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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/11/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
RG. 8626 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 8626 / 2023 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MAESTRI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA GIUSEPPE BOVINI 43 48123 RAVENNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 27.06.2023, cittadino della NIGERIA, ha impugnato il Parte_1 provvedimento emesso il 26.02.2023 e notificato in pari data con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, Sezione Forlì Cesena in data 19.01.2023, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della comunicazione a cura Controparte_1 della cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia. La Procura non è intervenuta. All'udienza del 30.04.2025, fissata per l'audizione del ricorrente, egli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.
“D. Parla italiano? R. Si. D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano? R. Si. D. Quanti anni ha? R. 36. D. Da quanto tempo è in Italia? R. In maggio saranno 10 anni. ha svolto attività di studio e di formazione? CP_2 R. Si sono andato a scuola per imparare l'italiano. Non ho fatto corsi di formazione. D. Ha conseguito qualche tipo di patente? R. No. D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso
o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente. R. Lavoro come magazziniere al LIDL di Massa Lombarda dal 2022 con contratto a tempo indeterminato. Guadagno da 1.200,00 a 1.500,00 euro al mese a seconda degli straordinari. Prima ho svolto altri lavori in regola e altri non in regola. D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. No. D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc.) R. No.
ha familiari? CP_2 R. Mia moglie e nostra figlia di 8 mesi. Mia moglie è venuta in Italia nel 2023. D. Ha relazioni sociali stabili? Ha altri legami o contatti in Italia? R. No. D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio. R. Viviamo a Massa Lombarda in un appartamento che ho comprato a maggio dello scorso anno. D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai. R. Mia madre, mia sorella e mio fratello. Li sento regolarmente. D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. Ho un amico ma non lo sento mai. D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute) R. Ho problemi di salute, ho problemi di tiroide, me la devono togliere ma ora che ho i documenti scaduti devo aspettare. Sono in cura all'ospedale di Lugo. Ogni mattina ho problemi di sangue al naso. È dal 2021 che ho problemi alla tiroide.”.
All'udienza del 16.10.2025 il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il ricorrente deve essere rimesso in termini ai fini della valutazione di tempestività del ricorso, dal momento che il ritardo risulta dovuto ad un errore del sistema informatico e dunque a causa a lui non imputabile . In particolare, dalla documentazione dimessa risulta che il ricorso appariva accettato dal sistema e che il problema riguardava solo un allegato, il nr. 4 (ricevuta di accettazione del deposito telematico 24/03/2023 alle ore 11:54:38; ricevuta di avvenuta consegna del 24/03/2023 alle ore 11:55:11; pec esito controlli automatici 24/03/2023 ore 11:57 con “errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”; pec 24/03/2023 ore 12:31:07 con oggetto ACCETTAZIONE DEPOSITO ma scritto in piccolo più in basso “Altro. Errore fatale, non gestibile dal sistema informatico, generato dal documento allegato n. 4 ecc.”), mentre in realtà esso riguardava il ricorso. L'iscrizione del ricorso era avvenuta nei 30 giorni, dal momento che il ricorrente ha avuto la notifica del provvedimento impugnato in data 26.2.2023 ed il deposito del ricorso è del 24.3.2026).
Venendo al merito del ricorso, lo stesso deve essere accolto.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (21.07.2022), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha sottoposto all'attenzione del Collegio una situazione di solida e completa integrazione sul territorio italiano, data da una serie di fattori determinanti, tra cui vi rientrano, in primis, non solo la sua presenza ormai decennale sul territorio nazionale e, di conseguenza, la padronanza della lingua italiana ma, altresì, dalla convivenza con la moglie e con la figlia, nata in [...] nel corso del 2024. Il ricorrente è perfettamente integrato altresì dal punto di vista lavorativo: egli lavora regolarmente dal 30.09.2018, ha sottoscritto diversi contratti a tempo determinato come bracciante agricolo e come assistente finché, il 17.10.2022 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato come magazziniere presso una catena di supermercati di Massa Lombarda, impiego per il quale percepisce una retribuzione netta mensile di circa 1.400 euro (cfr. busta paga febbraio 2025, busta paga aprile 2025) e che gli ha consentito, per l'anno 2024, di percepire redditi complessivi per euro 22.122,96 (cfr. CU2025). Tali redditi gli hanno permesso di acquistare un appartamento sito a Massa Lombarda e nel quale vive con la moglie e la figlia.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza IE c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito
- 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
È indubbio che nel lungo periodo trascorso in Italia il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Bangladesh, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Si deve poi sottolineare che il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'esistenza di una solida vita privata e di una forte integrazione sul territorio, provando l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia;
egli, arrivato in Italia nel 2015, si è impegnato nell'apprendimento della lingua italiana – tanto da essere stato in grado di sostenere l'intera audizione senza bisogno di un interprete;
e dal 2022, in particolare, presta attività lavorativa percependo un reddito sufficiente al mantenimento del ricorrente stesso e della sua famiglia.
