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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5088/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5088/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 17 settembre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per l'avv. BACCIOTTI FRANCESCA e l'avv. MANCINI LUCA Parte_1 ( ) C.F._1
Per essuno compare Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5088/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2 BACCIOTTI FRANCESCA e dell'avv. MANCINI LUCA ( ) ; , elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA A. SQUARCIALUPI 2 50144 FIRENZE presso il difensore avv. BACCIOTTI FRANCESCA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione per l'udienza.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 22.04.2024 al OT il Sig. Controparte_1 conveniva il medesimo in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze per ivi Parte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Firenze, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accertato e dichiarato l'inadempimento del Dott. alle obbligazioni sullo stesso gravanti e la Controparte_1 responsabilità per i danni tutti causati all'attore per i titoli e le ragioni descritte in narrativa, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dal Sig. ed alla corresponsione in favore dell'attore della somma di Euro 18.471,00 Parte_1
(diciottomilaquattrocentosettantuno//00) in ragione delle voci di danno già descritte in premessa e da intendersi qui integralmente trascritte e riportate, e/o di quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, secondo ragione, giustizia o equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in merito ai quali il sottoscritto difensore si dichiara sin d'ora anticipatario e distrattario espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporre la distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c.”
Esponeva parte attrice che i Sig.ri e con atto di Parte_1 Parte_2 compravendita in data 29.09.2023 rogato OT Repertorio n. 26.637 acquistavano Controparte_1 dai Sig.ri , , , , l'immobile posto in Firenze Persona_1 Persona_2 CP_2 Persona_3
Via Ponte all'Asse n. 19, come da atto allegato (doc. 1)
Gli acquirenti corrispondevano al OT l'importo di euro 19.400,00 a mezzo n. 2 Controparte_1 assegni in data 29.09.2023 al medesimo intestati e regolarmente incassati (doc. 2) comprensivi di imposte e tasse per registrazione e trascrizione dell'atto e, più precisamente, assegno n. 0235120177-06 di euro 19.200,00 e n. 0235120178.07 di euro 200,00 entrambi tratti su Credit Agricole e che con detto atto di compravendita veniva pattuito un prezzo complessivo di euro 320.000,00. Alla stipula veniva corrisposta solo quota parte del prezzo pari ad euro 68.000,00 mentre la restante parte pari ad euro
252.000,00 avrebbe dovuto essere corrisposta mediante mutuo ipotecario alla parte acquirente della
Banca Monte dei Paschi di Siena ed avendo la Banca subordinato l'erogazione del mutuo alla registrazione e trascrizione dell'atto di compravendita.
Tuttavia, nonostante il regolare versamento da parte degli acquirenti delle relative tasse e imposte, il
OT ometteva di provvedere alla registrazione e trascrizione dell'atto, come dal Controparte_1 medesimo riconosciuto nella molteplice corrispondenza intercorsa (doc. 3). Lo stesso risultava essere pagina 3 di 10 destinatario di misura cautelare sospensiva dall'esercizio della professione da parte del Consiglio notarile di appartenenza ed il competente Consiglio Notarile dei distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e
Prato incaricava il OT per il compimento delle formalità non eseguite dal OT Testimone_1
CP_1
Gli acquirenti si vedevano costretti a rivolgersi al predetto OT Dott. per il Persona_4 compimento di dette formalità ed a corrispondere nuovamente le imposte necessarie, con pagamento al medesimo dell'importo di euro 16.571,00 come da bonifici in atti (doc. 4); una parte tramite prestito dei venditori, non avendo l'attore al momento le disponibilità necessarie, e con impegno alla restituzione delle somme prestate come da scrittura privata allegata (doc. 5); somme poi effettivamente ed integralmente restituite.
L'atto veniva quindi registrato in Empoli il 12.12.2023 al n. 3 serie 1V e trascritto a Firenze il
15.12.2023 ai nn. 48880/36358 da parte del OT , come da note di iscrizione e trascrizione Per_4
(doc. 13).
Nonostante tutto quanto sopra ed i vari solleciti di pagamento, alcuna somma veniva corrisposta né rimborsata dal OT , tanto che l'istante per il tramite dei legali inviava missiva di Controparte_1 sollecito a mezzo pec in data 28.12.23 (doc. 6) rimasta priva di riscontro, proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita (doc. 7) rimasta anch'essa inevasa non essendo pervenuta alcuna adesione.
Con atto di donazione in data 17.01.2024 il Sig. donava al Sig. Parte_2 [...] che accettava ed acquistava i diritti di proprietà per 1/20 sui predetti immobili posti in Parte_1
Firenze Via Pone all'Asse n 19 (doc. 8).
