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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/07/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1576 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
c.f. , nato a IZ (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
06.09.1966 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv.
Giuseppe Caruso, presso il cui studio sito in Catanzaro, via XX Settembre n. 26, è elettivamente domiciliato;
-Opponente-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., P.I. con sede legale in Milano, Foro Controparte_1 P.IVA_1
Bonaparte n.12, e per essa quale procuratrice la Kruk Italia S.r.l., in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati del Foro di La
Spezia e nel cui studio sito in La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, ha eletto domicilio;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO In data 27.09.2021, l'odierna convenuta opposta notificava a controparte il decreto ingiuntivo n. 417/2021, R.G. n. 1177/2021, del 09.09.2021 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme, a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma richiesta, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 06.11.2021 l'ingiunto spiegava opposizione avverso il sopraindicato decreto al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni, deducendo: a) la prescrizione del credito;
b) la carenza di prova scritta del credito;
c) la nullità del contratto ex art. 117 TUB;
d) la nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori;
d) la riduzione ex art. 1384
c.c. della clausola penale relativa agli interessi moratori.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve rilevarsi la procedibilità della domanda, atteso che dalla disamina degli atti di causa risulta essere stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, il quale ha avuto esito negativo.
2. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2.1. L'eccezione di prescrizione è infondata per due ordini di ragioni: in primo luogo, in quanto formulata in termini meramente generici, senza indicazione del termine prescrizionale applicabile al caso di specie e senza l'indicazione del dies a quo e del dies ad quem; in secondo luogo, poiché dagli atti di causa si desume come la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 120 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 30.07.2010 ed ultima il 30.06.2020.
In data 22.09.2016 l'istituto finanziario ha sollecitato, mediante lettera raccomandata, il pagamento delle predette somme, interrompendo il decorso dei termini prescrizionali.
Ne consegue che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 27.09.2016, il termine di prescrizione non era interamente decorso.
2.2. La doglianza inerente alla carenza di prova scritta del credito è infondata in quanto parte opposta ha allegato, sin dalla fase monitoria, copia del contratto sottoscritta dall'opponente.
Ciò è in re ipsa sufficiente a determinare il rigetto dell'eccezione.
Del tutto inconferente è l'ulteriore doglianza inerente alla mancata consegna di copia del contratto al cliente, posto che la presenza in atti di copia del contratto sottoscritta dal cliente medesimo è indice presuntivo di presa visione della medesima.
Ad ogni modo, la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, non ritiene, la mancata consegna della copia contrattuale vizio tale da determinare la nullità della pattuizione.
2.3. La doglianza inerente alla presunta violazione dell'art. 117 TUB è del tutto destituita di fondamento logico e giuridico.
In primo luogo, poiché, dalla disamina della copia contrattuale versata in atti, non è dato desumersi quali vizi di forma lamenti l'opponente.
In secondo luogo, in quanto le lagnanze inerenti ai presunti errati conteggi inerenti al calcolo degli interessi e degli ammortamenti è del tutto generica, limitandosi l'opponente a chiedere l'ammissione di CTU contabile senza dettagliare le violazioni che assume poste in essere dall'istituto di credito.
Come è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la CTU non è intesa come uno strumento per esplorare fatti non provati, ma per chiarire questioni tecniche specifiche già emerse nel corso del processo.”
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, dalla genericità delle lagnanze attoree non può che conseguire il rigetto della doglianza.
2.4. Parimenti infondata è la doglianza inerente alla presunta nullità, ex art. 1815, comma
2, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi.
Infatti, la sanzione civilistica della epurazione di qualsivoglia forma di interesse va applicata alle sole ipotesi dove l'interesse convenzionale, ab initio, sia stato pattuito ad un tasso superiore a quello soglia previsto dalla Legge n. 108/1996.
Per l'effetto, non avranno alcuna rilevanza superamenti dei tassi soglia intervenuti nel corso del rapporto per effetto delle modifiche intervenute nella rilevazione dei tassi soglia.
Ad ogni modo, dalla disamina della documentazione allegata agli atti di causa, non risulta che l'istituto finanziario abbia applicato interessi compensativi usurari.
Segue il rigetto della doglianza.
