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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 16/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 129/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scanno - Via Napoli 21 67038 Scanno AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
ND Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 405 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede, in via preliminare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
nel merito di accogliere integralmente il ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento n. 405 del
07/10/2024, prot. num. 1999 del 07/10/2024, C.S. 5246, emesso da ND Tributi Srl, concessionaria del
Servizio di accertamento IMU per il Comune di Scanno, con ogni conseguenza di legge ivi compresa la condanna del soggetto resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del grado di giudizio, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
Nell'interesse di ND Tributi Srl: chiede in via preliminare, di respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, in mancanza di qualsivoglia concreto elemento a supporto del presunto periculum;
nel merito ed in via principale, respingere il ricorso avversario con accertamento e riconoscimento della piena legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 405 del 07/10/2024 (IMU 2019), con ogni consequenziale pronuncia;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Nell'interesse del Comune di Scanno: non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente avanza ricorso per annullamento dell'avviso di accertamento n. 405 del 07/10/2024, prot. num. 1999 del 07/10/2024, C.S. 5246, notificato a mezzo posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 28 novembre 2024, per l'anno d'imposta 2019, relativamente all'imposta municipale propria,
(IMU).
Espone al riguardo che l'avviso di accertamento “de quo” trae origine dal presunto omesso e/o parziale e/
o tardivo pagamento dell'imposta, sul rilievo che è stato individuato come soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento e per ciò invitato a provvedere al pagamento dell'imposta dovuta e degli oneri accessori per l'importo complessivo di € 1.752,27.
Ritiene, diversamente, di poter beneficiare dell'esenzione IMU per la prima casa (ex art. 1, comma 740, L.
160/2019), richiamando in proposito la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 con cui la Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Evidenzia, al riguardo, come nell'anno di imposta 2019, abbia avuto la residenza anagrafica e la dimora abituale in Scanno, alla Indirizzo_1, come certificato dalla carta di identità rilasciata dal comune di Scanno il 15/06/2019 e dai contratti di somministrazione a lui intestati, dai quali si evincono consumi consistenti e continui nel tempo e non limitati solo agli oneri fissi, aggiungendo, inoltre, che nell'anno di imposta 2019 il proprio medico di base, apparteneva, per competenza residenziale, alla ASL1 Avezzano –
L'Aquila – Sulmona, con studio medico in Scanno.
Si è costituita in giudizio la ND Tributi Srl, Concessionaria del Servizio di accertamento IMU per il
Comune di Scanno, sostenendo che nel caso di specie, non risulta in ogni caso fornita la prova del fatto che il ricorrente, nell'annualità in contestazione, avesse la residenza anagrafica nell'immobile in questione, con conseguente carenza di un requisito fondamentale dell'invocata esenzione.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Scanno.
Con Ordinanza n. 348/2025 del 22 settembre 2025, la Corte, posto che non ricorrevano le condizioni di fatto e di diritto per la concessione della sospensione, sul rilievo che non era stata dimostrata la sussistenza del “periculum in mora", rigettava l'istanza cautelare e rinviava il processo, per la decisione nel merito, a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il contribuente asserisce di poter beneficiare dell'esenzione IMU per la prima casa (ex art. 1, comma 740,
L. 160/2019), richiamando in proposito la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 con cui la Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia.
A supporto dell'asserzione sostiene come nell'anno di imposta 2019, abbia avuto la residenza anagrafica e la dimora abituale in Scanno, alla Indirizzo_1, come certificato dalla carta di identità rilasciata dal comune di Scanno il 15/06/2019 e dai contratti di somministrazione a lui intestati, dai quali si evincono consumi consistenti e continui nel tempo e non limitati solo agli oneri fissi, aggiungendo, inoltre, che nell'anno di imposta 2019 il proprio medico di base è stata la dott.ssa Nominativo_1, dell'ASL1 Avezzano – L'Aquila – Sulmona, con studio medico in Scanno.
La resistente sostiene principalmente, per contro, che non risulta in ogni caso fornita la prova del fatto che il ricorrente, nell'annualità in contestazione, avesse la residenza anagrafica nell'immobile in questione, con conseguente carenza di un requisito fondamentale dell'invocata esenzione.
All'esame, sulla base degli atti versati in causa, si evince con certezza che nell'anno di imposta 2019, il ricorrente avesse la residenza anagrafica nel Comune di Scanno, alla Indirizzo_1, come dimostrato e "certificato" dalla carta di identità rilasciata dal Comune medesimo il 15/06/2019, per cui deve darsi per provato il necessario requisito della residenza per poter beneficiare della esenzione in parola.
Inoltre, dai contratti di somministrazione intestati al ricorrente, di cui sono state prodotte le relative documentazioni contabili, appaiono intervenuti, per la medesima annualità di imposta, consumi significativi e continui nel tempo e non limitati solo agli oneri fissi, il che dà contezza dell'effettiva dimora abituale presso l'abitazione oggetto di imposta.
