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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 29/05/2025 ore 12:40 dinanzi il Giudice, dott.ssa Maria
Cristina La Barbera sono presenti per i signori l'avv. Geraci e l'avv. Pt_1
Scirè per il condominio di via dell'Artigliere 22.
I procuratori delle parti chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'avv. Scirè chiede la condanna della parte esecutata alle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
L'avv. Geraci si oppone. Chiede termine per il deposito di istanza di liquidazione dei compensi per la parte ammessa al Patrocinio a spese dello
Stato
IL GIUDICE dispone il deposito di istanza di liquidazione entro la data odierna dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Maria Cristina La
Barbera ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 65/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. , Parte_2 C.F._1 [...]
(c.f. ), (c.f. Pt_3 C.F._2 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Geraci per C.F._3
procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Mauro Scirè per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione;
❖❖❖
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate da e , con Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
2) condanna gli opponenti e Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte Parte_4
opposta delle spese del presente giudizio che liquida, in misura già dimidiata, in complessivi € 2.100,00 oltre spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge;
❖❖❖
In ordine all'odierna controversia, avente ad oggetto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_2 [...]
e in seno alla procedura esecutiva Pt_3 Parte_4
immobiliare n. 324/2022 r.g.Es., va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, all'udienza del 5/12/2024, fissata per la comparizione delle parti, i rispettivi difensori hanno rappresentato che è intervenuta la definizione della suddetta procedura esecutiva immobiliare, di cui è stata dichiarata l'estinzione.
Il creditore opposto ha, altresì, depositato in pari data il provvedimento con cui veniva disposta la sospensione della procedura esecutiva n.
324/2022 r.g.Es. a seguito di rinuncia del creditore procedente, nonché il successivo provvedimento di estinzione della medesima procedura esecutiva in data 18/10/2024 a seguito di integrale pagamento di quanto
2
dovuto da parte degli esecutati, odierni opponenti [cfr. nota deposito
5/12/2024].
Ciò comporta, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulle domande formulate, la cessazione della cessazione della materia del contendere che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio con una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato, e costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
12310/2007, n. 2567/2007 e n. 14194/2004).
Va evidenziato che il giudice, quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda, deve comunque provvedere sulle spese di lite applicando il principio della cd.
“soccombenza virtuale”, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 4442/2001, n. 4884/1996 e n.
46/1990).
Le spese vanno, quindi, poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente.
Nel caso di specie, si osserva che la procedura esecutiva immobiliare n.
324/2022 r.g.Es. è stata dichiarata estinta a seguito di rinuncia da parte del creditore procedente, stante l'integrale pagamento di quanto dovuto da parte degli esecutati, odierni opponenti.
Pertanto, in considerazione dell'esito della causa, arrestatasi in una fase preliminare, si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese
3
di lite nella misura della metà, ponendo la restante parte - liquidata come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi per i giudizi di cognizione per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale in considerazione dello scaglione di valore dichiarato in citazione (pari a € 55.307,11) - a carico della parte opponente.
❖❖❖
Palermo, 29 maggio 2025
IL GIUDICE Maria Cristina La Barbera
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All'udienza del 29/05/2025 ore 12:40 dinanzi il Giudice, dott.ssa Maria
Cristina La Barbera sono presenti per i signori l'avv. Geraci e l'avv. Pt_1
Scirè per il condominio di via dell'Artigliere 22.
I procuratori delle parti chiedono che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L'avv. Scirè chiede la condanna della parte esecutata alle spese in virtù del principio di soccombenza virtuale.
L'avv. Geraci si oppone. Chiede termine per il deposito di istanza di liquidazione dei compensi per la parte ammessa al Patrocinio a spese dello
Stato
IL GIUDICE dispone il deposito di istanza di liquidazione entro la data odierna dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Maria Cristina La
Barbera ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 65/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. , Parte_2 C.F._1 [...]
(c.f. ), (c.f. Pt_3 C.F._2 Parte_4
rappresentati e difesi dall'avv. Rosa Geraci per C.F._3
procura in calce all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE
E
(c.f. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Mauro Scirè per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione all'esecuzione;
❖❖❖
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate da e , con Parte_2 Parte_3 Parte_4
l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
2) condanna gli opponenti e Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore della parte Parte_4
opposta delle spese del presente giudizio che liquida, in misura già dimidiata, in complessivi € 2.100,00 oltre spese generali (15%), IVA e
CPA come per legge;
❖❖❖
In ordine all'odierna controversia, avente ad oggetto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta da Parte_2 [...]
e in seno alla procedura esecutiva Pt_3 Parte_4
immobiliare n. 324/2022 r.g.Es., va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, all'udienza del 5/12/2024, fissata per la comparizione delle parti, i rispettivi difensori hanno rappresentato che è intervenuta la definizione della suddetta procedura esecutiva immobiliare, di cui è stata dichiarata l'estinzione.
Il creditore opposto ha, altresì, depositato in pari data il provvedimento con cui veniva disposta la sospensione della procedura esecutiva n.
324/2022 r.g.Es. a seguito di rinuncia del creditore procedente, nonché il successivo provvedimento di estinzione della medesima procedura esecutiva in data 18/10/2024 a seguito di integrale pagamento di quanto
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dovuto da parte degli esecutati, odierni opponenti [cfr. nota deposito
5/12/2024].
Ciò comporta, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulle domande formulate, la cessazione della cessazione della materia del contendere che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio con una pronuncia di carattere processuale, inidonea ad acquistare efficacia di giudicato, e costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire (cfr., tra le tante, Cass. civ. n.
12310/2007, n. 2567/2007 e n. 14194/2004).
Va evidenziato che il giudice, quando, per la intervenuta cessazione della materia del contendere, non debba pronunciare sulla domanda, deve comunque provvedere sulle spese di lite applicando il principio della cd.
“soccombenza virtuale”, da verificare sulla base di un semplice giudizio delibativo circa la fondatezza della domanda proposta e delle relative eccezioni (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 4442/2001, n. 4884/1996 e n.
46/1990).
Le spese vanno, quindi, poste a carico della parte che, se non si fosse verificato il fatto che ha dato luogo alla cessazione della materia del contendere, sarebbe stata soccombente.
Nel caso di specie, si osserva che la procedura esecutiva immobiliare n.
324/2022 r.g.Es. è stata dichiarata estinta a seguito di rinuncia da parte del creditore procedente, stante l'integrale pagamento di quanto dovuto da parte degli esecutati, odierni opponenti.
Pertanto, in considerazione dell'esito della causa, arrestatasi in una fase preliminare, si ritiene opportuno disporre la compensazione delle spese
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di lite nella misura della metà, ponendo la restante parte - liquidata come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi per i giudizi di cognizione per le sole fasi studio, introduttiva e decisionale in considerazione dello scaglione di valore dichiarato in citazione (pari a € 55.307,11) - a carico della parte opponente.
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Palermo, 29 maggio 2025
IL GIUDICE Maria Cristina La Barbera
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