2.5. Infine, altrettanto infondata si rivela la doglianza relativa alla presunta nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. delle clausole relative agli interessi moratori. La giurisprudenza che ha avuto modo di porre l'accento sulla diversità ontologica delle due tipologie di interessi: quelli corrispettivi assolvono ad una funzione di remunerazione del capitale prestato, mentre i moratori rappresentano una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Ciò comporta l'impossibilità di sommarne gli indici mediante una semplice operazione algebrica, anche in considerazione del fatto che le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, posto che non appena si verifica l'inadempimento gli interessi moratori non si cumulano a quelli corrispettivi, ma vi si sostituiscono.
Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, è inammissibile operare il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, in ragione dell'eterogeneità teleologica delle due categorie di interessi, puntualmente confermata da quanto disposto dagli artt. 644 c.p. e
1815 c.c.
Nel caso di specie, il contratto veniva sottoscritto in data 25.05.2010 e quindi il tasso di mora contrattualmente stabilito (15,96%) rientra nei limiti del tasso di soglia legale, determinato secondo i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza 19597 del 18.09.2020.
Nella medesima pronuncia è statuito che “nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”.
Di conseguenza, il debitore dovrà pagare gli interessi moratori al tasso corrispettivo che è stato concordato nel contratto.
Da tutto ciò consegue il rigetto della doglianza.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1576/2021, pendente tra - opponente- contro Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t., e per essa quale procuratrice la Kruk Italia S.r.l., in persona del suo l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato D.I. n. 417/2021 emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme;
b) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 15.07.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1576 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2021, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
c.f. , nato a IZ (CZ) in [...] Parte_1 C.F._1
06.09.1966 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'Avv.
Giuseppe Caruso, presso il cui studio sito in Catanzaro, via XX Settembre n. 26, è elettivamente domiciliato;
-Opponente-
CONTRO
in persona del l.r.p.t., P.I. con sede legale in Milano, Foro Controparte_1 P.IVA_1
Bonaparte n.12, e per essa quale procuratrice la Kruk Italia S.r.l., in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati del Foro di La
Spezia e nel cui studio sito in La Spezia alla Via Paolo Emilio Taviani n. 170, ha eletto domicilio;
-Opposta-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO In data 27.09.2021, l'odierna convenuta opposta notificava a controparte il decreto ingiuntivo n. 417/2021, R.G. n. 1177/2021, del 09.09.2021 emesso dal Tribunale di
Lamezia Terme, a mezzo del quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma richiesta, oltre gli interessi come da domanda e le spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione in opposizione notificato in data 06.11.2021 l'ingiunto spiegava opposizione avverso il sopraindicato decreto al fine di sentire accogliere le rassegnate conclusioni, deducendo: a) la prescrizione del credito;
b) la carenza di prova scritta del credito;
c) la nullità del contratto ex art. 117 TUB;
d) la nullità ex art. 1815, comma II, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi e moratori;
d) la riduzione ex art. 1384
c.c. della clausola penale relativa agli interessi moratori.
Concludeva, quindi, come in atti.
Si costituiva in giudizio parte opposta, la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in quanto infondato in fatto e diritto, concludendo come in atti.
Così instauratosi il contraddittorio, svolta l'istruttoria mediante acquisizioni documentali, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali veniva incamerata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve rilevarsi la procedibilità della domanda, atteso che dalla disamina degli atti di causa risulta essere stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, il quale ha avuto esito negativo.
2. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2.1. L'eccezione di prescrizione è infondata per due ordini di ragioni: in primo luogo, in quanto formulata in termini meramente generici, senza indicazione del termine prescrizionale applicabile al caso di specie e senza l'indicazione del dies a quo e del dies ad quem; in secondo luogo, poiché dagli atti di causa si desume come la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 120 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 30.07.2010 ed ultima il 30.06.2020.
In data 22.09.2016 l'istituto finanziario ha sollecitato, mediante lettera raccomandata, il pagamento delle predette somme, interrompendo il decorso dei termini prescrizionali.
Ne consegue che, alla data della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 27.09.2016, il termine di prescrizione non era interamente decorso.
2.2. La doglianza inerente alla carenza di prova scritta del credito è infondata in quanto parte opposta ha allegato, sin dalla fase monitoria, copia del contratto sottoscritta dall'opponente.