Per quanto sopra esposto il ricorso merita di essere accolto e conseguentemente l'atto impositivo impugnato deve essere annullato.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la Società ND Tributi S.r.l. ed il il Comune di Scanno al pagamento, in solido, delle spese di lite, che stabilisce in Euro 740,00 (settecentoquaranta,00), oltre al rimborso delle spese per Euro 93,00
(novantatre,00) ed altri accessori di legge, se ed in quanto dovuti, da liquidarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in L'Aquila, il 24/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VAGNONI DOMENICO, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 129/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scanno - Via Napoli 21 67038 Scanno AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
ND Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 405 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2025 depositato il 02/12/2025
Richieste delle parti:
Nell'interesse di Ricorrente_1: chiede, in via preliminare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato;
nel merito di accogliere integralmente il ricorso e per l'effetto annullare l'avviso di accertamento n. 405 del
07/10/2024, prot. num. 1999 del 07/10/2024, C.S. 5246, emesso da ND Tributi Srl, concessionaria del
Servizio di accertamento IMU per il Comune di Scanno, con ogni conseguenza di legge ivi compresa la condanna del soggetto resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del grado di giudizio, con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
Nell'interesse di ND Tributi Srl: chiede in via preliminare, di respingere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, in mancanza di qualsivoglia concreto elemento a supporto del presunto periculum;
nel merito ed in via principale, respingere il ricorso avversario con accertamento e riconoscimento della piena legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento n. 405 del 07/10/2024 (IMU 2019), con ogni consequenziale pronuncia;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
Nell'interesse del Comune di Scanno: non costituito in giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno ricorrente avanza ricorso per annullamento dell'avviso di accertamento n. 405 del 07/10/2024, prot. num. 1999 del 07/10/2024, C.S. 5246, notificato a mezzo posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 28 novembre 2024, per l'anno d'imposta 2019, relativamente all'imposta municipale propria,
(IMU).
Espone al riguardo che l'avviso di accertamento “de quo” trae origine dal presunto omesso e/o parziale e/
o tardivo pagamento dell'imposta, sul rilievo che è stato individuato come soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti della normativa di riferimento e per ciò invitato a provvedere al pagamento dell'imposta dovuta e degli oneri accessori per l'importo complessivo di € 1.752,27.
Ritiene, diversamente, di poter beneficiare dell'esenzione IMU per la prima casa (ex art. 1, comma 740, L.
160/2019), richiamando in proposito la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 con cui la Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Evidenzia, al riguardo, come nell'anno di imposta 2019, abbia avuto la residenza anagrafica e la dimora abituale in Scanno, alla Indirizzo_1, come certificato dalla carta di identità rilasciata dal comune di Scanno il 15/06/2019 e dai contratti di somministrazione a lui intestati, dai quali si evincono consumi consistenti e continui nel tempo e non limitati solo agli oneri fissi, aggiungendo, inoltre, che nell'anno di imposta 2019 il proprio medico di base, apparteneva, per competenza residenziale, alla ASL1 Avezzano –
L'Aquila – Sulmona, con studio medico in Scanno.
Si è costituita in giudizio la ND Tributi Srl, Concessionaria del Servizio di accertamento IMU per il
Comune di Scanno, sostenendo che nel caso di specie, non risulta in ogni caso fornita la prova del fatto che il ricorrente, nell'annualità in contestazione, avesse la residenza anagrafica nell'immobile in questione, con conseguente carenza di un requisito fondamentale dell'invocata esenzione.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Scanno.
Con Ordinanza n. 348/2025 del 22 settembre 2025, la Corte, posto che non ricorrevano le condizioni di fatto e di diritto per la concessione della sospensione, sul rilievo che non era stata dimostrata la sussistenza del “periculum in mora", rigettava l'istanza cautelare e rinviava il processo, per la decisione nel merito, a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Il contribuente asserisce di poter beneficiare dell'esenzione IMU per la prima casa (ex art. 1, comma 740,
L. 160/2019), richiamando in proposito la sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022 con cui la Corte Costituzionale ha riscritto la definizione di abitazione principale, definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia.
A supporto dell'asserzione sostiene come nell'anno di imposta 2019, abbia avuto la residenza anagrafica e la dimora abituale in Scanno, alla Indirizzo_1, come certificato dalla carta di identità rilasciata dal comune di Scanno il 15/06/2019 e dai contratti di somministrazione a lui intestati, dai quali si evincono consumi consistenti e continui nel tempo e non limitati solo agli oneri fissi, aggiungendo, inoltre, che nell'anno di imposta 2019 il proprio medico di base è stata la dott.ssa Nominativo_1, dell'ASL1 Avezzano – L'Aquila – Sulmona, con studio medico in Scanno.
La resistente sostiene principalmente, per contro, che non risulta in ogni caso fornita la prova del fatto che il ricorrente, nell'annualità in contestazione, avesse la residenza anagrafica nell'immobile in questione, con conseguente carenza di un requisito fondamentale dell'invocata esenzione.
All'esame, sulla base degli atti versati in causa, si evince con certezza che nell'anno di imposta 2019, il ricorrente avesse la residenza anagrafica nel Comune di Scanno, alla Indirizzo_1, come dimostrato e "certificato" dalla carta di identità rilasciata dal Comune medesimo il 15/06/2019, per cui deve darsi per provato il necessario requisito della residenza per poter beneficiare della esenzione in parola.
Inoltre, dai contratti di somministrazione intestati al ricorrente, di cui sono state prodotte le relative documentazioni contabili, appaiono intervenuti, per la medesima annualità di imposta, consumi significativi e continui nel tempo e non limitati solo agli oneri fissi, il che dà contezza dell'effettiva dimora abituale presso l'abitazione oggetto di imposta.
Per quanto sopra esposto il ricorso merita di essere accolto e conseguentemente l'atto impositivo impugnato deve essere annullato.
La disciplina delle spese giudiziali segue la regola della soccombenza, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Condanna la Società ND Tributi S.r.l. ed il il Comune di Scanno al pagamento, in solido, delle spese di lite, che stabilisce in Euro 740,00 (settecentoquaranta,00), oltre al rimborso delle spese per Euro 93,00
(novantatre,00) ed altri accessori di legge, se ed in quanto dovuti, da liquidarsi in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in L'Aquila, il 24/11/2025.
IL GIUDICE
Dott. Domenico Vagnoni