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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/11/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2362 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARO ANITA c/o il cui studio in Cassano allo Jonio, alla Via Ponte Nuovo, snc, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO P.IVA_1
RT con domicilio eletto in COSENZA, alla Piazza Loreto, 22/a, presso la sede dell'istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU espletata dal dott. rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui Persona_1
andava riconosciuta la pensione e/o l'assegno ex L. 118/71; richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data. CP_ Spiegava costituzione in giudizio l in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la il rinnovo della CTU anche ai sensi dell'art. 149 disp. Att. Cpc atteso l'aggravamento dello stato di malattia del ricorrente come “da documentazione medica allegata al CP_ presente deposito” (v. note depositate in data 03.11.2025); l' non ha inteso depositare note.
La causa è matura per la decisione.
1. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 370/24, riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario afferente alla pensione e/o assegno ex L. 118/71 ritenendo come il ctu della pregressa fase processuale abbia errato nell'accertamento, nella valutazione e nella tabellazione di talune patologie accorpando in taluni casi alcune patologie prevedendo per esse una unica tabellazione e non tenendo in debita considerazione la documentazione sanitaria versata agli atti ragion per cui la sig.ra pera una diversa tabellazione giungendo sulla scorta di Parte_1
tanto ed in applicazione - per le patologie per le quali il DM del 1992 prevede range compreso tra un minimo ed un massimo - della percentuale massima, al riconoscimento della percentuale invalidante dell'
83% (pag. 5 del ricorso).
Le censure svolte da parte ricorrente sono destituite di fondamento così come parimenti infondate sono le eccezioni di decadenza sollevate dall' resistente. CP_2
2. Risultano rispettati tutti i termini previsti dalla normativa di settore ragion per cui ogni doglianza al riguardo non coglie nel segno.
Difatti la visita presso la Commissione Medica è del 15.06.2023 laddove il ricorso per ATP è stato iscritto il
01.12.2023 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
Parimenti risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il
29.11.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il
05.11.2024. Il ricorso risulta iscritto entro i 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 18.12.2024.
3. Venendo al merito della vicenda contenziosa giova rilevare come le doglianze fatte valere dalla parte in questa sede non possono essere condivise, per svariati motivi. Intanto parte ricorrente opera la tabellazione di talune patologie che in verità non sono state accertate in sede di visita medico-legale né risultano da documentazione sanitaria e/o esami strumentali. Ciò è a dirsi per la obesità grave tabellata con il Codice 7105 e con percentuale 40% (a fronte di un range compreso tra il 31 ed il 40) e per la sindrome depressiva endoreattiva media tabellata con il Codice 2205 con la
“percentuale fissa del 25%” (così in ricorso a pag. 5).
Quanto alla obesità vi è da rilevare come non solo non esista in atti alcuna documentazione sanitaria in tal senso ma è doveroso aggiungere come il dott. ha riportato (v. elaborato a pag. 5 paragrafo “sistema Per_1
endocrino”) i dati della perizianda (altezza 160 cm peso Kg. 72) che ne fanno una persona forse in sovrappeso ma non certo obesa.
Non solo: vi è da sottolineare come parte ricorrente in sede di costituzione nella presente fase processuale versa in atti (Doc. 3 fascicolo di merito: “DOC MEDICI 3.pdf”) uno scontrino Parte_1
farmaceutico con data aggiunta a mani ove, senza riferimento alcuno alla persona della sig.ra
[...]
è operato il riferimento ad un Indice di Massa Corporea molto elevato ma, si badi, relativo Parte_1
ad una persona – ripetesi – non identificata e con una altezza (152 cm.) ed un peso (82,050 Kg.) ben diversi da quelli accertati dal consulente in sede di visita medico-legale.
Trattasi, verosimilmente, di dati afferenti a soggetto diverso.