Nonostante quanto sopra ed il palese inadempimento del OT alle proprie obbligazioni ed CP_1 il credito risarcitorio originato da detto inadempimento, il medesimo non provvedeva a corrispondere le somme dovute.
La causa veniva iscritta al ruolo con RG. N. 5088/2024. Nessuno si costitutiva per parte convenuta
OT di cui veniva dichiarata la contumacia. Veniva esperito il procedimento di Controparte_1 mediazione con esito negativo poiché il OT benché regolarmente convocato, non CP_1 partecipava allo stesso, come da verbale negativo OCF (doc. 10 e 11).
Parte attrice provvedeva al deposito di memorie autorizzate ex art. 171 ter cpc.
La causa veniva istruita con prove documentali e prova per testi, che venivano escussi all'udienza del
15.07.2025; il Giudice rinviava la causa ex art. 281 sexies cpc per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 17.09.2025 a trattazione scritta, con termine per note conclusive fino all'udienza. pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea risulta fondata e provata e deve pertanto trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre rilevare che la responsabilità professionale del notaio ha natura contrattuale, traendo la sua origine dal contratto d'opera professionale concluso tra le parti ai sensi dell'art. 2230
c.c., in virtù del quale, stante la natura dell'attività esercitata, il professionista è tenuto all'adempimento dell'obbligazione assunta secondo canoni di diligenza qualificata, ex art. 1176 comma 2 c.c.
Stante quanto premesso, atteso che la responsabilità professionale del notaio ha natura contrattuale ex art. 1218 c.c., l'attore-creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando sul convenuto-debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione.
Nel caso di specie, il resistente è rimasto contumace e pertanto non ha dimostrato alcunché.
Peraltro, alla luce delle considerazioni effettuate, dalla fattispecie in esame emerge per tabulas, attraverso l'analisi delle produzioni documentali fornite del ricorrente, l'inadempimento contrattuale del convenuto contumace.
Inoltre quanto emerso all'esito dell'istruttoria svolta ha confermato l'inadempimento del convenuto
OT al contratto d'opera professionale, per non aver il medesimo provveduto alla Controparte_1 trascrizione e registrazione dell'atto di compravendita per cui è causa.
Invero, come ben noto, il OT è tenuto per tutti gli atti a procedere tempestivamente allo svolgimento delle varie formalità di registrazione, trascrizione/iscrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari non essendo neppure giustificabile il sistematico ricorso agli ultimi giorni disponibili. A ciò si aggiunga che nemmeno l'eventuale mancata corresponsione da parte del cliente delle somme necessarie al pagamento delle imposte dovute sugli atti legittima il Pubblico Ufficiale (che non si sia avvalso della facoltà di rifiutare la stipula) a non registrare nel più breve tempo possibile l'atto e/o a non versare le relative imposte. Rientra infatti nel contratto d'opera notarile fase post-stipulazione la registrazione fiscale, la trascrizione nei registri immobiliari e voltura catastale, il ritiro della nota di trascrizione e controllo esito voltura catastale, la consegna di copia autentica dell'atto e della nota di trascrizione;
adempimenti, nel caso di specie, tutti totalmente omessi dal convenuto.
Ed invero la responsabilità del notaio nei confronti delle parti degli atti da lui rogati ha natura contrattuale e discende non solo dalla condotta negligente o mancante di perizia tenuta in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti, ma anche dalla violazione degli obblighi imposti dalle norme sull'ordinamento del notariato, giacché detto professionista deve conformare il proprio comportamento a tutte le disposizioni di diversa natura che riguardano l'esercizio del ministero notarile, siano esse pagina 5 di 10 volte a disciplinare in genere il rapporto di prestazione d'opera professionale imposte dagli articoli
1176 c.c. e 2230 c.c. e seguenti, siano esse più specificamente dirette a garantire la serietà e la correttezza degli atti giuridici per un interesse di natura pubblicistica.
Infatti, secondo il disposto di cui all'art. 2671 c.c. “Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato”.
L'obbligo del notaio ai sensi dell'art. 2671 c.c. di risarcire i danni che abbia provocato al cliente con la ritardata trascrizione di un atto ricevuto e con la conseguente inopponibilità del medesimo ad un terzo, integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale, che trova fondamento nel rapporto di prestazione d'opera professionale.
Nel caso che ci occupa non esiste dubbio alcuno sulla sussistenza di una responsabilità contrattuale del
OT stante il comportamento gravemente omissivo e colposo dello stesso che ha omesso CP_1 di eseguire le formalità necessarie di trascrizione e registrazione dell'atto pur avendo incassato i relativi importi, contravvenendo così agli obblighi sullo stessa gravanti e che dovrà rispondere dei danni tutti patiti e patiendi dall'attore.
