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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/11/2025, n. 7970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7970 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 15366/2024
TRA
difeso dall'avv. NUCIFERO GIOVANNI Parte_1
RICORRENTE
E difesa dall'avv. D'ONOFRIO PASQUALE;
Controparte_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/07/24 il ricorrente in epigrafe espone di aver conseguito dalla regione, datrice di lavoro, l'indennità di vigilanza di cui all'art 37, co. 1 lettera b del CCNL 94/97, così come confermata ed aggiornata dall'art. 16 comma 2° CCNL 22.01.2004; che tale indennità gli era stata riconosciuta dalla sino al 28/02/00, data in cui Controparte_1
l'Ente, nonostante il permanere di tutti i requisiti, l'aveva illegittimamente sospesa per cui aveva chiesto al Tribunale di Napoli di condannare la datrice di lavoro al pagamento delle somme maturate e non pagate;
che il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 6774/2018, aveva rigettato la domanda giudiziale per cui aveva proposto appello avverso tale sentenza;
che la Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2344/2021, depositata in data 04/05/21, e passata in cosa giudicata, aveva accolto l'appello sancendo che: «l'indennità ridotta... prevista dal secondo periodo dell'art. 37 comma 1 lettera b) del C.C.N.L. del 6.7.1995, come integrato dall'art. 16 comma 2 del CCNL del 22.1.2004... può essere corrisposta al personale in possesso di uno degli specifici profili professionali dell'area della vigilanza per il solo fatto del profilo posseduto, ovvero anche se non svolge le funzioni, di cui all'art. 5 della
L. 65/86» e, per l'effetto, aveva condannato la al Controparte_1 pagamento dell'indennità di vigilanza dalla data dell'illegittima sospensione;
che la aveva provveduto ad effettuare un pagamento CP_1
1 solo parziale, alla luce dei parametri contrattuali collettivi;
che, infatti, ai sensi dell'art. 37, co. 1 lettera b (secondo periodo) del CCNL
94/97, l'indennità di vigilanza dovutagli era pari a £ 1.570.000 annue ovvero € 810,84 che corrispondevano ad € 66,56 mensili spettanti sino alla data del 31/12/02, divenuti, a decorrere dal 01/01/03, ex art. 15 del nuovo
CCNL 2004, € 1110,84 annuali ovvero € 92,57 mensili;
che, «applicando tali parametri al calcolo delle spettanze dovutegli in forza della sentenza sino alla data del 27.07.2017, la sorta dovutagli era pari ad € 18.432,53 mentre gli interessi maturati su tale sorta sino alla data del materiale pagamento del 27.02.2022 erano pari ad € 2.770,50»; che, pertanto, risultava ad oggi ancora creditore della complessiva somma di € 7854,74 oltre interessi sino al soddisfo;
che gli importi erogati nella busta paga di febbraio 2022 andavano detratti al netto poiché la aveva Controparte_1 illegittimamente applicato le ritenute previdenziali che, invece, erano da considerarsi a totale carico dell'Amministrazione in quanto la tardività del pagamento delle retribuzioni determinava, a carico del datore di lavoro, l'ulteriore sanzione dell'obbligo di versare integralmente i contributi omessi;
che la era, pertanto, tenuta al Controparte_1 pagamento integrale delle differenze lorde ancora dovutegli;
che, a fronte del permanere dei medesimi requisiti che avevano determinato il riconoscimento, in suo favore, dell'indennità da parte della Corte di
Appello, la aveva continuato a non riconoscergli gli effetti CP_1 esterni del giudicato relativamente al pagamento dell'indennità anche per i periodi successivi alla sentenza;
che aveva diritto, quindi, a percepire, a far data dal 01/08/17, il complessivo importo di € 1295,98 per sorta ed €
10,12 per interessi maturati, il tutto per complessivi € 1306,10; che, infine, essendo l'indennità di vigilanza una delle componenti della sua retribuzione, aveva diritto ad ottenere il ricalcolo del TFS mediante computo del complessivo ammontare delle differenze di retribuzione maturate a titolo di indennità di vigilanza;
che, pertanto, aveva diritto a percepire, a titolo di differenze sul TFS, la complessiva somma di €
1066,41 oltre interessi dalla maturazione del credito al soddisfo.
Tanto premesso, conveniva la dinanzi all'adito Tribunale Controparte_1 al fine di ottenere l'adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:
«A) Dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze dell'indennità di vigilanza per sorta ed interessi maturati alla data del 27.07.2017, pari alla complessiva somma di € 7854,74;
B) Dichiarare inoltre l'efficacia vincolante del giudicato esterno formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di Napoli con la sentenza
n. 2344/2021, in relazione al rapporto di durata costituito dal contratto di lavoro del ricorrente ad alla obbligazione periodica costituita dal
2 pagamento della retribuzione mensile e per l'effetto condannare la CP_1
al pagamento in suo favore delle indennità maturate a far data dal
[...]
