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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
n. 1329/2024 R.G.
Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicolì, viste le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte ricorrente in data 21 maggio 2025 e le note depositate dall' in data 13 CP_1
maggio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1329/2024 R.G., promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Florido Fratini, come da procura Parte_1
in atti;
RICORRENTE contro
(sede di Viterbo e Terni), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Giulia Renzetti e
Manuela Varani, come da procura in atti;
RESISTENTE nonchè
“Società di cartolarizzazione dei crediti ” in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
Motivazione in fatto e diritto della decisione
1 Con ricorso depositato il 27 dicembre 2024 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'avviso di addebito n. 409 2024 00008770 85 000 notificatole il 15.11.2024, con il quale le veniva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 6.818,91 per omesso versamento di contributi dovuti in ordine alla gestione commercianti per il periodo dal 01/2018 al 12/2019; eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del preteso credito e, nel merito,
l'insussistenza dei presupposti per esigere da lei il pagamento dei contributi come commerciante, non avendo ella svolto alcuna attività lavorativa presso la società “SALP
AUTORICAMBI SNC di ON LO & C.”; inoltre, ella aveva chiesto e ottenuto la cancellazione dalla gestione commercianti con effetto a decorrere dal 15.11.2011.
Con memoria depositata in data 5 febbraio 2025 l' si costituiva in giudizio e chiedeva il CP_1
rigetto del ricorso eccependo: - l'inammissibilità del ricorso per tardività; - l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione per essere operativa la normativa concernente la sospensione di decadenza e prescrizione in correlazione ai periodi di emergenza Covid;
- che l'iscrizione della ricorrente era avvenuta, con decorrenza 1.1.2012, in quanto la società “SALP Autoricambi Codic Snc”, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2013 SP, dichiarava (QUADRO che l'attività svolta nell'impresa dall'odierna ricorrente costituisse la sua occupazione prevalente. Aggiungeva che l'opponente aveva presentato in data 23.12.2019 domanda di cancellazione non retroattiva, da ciò dovendosi evincere un riconoscimento implicito, circa lo svolgimento di attività commerciale in via prevalente, fino alla presentazione della domanda di cancellazione.
Nessuno si costituiva per la ” per cui il giudice, verificata la regolarità della CP_2
notifica alla pec della società, ne dichiara in questa sede la contumacia.
La causa veniva istruita in via documentale e discussa per la decisione mediante assegnazione di termine ex art. 127ter cpc per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza fino al 21 maggio 2025.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ” in quanto non è CP_2
CP_ stata fornita la prova che il credito vantato dall' sia stato oggetto di cessione;
in ogni caso, tale estraneità si evince dalla lettura dell'art. 13 della L. 448/1998, da cui risulta che la cessione ha riguardato i crediti maturati e maturandi fino al 31 dicembre 2008; invece, nel caso di specie, si discute di una pretesa di pagamento di crediti contributivi relativi agli anni 2018 e 2019.
È infondata l'eccezione, formulata dall' , di tardività dell'opposizione, in quanto il ricorso CP_1
è stato iscritto il 27 dicembre 2024, quindi al quarantesimo giorno successivo alla notifica
2 dell'avviso, avvenuta il 15 novembre 2024; più precisamente la scadenza, ricadente nella giornata del 25 dicembre 2024, è slittata al primo giorno successivo non festivo.
Nel merito, è motivo assorbente, che conduce all'accoglimento del ricorso, il mancato assolvimento, da parte dell' , all'onere di fornire la prova della sussistenza delle condizioni CP_1 legittimanti l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti, per il periodo gennaio
2018 – dicembre 2019.
In punto di diritto, giova preliminarmente rilevare che le opposizioni ad avviso di addebito configurano delle domande di accertamento negativo del credito;
pertanto, è onere dell'intimante opposto che riveste la posizione di attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costituenti il presupposto della posizione creditoria vantata.
Nella specie, è onere dell' fornire la prova della sussistenza dei presupposti per il sorgere CP_1
dell'obbligo di parte ricorrente di iscrizione nella Gestione Commercianti.
Al riguardo, si richiama la disciplina che regola l'assicurazione presso la gestione commercianti.
Ai sensi dell'art. 1, comma 203, della L. n. 662/1996 “L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non
è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
La iscrizione alla Gestione Commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Per procedere alla iscrizione d'ufficio l' ha svolto un ragionamento di tipo presuntivo, CP_1
ritenendo di poter desumere la prova della sussistenza di tutti i requisiti suddetti dal fatto che:
1) la società “SALP Autoricambi Snc”, nell'ambito della dichiarazione di redditi Unico 2013
3 SP, dichiarava (QUADRO RK1) che l'attività svolta nell'impresa dall'odierna ricorrente costituisse la sua occupazione prevalente;
2) la ricorrente aveva presentato domanda di cancellazione dalla “gestione commercianti” senza richiederne la retroattività, ciò valendo come implicito riconoscimento della sussistenza dei relativi presupposti nel periodo pregresso.
Trattasi di meri indizi non sufficienti a fornire la piena prova della ricorrenza di tutte le condizioni indicate dalla norma.
Deve ribadirsi che, in attuazione della regola di giudizio dettata dall'art. 2697 cod. civ., essendo l'obbligo contributivo collegato all'esistenza della situazione di fatto descritta dalla fonte normativa sopra citata, incombe sull' l'onere di allegare e provare la presenza e l'effettività CP_1
di tali circostanze, senza che ricada in alcun modo sull'opponente la dimostrazione della sua mancata partecipazione alla conduzione dell'impresa (Cass., s. n. 8613/2017) e senza che, alla mera dichiarazione resa in sede fiscale, peraltro dalla società e non dalla diretta interessata, possa in alcun modo attribuirsi dirimente valore confessorio (v., per un caso analogo, Cass. Civ.
- Sez. L, Sentenza n. 5210 del 28/02/2017). Si ritiene in proposito che alla suddetta dichiarazione non possano ricondursi effetti eccedenti lo stretto ambito fiscale, data la peculiarità dell'accertamento in fatto che il requisito normativo impone.
Parimenti, l'argomento della implicita ammissione, ricavata dalla presentazione di una domanda di cancellazione non retroattiva, è alquanto debole, essendosi trattato di una iscrizione effettuata d'ufficio, non per iniziativa dell'interessata, la quale verosimilmente ha preso l'iniziativa quando si è avveduta della rinnovata iscrizione (dopo che una precedente cancellazione era stata domandata in data 15 dicembre 2012).
Pertanto, stante la carenza di prova dell'assunto dell' , la pretesa impositiva deve ritenersi CP_1
infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con applicazione dei valori minimi previsti per lo scaglione da € 5.200 a € 26.000 in ragione del basso livello di difficoltà della controversia e con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata.
PQM
Il Tribunale di Terni, definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da Parte_1
nei confronti di e ”, così provvede:
[...] CP_1 CP_2
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di ”; CP_2
- accerta e dichiarare che non sussistono i presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla
Gestione Commercianti per il periodo gennaio 2018 – dicembre 2019 e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 409 2024 00008770 85 000;
4 - condanna il resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che CP_3 liquida in complessivi € 2000,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Terni, 21 maggio 2025
Il giudice
Dott. Luciana Nicolì
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