Risulta infatti documentalmente provato come gli acquirenti abbiano corrisposto al OT
[...]
in sede di stipula del contratto, l'onorario per la prestazione svolta nonché le tasse e imposte CP_1 per la registrazione e trascrizione dell'atto per euro 19.400,00 a mezzo assegni al medesimo intestati e regolarmente incassati e che lo stesso ometteva di provvedere a detti incombenti, come peraltro dal medesimo espressamente riconosciuto nella copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti ed allegata
(doc.3). Del pari documentalmente provato è che la registrazione e trascrizione veniva effettuata dal
OT in data 15.12.2023 come da nota di iscrizione e trascrizione (doc. 13) e previo nuovo Per_4 ulteriore ed integrale pagamento di spese, imposte, tasse, sanzioni per euro 16.571,00 ed onorario del
OT euro 871,00, come da bonifici in favore dello stesso (doc.4 e14).
Quanto sopra risulta altresì confermato anche dal teste Sig escusso all'udienza del Testimone_2
15.07.25, il quale sul capitolo 1 di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc attorea rispondeva “Si è vero” confermando quindi la circostanza, che i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
con atto di compravendita in data 29.09.2023 rogato dal OT
[...] Controparte_1
Repertorio n. 26.637 Raccolta n. 12.049, acquistavano dai Sig.ri , , Persona_2 CP_2
e rappresentato dall'amministratore di sostegno , Persona_3 Persona_1 Controparte_3
pagina 6 di 10 l'immobile posto in Firenze Via Ponte all'Asse n. 19, come da atto di compravendita che veniva mostrato al teste (doc. 1).
Il teste sentito sul cap. 2 di cui alla seconda memoria su cui rispondeva “Si è vero” e confermava che al momento della stipula dell'atto di compravendita in data 29.09.2023 (Repertorio n. 26.637 Raccolta n.
12.049) dell'immobile posto in Firenze Via Ponte all'Asse n. 19, gli acquirenti Sig.ri
[...]
e corrispondevano al OT la somma di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 euro 19.400,00, comprensiva di imposte e tasse per la registrazione e trascrizione del predetto atto a mezzo n. 2 assegni al medesimo intestati, assegno n. 0235120177-06 di euro 19.200,00 e n.
0235120178.07 di euro 200,00 tratti su Credit Agricole, che venivano regolarmente incassati dal OT coma da documenti che gli venivano mostrati e da lui confermati (doc. 2) e che il Controparte_1
OT ometteva di provvedere alla registrazione e trascrizione del predetto atto di CP_1 compravendita. Precisava infatti il teste sempre sul 2° cap.: “si è vero, l'assegno l'ho compilato io stesso e l'ha firmato mio fratello. So che il OT non ha provveduto alla registrazione Per_5 dell'atto perché me l'ha detto la venditrice”
Confermava altresì la circostanza di cui al cap. 3, ovvero che nell'atto di compravendita per cui è causa veniva pattuito un prezzo complessivo di euro 320.000,00 di cui euro 68.000,00 erano già stati corrisposti da parte acquirente a parte venditrice, mentre la restante parte di euro 252.000,00 era da pagarsi mediante retratto di mutuo bancario della Banca Monte dei Paschi di Siena, ma che non veniva corrisposta, avendo la predetta Banca subordinato l'erogazione del mutuo alla registrazione e trascrizione dell'atto di compravendita, formalità che erano state appunto omesse dal OT CP_1
.
[...]
Il testimone sig. sentito sul capitolo 4 rispondeva “si è vero”, confermando che il Testimone_2
OT aveva riconosciuto di aver omesso le formalità nonché il proprio debito, con CP_1 promessa di restituzione delle somme da parte del medesimo, invece mai restituite, come da corrispondenza intercorsa, che veniva mostrata al teste (doc. 3).
Risultava altresì dall'istruttoria che il OT era risultato essere destinatario di Controparte_1 misura cautelare sospensiva dall'esercizio della professione da parte del Consiglio notarile di appartenenza e che il competente Consiglio Notarile dei distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato incaricava il OT per il compimento delle formalità di registrazione e trascrizione Persona_4 dell'atto omesse dal OT sempre come confermato dal testimone Sig. CP_1 Testimone_2 che sentito sul cap. 5 rispondeva “Si è vero”.
Il teste (sentito sul cap. 6 rispondeva “Si è vero”) confermava che le formalità venivano eseguite dal
OT e che per il compimento delle stesse l'attore corrispondeva in favore del OT Dott. Per_4
pagina 7 di 10 uritano la somma di euro 16.571,00, parte dei quali anche tramite prestito dei venditori e con impegno dell'acquirente alla restituzione delle somme prestategli come da bonifici e da scrittura privata (doc. 4 e
5).
