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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/02/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
- Dott.ssa NOCERA Rosella Presidente rel.
- Dott.ssa DI GIOIA Tiziana Giudice
- Dott. PINTO Emanuele Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 499/2022 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Giovanna Palmitessa;
Parte_1
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Vita Colucci;
CP_1
- CONVENUTO – N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.09.2024 la causa veniva introitata a sentenza sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale dai procuratori delle parti, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 23.09.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.01.2022 premesso che: Parte_1
1. in data 20.12.2002 aveva contratto matrimonio civile in Monopoli con dal CP_1 quale erano nati le figlie (in data 26.12.2002, affetta da autismo) ed (in data Per_1 Per_2
03.10.2010);
2. il Tribunale di Bari, con sentenza parziale n. 1645/2019 pubblicata il 08.04.2019 e passata in giudicato, aveva dichiarato la loro separazione personale;
3. il giudizio separativo era stato definito con sentenza n. 1655/2020 resa il 28.04.2020 dal
Tribunale di Bari che aveva previsto: l'addebito della separazione al marito per comportamenti violenti in ambito familiare, l'affidamento esclusivo delle figlie e Per_1 alla madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, nonché la Per_2 regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'obbligo posto a carico del di versare CP_1
a decorrere da maggio 2020 alla ed entro il giorno 5 di ogni mese con versamento Pt_1 diretto a cura del datore di lavoro ai sensi dell'art. 156, comma 6 c.c., a titolo di contributo paterno al mantenimento delle due figlie € 500,00 mensili (in ragione di € 250,00 ciascuna), oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie;
la revoca, a decorrere da maggio 2020, dell'assegno di mantenimento muliebre € 100,00 mensili;
4. erano decorsi i termini di legge per emettere la pronunzia invocata;
chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, confermando sia l'affido in forma esclusiva delle figlie in favore della madre sia l'obbligo posto a carico del CP_2
[...] di versarle un contributo al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 mensili, oltre aggiornamento Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari. All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 08.07.2022, constatata la regolarità della notifica effettuata nei confronti del resistente non comparsa, il Presidente f.f. confermava le condizioni regolanti lo stato di separazione;
infine, nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti. All'esito del deposito della memoria integrativa della ricorrente, si costituiva in giudizio il convenuto con memoria di costituzione depositata il 09.11.2022 e, pur non opponendosi alla CP_1 declaratoria di scioglimento del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva l'eliminazione o la riduzione del contributo paterno al mantenimento per le figlie e disporsi l'acquisizione della documentazione attestante sia l'importo della pensione di invalidità percepita dalla figlia sia Per_1 l'importo dell'assegno unico universale per entrambe le figlie sia la situazione reddituale della
. Pt_1
Deduceva di aver perso ogni contatto con le figlie dal 07.08.2014 nonostante l'intervento dei Servizi
Sociali e di non poter più versare l'importo di € 500,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie perché percepiva un reddito mensile pari a circa € 1.000,00/1.200,00 (già detratti i due pignoramenti da cui era gravato), era onerato del pagamento di un canone di locazione di € 300,00 mensili per l'abitazione, oltre alle utenze domestiche, nonché del pagamento annuale della TARI e dell'importo di € 650,00 per RCA e il bollo auto. Veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 4591/2022 pubblicata il 06.12.2022 dichiarativa dello scioglimento del matrimonio e rimessa la causa sul ruolo per l'ulteriore corso. Depositata una memoria istruttoria di parte convenuta, il G.I. con ordinanza del 05.08.2023 rigettava tutte le richieste istruttorie, rinviava la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “1) conferma dell'ordinanza presidenziale divorzile del 08.07.2022 (non sussistendo i presupposti per addivenire all'elisione o alla riduzione del contributo paterno al mantenimento delle due figlie, l'una maggiorenne ma autistica e l'altra ancora minorenne); 2) spiega che ciò deriva, da una parte, dal fatto che i redditi del resistente risultanti nella dichiarazione dei redditi consentono l'esborso di € 500,00 mensili – già detratti dall'importo netto indicato in busta paga - e che i due pignoramenti risultanti in busta paga sono addebitabili allo stesso resistente, il quale in passato non ha adempiuto alle proprie obbligazioni e, d'altra parte, dalla circostanza che il padre ha ammesso di non aver più rapporti con le due figlie da tanti anni, il che fa sì che la genitrice si faccia esclusivo carico delle stesse con aggravio economico e protratti periodi di permanenza delle stesse con lei, circostanze tutte che escludono che il padre possa essere esentato, anche in parte, dal versamento di detto contributo
(indipendentemente dal fatto che la ricorrente riscuota una pensione di invalidità per la figlia autistica e l'assegno unico universale, a lei per legge spettanti quale genitore collocatario di figlia minorenne e convivente con figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, peraltro disabile); 3) compensazione delle spese di lite”. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 23.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dichiarato lo scioglimento del matrimonio con la sentenza parziale, la delibazione del collegio va limitata al regime di affidamento, al collocamento, alla regolamentazione del diritto di visita paterno per entrambe le figlie (di cui una maggiorenne ma affetta da autismo e l'altra minorenne), all'assegnazione della casa coniugale ed alle questioni economiche (non occorrendo procedersi ad un approfondimento istruttorio, come richiesto da ultimo dal , ritenendosi esaustiva la CP_1 documentazione in atti, anche a fronte delle rispettive allegazioni difensive).
2 2.- Orbene, vanno confermate le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale divorzile del
08.07.2022 (confermativa, sul punto, a sua volta delle statuizioni separative) in merito all'affidamento esclusivo della figlia minore e della figlia maggiorenne (ma affetta da autismo), al Per_2 Per_1 loro collocamento presso la madre (in ragione della maggiore capacità accuditiva, nonché considerato che il non vede le figlie da oltre 10 anni, come dallo stesso ammesso) ed all'assegnazione CP_1 in favore della della casa coniugale sita in Monopoli alla via T. Vitti n. 153 (non Pt_1 essendovi contestazione a riguardo), essendo costei il genitore collocatario di prole minorenne e convivente con prole maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente.
Il regime di affido esclusivo va confermato sulla scorta delle motivazioni assunte nella sentenza separativa, che ivi debbono intendersi richiamate per relationem, fermo restando che il totale disinteresse paterno per le due figlie si è protratto nel tempo senza soluzione di continuità da molti anni, nonostante nell'ambito del giudizio separativo, il con ordinanza resa il 10.09.2019 (a CP_1 conclusione del sub-procedimento n. 1174-1/2014 R.G.) fosse stato invitato ad intraprendere presso il Consultorio familiare territorialmente competente un percorso individuale di sostegno psicologico di durate non inferiore a 12 mesi (del cui avvio non vi è traccia in atti) al fine di rielaborare i vissuti relativi alla separazione ed acquisire maggiore consapevolezza in ordine al suo nuovo ruolo di genitore separato, da esercitare nell'esclusivo interesse delle figlie. 3.- A modifica dell'ordinanza presidenziale divorzile del 08.07.2022, quanto al regime di incontri tra il padre e la figlie ( di anni tredici e maggiorenne ma affetta da autismo), considerato Per_2 Per_1 che gli stessi sono di fatto interrotti da molto tempo, in difetto di nuovi elementi e considerato che il solo in sede di comparsa conclusionale ha dedotto di essersi rivolto ai Servizi Sociali “per CP_1 risolvere la sua problematica con le figlie” (peraltro, senza produrre alcuna Relazione dei Servizi Sociali o documentazione equivalente finalizzata a dimostrare il percorso psicologico intrapreso), deve disporsi che d'ora innanzi il padre potrà incontrare le figlie secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali territorialmente competenti (in ragione del luogo di residenza delle figlie) e con la necessaria gradualità imposta dal lungo arco temporale (10 anni) in cui non si sono Persona_3 incontrati, S.S. cui il dovrà rivolgersi ove quest'ultimo dovesse chiedere delle figlie. CP_1
4.- Passando alle questioni economiche, va confermata l'ordinanza presidenziale del 08.07.2022 con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento delle figlie. In sede di ordinanza presidenziale divorziale (2022) è stato confermato il contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura di € 500,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, così come stabilito in sede separativa nel 2020. Il ha chiesto la elisione o la riduzione di detto contributo ad € 360,00 mensili (€ 180,00 per CP_1 ciascuna figlia) mentre la ne ha chiesto la conferma ad € 500,00. Pt_1
4.1- Tenuto conto che la ricorrente già provvede con i propri redditi da lavoro al mantenimento delle figlie in forma diretta ed a tempo pieno, essendo collocataria della figlia minorenne e Per_2 convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ed affetta da Per_1 autismo (la , invero, come si evince dall'organigramma del Conservatorio Nino Rota di Pt_1
Monopoli, allegato al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente dal in data 17.09.2024, è assunta come coadiutrice;
inoltre, risulta per tabulas che ha dichiarato CP_1 la Fisco il seguente reddito complessivo: nel 730/2022 € 14.274,00, nel 730/2023 € 18.899,00 e nel 730/2024 € 20.063,00), la richiesta di riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole invocata dal non trova giustificazione alcuna, considerato che CP_1 non sono emersi elementi sopravvenuti che giustificano una tale richiesta e sulla scorta della argomentazioni che seguono.
