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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/02/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
16244 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 16244/2018 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dalle attrici signore e Parte_1 Parte_2
esse effettuavano i loro investimenti economici, sin dal 2004, affidandosi Parte_3 all'agenzia generale Unipolsai di Breno di AN UR & LI OV snc ed in particolare al sub-agente con cui instauravano un rapporto di fiducia, tanto Parte_4 che spesso le contattava lui direttamente per proporre prodotti di investimento nuovi o per reinvestire alla scadenza le somme in conto capitale che avevano in precedenza conferito nel proprio portafoglio e ciò fino al 2 ottobre 2017 allorquando le attrici ricevevano una mail dal sig. con cui le informava di “aver commesso errori nella stipula delle polizze che quindi Parte_4 non sono state registrate dalla compagnia”, allegando un modulo per chiedere il riscatto delle polizze stesse (cfr. doc. 9 di parte attrice);
1 rilevato che le attrici provavano invano a contattare il sig. per cui decidevano di Pt_4 recarsi in agenzia ove gli veniva comunicato dai signori AN e LI che le polizze da esse stipulate con il sub-agente anche se da costui sottoscritte e stampate su carta intestata Pt_4 al erano inesistenti e le somme versate a titolo di investimento erano Controparte_1 state incassate e sottratte indebitamente dal sub-agente Pt_4
rilevato in particolare che le attrici avevano sottoscritto dieci polizze assicurative sul rischio vita, alla cui scadenza doveva essere restituito il premio unico iniziale maggiorato degli interessi netti ivi indicati (mediamente del 2,50% oppure del 3,00%), tutte su carta intestata riportante il logo (cfr. doc. da 11 a 20 di parte attrice), per un importo complessivo di Parte_5 euro 164.420,00, che rappresentavano i risparmi di una vita, versati tramite assegni, bonifici e piccole somme contanti direttamente al sig. che alle rispettive scadenze dichiarava loro Pt_4 di accreditare le somme consigliandole di reinvestirle immediatamente in altri investimenti
“redditizi”;
rilevato che le attrici sporgevano quindi denuncia contro il sig. che dava luogo Parte_4 al procedimento penale n. 14861/2017 RGNR per il reato di truffa aggravata ex art. 640 cp ed esperito senza esito il procedimento di mediazione obbligatoria in quanto nessuna delle parti si presentava, citavano in giudizio i signori la società AN UR & LI Parte_4
OV snc e la società chiedendo in via principale che, accertata AR la responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti accaduti, essi fossero condannati in solido al pagamento della somma di euro 164.420,00 oltre interessi contrattuali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto illecito sino al saldo ed al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi secondo equità, nei limiti della prova raggiunta;
rilevato che si costituiva in giudizio il sig. riconoscendo le condotte Parte_4 addebitategli e dichiarando di aver già confessato alla propria mandante, la società AN
UR & LI OV snc, di aver posto in essere i fatti per cui è causa, giustificando il proprio comportamento con la ludopatia da cui era affetto e per cui era in cura già dal febbraio
2018;
rilevato che il signor riferiva altresì che presso il Tribunale di Brescia era però già Pt_4 pendente un altro giudizio instaurato dall'agenzia AN UR & LI OV e dall'assicuratore CGPA Rappresentanza Generale per l'Italia al fine di recuperare le CP_3
2 somme sottratte a vari clienti, tra cui le odierne attrici, per cui sarebbe venuto a mancare in capo alle stesse l'interesse ad agire per conseguire la tutela di un diritto già oggetto di altra causa, motivo per cui chiedeva il rigetto delle domande formulate in questo giudizio dalle attrici;
rilevato che si costituiva in giudizio la società AN UR & LI OV snc chiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto poiché facenti riferimento a ragioni di credito prescritte, non attinenti e non provate anche ai sensi dell'art. 1227 co. 2 cc ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, che fosse ridotto il quantum degli importi richiesti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 co. 1 cc;
rilevato che si costituiva in giudizio infine anche la compagnia assicurativa
[...]