Analogamente avuto riguardo alla sindrome depressiva endoreattiva non esiste alcuna certificazione sanitaria ove viene diagnosticata tale patologia.
In verità risulta depositata (v. DOC. 4 di cui al fascicolo di merito: “DOC MEDICI Parte_1
4.pdf”) una certificazione, priva di ogni riferimento temporale, ossia priva di data, nella quale si legge ”Dist.
Dell'Adattamento con RI ed U. Depresso”:
Al riguardo si osserva, da un lato, come l'assenza di data inficia, indubbiamente, la validità dell'atto ben potendo lo stesso risalire a diversi anni prima;
dall'altro la circostanza che quanto in esso, in maniera a dir poco sintetica, riportato non è certo corrispondente al Codice Tabellare la cui applicazione la parte invoca che afferisce alla “Sindrome depressiva endoreattiva media”. Ancor prima, in sede di visita medico-legale, dal punto di vista psichico il ctu ha avuto modo solo di annotare “ndr” (v. pag. 5 dell'elaborato al paragrafo
“Sistema neuro-psichico”) ossia nulla di rilevante.
Sul punto ogni lamento di parte ricorrente risulta, pertanto, privo di fondamento.
Quanto, poi, alla contestazione relativa a sottostima delle altre patologie (diabete ed apparato articolare) le medesime sono parimenti infondate atteso che, relativamente al diabete mellito, condivisibilmente, il ctu ha avuto modo di rilevare come per lo stesso è stata applicata la percentuale del 25% con l'utilizzo, per analogia del Codice tabellare 9309 atteso che lo stesso è “ben controllato dalla terapia orale e non presenta complicanze vascolari o neurologiche”.
Quanto, da ultimo, alla patologia articolare il dott. , ancora una volta condivisibilmente e per analogia Per_1
ha attribuito il Codice 7010 con valutazione pari al 31% reputandola “congrua” alla luce, evidentemente, della condizione complessiva riscontrata in capo alla parte.
In definitiva, le censure sollevate dalla parte ricorrente, a prescindere dalle patologie per come in precedenza rilevato non ricorrenti (obesità grave e sindrome depressiva endoreattiva media), non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito, senza motivazione, dalla Parte sempre con il massimo della percentuale (v. ad esempio la patologia articolare), sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione delle operazioni.
Ulteriormente e per completezza va rilevato come la Parte, con le note di trattazione scritta, invoca il rinnovo della CTU stante il deposito unitamente alle stesse di nuova documentazione sanitaria che non solo non viene elencata ma della stessa non vi è traccia alcuna né come allegato alle dette note né come deposito separato.
Il ricorso, pertanto, va rigettato condividendosi - ripetesi - appieno le risultanze dell'elaborato peritale del dott. , immuni da qualsivoglia vizio. Per_1
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di parte ricorrente ex art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
CP_
nei confronti dell' in p.l.r.p.t., così provvede: Parte_1
- Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza in capo alla ricorrente del presupposto sanitario afferente alla pensione/assegno ex L. 118/71 avendo il ctu nominato nella pregressa fase processuale riscontrato un grado di invalidità pari al 64%;
- Nulla sulle spese.
