detta parte alla prosecuzione del giudizio e ciò tenuto conto, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che l'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio. (C.C. 9066/02).
Parte opponente, nelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria della sussistenza del proprio credito di euro 1.371,94 nei confronti del Condominio, laddove, già nelle note scritte depositate in data 2 maggio 2023, veniva richiesta unicamente la revoca del decreto ingiuntivo conseguente all'eccepita improcedibilità del giudizio;
peraltro, anche nella depositata comparsa conclusionale, il Sig. ha concluso richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
Deve quindi ritenersi, attese le conclusioni formulate, che non sussista per parte opponente alcuna utilità maggiore di quella eventualmente conseguente all'estinzione del processo, non potendo quindi considerarsi sussistente, in capo alla detta parte, alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
A ciò consegue che debba essere dichiarata l'estinzione del processo, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto nella presente sede;
le spese di lite, da liquidarsi ex art. 306, quarto comma, c.p.c., vengono poste a carico di parte rinunciante, in favore di parte opponente e vengono distratte, come richiesto, in favore del procuratore antistatario.
In ultimo, ed indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, alcuna interruzione del processo deve essere dichiarata, tenuto conto che il decesso dell'opponente è stato dichiarato in giudizio da parte opposta nella propria comparsa conclusionale, e non, ex art. 300 c.p.c., dal procuratore della parte costituita e nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, evidenziandosi ulteriormente sul punto come, nella propria memoria di replica, parte opponente ha unicamente preso atto del certificato di morte del Sig. depositato da Parte_1
controparte, dichiarando il decesso della di lui moglie, non parte del presente giudizio e rimettendosi al Giudice sulla dichiarazione di interruzione.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Dichiara l'estinzione del presente giudizio, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
II) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in complessivi euro
2.200,00, di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro
500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma il 26 aprile 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 23809 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 15 gennaio 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig. elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Parte_1
Rienzo 265, presso lo Studio dell'Avv. Sergio D'Acuti, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
in persona dell'amministratore Controparte_1
unico, in persona del socio con poteri di firma, Controparte_2
Sig. , elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_3
Via Mario Rapisardi 48, presso lo Studio dell'Avv. Marina Saracini, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza del 15 gennaio 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di
Roma in data 28 gennaio 2022, e con cui gli era stato ingiunto di pagare, nei confronti del la somma Controparte_1
di euro 6.862,30, oltre interessi e spese.
Contestava l'opponente il credito azionato in sede monitoria dall'opposto, richiamando i pagamenti effettuati e la mancata chiarezza della propria situazione debitoria, avendo egli già ricevuto in precedenza altri decreti ingiuntivi.
Concludeva richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, con accertamento del proprio credito di euro 1.371,94 nei confronti del
Condominio.
Si costituiva in giudizio il che Controparte_1
eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda e, nel merito, deduceva l'infondatezza delle deduzioni di controparte.
Concludeva richiedendo il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento in data 12 ottobre 2022, il Giudice concedeva a parte opposta termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
La causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 15 gennaio
2025, con concessione di termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
con atto depositato in data 1 aprile 2025, parte opposta dichiarava di rinunciare agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che con atto depositato in data 1 aprile 2025, parte opposta ha dichiarato di rinunciare formalmente agli atti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il detto atto, per come emergente dalla documentazione in atti, non risulta notificato a controparte, né la stessa ha depositato dichiarazione di accettazione della formulata rinuncia.
Come noto, l'art. 306 c.p.c. prevede espressamente che il processo di estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla sua prosecuzione, dovendo poi le dichiarazioni di rinuncia e accettazione essere fatte verbalmente all'udienza o “con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”.
Nel caso di specie, pur a fronte della mancata accettazione da parte dell'opponente, non risulta ravvisarsi, a fronte della depositata rinuncia, un interesse della detta parte alla prosecuzione del giudizio e ciò tenuto conto, come da giurisprudenza della Suprema Corte, che l'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio - ex art. 306 cod. proc. civ. - esige l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio, anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione del processo;
quando, cioè, essa non abbia la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo. Peraltro, in ogni caso, le spese del giudizio, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cit., devono essere poste a carico del rinunciante, senza che rilevi - a questi fini - la fondatezza o meno dell'opposizione all'estinzione proposta dalla parte nei cui confronti è fatta la rinuncia, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio. (C.C. 9066/02).
Parte opponente, nelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria della sussistenza del proprio credito di euro 1.371,94 nei confronti del Condominio, laddove, già nelle note scritte depositate in data 2 maggio 2023, veniva richiesta unicamente la revoca del decreto ingiuntivo conseguente all'eccepita improcedibilità del giudizio;
peraltro, anche nella depositata comparsa conclusionale, il Sig. ha concluso richiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Parte_1
Deve quindi ritenersi, attese le conclusioni formulate, che non sussista per parte opponente alcuna utilità maggiore di quella eventualmente conseguente all'estinzione del processo, non potendo quindi considerarsi sussistente, in capo alla detta parte, alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
A ciò consegue che debba essere dichiarata l'estinzione del processo, risultando le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, con revoca del decreto ingiuntivo opposto nella presente sede;
le spese di lite, da liquidarsi ex art. 306, quarto comma, c.p.c., vengono poste a carico di parte rinunciante, in favore di parte opponente e vengono distratte, come richiesto, in favore del procuratore antistatario.
In ultimo, ed indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, alcuna interruzione del processo deve essere dichiarata, tenuto conto che il decesso dell'opponente è stato dichiarato in giudizio da parte opposta nella propria comparsa conclusionale, e non, ex art. 300 c.p.c., dal procuratore della parte costituita e nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, evidenziandosi ulteriormente sul punto come, nella propria memoria di replica, parte opponente ha unicamente preso atto del certificato di morte del Sig. depositato da Parte_1
controparte, dichiarando il decesso della di lui moglie, non parte del presente giudizio e rimettendosi al Giudice sulla dichiarazione di interruzione.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Dichiara l'estinzione del presente giudizio, e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo;
II) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, liquidate in complessivi euro
2.200,00, di cui euro 700,00 per la fase di studio, euro
500,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma il 26 aprile 2025
IL GIUDICE