Le somme prestate venivano poi integralmente restituite ai venditori, come da ricevute di pagamento allegate e liberatoria dei Sig.ri (doc. 12). Per_1
Infine, il teste Sig. sentito sul cap. 7 dichiarava “si è vero” e confermava che l'atto Testimone_2 veniva registrato da parte del OT il 12.12.2023 al n. 3 serie 1V e trascritto a Persona_4
Firenze il 15.12.2023 ai nn. 48880/36358.
Fermo tutto quanto sopra, risulta quindi evidente e provata la responsabilità del OT
[...] per l'omissione delle dovute formalità ed il danno patito da parte attrice che ha dovuto CP_1 nuovamente sostenere le spese per imposte e tasse di registrazione e trascrizione dell'atto euro
16.571,00 come da bonifici a OT , oltre all'onorario del OT euro 871,00 come da Per_4 fattura e bonifico (doc. 14). Il tutto per un importo complessivo corrisposto da parte attrice di euro
17.442,00.
Sulle spese di assistenza stragiudiziale
Parte attrice ha chiesto anche il rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale del contenzioso con il convenuto, e cioè, nello specifico, il pagamento di euro 1.900 quale rimborso delle spese di assistenza legale sostenute in fase stragiudiziale (doc.9).
Sulla possibilità, per la parte vittoriosa, di ottenere il rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del
10.07.2017, n. 16990, secondo cui “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa” e, in quanto tale, “essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. Sotto questo profilo, si osserva che la richiesta di rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale fornita ai sig.ri dal loro legale di fiducia è stata tempestivamente richiesta, in quanto tale domanda è contenuta in sede di conclusioni dell'atto di citazione. Inoltre, la richiesta risarcitoria in questione appare anche supportata da idonea documentazione, dal momento che parte attrice ha allegato la notula dell'avv.
Mancini per la fase di assistenza stragiudiziale, oltre a quella relativa all'invito alla convenzione di negoziazione euro 441,00, che per la procedura di mediazione conclusasi con verbale negativo euro
1.323,00, ex DM 55/2014, oltre spese generali 15% cap e iva per complessivi euro 2.573,88 oltre spese vive OCF euro 190,32 (doc. 11), per un totale di euro 2.764,20.
pagina 8 di 10 Secondo le Sezioni Unite su richiamate, ai fini dell'ottenimento del rimborso, per la parte vittoriosa, delle spese sostenute nella fase stragiudiziale, occorre non solo che vi sia una tempestiva domanda in tal senso esperita dalla parte, adeguatamente provata, ma è altresì necessario che gli esborsi oggetto della richiesta di rimborso superino il vaglio giudiziale dell'utilità, non essendo consentito il rimborso della spesa che sia “superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”. Tale non superfluità, poi, va valutata “ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio”.
In tale ottica si giustifica la richiesta di rimborso degli onorari dell'avv. Mancini per la assistenza legale nella fase stragiudiziale, comprensiva della fase della negoziazione assistita e della mediazione. Infatti, essa si riferisce ad un'attività tecnica che era stata disposta con l'intento di evitare l'odierno giudizio.
Il credito complessivo attoreo va pertanto aumentato di € 4.664,20 a tale titolo, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sulle spese di lite
La condanna alle spese segue alla soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
Le spese da rifondere alla parte attrice vengono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e 37/2018, prendendo come riferimento lo scaglione tra € 5.200 ed € 26.000.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 sexies c.p.c. ed 83, co. 7, lett.h), d.l. n. 18/2020 conv. l. n. 27/2020 il Tribunale Ordinario di Firenze, sezione III civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta:
- NN parte convenuta a pagare alla parte attrice, la somma di € 17.442,20, oltre interessi legali come da parte motiva;
- NN altresì parte convenuta a pagare alla parte attrice, la ulteriore somma di € 4.664,20, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- NN parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
5.077, oltre spese forfettarie 15%, IVA e c.p.a., come per legge ed € 278,10 per esborsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 17 settembre 2025
pagina 9 di 10 Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE 03 Terza sezione CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5088/2024 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 17 settembre 2025 innanzi al dott. Elisabetta Carloni, sono comparsi:
Per l'avv. BACCIOTTI FRANCESCA e l'avv. MANCINI LUCA Parte_1 ( ) C.F._1
Per essuno compare Controparte_1
Lette le note di trattazione scritta
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5088/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._2 BACCIOTTI FRANCESCA e dell'avv. MANCINI LUCA ( ) ; , elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA A. SQUARCIALUPI 2 50144 FIRENZE presso il difensore avv. BACCIOTTI FRANCESCA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di trattazione per l'udienza.
