Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 533
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errore in giudicando per falsa presupposizione in fatto ed in diritto

    La Corte conferma la sentenza di primo grado, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui un saldo di cassa negativo costituisce un'anomalia contabile che legittima un accertamento induttivo, presumendo l'esistenza di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo. La contribuente non ha provato errori contabili o provenienze alternative delle somme utilizzate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 16/02/2026, n. 533
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 533
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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