chiedendo in via preliminare la chiamata in causa dei signori UR AN AR
e , quindi eccependo la carenza di legittimazione passiva della Persona_1 compagnia assicurativa e nel merito il rigetto delle domande dalle parti attrici in quanto inammissibili in fatto e in diritto e comunque non provate e sempre nel merito ma in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la compagnia assicurativa fosse ritenuta in qualche modo responsabile nei confronti delle attrici, che fosse accertata e dichiarata la sussistenza dell'obbligo dei signori UR AN e di manlevare e tenere indenne Persona_1 la compagnia assicurativa di tutto quanto la stessa fosse stata tenuta a pagare in favore delle signore e Pt_1 Pt_2 Pt_3
rilevato che il giudice istruttore con decreto in data 12 febbraio 2019 autorizzava, nel rispetto dei termini indicati dall'art. 163bis cpc, la chiamata in causa dei terzi che non si costituivano in giudizio, motivo per cui, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia, quindi concedeva alle parti i termini ex art. 183 cpc;
rilevato che il giudice istruttore ritenuta infine la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze agli atti, invitava le parti a precisare le conclusioni trattenendo la causa in decisione
(cfr. ordinanza 29 dicembre 2021);
ciò premesso, va rilevato quanto al fatto storico dedotto dalle attrici, che esso può dirsi pacifico e non contestato poiché lo stesso convenuto, il signor ha confermato quanto Parte_4
3 sostenuto dalle attrici riconoscendo che “dal 2012 ad oggi ho fotocopiato documenti (nello specifico, polizze vita) con il marchio “Fondiaria SAI – Divisione SAI” e li ho modificati, incassando dai clienti le somme ivi indicate che ho utilizzato per scopi personali” (cfr. doc. 1 di parte convenuta);
rilevato che in corso di causa le attrici e Parte_1 Parte_2 Parte_3 raggiungevano un accordo transattivo con la società AN UR & LI OV snc, oltre che con i soci UR AN e , in virtù del quale le stesse si ritenevano Persona_1 soddisfatte dichiarando che null'altro avevano a pretendere nei loro confronti e rinunciando ad ogni domanda ed eccezione e ad ogni altra ulteriore azione dipendente, conseguente o connessa alla suddetta controversia a spese compensate (cfr. note di trattazione scritta di parte attrice per l'udienza del 16/03/2023);
rilevato che le attrici e dichiaravano altresì di Parte_1 Parte_2 Parte_3 non avere nient'altro a pretendere anche nei confronti del sig. e di rinunciare Parte_4 nei suoi confronti ad ogni domanda ed eccezione connessa ai fatti per cui è causa stante la disponibilità del convenuto ad accettare l'abbandono del giudizio a spese compensate Pt_4
(cfr. note di trattazione scritta di parte attrice per l'udienza del 16/03/2023);
rilevato che le attrici proseguivano invece il giudizio nei confronti di AR
, la quale aveva rifiutato di partecipare all'accordo transattivo, motivo per cui chiedevano
[...] che, ritenuta la responsabilità solidale della convenuta compagnia assicurativa per i fatti per cui
è causa, essa fosse comunque condannata al rimborso delle spese del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 cpc (cfr. note di trattazione scritta di parte attrice per l'udienza del 16/03/2023);
rilevato che a sua volta la compagnia assicurativa concludeva AR richiamando le conclusioni già formulate, insistendo quindi nella carenza di legittimazione passiva e nel merito per il rigetto delle domande attoree con la condanna alle spese delle attrici anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. note di trattazione scritta di parte convenuta Unipolsai per l'udienza del 16/03/2023);
ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra che va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra le signore e Parte_1 Parte_2
4 ed il la società AN UR & LI OV snc Parte_3 Parte_6 ed i signori UR AN e;
Persona_1
rilevato quanto a che, a seguito dell'intervenuta transazione con le AR altre parti, le attrici hanno rinunciato alla domanda di merito originariamente svolta anche nei confronti della compagnia insistendo solo sulle spese mentre a sua volta AR
insiste per la condanna alle spese delle attrici;
[...]
ritenuto sul punto che alla luce delle risultanze agli atti sussistono giusti ed evidenti motivi per compensare anche tra le attrici e Unipolsai le spese di lite;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate tra le signore e ed il la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 società AN UR & LI OV snc ed i signori UR AN e
[...]
; Persona_1
b) spese compensate tra le signore e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e la compagnia assicurativa società .