pagina 2 di 10 SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione regolarmente notificato il 22.04.2024 al OT il Sig. Controparte_1 conveniva il medesimo in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze per ivi Parte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Firenze, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, accertato e dichiarato l'inadempimento del Dott. alle obbligazioni sullo stesso gravanti e la Controparte_1 responsabilità per i danni tutti causati all'attore per i titoli e le ragioni descritte in narrativa, condannare parte convenuta al risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dal Sig. ed alla corresponsione in favore dell'attore della somma di Euro 18.471,00 Parte_1
(diciottomilaquattrocentosettantuno//00) in ragione delle voci di danno già descritte in premessa e da intendersi qui integralmente trascritte e riportate, e/o di quella somma maggiore o minore che risulterà di Giustizia, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, secondo ragione, giustizia o equità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in merito ai quali il sottoscritto difensore si dichiara sin d'ora anticipatario e distrattario espressamente richiedendo che il Giudice adito voglia disporre la distrazione in suo favore ex art. 93 c.p.c.”
Esponeva parte attrice che i Sig.ri e con atto di Parte_1 Parte_2 compravendita in data 29.09.2023 rogato OT Repertorio n. 26.637 acquistavano Controparte_1 dai Sig.ri , , , , l'immobile posto in Firenze Persona_1 Persona_2 CP_2 Persona_3
Via Ponte all'Asse n. 19, come da atto allegato (doc. 1)
Gli acquirenti corrispondevano al OT l'importo di euro 19.400,00 a mezzo n. 2 Controparte_1 assegni in data 29.09.2023 al medesimo intestati e regolarmente incassati (doc. 2) comprensivi di imposte e tasse per registrazione e trascrizione dell'atto e, più precisamente, assegno n. 0235120177-06 di euro 19.200,00 e n. 0235120178.07 di euro 200,00 entrambi tratti su Credit Agricole e che con detto atto di compravendita veniva pattuito un prezzo complessivo di euro 320.000,00. Alla stipula veniva corrisposta solo quota parte del prezzo pari ad euro 68.000,00 mentre la restante parte pari ad euro
252.000,00 avrebbe dovuto essere corrisposta mediante mutuo ipotecario alla parte acquirente della
Banca Monte dei Paschi di Siena ed avendo la Banca subordinato l'erogazione del mutuo alla registrazione e trascrizione dell'atto di compravendita.
Tuttavia, nonostante il regolare versamento da parte degli acquirenti delle relative tasse e imposte, il
OT ometteva di provvedere alla registrazione e trascrizione dell'atto, come dal Controparte_1 medesimo riconosciuto nella molteplice corrispondenza intercorsa (doc. 3). Lo stesso risultava essere pagina 3 di 10 destinatario di misura cautelare sospensiva dall'esercizio della professione da parte del Consiglio notarile di appartenenza ed il competente Consiglio Notarile dei distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e
Prato incaricava il OT per il compimento delle formalità non eseguite dal OT Testimone_1
CP_1
Gli acquirenti si vedevano costretti a rivolgersi al predetto OT Dott. per il Persona_4 compimento di dette formalità ed a corrispondere nuovamente le imposte necessarie, con pagamento al medesimo dell'importo di euro 16.571,00 come da bonifici in atti (doc. 4); una parte tramite prestito dei venditori, non avendo l'attore al momento le disponibilità necessarie, e con impegno alla restituzione delle somme prestate come da scrittura privata allegata (doc. 5); somme poi effettivamente ed integralmente restituite.
L'atto veniva quindi registrato in Empoli il 12.12.2023 al n. 3 serie 1V e trascritto a Firenze il
15.12.2023 ai nn. 48880/36358 da parte del OT , come da note di iscrizione e trascrizione Per_4
(doc. 13).
Nonostante tutto quanto sopra ed i vari solleciti di pagamento, alcuna somma veniva corrisposta né rimborsata dal OT , tanto che l'istante per il tramite dei legali inviava missiva di Controparte_1 sollecito a mezzo pec in data 28.12.23 (doc. 6) rimasta priva di riscontro, proposta di stipula di convenzione di negoziazione assistita (doc. 7) rimasta anch'essa inevasa non essendo pervenuta alcuna adesione.
Con atto di donazione in data 17.01.2024 il Sig. donava al Sig. Parte_2 [...] che accettava ed acquistava i diritti di proprietà per 1/20 sui predetti immobili posti in Parte_1
Firenze Via Pone all'Asse n 19 (doc. 8).
