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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/10/2025, n. 7580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7580 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9121/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Laura Cosmai Presidente Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ), assistita e difesa dagli avvocati DE RUI Parte_1 C.F._1
AU e TA TA, con studio in Milano, corso Lodi n. 5, presso il quale ha eletto domicilio nei confronti di
(C.F.: ), assistito e difeso dall'avvocato SCOTTI CP_1 C.F._2
AR e NI TIZIANA, con studio in Milano, via Cesare Battisti n. 1, presso il quale ha eletto domicilio telematico
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI All'udienza del 25.09.2025, i difensori di entrambe le pari hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status.
Premesso che: Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile ad NO (AT) in data 24.09.2005 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di NO (AT), anno 2005, Parte II, Serie A, N. 1). Dall'unione coniugale sono nati , nato il [...] a [...], e nata il Per_1 Per_2
10.06.2014 a Milano. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 07.03.2024, ha chiesto, Parte_1 unitamente all'emissione di un ordine di protezione, la pronuncia di separazione con addebito al marito nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla richiesta di separazione e ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori, oltre alle pronunce relative alla regolamentazione delle frequentazioni e al mantenimento dei figli.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25.09.2025, il Giudice Delegato ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte;
all'esito, i procuratori delle parti – invitati dal Giudice delegato alla discussione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti – hanno insistito per l'accoglimento delle proprie richieste e hanno avanzato richiesta di pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status.
Il giudice delegato, quindi, ha così provveduto:
“Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
1. limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con esclusivo riferimento alla regolamentazione di tempi e modalità delle frequentazioni tra i minori e il padre. Le relative decisioni verranno assunte dai SS, sentiti i genitori, di concerto con il curatore speciale, l'educatrice domiciliare e i terapeuti dei minori. Salva ogni futura determinazione dei SS, da effettuarsi tenuto esclusivamente del benessere psico fisico dei minori e dell'evoluzione dei supporti individuali attivati dalle parti, le frequentazioni tra e il padre continueranno alla presenza dell'educatrice; Per_2 quanto a , sentito il minore, potranno essere introdotti momenti di autonomia Per_1
2. conferma di tutti gli incarichi già conferiti ai SS del Comune di Milano
3. dispone l'assegnazione della casa coniugale alla madre che continuerà ad abitarvi con i figli minori, che resteranno collocati presso e con la stessa anche ai fini della residenza anagrafica
4. conferma il contributo paterno al mantenimento dei minori nella misura di € 700 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno.
5. dispone che i costi relativi all'educativa domiciliare vengano sostenuti da ciascun genitore per la quota di rispettiva competenza
6. dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalla madre in ragione del 100% Assegna alle parti temine fino al 30.11.2025 per depositare in atti:
- il modello delle informazioni reddituali e patrimoniali (disponibile sul sito del tribunale) integralmente compilato con i dati relativi alle annualità dal 2023 ad oggi
- le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 2023, 2024, 2025
- i saldi dei conti correnti intestati alle parti e le relative movimentazioni bancarie relativi agli anni 2023,2024 e 2025
- la documentazione relativa alla successione delle parti ai propri genitori
- quanto alla sig.ra : il contratto di lavoro Pt_1
- quanto al Sig. : la documentazione relativa al mutuo (con indicazione delle relative rate) anni CP_1
2024 e 2025 Invita le parti, per il tramite dei propri difensori, con la collaborazione del curatore speciale, ad addivenire a soluzioni condivise in ordine agli aspetti economici, pregressi e futuri, nell'esclusivo interesse dei minori Riserva la decisone in ordine alle istanze istruttorie. Trattiene la causa in decisione limitatamente alla sentenza in ordine allo status.”
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'08.10.2025.
*******
Ritenuto:
Sulla pronuncia di status La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c.
Sulle spese di lite La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così Parte_1 CP_1 provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile ad NO (AT) in data 24.09.2005 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di NO (AT), anno 2005, Parte II, Serie A, N. 1).
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (AT) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo.
Milano, 08/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Laura Cosmai
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Laura Cosmai Presidente Dott. Fulvia De Luca Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice Relatore
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A PARZIALE
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ), assistita e difesa dagli avvocati DE RUI Parte_1 C.F._1
AU e TA TA, con studio in Milano, corso Lodi n. 5, presso il quale ha eletto domicilio nei confronti di
(C.F.: ), assistito e difeso dall'avvocato SCOTTI CP_1 C.F._2
AR e NI TIZIANA, con studio in Milano, via Cesare Battisti n. 1, presso il quale ha eletto domicilio telematico
Atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: RICORSO PER LA SEPRAZIONE GIUDIZIALE DEI CONIUGI
CONCLUSIONI All'udienza del 25.09.2025, i difensori di entrambe le pari hanno chiesto la pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status.