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza della moglie e della figlia in Italia, riferimento familiare sul territorio. Soprattutto la presenza di figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia (cfr., per quanto in riferimento alla protezione umanitaria, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021, e da ultimo Cass. Ord. 32237/21 secondo cui "Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori"). Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia del convenuto, possono lasciarsi le spese in capo all'unica parte che le ha sostenute.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Bologna, il 17/10/2025 Giudice rel. Emanuela Romano Presidente Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati;
dott. Luca Minniti Presidente dott.ssa Angela Baraldi Giudice dott.ssa Emanuela Romano Giudice rel. all'esito della camera di consiglio odierna, ha emesso la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g 8626 / 2023 promossa da:
nato in [...] il [...] (CF: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. MAESTRI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in VIA GIUSEPPE BOVINI 43 48123 RAVENNA, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE contro
Controparte_1 RESISTENTE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero,
PREMESSA IN FATTO Con ricorso depositato il 27.06.2023, cittadino della NIGERIA, ha impugnato il Parte_1 provvedimento emesso il 26.02.2023 e notificato in pari data con il quale la Questura, sulla base del parere negativo emesso dalla Commissione Territoriale di Bologna, Sezione Forlì Cesena in data 19.01.2023, gli ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1. e 1.2. D.L.130/2020, convertito con L. 173/20.
Il non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della comunicazione a cura Controparte_1 della cancelleria e può pertanto dichiararsene la contumacia. La Procura non è intervenuta. All'udienza del 30.04.2025, fissata per l'audizione del ricorrente, egli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.
“D. Parla italiano? R. Si. D. Mi comprende bene mentre le sto parlando in italiano? R. Si. D. Quanti anni ha? R. 36. D. Da quanto tempo è in Italia? R. In maggio saranno 10 anni. ha svolto attività di studio e di formazione? CP_2 R. Si sono andato a scuola per imparare l'italiano. Non ho fatto corsi di formazione. D. Ha conseguito qualche tipo di patente? R. No. D. Quali attività lavorative ha svolto da quando è in Italia e quali sta svolgendo attualmente? Specifichi i periodi lavorati dall'arrivo in Italia, il settore di occupazione, se l'attività è stata svolta presso lo stesso
o diversi datori di lavoro, se a tempo determinato o indeterminato, quale è la sua paga mensile. Riferisca anche eventuali attività svolte irregolarmente. R. Lavoro come magazziniere al LIDL di Massa Lombarda dal 2022 con contratto a tempo indeterminato. Guadagno da 1.200,00 a 1.500,00 euro al mese a seconda degli straordinari. Prima ho svolto altri lavori in regola e altri non in regola. D. Ha svolto anche attività di volontariato o servizio civile? R. No. D. Partecipa ad attività sportiva o ad attività di aggregazione sociale in Italia? (comunità religiosa, associazione, teatro, ecc.) R. No.
ha familiari? CP_2 R. Mia moglie e nostra figlia di 8 mesi. Mia moglie è venuta in Italia nel 2023. D. Ha relazioni sociali stabili? Ha altri legami o contatti in Italia? R. No. D. Dove vive e con chi? Chiarisca se in accoglienza oppure no ed in quest'ultimo caso quando ne è uscito. Se vive autonomia, chiarisca se in locazione e con che canone. Se invece è ospite chiarisca da chi è ospitato, se con dichiarazione alla Questura oppure ospite precario, e quanto paga per l'alloggio. R. Viviamo a Massa Lombarda in un appartamento che ho comprato a maggio dello scorso anno. D. Quali familiari ha ancora nel Paese d'origine e con quali ha mantenuto i contatti? Se non li ha mantenuti chiarisca come mai. R. Mia madre, mia sorella e mio fratello. Li sento regolarmente. D. Oltre ai suoi famigliari, quali altri legami e contatti ha mantenuto nel Paese d'origine? R. Ho un amico ma non lo sento mai. D. Ci sono altre sue condizioni personali che vuole evidenziare oppure altri suoi problemi di cui non abbiamo parlato o altro che desidera aggiungere? (es. condizioni di salute) R. Ho problemi di salute, ho problemi di tiroide, me la devono togliere ma ora che ho i documenti scaduti devo aspettare. Sono in cura all'ospedale di Lugo. Ogni mattina ho problemi di sangue al naso. È dal 2021 che ho problemi alla tiroide.”.
All'udienza del 16.10.2025 il ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso richiamandosi alle argomentazioni in atti e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente il ricorrente deve essere rimesso in termini ai fini della valutazione di tempestività del ricorso, dal momento che il ritardo risulta dovuto ad un errore del sistema informatico e dunque a causa a lui non imputabile . In particolare, dalla documentazione dimessa risulta che il ricorso appariva accettato dal sistema e che il problema riguardava solo un allegato, il nr. 4 (ricevuta di accettazione del deposito telematico 24/03/2023 alle ore 11:54:38; ricevuta di avvenuta consegna del 24/03/2023 alle ore 11:55:11; pec esito controlli automatici 24/03/2023 ore 11:57 con “errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”; pec 24/03/2023 ore 12:31:07 con oggetto ACCETTAZIONE DEPOSITO ma scritto in piccolo più in basso “Altro. Errore fatale, non gestibile dal sistema informatico, generato dal documento allegato n. 4 ecc.”), mentre in realtà esso riguardava il ricorso. L'iscrizione del ricorso era avvenuta nei 30 giorni, dal momento che il ricorrente ha avuto la notifica del provvedimento impugnato in data 26.2.2023 ed il deposito del ricorso è del 24.3.2026).