Nonostante quanto sopra ed il palese inadempimento del OT alle proprie obbligazioni ed CP_1 il credito risarcitorio originato da detto inadempimento, il medesimo non provvedeva a corrispondere le somme dovute.
La causa veniva iscritta al ruolo con RG. N. 5088/2024. Nessuno si costitutiva per parte convenuta
OT di cui veniva dichiarata la contumacia. Veniva esperito il procedimento di Controparte_1 mediazione con esito negativo poiché il OT benché regolarmente convocato, non CP_1 partecipava allo stesso, come da verbale negativo OCF (doc. 10 e 11).
Parte attrice provvedeva al deposito di memorie autorizzate ex art. 171 ter cpc.
La causa veniva istruita con prove documentali e prova per testi, che venivano escussi all'udienza del
15.07.2025; il Giudice rinviava la causa ex art. 281 sexies cpc per la precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 17.09.2025 a trattazione scritta, con termine per note conclusive fino all'udienza. pagina 4 di 10 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea risulta fondata e provata e deve pertanto trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre rilevare che la responsabilità professionale del notaio ha natura contrattuale, traendo la sua origine dal contratto d'opera professionale concluso tra le parti ai sensi dell'art. 2230
c.c., in virtù del quale, stante la natura dell'attività esercitata, il professionista è tenuto all'adempimento dell'obbligazione assunta secondo canoni di diligenza qualificata, ex art. 1176 comma 2 c.c.
Stante quanto premesso, atteso che la responsabilità professionale del notaio ha natura contrattuale ex art. 1218 c.c., l'attore-creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, gravando sul convenuto-debitore l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della propria prestazione.
Nel caso di specie, il resistente è rimasto contumace e pertanto non ha dimostrato alcunché.
Peraltro, alla luce delle considerazioni effettuate, dalla fattispecie in esame emerge per tabulas, attraverso l'analisi delle produzioni documentali fornite del ricorrente, l'inadempimento contrattuale del convenuto contumace.
Inoltre quanto emerso all'esito dell'istruttoria svolta ha confermato l'inadempimento del convenuto
OT al contratto d'opera professionale, per non aver il medesimo provveduto alla Controparte_1 trascrizione e registrazione dell'atto di compravendita per cui è causa.
Invero, come ben noto, il OT è tenuto per tutti gli atti a procedere tempestivamente allo svolgimento delle varie formalità di registrazione, trascrizione/iscrizione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari non essendo neppure giustificabile il sistematico ricorso agli ultimi giorni disponibili. A ciò si aggiunga che nemmeno l'eventuale mancata corresponsione da parte del cliente delle somme necessarie al pagamento delle imposte dovute sugli atti legittima il Pubblico Ufficiale (che non si sia avvalso della facoltà di rifiutare la stipula) a non registrare nel più breve tempo possibile l'atto e/o a non versare le relative imposte. Rientra infatti nel contratto d'opera notarile fase post-stipulazione la registrazione fiscale, la trascrizione nei registri immobiliari e voltura catastale, il ritiro della nota di trascrizione e controllo esito voltura catastale, la consegna di copia autentica dell'atto e della nota di trascrizione;
adempimenti, nel caso di specie, tutti totalmente omessi dal convenuto.
Ed invero la responsabilità del notaio nei confronti delle parti degli atti da lui rogati ha natura contrattuale e discende non solo dalla condotta negligente o mancante di perizia tenuta in relazione agli incarichi direttamente ricevuti dai clienti, ma anche dalla violazione degli obblighi imposti dalle norme sull'ordinamento del notariato, giacché detto professionista deve conformare il proprio comportamento a tutte le disposizioni di diversa natura che riguardano l'esercizio del ministero notarile, siano esse pagina 5 di 10 volte a disciplinare in genere il rapporto di prestazione d'opera professionale imposte dagli articoli
1176 c.c. e 2230 c.c. e seguenti, siano esse più specificamente dirette a garantire la serietà e la correttezza degli atti giuridici per un interesse di natura pubblicistica.
Infatti, secondo il disposto di cui all'art. 2671 c.c. “Il notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile ed è tenuto al risarcimento dei danni in caso di ritardo, salva l'applicazione delle pene pecuniarie previste dalle leggi speciali, se lascia trascorrere trenta giorni dalla data dell'atto ricevuto o autenticato”.
L'obbligo del notaio ai sensi dell'art. 2671 c.c. di risarcire i danni che abbia provocato al cliente con la ritardata trascrizione di un atto ricevuto e con la conseguente inopponibilità del medesimo ad un terzo, integra un'ipotesi di responsabilità contrattuale, che trova fondamento nel rapporto di prestazione d'opera professionale.