Castrovillari, 3 Novembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Dott. Corrado
Stumpo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2362 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto OPPOSIZIONE ad Accertamento Tecnico Preventivo vertente:
TRA
(c.f.: - nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. FERRARO ANITA c/o il cui studio in Cassano allo Jonio, alla Via Ponte Nuovo, snc, ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
CP_
, in p.l.r.p.t. (c.f./p.i: ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti AVENA GILDA e FERRATO P.IVA_1
RT con domicilio eletto in COSENZA, alla Piazza Loreto, 22/a, presso la sede dell'istituto
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo (di seguito per brevità anche ATP) e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni parte ricorrente ha depositato atto dissenso e quindi, con il rispetto dei termini di rito, l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU espletata dal dott. rilevando come fosse da considerare quale soggetto cui Persona_1
andava riconosciuta la pensione e/o l'assegno ex L. 118/71; richiedeva, conseguentemente, la nomina di altro Consulente allo scopo di accertare la sussistenza del detto requisito sanitario con decorrenza dalla data della domanda o da altra data. CP_ Spiegava costituzione in giudizio l in p.l.r.p.t., che deduceva l'inammissibilità – sotto diversi profili – del ricorso nonché l'infondatezza del medesimo.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le Parti e fissata l'udienza odierna ex art. 127 ter CPC parte ricorrente, aderendo a tale modalità di trattazione della causa, ha depositato note scritte chiedendo la il rinnovo della CTU anche ai sensi dell'art. 149 disp. Att. Cpc atteso l'aggravamento dello stato di malattia del ricorrente come “da documentazione medica allegata al CP_ presente deposito” (v. note depositate in data 03.11.2025); l' non ha inteso depositare note.
La causa è matura per la decisione.
1. L'opposizione deve ritenersi infondata.
L'istante con il ricorso ha chiesto, opponendosi alle risultanze della procedura di ATP avente il n. 370/24, riconoscersi la sussistenza del requisito sanitario afferente alla pensione e/o assegno ex L. 118/71 ritenendo come il ctu della pregressa fase processuale abbia errato nell'accertamento, nella valutazione e nella tabellazione di talune patologie accorpando in taluni casi alcune patologie prevedendo per esse una unica tabellazione e non tenendo in debita considerazione la documentazione sanitaria versata agli atti ragion per cui la sig.ra pera una diversa tabellazione giungendo sulla scorta di Parte_1
tanto ed in applicazione - per le patologie per le quali il DM del 1992 prevede range compreso tra un minimo ed un massimo - della percentuale massima, al riconoscimento della percentuale invalidante dell'
83% (pag. 5 del ricorso).
Le censure svolte da parte ricorrente sono destituite di fondamento così come parimenti infondate sono le eccezioni di decadenza sollevate dall' resistente. CP_2
2. Risultano rispettati tutti i termini previsti dalla normativa di settore ragion per cui ogni doglianza al riguardo non coglie nel segno.
Difatti la visita presso la Commissione Medica è del 15.06.2023 laddove il ricorso per ATP è stato iscritto il
01.12.2023 ossia entro il termine semestrale di decadenza.
Parimenti risulta osservato il termine di 30 giorni previsto per la dichiarazione di dissenso intervenuta il
29.11.2024 a fronte della comunicazione del decreto di conclusione delle operazioni peritali avvenuto il
05.11.2024. Il ricorso risulta iscritto entro i 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso ossia il 18.12.2024.
3. Venendo al merito della vicenda contenziosa giova rilevare come le doglianze fatte valere dalla parte in questa sede non possono essere condivise, per svariati motivi. Intanto parte ricorrente opera la tabellazione di talune patologie che in verità non sono state accertate in sede di visita medico-legale né risultano da documentazione sanitaria e/o esami strumentali. Ciò è a dirsi per la obesità grave tabellata con il Codice 7105 e con percentuale 40% (a fronte di un range compreso tra il 31 ed il 40) e per la sindrome depressiva endoreattiva media tabellata con il Codice 2205 con la
“percentuale fissa del 25%” (così in ricorso a pag. 5).
Quanto alla obesità vi è da rilevare come non solo non esista in atti alcuna documentazione sanitaria in tal senso ma è doveroso aggiungere come il dott. ha riportato (v. elaborato a pag. 5 paragrafo “sistema Per_1
endocrino”) i dati della perizianda (altezza 160 cm peso Kg. 72) che ne fanno una persona forse in sovrappeso ma non certo obesa.
Non solo: vi è da sottolineare come parte ricorrente in sede di costituzione nella presente fase processuale versa in atti (Doc. 3 fascicolo di merito: “DOC MEDICI 3.pdf”) uno scontrino Parte_1
farmaceutico con data aggiunta a mani ove, senza riferimento alcuno alla persona della sig.ra
[...]