01.08.2017 pari alla complessiva somma € 1306,10 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo;
C) Dichiarare inoltre il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle differenze TFS sull'indennità di vigilanza maturate pari al complessivo importo di € 1066,41;
D) Per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in Controparte_1 favore del ricorrente del complessivo importo di € 10227,25, come da prospetto contabile».
La costituitasi in giudizio, eccepiva l'infondatezza del Controparte_1 ricorso, ritenendo l'erroneità del calcolo che era stato effettuato da parte ricorrente sulla base della previsione contenuta nell'articolo 37 co,
1 lettera b, primo periodo del CCNL del 06/07/95, nonostante la dichiarata applicazione del secondo periodo della norma in esame, così come previsto dalla Corte d'appello di Napoli. Inoltre, riteneva legittime le trattenute fiscali e previdenziali.
Tanto premesso chiede il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 16/01/25 questo giudice invitava le parti al deposito di note, contenenti conteggi analitici in relazione agli importi dell'indennità calcolati in base all'art. 37 comma 1 lett. b secondo periodo ccnl 09/07/95 e art. 16 comma 2 ccnl 22/01/04 al lordo delle ritenute fiscali e della quota contributiva a carico del lavoratore, entro i limiti del periodo preso in considerazione nel ricorso introduttivo del presente giudizio, e distinguendo i due periodi fino al 31/07/17 e dal
01/08/17.
Con note depositate in data 03/09/25 il ricorrente ha depositato nuovi conteggi.
Il ricorso è parzialmente fondato.
La Corte d'appello di Napoli, con una prima pronuncia (1869/2017), aveva rigettato la domanda presentata dal medesimo ricorrente sul presupposto dell'applicabilità dell'indennità di cui all'art. 37 comma 1 lettera b) primo periodo, CCNL 06/07/95 in quanto spettante unicamente al personale che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della l. 469/1978, eserciti in modo concreto tutte le funzioni, previste dall'art. 5 della legge n. 65/1986. Successivamente, il ricorrente, unitamente ad altri colleghi, aveva proposto nuovamente ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di vigilanza nella misura indicata dall'art. 37 comma 1 lett. b) secondo periodo. La domanda, rigettata dal Tribunale di
Napoli con sentenza n. 6774/2018, era stata, poi, accolta dalla Corte
3 d'Appello con sentenza n. 2344/2021.
La regione aveva pertanto provveduto a quantificare le differenze retributive dovute nei confronti dell'ex dipendente, per il periodo fino dal 01/03/00 al 27/07/17, nella misura complessiva lorda di € 14899,28 (€
13625,40 a titolo di differenze retributive ed € 1273,88 a titolo di interessi legali) e netta di € 10189,64.
In applicazione della sentenza n. 2344/2021 della Corte d'Appello, si era, altresì, provveduto, nei confronti del ricorrente, alla rideterminazione del TFS.
Ferma restando la correttezza del riferimento all'art. 37 comma 1 lett. b secondo periodo ccnl 09/07/95, residua la questione del diritto al pagamento dell'importo corrispondente alle trattenute previdenziali a carico del lavoratore. in proposito, si richiamano i principi già espressi da altro giudice (art. 118 disp. att. c.p.c.: Sent. 4141 del 27/05/25), secondo cui «trattasi di una fattispecie in relazione alla quale non è applicabile l'art. 23 del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che attiene, infatti, alle tematiche fiscali e non autorizza la parte datoriale a trattenere la quota di previdenza a carico del lavoratore nell'ipotesi
(quale quella di cui si tratta) di condanna al pagamento di differenze retributive.
Al riguardo, e', invece, da sottolineare che la fattispecie va sussunta nella norma di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 23, ai sensi della quale: "Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta,
e' tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonche' al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta...".
Ed, infatti, l'articolo 19 della stessa legge (v. pure articolo 2115 c.c.) impone la contribuzione previdenziale sia al datore che al prestatore di lavoro, dichiarando il primo responsabile del pagamento anche per la parte
a carico del secondo ed autorizzando la trattenuta di questa parte sulla retribuzione.