Premesso che: Le parti hanno contratto matrimonio con rito civile ad NO (AT) in data 24.09.2005 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di NO (AT), anno 2005, Parte II, Serie A, N. 1). Dall'unione coniugale sono nati , nato il [...] a [...], e nata il Per_1 Per_2
10.06.2014 a Milano. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 07.03.2024, ha chiesto, Parte_1 unitamente all'emissione di un ordine di protezione, la pronuncia di separazione con addebito al marito nonché la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha aderito alla richiesta di separazione e ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori, oltre alle pronunce relative alla regolamentazione delle frequentazioni e al mantenimento dei figli.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 25.09.2025, il Giudice Delegato ha proceduto all'esame delle parti che hanno reso ampie dichiarazioni da intendersi in questa sede richiamate e trascritte;
all'esito, i procuratori delle parti – invitati dal Giudice delegato alla discussione in ordine alle domande e alle istanze istruttorie formulate in atti – hanno insistito per l'accoglimento delle proprie richieste e hanno avanzato richiesta di pronuncia di sentenza parziale in ordine allo status.
Il giudice delegato, quindi, ha così provveduto:
“Adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti
1. limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con esclusivo riferimento alla regolamentazione di tempi e modalità delle frequentazioni tra i minori e il padre. Le relative decisioni verranno assunte dai SS, sentiti i genitori, di concerto con il curatore speciale, l'educatrice domiciliare e i terapeuti dei minori. Salva ogni futura determinazione dei SS, da effettuarsi tenuto esclusivamente del benessere psico fisico dei minori e dell'evoluzione dei supporti individuali attivati dalle parti, le frequentazioni tra e il padre continueranno alla presenza dell'educatrice; Per_2 quanto a , sentito il minore, potranno essere introdotti momenti di autonomia Per_1
2. conferma di tutti gli incarichi già conferiti ai SS del Comune di Milano
3. dispone l'assegnazione della casa coniugale alla madre che continuerà ad abitarvi con i figli minori, che resteranno collocati presso e con la stessa anche ai fini della residenza anagrafica
4. conferma il contributo paterno al mantenimento dei minori nella misura di € 700 mensili oltre al 50% delle spese extra assegno.
5. dispone che i costi relativi all'educativa domiciliare vengano sostenuti da ciascun genitore per la quota di rispettiva competenza
6. dispone che l'assegno unico universale venga percepito dalla madre in ragione del 100% Assegna alle parti temine fino al 30.11.2025 per depositare in atti:
- il modello delle informazioni reddituali e patrimoniali (disponibile sul sito del tribunale) integralmente compilato con i dati relativi alle annualità dal 2023 ad oggi
- le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 2023, 2024, 2025
- i saldi dei conti correnti intestati alle parti e le relative movimentazioni bancarie relativi agli anni 2023,2024 e 2025
- la documentazione relativa alla successione delle parti ai propri genitori
- quanto alla sig.ra : il contratto di lavoro Pt_1
- quanto al Sig. : la documentazione relativa al mutuo (con indicazione delle relative rate) anni CP_1
2024 e 2025 Invita le parti, per il tramite dei propri difensori, con la collaborazione del curatore speciale, ad addivenire a soluzioni condivise in ordine agli aspetti economici, pregressi e futuri, nell'esclusivo interesse dei minori Riserva la decisone in ordine alle istanze istruttorie. Trattiene la causa in decisione limitatamente alla sentenza in ordine allo status.”
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio dell'08.10.2025.
*******
Ritenuto:
Sulla pronuncia di status La domanda di separazione personale dei coniugi deve essere accolta, in quanto fondata. Dagli atti del processo è emerso il venir meno, allo stato, della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi. In particolare, le circostanze come riferite ed evidenziate dal coniuge nell'atto introduttivo, l'interruzione da tempo della convivenza e di qualsivoglia contatto tra i coniugi, non lasciano dubbi in merito all'esistenza dei suesposti presupposti richiesti per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Deve dunque essere pronunciata la separazione personale ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c.
Sulle spese di lite La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra
[...]
e , ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così Parte_1 CP_1 provvede:
Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che Parte_1 CP_1 hanno contratto matrimonio con rito civile ad NO (AT) in data 24.09.2005 (atto iscritto nei registri dello stato civile del Comune di NO (AT), anno 2005, Parte II, Serie A, N. 1).
Provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (AT) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Spese al definitivo.
Milano, 08/10/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Laura Cosmai