Va, in ogni caso, premesso che la domanda di elisione totale del contributo paterno al mantenimento delle figlie è immeritevole di accoglimento, fermo restando che è incontestato che una figlia è ancora minorenne e l'altra, anche se maggiorenne, è affetta da autismo. Relativamente al , in atti figurano il 730/2022 con reddito complessivo di € 25.816,00, n. 3 CP_1 buste paga da luglio a settembre 2022 di un importo netto minimo di € 948,00 ed un importo netto massimo di € 1.238,00 (ammontare a cui già risultano detratti i due pignoramenti risultanti in busta
3 paga) e la busta paga di marzo 2023 di € 454,00 (già decurtata dell'importo dei due pignoramenti e del versamento diretto ex art. 156 c.c. del contributo paterno al mantenimento delle minori, come disposto in sede separativa), il 730/2023 con reddito da lavoro pari ad € 27.299,00 ed il 730/2024 di
€ 28.614,00. Dunque, il come risulta per tabulas dalle dichiarazioni fiscali prodotte, ha registrato un CP_1 miglioramento delle proprie condizioni economiche nel corso del tempo. In ogni caso l'ammontare del contributo paterno al mantenimento è quantomai congruo rispetto alla capacità reddituale dichiarata al Fisco dal . CP_1
All'accoglimento dell'istanza di riduzione del contributo paterno al mantenimento della prole, indipendentemente dall'accertata capacità reddituale della ricorrente che comunque da sempre provvede al mantenimento diretto della prole con sé convivente, ostano anche le accresciute esigenze di vita delle figlie, che sono fisiologicamente aumentate nel corso degli anni e non certo ridottesi, risalendo l'ultima sentenza che ha da ultimo determinato l'ammontare del contributo al mantenimento della prole al 28.04.2020 (oltre 4 anni addietro, tant'è che l'importo è stato solo confermato all'udienza presidenziale divorzile del 2022). A ciò si aggiunga la circostanza che il diritto di visita paterno non viene esercitato da molto tempo, come ammesso dallo stesso convenuto, il che comporta di per sé un aggravio di spesa e di tempo a carico della sola ricorrente.
Già in epoca anteriore all'udienza presidenziale divorzile il aveva già interrotto del tutto i CP_1 rapporti con le figlie, atteso che le costoro vivono e pernottano ormai dal 2014 e senza soluzione di continuità a casa della , senza giammai trascorrere qualche ora in compagnia del padre, Pt_1 nonostante il Tribunale di Bari avesse invitato il padre a rivolgersi ai Servizi Sociali per ricostruire il rapporto padre-figlie.
Inoltre, già in sede di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata in data 05.08.2023 (ed espressamente accettata dalla sola all'udienza del 18.09.2024) era stata proposta la Pt_1 conferma dell'ordinanza divorzile del 08.07.2022 spiegando che non ci fossero i presupposti per addivenire all'elisione o alla riduzione del contributo paterno al mantenimento delle figlie atteso che
“i redditi del resistente risultanti nella dichiarazione dei redditi consentono l'esborso di € 500,00 mensili – già detratti dall'importo netto indicato in busta paga - e che i due pignoramenti risultanti in busta paga sono addebitabili allo stesso resistente, il quale in passato non ha adempiuto alle proprie obbligazioni e, d'altra parte, dalla circostanza che il padre ha ammesso di non aver più rapporti con le due figlie da tanti anni, il che fa sì che la genitrice si faccia esclusivo carico delle stesse con aggravio economico e protratti periodi di permanenza delle stesse con lei, circostanze tutte che escludono che il padre possa essere esentato, anche in parte, dal versamento di detto contributo (indipendentemente dal fatto che la ricorrente riscuota una pensione di invalidità per la figlia autistica e l'assegno unico universale, a lei per legge spettanti quale genitore collocatario di figlia minorenne e convivente con figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, peraltro disabile)”.
Tutto ciò premesso ed a conferma dell'ordinanza presidenziale divorzile del 08.07.2022, il CP_1 dovrà versare alla a titolo di contributo paterno al mantenimento di entrambe le figlie Pt_1 complessivi € 500,00 mensili (da intendersi € 250,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese ed a decorrere dal mese di maggio 2020 (data di emissione delle statuizioni separative), oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, precisandosi che, per la loro determinazione, le parti dovranno fare applicazione, con pari decorrenza, del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019.
4.2- Tuttavia, rilevato che trattasi di giudizio divorzile, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 08.07.2022, deve darsi atto che l'obbligo di versamento diretto ex art. 156 comma
VI c.c. del contributo paterno al mantenimento della prole, già disposto con ordinanza resa il
10.04.2017 nel giudizio separativo (e poi confermato nella sentenza separativa N. 1655/2020 R.G.
Tribunale di Bari del 28.04.2020) non può essere più impartito da questo Tribunale per due ordini di
4 ragione: 1) tra le parti è già intervenuta sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, motivo per cui dovrebbe essere dichiarata l'inammissibilità dell'istanza ex art. 156 comma VI c.c. di versamento diretto di detto assegno in quanto, una volta intervenuta la sentenza di divorzio, nei giudizi ante riforma AB (come nel caso di specie perché instaurato anteriormente al 28.02.2023) va applicato quanto disposto dal previgente art. 8 comma III della L. n. 898/1970, con la conseguenza che il procedimento da seguire è quello ivi indicato (con costituzione in mora dell'obbligato e successiva notifica dell'atto in base al quale sorge l'obbligo di versamento somme al terzo tenuto a corrispondere somme al coniuge obbligato) e non quello previsto dall'art. 156 c.c. (invero, l'art. 8 comma III della Legge sul divorzio disponeva che: “Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato
e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”); 2) l'art. 156 comma VI c.c. è stato in ogni caso abrogato dal D.Lgs. 149/2022 (cd. Riforma AB), come modificato dalla L. 197/22, con conseguente applicazione in tutti i giudizi di separazione e di scioglimento del matrimonio del comune procedimento disciplinato dall'art. 473 bis 37 c.p.c., che prevede per i soli procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023 una semplificazione per la procedura relativa al pagamento diretto del terzo.
Dunque, la pretesa della ricorrente di versamento diretto dal datore di lavoro del contributo paterno al mantenimento della prole non può essere più azionata in questa sede ma va azionata direttamente dalla creditrice la procedura prevista dal previgente art. 8 comma III della L. n. 898/1970.
5.- Infine, devesi disporre d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , che potrà pretenderne il Pt_1 versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
6.- Alla soccombenza del in ordine alla domanda di elisione o di riduzione dell'ammontare CP_1 del contributo paterno al mantenimento delle figlie ed alla domanda relativa alla regolamentazione del diritto di visita paterno consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 – di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” nonché tenuto contro della concreta attività difensiva espletata dal difensore (ritenute il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00, involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria, liquidate secondo i parametri medi, esclusa la fase istruttoria del giudizio, non avendo la depositato alcuna memoria Pt_1 istruttoria e non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria), con distrazione delle spese in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.01.2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
1. conferma l'ordinanza presidenziale del 08.07.2022 in merito all'affidamento esclusivo in favore della delle figlie e Pt_1 Per_2 Per_1
2. conferma l'ordinanza presidenziale del 08.07.2022 in punto di collocamento delle figlie presso la madre e di assegnazione della casa coniugale, sita in Monopoli T. Vitti n. 153, in favore della;
Pt_1
3. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 08.07.2022, dispone che il padre potrà incontrare le figlie secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali territorialmente competenti (in base al luogo di residenza delle figlie) e con la necessaria gradualità, ove il padre dovesse chiedere delle figlie;
4. a conferma dell'ordinanza presidenziale del 08.07.2022, dispone che sia CP_1 tenuto a versare a a titolo di contributo paterno al mantenimento delle Controparte_3
5 figlie, a decorrere dal mese di maggio 2020 ed entro il giorno 5 di ogni mese, € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), oltre agli aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, da individuarsi con pari decorrenza in forza del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
5. dichiara l'inammissibilità dell'istanza di conferma dell'ordine di versamento diretto del contributo paterno al mantenimento della prole;
6. dispone d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, la , che potrà pretenderne il versamento diretto Pt_1 da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
7. condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_1 [...]
, che liquida in complessivi € 5.939,73, di cui € 5.810,00 per compensi ed € 129,73 Parte_1 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
8. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari, il 4 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE EST. dott.ssa Rosella Nocera
6
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
- Dott.ssa NOCERA Rosella Presidente rel.
- Dott.ssa DI GIOIA Tiziana Giudice
- Dott. PINTO Emanuele Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 499/2022 R.G.
T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv.to Giovanna Palmitessa;
Parte_1
- ATTRICE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv.to Vita Colucci;
CP_1
- CONVENUTO – N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.09.2024 la causa veniva introitata a sentenza sulle conclusioni rassegnate contestualmente a verbale dai procuratori delle parti, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
il P.M. concludeva con propria nota del 23.09.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.01.2022 premesso che: Parte_1
1. in data 20.12.2002 aveva contratto matrimonio civile in Monopoli con dal CP_1 quale erano nati le figlie (in data 26.12.2002, affetta da autismo) ed (in data Per_1 Per_2
03.10.2010);
2. il Tribunale di Bari, con sentenza parziale n. 1645/2019 pubblicata il 08.04.2019 e passata in giudicato, aveva dichiarato la loro separazione personale;
3. il giudizio separativo era stato definito con sentenza n. 1655/2020 resa il 28.04.2020 dal
Tribunale di Bari che aveva previsto: l'addebito della separazione al marito per comportamenti violenti in ambito familiare, l'affidamento esclusivo delle figlie e Per_1 alla madre, alla quale veniva assegnata la casa coniugale, nonché la Per_2 regolamentazione del diritto di visita paterno;
l'obbligo posto a carico del di versare CP_1
a decorrere da maggio 2020 alla ed entro il giorno 5 di ogni mese con versamento Pt_1 diretto a cura del datore di lavoro ai sensi dell'art. 156, comma 6 c.c., a titolo di contributo paterno al mantenimento delle due figlie € 500,00 mensili (in ragione di € 250,00 ciascuna), oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie;
la revoca, a decorrere da maggio 2020, dell'assegno di mantenimento muliebre € 100,00 mensili;
4. erano decorsi i termini di legge per emettere la pronunzia invocata;
chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare lo scioglimento del loro matrimonio, confermando sia l'affido in forma esclusiva delle figlie in favore della madre sia l'obbligo posto a carico del CP_2
[...] di versarle un contributo al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 mensili, oltre aggiornamento Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari. All'udienza di comparizione ex art. 4 L. n. 898/70 del 08.07.2022, constatata la regolarità della notifica effettuata nei confronti del resistente non comparsa, il Presidente f.f. confermava le condizioni regolanti lo stato di separazione;
infine, nominava il G. I., dinanzi al quale rimetteva le parti. All'esito del deposito della memoria integrativa della ricorrente, si costituiva in giudizio il convenuto con memoria di costituzione depositata il 09.11.2022 e, pur non opponendosi alla CP_1 declaratoria di scioglimento del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva l'eliminazione o la riduzione del contributo paterno al mantenimento per le figlie e disporsi l'acquisizione della documentazione attestante sia l'importo della pensione di invalidità percepita dalla figlia sia Per_1 l'importo dell'assegno unico universale per entrambe le figlie sia la situazione reddituale della
. Pt_1
Deduceva di aver perso ogni contatto con le figlie dal 07.08.2014 nonostante l'intervento dei Servizi
Sociali e di non poter più versare l'importo di € 500,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento delle figlie perché percepiva un reddito mensile pari a circa € 1.000,00/1.200,00 (già detratti i due pignoramenti da cui era gravato), era onerato del pagamento di un canone di locazione di € 300,00 mensili per l'abitazione, oltre alle utenze domestiche, nonché del pagamento annuale della TARI e dell'importo di € 650,00 per RCA e il bollo auto. Veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale n. 4591/2022 pubblicata il 06.12.2022 dichiarativa dello scioglimento del matrimonio e rimessa la causa sul ruolo per l'ulteriore corso. Depositata una memoria istruttoria di parte convenuta, il G.I. con ordinanza del 05.08.2023 rigettava tutte le richieste istruttorie, rinviava la causa ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni e formulava la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “1) conferma dell'ordinanza presidenziale divorzile del 08.07.2022 (non sussistendo i presupposti per addivenire all'elisione o alla riduzione del contributo paterno al mantenimento delle due figlie, l'una maggiorenne ma autistica e l'altra ancora minorenne); 2) spiega che ciò deriva, da una parte, dal fatto che i redditi del resistente risultanti nella dichiarazione dei redditi consentono l'esborso di € 500,00 mensili – già detratti dall'importo netto indicato in busta paga - e che i due pignoramenti risultanti in busta paga sono addebitabili allo stesso resistente, il quale in passato non ha adempiuto alle proprie obbligazioni e, d'altra parte, dalla circostanza che il padre ha ammesso di non aver più rapporti con le due figlie da tanti anni, il che fa sì che la genitrice si faccia esclusivo carico delle stesse con aggravio economico e protratti periodi di permanenza delle stesse con lei, circostanze tutte che escludono che il padre possa essere esentato, anche in parte, dal versamento di detto contributo
(indipendentemente dal fatto che la ricorrente riscuota una pensione di invalidità per la figlia autistica e l'assegno unico universale, a lei per legge spettanti quale genitore collocatario di figlia minorenne e convivente con figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, peraltro disabile); 3) compensazione delle spese di lite”. Infine, all'udienza indicata in epigrafe la presente causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. Il P.M. concludeva con propria nota del 23.09.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Dichiarato lo scioglimento del matrimonio con la sentenza parziale, la delibazione del collegio va limitata al regime di affidamento, al collocamento, alla regolamentazione del diritto di visita paterno per entrambe le figlie (di cui una maggiorenne ma affetta da autismo e l'altra minorenne), all'assegnazione della casa coniugale ed alle questioni economiche (non occorrendo procedersi ad un approfondimento istruttorio, come richiesto da ultimo dal , ritenendosi esaustiva la CP_1 documentazione in atti, anche a fronte delle rispettive allegazioni difensive).
2 2.- Orbene, vanno confermate le condizioni di cui all'ordinanza presidenziale divorzile del
08.07.2022 (confermativa, sul punto, a sua volta delle statuizioni separative) in merito all'affidamento esclusivo della figlia minore e della figlia maggiorenne (ma affetta da autismo), al Per_2 Per_1 loro collocamento presso la madre (in ragione della maggiore capacità accuditiva, nonché considerato che il non vede le figlie da oltre 10 anni, come dallo stesso ammesso) ed all'assegnazione CP_1 in favore della della casa coniugale sita in Monopoli alla via T. Vitti n. 153 (non Pt_1 essendovi contestazione a riguardo), essendo costei il genitore collocatario di prole minorenne e convivente con prole maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente.
Il regime di affido esclusivo va confermato sulla scorta delle motivazioni assunte nella sentenza separativa, che ivi debbono intendersi richiamate per relationem, fermo restando che il totale disinteresse paterno per le due figlie si è protratto nel tempo senza soluzione di continuità da molti anni, nonostante nell'ambito del giudizio separativo, il con ordinanza resa il 10.09.2019 (a CP_1 conclusione del sub-procedimento n. 1174-1/2014 R.G.) fosse stato invitato ad intraprendere presso il Consultorio familiare territorialmente competente un percorso individuale di sostegno psicologico di durate non inferiore a 12 mesi (del cui avvio non vi è traccia in atti) al fine di rielaborare i vissuti relativi alla separazione ed acquisire maggiore consapevolezza in ordine al suo nuovo ruolo di genitore separato, da esercitare nell'esclusivo interesse delle figlie. 3.- A modifica dell'ordinanza presidenziale divorzile del 08.07.2022, quanto al regime di incontri tra il padre e la figlie ( di anni tredici e maggiorenne ma affetta da autismo), considerato Per_2 Per_1 che gli stessi sono di fatto interrotti da molto tempo, in difetto di nuovi elementi e considerato che il solo in sede di comparsa conclusionale ha dedotto di essersi rivolto ai Servizi Sociali “per CP_1 risolvere la sua problematica con le figlie” (peraltro, senza produrre alcuna Relazione dei Servizi Sociali o documentazione equivalente finalizzata a dimostrare il percorso psicologico intrapreso), deve disporsi che d'ora innanzi il padre potrà incontrare le figlie secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali territorialmente competenti (in ragione del luogo di residenza delle figlie) e con la necessaria gradualità imposta dal lungo arco temporale (10 anni) in cui non si sono Persona_3 incontrati, S.S. cui il dovrà rivolgersi ove quest'ultimo dovesse chiedere delle figlie. CP_1
4.- Passando alle questioni economiche, va confermata l'ordinanza presidenziale del 08.07.2022 con riferimento all'ammontare del contributo paterno al mantenimento delle figlie. In sede di ordinanza presidenziale divorziale (2022) è stato confermato il contributo paterno al mantenimento delle figlie nella misura di € 500,00 mensili, oltre aggiornamento annuale ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, così come stabilito in sede separativa nel 2020. Il ha chiesto la elisione o la riduzione di detto contributo ad € 360,00 mensili (€ 180,00 per CP_1 ciascuna figlia) mentre la ne ha chiesto la conferma ad € 500,00. Pt_1
4.1- Tenuto conto che la ricorrente già provvede con i propri redditi da lavoro al mantenimento delle figlie in forma diretta ed a tempo pieno, essendo collocataria della figlia minorenne e Per_2 convivente con la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente ed affetta da Per_1 autismo (la , invero, come si evince dall'organigramma del Conservatorio Nino Rota di Pt_1
Monopoli, allegato al foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente dal in data 17.09.2024, è assunta come coadiutrice;
inoltre, risulta per tabulas che ha dichiarato CP_1 la Fisco il seguente reddito complessivo: nel 730/2022 € 14.274,00, nel 730/2023 € 18.899,00 e nel 730/2024 € 20.063,00), la richiesta di riduzione dell'ammontare del contributo paterno al mantenimento della prole invocata dal non trova giustificazione alcuna, considerato che CP_1 non sono emersi elementi sopravvenuti che giustificano una tale richiesta e sulla scorta della argomentazioni che seguono.
Va, in ogni caso, premesso che la domanda di elisione totale del contributo paterno al mantenimento delle figlie è immeritevole di accoglimento, fermo restando che è incontestato che una figlia è ancora minorenne e l'altra, anche se maggiorenne, è affetta da autismo. Relativamente al , in atti figurano il 730/2022 con reddito complessivo di € 25.816,00, n. 3 CP_1 buste paga da luglio a settembre 2022 di un importo netto minimo di € 948,00 ed un importo netto massimo di € 1.238,00 (ammontare a cui già risultano detratti i due pignoramenti risultanti in busta
3 paga) e la busta paga di marzo 2023 di € 454,00 (già decurtata dell'importo dei due pignoramenti e del versamento diretto ex art. 156 c.c. del contributo paterno al mantenimento delle minori, come disposto in sede separativa), il 730/2023 con reddito da lavoro pari ad € 27.299,00 ed il 730/2024 di
€ 28.614,00. Dunque, il come risulta per tabulas dalle dichiarazioni fiscali prodotte, ha registrato un CP_1 miglioramento delle proprie condizioni economiche nel corso del tempo. In ogni caso l'ammontare del contributo paterno al mantenimento è quantomai congruo rispetto alla capacità reddituale dichiarata al Fisco dal . CP_1
All'accoglimento dell'istanza di riduzione del contributo paterno al mantenimento della prole, indipendentemente dall'accertata capacità reddituale della ricorrente che comunque da sempre provvede al mantenimento diretto della prole con sé convivente, ostano anche le accresciute esigenze di vita delle figlie, che sono fisiologicamente aumentate nel corso degli anni e non certo ridottesi, risalendo l'ultima sentenza che ha da ultimo determinato l'ammontare del contributo al mantenimento della prole al 28.04.2020 (oltre 4 anni addietro, tant'è che l'importo è stato solo confermato all'udienza presidenziale divorzile del 2022). A ciò si aggiunga la circostanza che il diritto di visita paterno non viene esercitato da molto tempo, come ammesso dallo stesso convenuto, il che comporta di per sé un aggravio di spesa e di tempo a carico della sola ricorrente.
Già in epoca anteriore all'udienza presidenziale divorzile il aveva già interrotto del tutto i CP_1 rapporti con le figlie, atteso che le costoro vivono e pernottano ormai dal 2014 e senza soluzione di continuità a casa della , senza giammai trascorrere qualche ora in compagnia del padre, Pt_1 nonostante il Tribunale di Bari avesse invitato il padre a rivolgersi ai Servizi Sociali per ricostruire il rapporto padre-figlie.
Inoltre, già in sede di proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata in data 05.08.2023 (ed espressamente accettata dalla sola all'udienza del 18.09.2024) era stata proposta la Pt_1 conferma dell'ordinanza divorzile del 08.07.2022 spiegando che non ci fossero i presupposti per addivenire all'elisione o alla riduzione del contributo paterno al mantenimento delle figlie atteso che
“i redditi del resistente risultanti nella dichiarazione dei redditi consentono l'esborso di € 500,00 mensili – già detratti dall'importo netto indicato in busta paga - e che i due pignoramenti risultanti in busta paga sono addebitabili allo stesso resistente, il quale in passato non ha adempiuto alle proprie obbligazioni e, d'altra parte, dalla circostanza che il padre ha ammesso di non aver più rapporti con le due figlie da tanti anni, il che fa sì che la genitrice si faccia esclusivo carico delle stesse con aggravio economico e protratti periodi di permanenza delle stesse con lei, circostanze tutte che escludono che il padre possa essere esentato, anche in parte, dal versamento di detto contributo (indipendentemente dal fatto che la ricorrente riscuota una pensione di invalidità per la figlia autistica e l'assegno unico universale, a lei per legge spettanti quale genitore collocatario di figlia minorenne e convivente con figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, peraltro disabile)”.
Tutto ciò premesso ed a conferma dell'ordinanza presidenziale divorzile del 08.07.2022, il CP_1 dovrà versare alla a titolo di contributo paterno al mantenimento di entrambe le figlie Pt_1 complessivi € 500,00 mensili (da intendersi € 250,00 per ciascuna figlia) entro il giorno 5 di ogni mese ed a decorrere dal mese di maggio 2020 (data di emissione delle statuizioni separative), oltre aggiornamenti annuali ISTAT maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, precisandosi che, per la loro determinazione, le parti dovranno fare applicazione, con pari decorrenza, del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019.