Venendo al merito del ricorso, lo stesso deve essere accolto.
1. Ad avviso del Collegio sussistono nella fattispecie le condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI, applicabile ratione temporis sulla base della data di presentazione della domanda (21.07.2022), secondo cui: “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”. Tali principi sono stati di confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Altresì si è affermato che in tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall'art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. n. 9080 del 31/03/2023). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale nuova forma di protezione complementare, è dunque necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha sottoposto all'attenzione del Collegio una situazione di solida e completa integrazione sul territorio italiano, data da una serie di fattori determinanti, tra cui vi rientrano, in primis, non solo la sua presenza ormai decennale sul territorio nazionale e, di conseguenza, la padronanza della lingua italiana ma, altresì, dalla convivenza con la moglie e con la figlia, nata in [...] nel corso del 2024. Il ricorrente è perfettamente integrato altresì dal punto di vista lavorativo: egli lavora regolarmente dal 30.09.2018, ha sottoscritto diversi contratti a tempo determinato come bracciante agricolo e come assistente finché, il 17.10.2022 è stato assunto con contratto a tempo indeterminato come magazziniere presso una catena di supermercati di Massa Lombarda, impiego per il quale percepisce una retribuzione netta mensile di circa 1.400 euro (cfr. busta paga febbraio 2025, busta paga aprile 2025) e che gli ha consentito, per l'anno 2024, di percepire redditi complessivi per euro 22.122,96 (cfr. CU2025). Tali redditi gli hanno permesso di acquistare un appartamento sito a Massa Lombarda e nel quale vive con la moglie e la figlia.
Appare quindi che la conseguita autonomia economica del ricorrente, la buona rete di relazioni sociali da lui costruita negli anni di permanenza sul territorio italiano, la conoscenza della lingua italiana che gli consente di partecipare pienamente alla vita della comunità integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 co.
1.1 TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente.
La vita privata infatti, intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione, è connotata da una pluralità di proiezioni, fra le quali certamente vi è: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza IE c. Germania -16 dicembre 1992); il diritto all'identità sociale ed alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Pretty c. Regno Unito
- 29 aprile 2002); il domicilio designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - sentenza Giacomelli c. Italia - 2 novembre 2006).
È indubbio che nel lungo periodo trascorso in Italia il ricorrente abbia radicato una propria identità sociale: vuoi per la costante attività lavorativa sino ad oggi svolta, vuoi per le relazioni – amicali e non – inevitabilmente intrecciate in seno ai contatti sociali. Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, che ha lasciato anni addietro, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro in Bangladesh, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Si deve poi sottolineare che il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio l'esistenza di una solida vita privata e di una forte integrazione sul territorio, provando l'inserimento lavorativo e la stabilità abitativa a dimostrazione della sua raggiunta autonomia;
egli, arrivato in Italia nel 2015, si è impegnato nell'apprendimento della lingua italiana – tanto da essere stato in grado di sostenere l'intera audizione senza bisogno di un interprete;
e dal 2022, in particolare, presta attività lavorativa percependo un reddito sufficiente al mantenimento del ricorrente stesso e della sua famiglia.
Tale vissuto converge indiscutibilmente nella costruzione di una “identità sociale” legata alla permanenza sul territorio, rafforzata, senza dubbio, dalla presenza della moglie e della figlia in Italia, riferimento familiare sul territorio. Soprattutto la presenza di figli minori sul territorio nazionale rappresenta un elemento significativo che dimostra che, in caso di rimpatrio, verrebbe leso il suo diritto alla vita privata e familiare così come esercitato qui in Italia (cfr., per quanto in riferimento alla protezione umanitaria, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5506 del 26/02/2021, e da ultimo Cass. Ord. 32237/21 secondo cui "Costituisce indizio di vulnerabilità soggettiva, al di là ed a prescindere dalla valutazione di credibilità del richiedente asilo, la circostanza di essere allontanato dal proprio nucleo familiare e respinto nel Paese di provenienza, costituendo tale allontanamento forzato un atto destinato ad incidere significativamente sulla psiche e sulle emozioni del soggetto che si vede privato del suo diritto di partecipare al sano ed equilibrato sviluppo della propria vita familiare, segnatamente nell'ottica dell'assistenza, dell'educazione e dell'accudimento di figli minori"). Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
2. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al DL 20/2023, convertito con modificazioni dalla L 50/2023; per altro verso, come l'art. 7 comma 2 DL 20/2023 preveda che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio e vista la contumacia del convenuto, possono lasciarsi le spese in capo all'unica parte che le ha sostenute.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta in capo al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex artt. 32 comma 3 D.lgs. 25/2008 e 19 comma 1.1 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Bologna, il 17/10/2025 Giudice rel. Emanuela Romano Presidente Luca Minniti