[...] AR
Così deciso in Brescia il 19 febbraio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 16244/2018 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art.281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che secondo quanto dedotto dalle attrici signore e Parte_1 Parte_2
esse effettuavano i loro investimenti economici, sin dal 2004, affidandosi Parte_3 all'agenzia generale Unipolsai di Breno di AN UR & LI OV snc ed in particolare al sub-agente con cui instauravano un rapporto di fiducia, tanto Parte_4 che spesso le contattava lui direttamente per proporre prodotti di investimento nuovi o per reinvestire alla scadenza le somme in conto capitale che avevano in precedenza conferito nel proprio portafoglio e ciò fino al 2 ottobre 2017 allorquando le attrici ricevevano una mail dal sig. con cui le informava di “aver commesso errori nella stipula delle polizze che quindi Parte_4 non sono state registrate dalla compagnia”, allegando un modulo per chiedere il riscatto delle polizze stesse (cfr. doc. 9 di parte attrice);
1 rilevato che le attrici provavano invano a contattare il sig. per cui decidevano di Pt_4 recarsi in agenzia ove gli veniva comunicato dai signori AN e LI che le polizze da esse stipulate con il sub-agente anche se da costui sottoscritte e stampate su carta intestata Pt_4 al erano inesistenti e le somme versate a titolo di investimento erano Controparte_1 state incassate e sottratte indebitamente dal sub-agente Pt_4
rilevato in particolare che le attrici avevano sottoscritto dieci polizze assicurative sul rischio vita, alla cui scadenza doveva essere restituito il premio unico iniziale maggiorato degli interessi netti ivi indicati (mediamente del 2,50% oppure del 3,00%), tutte su carta intestata riportante il logo (cfr. doc. da 11 a 20 di parte attrice), per un importo complessivo di Parte_5 euro 164.420,00, che rappresentavano i risparmi di una vita, versati tramite assegni, bonifici e piccole somme contanti direttamente al sig. che alle rispettive scadenze dichiarava loro Pt_4 di accreditare le somme consigliandole di reinvestirle immediatamente in altri investimenti
“redditizi”;
rilevato che le attrici sporgevano quindi denuncia contro il sig. che dava luogo Parte_4 al procedimento penale n. 14861/2017 RGNR per il reato di truffa aggravata ex art. 640 cp ed esperito senza esito il procedimento di mediazione obbligatoria in quanto nessuna delle parti si presentava, citavano in giudizio i signori la società AN UR & LI Parte_4
OV snc e la società chiedendo in via principale che, accertata AR la responsabilità dei convenuti in ordine ai fatti accaduti, essi fossero condannati in solido al pagamento della somma di euro 164.420,00 oltre interessi contrattuali e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto illecito sino al saldo ed al risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi secondo equità, nei limiti della prova raggiunta;
rilevato che si costituiva in giudizio il sig. riconoscendo le condotte Parte_4 addebitategli e dichiarando di aver già confessato alla propria mandante, la società AN
UR & LI OV snc, di aver posto in essere i fatti per cui è causa, giustificando il proprio comportamento con la ludopatia da cui era affetto e per cui era in cura già dal febbraio
2018;
rilevato che il signor riferiva altresì che presso il Tribunale di Brescia era però già Pt_4 pendente un altro giudizio instaurato dall'agenzia AN UR & LI OV e dall'assicuratore CGPA Rappresentanza Generale per l'Italia al fine di recuperare le CP_3
2 somme sottratte a vari clienti, tra cui le odierne attrici, per cui sarebbe venuto a mancare in capo alle stesse l'interesse ad agire per conseguire la tutela di un diritto già oggetto di altra causa, motivo per cui chiedeva il rigetto delle domande formulate in questo giudizio dalle attrici;
rilevato che si costituiva in giudizio la società AN UR & LI OV snc chiedendo in via principale il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto poiché facenti riferimento a ragioni di credito prescritte, non attinenti e non provate anche ai sensi dell'art. 1227 co. 2 cc ed in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, che fosse ridotto il quantum degli importi richiesti anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 co. 1 cc;
rilevato che si costituiva in giudizio infine anche la compagnia assicurativa
[...]