4.2- Tuttavia, rilevato che trattasi di giudizio divorzile, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale del 08.07.2022, deve darsi atto che l'obbligo di versamento diretto ex art. 156 comma
VI c.c. del contributo paterno al mantenimento della prole, già disposto con ordinanza resa il
10.04.2017 nel giudizio separativo (e poi confermato nella sentenza separativa N. 1655/2020 R.G.
Tribunale di Bari del 28.04.2020) non può essere più impartito da questo Tribunale per due ordini di
4 ragione: 1) tra le parti è già intervenuta sentenza parziale di scioglimento del matrimonio, motivo per cui dovrebbe essere dichiarata l'inammissibilità dell'istanza ex art. 156 comma VI c.c. di versamento diretto di detto assegno in quanto, una volta intervenuta la sentenza di divorzio, nei giudizi ante riforma AB (come nel caso di specie perché instaurato anteriormente al 28.02.2023) va applicato quanto disposto dal previgente art. 8 comma III della L. n. 898/1970, con la conseguenza che il procedimento da seguire è quello ivi indicato (con costituzione in mora dell'obbligato e successiva notifica dell'atto in base al quale sorge l'obbligo di versamento somme al terzo tenuto a corrispondere somme al coniuge obbligato) e non quello previsto dall'art. 156 c.c. (invero, l'art. 8 comma III della Legge sul divorzio disponeva che: “Il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo la costituzione in mora a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento del coniuge obbligato
e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l'invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”); 2) l'art. 156 comma VI c.c. è stato in ogni caso abrogato dal D.Lgs. 149/2022 (cd. Riforma AB), come modificato dalla L. 197/22, con conseguente applicazione in tutti i giudizi di separazione e di scioglimento del matrimonio del comune procedimento disciplinato dall'art. 473 bis 37 c.p.c., che prevede per i soli procedimenti instaurati successivamente al 28.02.2023 una semplificazione per la procedura relativa al pagamento diretto del terzo.
Dunque, la pretesa della ricorrente di versamento diretto dal datore di lavoro del contributo paterno al mantenimento della prole non può essere più azionata in questa sede ma va azionata direttamente dalla creditrice la procedura prevista dal previgente art. 8 comma III della L. n. 898/1970.
5.- Infine, devesi disporre d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la , che potrà pretenderne il Pt_1 versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
6.- Alla soccombenza del in ordine alla domanda di elisione o di riduzione dell'ammontare CP_1 del contributo paterno al mantenimento delle figlie ed alla domanda relativa alla regolamentazione del diritto di visita paterno consegue la sua condanna al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 – di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale” nonché tenuto contro della concreta attività difensiva espletata dal difensore (ritenute il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 52.000,00, involgente le fasi di studio, introduttiva e decisoria, liquidate secondo i parametri medi, esclusa la fase istruttoria del giudizio, non avendo la depositato alcuna memoria Pt_1 istruttoria e non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria), con distrazione delle spese in favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario. La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 11.01.2022 da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
1. conferma l'ordinanza presidenziale del 08.07.2022 in merito all'affidamento esclusivo in favore della delle figlie e Pt_1 Per_2 Per_1
2. conferma l'ordinanza presidenziale del 08.07.2022 in punto di collocamento delle figlie presso la madre e di assegnazione della casa coniugale, sita in Monopoli T. Vitti n. 153, in favore della;
Pt_1
3. a modifica dell'ordinanza presidenziale del 08.07.2022, dispone che il padre potrà incontrare le figlie secondo un calendario predisposto dai Servizi Sociali territorialmente competenti (in base al luogo di residenza delle figlie) e con la necessaria gradualità, ove il padre dovesse chiedere delle figlie;
4. a conferma dell'ordinanza presidenziale del 08.07.2022, dispone che sia CP_1 tenuto a versare a a titolo di contributo paterno al mantenimento delle Controparte_3
5 figlie, a decorrere dal mese di maggio 2020 ed entro il giorno 5 di ogni mese, € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia), oltre agli aggiornamenti annuali Istat maturati e maturandi ed al 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, da individuarsi con pari decorrenza in forza del “Protocollo di intesa in materia di spese straordinarie familiari” adottato dal Tribunale di Bari in data 08.07.2019;
5. dichiara l'inammissibilità dell'istanza di conferma dell'ordine di versamento diretto del contributo paterno al mantenimento della prole;
6. dispone d'ufficio che per il futuro l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, la , che potrà pretenderne il versamento diretto Pt_1 da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra le parti;
7. condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da CP_1 [...]
, che liquida in complessivi € 5.939,73, di cui € 5.810,00 per compensi ed € 129,73 Parte_1 per spese documentate, oltre accessori di legge se dovuti nonché al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
8. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Bari, il 4 febbraio 2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile.
IL PRESIDENTE EST. dott.ssa Rosella Nocera
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