è operato il riferimento ad un Indice di Massa Corporea molto elevato ma, si badi, relativo Parte_1
ad una persona – ripetesi – non identificata e con una altezza (152 cm.) ed un peso (82,050 Kg.) ben diversi da quelli accertati dal consulente in sede di visita medico-legale.
Trattasi, verosimilmente, di dati afferenti a soggetto diverso.
Analogamente avuto riguardo alla sindrome depressiva endoreattiva non esiste alcuna certificazione sanitaria ove viene diagnosticata tale patologia.
In verità risulta depositata (v. DOC. 4 di cui al fascicolo di merito: “DOC MEDICI Parte_1
4.pdf”) una certificazione, priva di ogni riferimento temporale, ossia priva di data, nella quale si legge ”Dist.
Dell'Adattamento con RI ed U. Depresso”:
Al riguardo si osserva, da un lato, come l'assenza di data inficia, indubbiamente, la validità dell'atto ben potendo lo stesso risalire a diversi anni prima;
dall'altro la circostanza che quanto in esso, in maniera a dir poco sintetica, riportato non è certo corrispondente al Codice Tabellare la cui applicazione la parte invoca che afferisce alla “Sindrome depressiva endoreattiva media”. Ancor prima, in sede di visita medico-legale, dal punto di vista psichico il ctu ha avuto modo solo di annotare “ndr” (v. pag. 5 dell'elaborato al paragrafo
“Sistema neuro-psichico”) ossia nulla di rilevante.
Sul punto ogni lamento di parte ricorrente risulta, pertanto, privo di fondamento.
Quanto, poi, alla contestazione relativa a sottostima delle altre patologie (diabete ed apparato articolare) le medesime sono parimenti infondate atteso che, relativamente al diabete mellito, condivisibilmente, il ctu ha avuto modo di rilevare come per lo stesso è stata applicata la percentuale del 25% con l'utilizzo, per analogia del Codice tabellare 9309 atteso che lo stesso è “ben controllato dalla terapia orale e non presenta complicanze vascolari o neurologiche”.
Quanto, da ultimo, alla patologia articolare il dott. , ancora una volta condivisibilmente e per analogia Per_1
ha attribuito il Codice 7010 con valutazione pari al 31% reputandola “congrua” alla luce, evidentemente, della condizione complessiva riscontrata in capo alla parte.
In definitiva, le censure sollevate dalla parte ricorrente, a prescindere dalle patologie per come in precedenza rilevato non ricorrenti (obesità grave e sindrome depressiva endoreattiva media), non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito, senza motivazione, dalla Parte sempre con il massimo della percentuale (v. ad esempio la patologia articolare), sicché non si ravvisano i presupposti per una rinnovazione delle operazioni.
Ulteriormente e per completezza va rilevato come la Parte, con le note di trattazione scritta, invoca il rinnovo della CTU stante il deposito unitamente alle stesse di nuova documentazione sanitaria che non solo non viene elencata ma della stessa non vi è traccia alcuna né come allegato alle dette note né come deposito separato.
Il ricorso, pertanto, va rigettato condividendosi - ripetesi - appieno le risultanze dell'elaborato peritale del dott. , immuni da qualsivoglia vizio. Per_1
4. Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di parte ricorrente ex art. 152 Disp. Att. CPC.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da
[...]
CP_
nei confronti dell' in p.l.r.p.t., così provvede: Parte_1
- Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara l'insussistenza in capo alla ricorrente del presupposto sanitario afferente alla pensione/assegno ex L. 118/71 avendo il ctu nominato nella pregressa fase processuale riscontrato un grado di invalidità pari al 64%;
- Nulla sulle spese.
Castrovillari, 3 Novembre 2025 Il GOP
Dott. Corrado Stumpo