chiedendo in via preliminare la chiamata in causa dei signori UR AN AR
e , quindi eccependo la carenza di legittimazione passiva della Persona_1 compagnia assicurativa e nel merito il rigetto delle domande dalle parti attrici in quanto inammissibili in fatto e in diritto e comunque non provate e sempre nel merito ma in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la compagnia assicurativa fosse ritenuta in qualche modo responsabile nei confronti delle attrici, che fosse accertata e dichiarata la sussistenza dell'obbligo dei signori UR AN e di manlevare e tenere indenne Persona_1 la compagnia assicurativa di tutto quanto la stessa fosse stata tenuta a pagare in favore delle signore e Pt_1 Pt_2 Pt_3
rilevato che il giudice istruttore con decreto in data 12 febbraio 2019 autorizzava, nel rispetto dei termini indicati dall'art. 163bis cpc, la chiamata in causa dei terzi che non si costituivano in giudizio, motivo per cui, verificata la regolarità della notifica, ne veniva dichiarata la contumacia, quindi concedeva alle parti i termini ex art. 183 cpc;
rilevato che il giudice istruttore ritenuta infine la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze agli atti, invitava le parti a precisare le conclusioni trattenendo la causa in decisione
(cfr. ordinanza 29 dicembre 2021);
ciò premesso, va rilevato quanto al fatto storico dedotto dalle attrici, che esso può dirsi pacifico e non contestato poiché lo stesso convenuto, il signor ha confermato quanto Parte_4
3 sostenuto dalle attrici riconoscendo che “dal 2012 ad oggi ho fotocopiato documenti (nello specifico, polizze vita) con il marchio “Fondiaria SAI – Divisione SAI” e li ho modificati, incassando dai clienti le somme ivi indicate che ho utilizzato per scopi personali” (cfr. doc. 1 di parte convenuta);
rilevato che in corso di causa le attrici e Parte_1 Parte_2 Parte_3 raggiungevano un accordo transattivo con la società AN UR & LI OV snc, oltre che con i soci UR AN e , in virtù del quale le stesse si ritenevano Persona_1 soddisfatte dichiarando che null'altro avevano a pretendere nei loro confronti e rinunciando ad ogni domanda ed eccezione e ad ogni altra ulteriore azione dipendente, conseguente o connessa alla suddetta controversia a spese compensate (cfr. note di trattazione scritta di parte attrice per l'udienza del 16/03/2023);
rilevato che le attrici e dichiaravano altresì di Parte_1 Parte_2 Parte_3 non avere nient'altro a pretendere anche nei confronti del sig. e di rinunciare Parte_4 nei suoi confronti ad ogni domanda ed eccezione connessa ai fatti per cui è causa stante la disponibilità del convenuto ad accettare l'abbandono del giudizio a spese compensate Pt_4
(cfr. note di trattazione scritta di parte attrice per l'udienza del 16/03/2023);
rilevato che le attrici proseguivano invece il giudizio nei confronti di AR
, la quale aveva rifiutato di partecipare all'accordo transattivo, motivo per cui chiedevano
[...] che, ritenuta la responsabilità solidale della convenuta compagnia assicurativa per i fatti per cui
è causa, essa fosse comunque condannata al rimborso delle spese del giudizio anche ai sensi dell'art. 96 cpc (cfr. note di trattazione scritta di parte attrice per l'udienza del 16/03/2023);
rilevato che a sua volta la compagnia assicurativa concludeva AR richiamando le conclusioni già formulate, insistendo quindi nella carenza di legittimazione passiva e nel merito per il rigetto delle domande attoree con la condanna alle spese delle attrici anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale (cfr. note di trattazione scritta di parte convenuta Unipolsai per l'udienza del 16/03/2023);
ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra che va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate tra le signore e Parte_1 Parte_2
4 ed il la società AN UR & LI OV snc Parte_3 Parte_6 ed i signori UR AN e;
Persona_1
rilevato quanto a che, a seguito dell'intervenuta transazione con le AR altre parti, le attrici hanno rinunciato alla domanda di merito originariamente svolta anche nei confronti della compagnia insistendo solo sulle spese mentre a sua volta AR
insiste per la condanna alle spese delle attrici;
[...]
ritenuto sul punto che alla luce delle risultanze agli atti sussistono giusti ed evidenti motivi per compensare anche tra le attrici e Unipolsai le spese di lite;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) dichiarata cessata la materia del contendere a spese compensate tra le signore e ed il la Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_6 società AN UR & LI OV snc ed i signori UR AN e
[...]
; Persona_1
b) spese compensate tra le signore e Parte_1 Parte_2 Parte_3
e la compagnia assicurativa società .
[...] AR
Così deciso in Brescia il 19 febbraio 2025
Il giudice
Gianni Sabbadini
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