Al proposito, i costanti arresti giurisprudenziali di legittimita' hanno ribadito, anche di recente (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18897/2019), che soltanto il datore di lavoro che corrisponde tempestivamente i crediti retributivi puo' legittimamente operare la trattenuta da versate all'ente previdenziale mentre non puo' farlo in caso di intempestivita', da valutarsi con riferimento al momento di maturazione dei crediti e non a quello di accertamento giudiziale degli stessi, sicche', in detta ipotesi,
4 il credito retributivo del lavoratore si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (cfr., ex multis, Cass. n. 12964/2010, secondo cui "Il credito retributivo del lavoratore deve essere calcolato al lordo della sola quota dei contributi previdenziali posta a carico del lavoratore"). Vanno, infatti, tenuti distinti nel rapporto di lavoro due autonomi rapporti, seppure interdipendenti: il primo tra datore di lavoro e
(di natura previdenziale); il secondo tra lo stesso datore e il CP_2 lavoratore (rapporto contrattuale) per cui, qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione, l'inadempimento da parte del datore di lavoro sorge al momento del mancato pagamento delle medesime perché l'intervento del giudice che sancisce tale obbligo ha valore di accertamento costitutivo e di condanna, tanto è vero che nella circostanza vengono liquidati anche gli interessi e rivalutazione. In altri termini, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge, resta obbligato, in via esclusiva per
l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo.
Ne consegue che, in caso di sentenza di condanna al pagamento di differenze retributive a qualsiasi titolo maturate, la parte datoriale non e' esentata dall'obbligo di versare i contributi ed e' tenuto anche al pagamento della quota a carico del lavoratore, ai sensi della L. n. 218 del 1952, articolo
23, che, trasferendo, appunto, l'obbligo di pagare una parte dei contributi da un soggetto all'altro, introduce una pena privata, "assumendo una valenza sanzionatoria, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, del pagamento di un importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 23181/2013;
6448/2009; 3872/2009; 8800/2008).
Ed, ancora - sia pure con riferimento alla omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegra ma con principio certamente estensibile, per identità di ratio, anche alla presente fattispecie - la Suprema Corte ha ulteriormente ribadito (conformemente a Cass., S.U., n. 19665/2014) che "La disposizione di cui alla L. n. 218 del 1952, articolo 19", innanzi citata,
"e' stata interpretata da questa Corte nel senso che il datore di lavoro puo' procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo" (cfr., tra le altre,
Cass. nn. 20753/2018; 25956/2017; 18044/2015), "altrimenti detta quota contributiva rimane a carico del datore di lavoro ai sensi del successivo articolo 23 della stessa legge. In ossequio al congegno approntato dagli articoli 19 e 23 nei confronti del datore, il lavoratore rimane liberato
5 dall'obbligazione contributiva in discorso, per la quota a suo carico, con
l'ulteriore conseguenza che il suo credito retributivo va in tal caso necessariamente calcolato al lordo della quota contributiva altrimenti su di lui gravante per la ragione che la sua soggezione al relativo obbligo rimane travolta dalla condotta del datore. Il credito retributivo del lavoratore, in altre parole, si estende automaticamente alla quota contributiva a suo carico (non a quella a carico del datore), che diviene percio' parte integrante della retribuzione allo stesso spettante" (Cass.
n. 25956/2017, cit.).
Da ultimo, in tal senso, anche Cass. Sez. Lavoro 15.06.2020 n. 12708».
Ciò posto, nel nuovo conteggio depositato dal procuratore di parte ricorrente in corso di causa sono stati calcolati gli importi dovuto mensilmente a titolo di indennità d vigilanza, e da tali importi risulta correttamente detratta l'IRPEF. Sull'importo netto così ottenuto sono stati calcolati gli interessi che, sommati alla sorta lorda mensile, hanno determinato, nell'ultima colonna, il totale lordo dovuto.
Da tale totale lordo è stata, infine, sottratta, a titolo di anticipo, la somma effettivamente pagata in busta paga pari ad € 10189,64, ottenendo così la differenza lorda ancora dovuta pari ad € 4911,12.
La va pertanto condannata al pagamento, in favore del Controparte_1 ricorrente, della somma di € 4911,12. Sulla somma così determinata spetteranno i soli interessi legali ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.
23/12/94 n. 724.
Va, invece, rigettato il capo della domanda giudiziale inerente la richiesta di condanna della al pagamento delle differenze Controparte_1 conseguentemente maturate a titolo di TFS per difetto di legittimazione passiva dal momento che, nel caso di dipendenti di enti pubblici non economici, dette somme devono essere corrisposte dall' . CP_2
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) condanna la al pagamento in favore del ricorrente, ai sensi di CP_1 cui in motivazione, dell'importo di € 4911,12, oltre ulteriori interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo rigettando per il resto il ricorso;
b) condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in € CP_1
2626,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA e CPA, con attribuzione.
Napoli, 04/11/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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