Nel caso che ci occupa non esiste dubbio alcuno sulla sussistenza di una responsabilità contrattuale del
OT stante il comportamento gravemente omissivo e colposo dello stesso che ha omesso CP_1 di eseguire le formalità necessarie di trascrizione e registrazione dell'atto pur avendo incassato i relativi importi, contravvenendo così agli obblighi sullo stessa gravanti e che dovrà rispondere dei danni tutti patiti e patiendi dall'attore.
Risulta infatti documentalmente provato come gli acquirenti abbiano corrisposto al OT
[...]
in sede di stipula del contratto, l'onorario per la prestazione svolta nonché le tasse e imposte CP_1 per la registrazione e trascrizione dell'atto per euro 19.400,00 a mezzo assegni al medesimo intestati e regolarmente incassati e che lo stesso ometteva di provvedere a detti incombenti, come peraltro dal medesimo espressamente riconosciuto nella copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti ed allegata
(doc.3). Del pari documentalmente provato è che la registrazione e trascrizione veniva effettuata dal
OT in data 15.12.2023 come da nota di iscrizione e trascrizione (doc. 13) e previo nuovo Per_4 ulteriore ed integrale pagamento di spese, imposte, tasse, sanzioni per euro 16.571,00 ed onorario del
OT euro 871,00, come da bonifici in favore dello stesso (doc.4 e14).
Quanto sopra risulta altresì confermato anche dal teste Sig escusso all'udienza del Testimone_2
15.07.25, il quale sul capitolo 1 di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 cpc attorea rispondeva “Si è vero” confermando quindi la circostanza, che i Sig.ri e Parte_1 Parte_2
con atto di compravendita in data 29.09.2023 rogato dal OT
[...] Controparte_1
Repertorio n. 26.637 Raccolta n. 12.049, acquistavano dai Sig.ri , , Persona_2 CP_2
e rappresentato dall'amministratore di sostegno , Persona_3 Persona_1 Controparte_3
pagina 6 di 10 l'immobile posto in Firenze Via Ponte all'Asse n. 19, come da atto di compravendita che veniva mostrato al teste (doc. 1).
Il teste sentito sul cap. 2 di cui alla seconda memoria su cui rispondeva “Si è vero” e confermava che al momento della stipula dell'atto di compravendita in data 29.09.2023 (Repertorio n. 26.637 Raccolta n.
12.049) dell'immobile posto in Firenze Via Ponte all'Asse n. 19, gli acquirenti Sig.ri
[...]
e corrispondevano al OT la somma di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 euro 19.400,00, comprensiva di imposte e tasse per la registrazione e trascrizione del predetto atto a mezzo n. 2 assegni al medesimo intestati, assegno n. 0235120177-06 di euro 19.200,00 e n.
0235120178.07 di euro 200,00 tratti su Credit Agricole, che venivano regolarmente incassati dal OT coma da documenti che gli venivano mostrati e da lui confermati (doc. 2) e che il Controparte_1
OT ometteva di provvedere alla registrazione e trascrizione del predetto atto di CP_1 compravendita. Precisava infatti il teste sempre sul 2° cap.: “si è vero, l'assegno l'ho compilato io stesso e l'ha firmato mio fratello. So che il OT non ha provveduto alla registrazione Per_5 dell'atto perché me l'ha detto la venditrice”
Confermava altresì la circostanza di cui al cap. 3, ovvero che nell'atto di compravendita per cui è causa veniva pattuito un prezzo complessivo di euro 320.000,00 di cui euro 68.000,00 erano già stati corrisposti da parte acquirente a parte venditrice, mentre la restante parte di euro 252.000,00 era da pagarsi mediante retratto di mutuo bancario della Banca Monte dei Paschi di Siena, ma che non veniva corrisposta, avendo la predetta Banca subordinato l'erogazione del mutuo alla registrazione e trascrizione dell'atto di compravendita, formalità che erano state appunto omesse dal OT CP_1
.
[...]
Il testimone sig. sentito sul capitolo 4 rispondeva “si è vero”, confermando che il Testimone_2
OT aveva riconosciuto di aver omesso le formalità nonché il proprio debito, con CP_1 promessa di restituzione delle somme da parte del medesimo, invece mai restituite, come da corrispondenza intercorsa, che veniva mostrata al teste (doc. 3).
Risultava altresì dall'istruttoria che il OT era risultato essere destinatario di Controparte_1 misura cautelare sospensiva dall'esercizio della professione da parte del Consiglio notarile di appartenenza e che il competente Consiglio Notarile dei distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato incaricava il OT per il compimento delle formalità di registrazione e trascrizione Persona_4 dell'atto omesse dal OT sempre come confermato dal testimone Sig. CP_1 Testimone_2 che sentito sul cap. 5 rispondeva “Si è vero”.
Il teste (sentito sul cap. 6 rispondeva “Si è vero”) confermava che le formalità venivano eseguite dal
OT e che per il compimento delle stesse l'attore corrispondeva in favore del OT Dott. Per_4
pagina 7 di 10 uritano la somma di euro 16.571,00, parte dei quali anche tramite prestito dei venditori e con impegno dell'acquirente alla restituzione delle somme prestategli come da bonifici e da scrittura privata (doc. 4 e
5).
Le somme prestate venivano poi integralmente restituite ai venditori, come da ricevute di pagamento allegate e liberatoria dei Sig.ri (doc. 12). Per_1
Infine, il teste Sig. sentito sul cap. 7 dichiarava “si è vero” e confermava che l'atto Testimone_2 veniva registrato da parte del OT il 12.12.2023 al n. 3 serie 1V e trascritto a Persona_4
Firenze il 15.12.2023 ai nn. 48880/36358.
Fermo tutto quanto sopra, risulta quindi evidente e provata la responsabilità del OT
[...] per l'omissione delle dovute formalità ed il danno patito da parte attrice che ha dovuto CP_1 nuovamente sostenere le spese per imposte e tasse di registrazione e trascrizione dell'atto euro
16.571,00 come da bonifici a OT , oltre all'onorario del OT euro 871,00 come da Per_4 fattura e bonifico (doc. 14). Il tutto per un importo complessivo corrisposto da parte attrice di euro
17.442,00.
Sulle spese di assistenza stragiudiziale
Parte attrice ha chiesto anche il rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale del contenzioso con il convenuto, e cioè, nello specifico, il pagamento di euro 1.900 quale rimborso delle spese di assistenza legale sostenute in fase stragiudiziale (doc.9).
Sulla possibilità, per la parte vittoriosa, di ottenere il rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del
10.07.2017, n. 16990, secondo cui “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa” e, in quanto tale, “essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. Sotto questo profilo, si osserva che la richiesta di rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale fornita ai sig.ri dal loro legale di fiducia è stata tempestivamente richiesta, in quanto tale domanda è contenuta in sede di conclusioni dell'atto di citazione. Inoltre, la richiesta risarcitoria in questione appare anche supportata da idonea documentazione, dal momento che parte attrice ha allegato la notula dell'avv.
Mancini per la fase di assistenza stragiudiziale, oltre a quella relativa all'invito alla convenzione di negoziazione euro 441,00, che per la procedura di mediazione conclusasi con verbale negativo euro
1.323,00, ex DM 55/2014, oltre spese generali 15% cap e iva per complessivi euro 2.573,88 oltre spese vive OCF euro 190,32 (doc. 11), per un totale di euro 2.764,20.
pagina 8 di 10 Secondo le Sezioni Unite su richiamate, ai fini dell'ottenimento del rimborso, per la parte vittoriosa, delle spese sostenute nella fase stragiudiziale, occorre non solo che vi sia una tempestiva domanda in tal senso esperita dalla parte, adeguatamente provata, ma è altresì necessario che gli esborsi oggetto della richiesta di rimborso superino il vaglio giudiziale dell'utilità, non essendo consentito il rimborso della spesa che sia “superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”. Tale non superfluità, poi, va valutata “ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio”.
In tale ottica si giustifica la richiesta di rimborso degli onorari dell'avv. Mancini per la assistenza legale nella fase stragiudiziale, comprensiva della fase della negoziazione assistita e della mediazione. Infatti, essa si riferisce ad un'attività tecnica che era stata disposta con l'intento di evitare l'odierno giudizio.
Il credito complessivo attoreo va pertanto aumentato di € 4.664,20 a tale titolo, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo.
Sulle spese di lite
La condanna alle spese segue alla soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
Le spese da rifondere alla parte attrice vengono determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n. 55/2014 e 37/2018, prendendo come riferimento lo scaglione tra € 5.200 ed € 26.000.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 sexies c.p.c. ed 83, co. 7, lett.h), d.l. n. 18/2020 conv. l. n. 27/2020 il Tribunale Ordinario di Firenze, sezione III civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta:
- NN parte convenuta a pagare alla parte attrice, la somma di € 17.442,20, oltre interessi legali come da parte motiva;
- NN altresì parte convenuta a pagare alla parte attrice, la ulteriore somma di € 4.664,20, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
- NN parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
5.077, oltre spese forfettarie 15%, IVA e c.p.a., come per legge ed € 278,10 per esborsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Firenze, 17 settembre 2025
pagina 9 di 10 Il Giudice dott. Elisabetta Carloni
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