Articolo 90 del Codice antimafia
Articolo 83Articolo 83 bis
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13 ottobre 2011
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26 novembre 2014
Art. 90. Competenza al rilascio dell'informazione antimafia (( 1. L'informazione antimafia e' conseguita mediante consultazione della banca dati nazionale unica da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1, debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3.
2. Nei casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3, l'informazione antimafia e' rilasciata:
a) dal prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la sede legale ovvero dal prefetto della provincia in cui e' stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato per le societa' di cui all' articolo 2508 del codice civile ;
b) dal prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le societa' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato. )) 3. Ai fini del rilascio dell'informazione antimafia le prefetture usufruiscono del collegamento alla ((banca dati nazionale unica)) di cui al capo V.
Entrata in vigore il 26 novembre 2014
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