Ciò è in re ipsa sufficiente a determinare il rigetto dell'eccezione.
Del tutto inconferente è l'ulteriore doglianza inerente alla mancata consegna di copia del contratto al cliente, posto che la presenza in atti di copia del contratto sottoscritta dal cliente medesimo è indice presuntivo di presa visione della medesima.
Ad ogni modo, la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, non ritiene, la mancata consegna della copia contrattuale vizio tale da determinare la nullità della pattuizione.
2.3. La doglianza inerente alla presunta violazione dell'art. 117 TUB è del tutto destituita di fondamento logico e giuridico.
In primo luogo, poiché, dalla disamina della copia contrattuale versata in atti, non è dato desumersi quali vizi di forma lamenti l'opponente.
In secondo luogo, in quanto le lagnanze inerenti ai presunti errati conteggi inerenti al calcolo degli interessi e degli ammortamenti è del tutto generica, limitandosi l'opponente a chiedere l'ammissione di CTU contabile senza dettagliare le violazioni che assume poste in essere dall'istituto di credito.
Come è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la CTU non è intesa come uno strumento per esplorare fatti non provati, ma per chiarire questioni tecniche specifiche già emerse nel corso del processo.”
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, dalla genericità delle lagnanze attoree non può che conseguire il rigetto della doglianza.
2.4. Parimenti infondata è la doglianza inerente alla presunta nullità, ex art. 1815, comma
2, c.c. delle clausole relative agli interessi compensativi.
Infatti, la sanzione civilistica della epurazione di qualsivoglia forma di interesse va applicata alle sole ipotesi dove l'interesse convenzionale, ab initio, sia stato pattuito ad un tasso superiore a quello soglia previsto dalla Legge n. 108/1996.
Per l'effetto, non avranno alcuna rilevanza superamenti dei tassi soglia intervenuti nel corso del rapporto per effetto delle modifiche intervenute nella rilevazione dei tassi soglia.
Ad ogni modo, dalla disamina della documentazione allegata agli atti di causa, non risulta che l'istituto finanziario abbia applicato interessi compensativi usurari.
Segue il rigetto della doglianza.
2.5. Infine, altrettanto infondata si rivela la doglianza relativa alla presunta nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. delle clausole relative agli interessi moratori. La giurisprudenza che ha avuto modo di porre l'accento sulla diversità ontologica delle due tipologie di interessi: quelli corrispettivi assolvono ad una funzione di remunerazione del capitale prestato, mentre i moratori rappresentano una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Ciò comporta l'impossibilità di sommarne gli indici mediante una semplice operazione algebrica, anche in considerazione del fatto che le due figure di interessi si pongono in rapporto di alternatività, posto che non appena si verifica l'inadempimento gli interessi moratori non si cumulano a quelli corrispettivi, ma vi si sostituiscono.
Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, è inammissibile operare il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori, in ragione dell'eterogeneità teleologica delle due categorie di interessi, puntualmente confermata da quanto disposto dagli artt. 644 c.p. e
1815 c.c.
Nel caso di specie, il contratto veniva sottoscritto in data 25.05.2010 e quindi il tasso di mora contrattualmente stabilito (15,96%) rientra nei limiti del tasso di soglia legale, determinato secondo i criteri elaborati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la nota sentenza 19597 del 18.09.2020.
Nella medesima pronuncia è statuito che “nelle obbligazioni che hanno ad oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura”.
Di conseguenza, il debitore dovrà pagare gli interessi moratori al tasso corrispettivo che è stato concordato nel contratto.
Da tutto ciò consegue il rigetto della doglianza.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri ministeriali vigenti, valori minimi, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G.
n. 1576/2021, pendente tra - opponente- contro Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t., e per essa quale procuratrice la Kruk Italia S.r.l., in persona del suo l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'impugnato D.I. n. 417/2021 emesso dal
Tribunale di Lamezia Terme;
b) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite, in favore di parte opposta, che liquida complessivamente in euro 2.540,00 per onorario, oltre rimborso forfettario al 15%,
C.P.A. al 4% e I.V.A. se dovuta.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Lamezia Terme, lì 15.07.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone