Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice Valeria LA BATTAGLIA ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 328/2024 R.G. proposta da:
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Andrea Antonio ROSETO, domiciliatario, contro
(c.f. e p.i. ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1
in alla via Montescaglioso, in persona del Commissario pro tempore, rappresentata e CP_1
difesa, giusta in calce alla comparsa di costituzione e risposta dell'1.7.2024, dall'avv.
Roberto DIGIROLAMO domiciliatario;
***
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “… Accertare e dichiarare la legittimazione passiva della
[...]
; in via preliminare, previa acquisizione della CTU depositata in Controparte_1 data 12/12/'23 dai nominati consulenti tecnici d'ufficio Dott.ssa e Dott. , Per_1 Per_2
nel procedimento n. RG 723/'23 Trib. MT, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell' nella causazione delle lesioni personali per cui è Controparte_1
causa, riconducibili alla condotta del personale sanitario e dei medici che hanno eseguito
Presidio Ospedaliero di Tinchi di Pisticci (MT); per l'effetto condannare l'
[...]
al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla Controparte_1 ricorrente quantificati in €. 60.369,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria ovvero
[…]in quella diversa somma, maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
condannare, in ogni caso, […] l' Controparte_1
al pagamento integrale delle spese sostenute per il procedimento per ATP
[...]
ex art. 696-bis cpc n. RG 723/'23, pari ad €. 406,50 anticipate dalla ricorrente e a cui vanno rimborsate, oltre al pagamento delle spese integrali per la CTU[…]; condannare, altresì, l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari di Controparte_1 causa (anche per l'ATP ex art. 696bis cpc n. RG 723/'23), con attribuzione al sottoscritto procuratore costituito che se ne dichiara antistatario ex art. 93 cpc per fattane anticipazione;
in subordine nella denegata ipotesi di ritenuta carenza di legittimazione passiva dell' disporre la compensazione delle spese di Controparte_1
lite per il giudizio di merito”.
Per la resistente: “…Rigettare tutte le domande avanzate con ricorso in quanto infondate;
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte ricorrente, ridurle nei limiti del giusto e dell'equo; condannare parte ricorrente al pagamento delle spese e compensi di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 8.3.2024, Parte_1
chiedeva condannarsi l' , per sua esclusiva responsabilità Controparte_1
nelle lesioni da lei riportate, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, quantificati in €
60.369,65, oltre interessi e rivalutazione monetaria, conseguiti all'intervento chirurgico di tiroidectomia totale eseguito sulla sua persona in data 22.6.2007 dai medici del Presidio
Ospedaliero di Tinchi di Pisticci (MT), alla stregua delle seguenti conclusioni, come rassegnate, in sede di procedimento ex art. 696-bis c.p.c. iscritto al n. 723/2023 R.G. dinanzi al medesimo Tribunale di Matera, dai C.T.U. ivi officiati, dott. e : Per_1 Per_2
pag. 2/7 “E' possibile rilevare la sussistenza di continuità fenomenica tra l'intervento di tiroidectomia totale del 22 Giugno 2007 e la paralisi bilaterale dei nervi ricorrenti in adduzione (con entrambe le corde vocali fisse ferme in posizione para-mediana e notevole compromissione dello spazio respiratorio laringeo e della fonazione), rammentando ancora una volta che nel periodo pre-operatorio non si evidenziarono elementi clinici, anamnestici e strumentali dimostrativi di una preesistente difetto. […] Il danno biologico da ascrivere alla non adeguata strategia chirurgica è da collocare in una percentuale pari al 15%, a cui aggiungere un periodo di Inabilità Temporanea Subtotale (al 75%) da correlarsi alla necessità di effettuare controlli clinici e strumentali, di complessivi 10 giorni”.
Nel costituirsi in giudizio, l' eccepiva, preliminarmente, Controparte_1
la nullità del ricorso per genericità e contraddittorietà delle richieste e, nel merito, il proprio difetto di titolarità passiva rispetto alla pretesa creditoria azionata, risalendo l'intervento chirurgico e le complessive prestazioni sanitarie al 2007 e, dunque, ad un'epoca in cui operava l'Azienda Sanitaria USL n. 5 di Montalbano Jonico, poi soppressa dalla Legge
Regionale n.12/2008, che aveva attribuito alla Gestione Liquidatoria la funzione di
Parte estinzione delle pregresse posizioni creditorie e debitorie facenti capo alle nelle more cessate. Contestava, inoltre, la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta, diligente e corretta secondo le linee guida della scienza medica ed i danni lamentati dalla ricorrente, invocando conseguentemente il rigetto della domanda.
Disposto, quindi, il mutamento del rito, in assenza di attività istruttoria da espletare, la causa transitava nella fase decisionale.
Deve osservarsi, in accoglimento delle condivisibili argomentazioni sviluppate dalla convenuta, che, in relazione alla soppressione dell'Azienda Sanitaria USL n. 5 di
Montalbano ed alla permanenza in capo alla Gestione Liquidatoria della stessa Azienda
Sanitaria USL n. 5 di Montalbano dei rapporti obbligatori già gravanti sull' CP_1
soppressa, il quadro legislativo regionale di riferimento è delineato dalle seguenti norme:
l'art. 4 della legge regionale della Basilicata n. 50/1994, a tenore del quale “le Parte_3
così come rideterminate dalla presente legge costituite in azienda nei termini, nelle forme e pag. 3/7 nei modi di cui al precedente art. 3, subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle UU.SS.LL. soppresse il cui ambito territoriale risulti in esse ricompreso”; l'art. 2 comma 4 della legge regionale n.
12/2008, il quale stabilisce che “il 31 dicembre 2008, con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, le istituite con L.R. 24 dicembre 1994 n. 50, sono Parte_4
soppresse e alle stesse succedono dal 1 gennaio 2009 l Controparte_2
e l che subentrano, nei modi e nei termini specificati ai Controparte_1
successivi artt. 5 e 6, nei procedimenti amministrativi in corso, nella titolarità delle strutture, nei rapporti di lavoro in essere ed in tutti i contratti e gli altri rapporti giuridici attivi e passivi esistenti alla data di entrata in funzione delle nuove e facenti capo alle preesistenti, salvo quanto previsto dal successivo art. 6, commi 3 e 4”; l'art. 6 della L.R. n.
12/2008, secondo il quale “i crediti e i debiti delle preesistenti Controparte_3
alla data di entrata in funzione delle nuove Aziende restano in capo alla gestione liquidatoria, secondo le modalità stabilite dal successivo comma 4”. I Commissari
Liquidatori curano l'estinzione dei rapporti di credito e debito relativi alla gestione delle preesistenti fino alla data di entrata in funzione delle nuove Aziende, sulla base di un apposito atto di ricognizione da adottare entro trenta giorni dalla nomina e da notificare alla nuova Azienda subentrante entro i successivi quindici giorni, ed adottano i conseguenti atti ordinari e straordinari necessari per l'incasso dei crediti ed il pagamento dei debiti.
Sono interessati dalla presente disposizione i rapporti di credito e debito che sono certi, liquidi, scaduti e quindi esigibili a tale data e quelli che, pur in assenza di tutti i suddetti requisiti, sono insorti prima della data di entrata in funzione delle nuove aziende in base a contratti e a operazioni di gestione, limitatamente alle obbligazioni i cui effetti economici sono imputabili alla competenza di tale periodo, secondo l'art.26 della L.R. 27 marzo 1995
n. 34. I Commissari Liquidatori curano altresì l'estinzione di crediti e debiti relativi alla gestione delle aziende soppresse emersi successivamente al predetto atto ricognitivo e provvedono ad aggiornare tale atto con provvedimento notificato alla Regione ed alla nuova azienda subentrante. […] Le nuove Aziende subentrano nella titolarità dei beni pag. 4/7 patrimoniali e nei rapporti di lavoro e contrattuali in essere a decorrere dalla data della loro entrata in funzione. Nessun rapporto derivante dalla gestione liquidatoria delle preesistenti può essere posto a carico delle nuove . Pt_4
Infine, la successiva Legge regionale della Basilicata n. 3/2016 ha previsto all'art. 17 che “le
Gestioni liquidatorie delle ex e delle di cui all'art. Parte_3 Pt_4 Controparte_3
6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12, in continuità con le funzioni e i compiti sinora espletati, procedono direttamente al completamento della liquidazione delle soppresse aziende. Esse curano l'estinzione delle posizioni di debito e credito accertate con appositi atti ricognitivi e piani di attuazione delle attività delegate dall'art. 6 della legge regionale n.
12 del 1° luglio 2008, assicurando il recupero delle attività nonché, sulla base dei trasferimenti regionali, il saldo delle passività, secondo criteri oggettivi e univoci di scelta delle priorità approvati con provvedimento della Giunta regionale. Ai Commissari liquidatori compete la rappresentanza legale delle Gestioni liquidatorie, la legittimazione attiva e passiva, sostanziale e processuale, per le controversie riguardanti debiti e crediti delle soppresse e I debiti delle Gestioni Parte_3 Controparte_3
liquidatorie delle soppresse e nonché i relativi atti Parte_3 Controparte_3
esecutivi gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie delle stesse Gestioni liquidatorie”.
Il quadro normativo regionale, così come testé delineato, è stato quindi oggetto della condivisibile interpretazione della più recente giurisprudenza di merito locale, espressa anche dal Tribunale di Matera, e di legittimità, secondo cui “in seguito alla soppressione delle USL, si è verificata una successione ex lege delle regioni nei loro rapporti di debito e credito, con liquidazione affidata alle gestioni liquidatorie ed attribuzione, ai direttori generali delle nuove delle funzioni di commissari liquidatori;
pertanto, mentre i Pt_5
debiti sorti successivamente a tale soppressione fanno capo alle neoistituite con Pt_5
riguardo ai debiti anteriori, il debitore deve essere individuato nella gestione liquidatoria in persona del direttore generale dell' quale commissario Pt_5
liquidatore della ricompresa nell'ambito territoriale della medesima Parte_6
azienda” (Cass., II, n. 26648/2023, conforme a Cass., VI, n. 4392/2017 e Cass. III, n.
pag. 5/7 5637/2014).
Deve dunque ritenersi che la Regione Basilicata, attraverso la gestione liquidatoria, sia subentrata, oltre che nei crediti e debiti certi, liquidi, scaduti e quindi esigibili, anche in tutte le altre situazioni obbligatorie che, pur non essendo tali, siano comunque sorte prima della data di entrata in funzione delle nuove aziende ovvero siano relative alla gestione delle aziende soppresse e siano emerse successivamente. Siffatta soluzione ermeneutica, a ben vedere, si appalesa maggiormente conforme alla ratio legis, ravvisabile nella predisposizione di meccanismi di gestione distinta e di contabilità separata funzionali ad evitare la confusione fra le diverse masse patrimoniali e, quindi, ad escludere ogni responsabilità per così dire retroattiva delle stesse di nuova formazione. Controparte_3
Alla stregua di tali premesse argomentative, deve quindi inferirsi nella fattispecie la legittimazione passiva della Gestione Liquidatoria della Parte_7
, in persona del Commissario Liquidatore p.t., risalendo l'epoca delle
[...]
prestazioni sanitarie ad un periodo in cui era ancora operante l' Parte_7
.
[...]
Né osta a tale conclusione il rilievo che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sia stata formulata dall' soltanto nel presente giudizio e non Controparte_1
anche nella pregressa sede del procedimento di accertamento tecnico preventivo, atteso che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è certamente rilevabile d'ufficio dal giudice sulla scorta degli atti di causa (cfr. ex plurimis Cass., SS.UU., n.
2951/2016).
Piuttosto, il contegno extraprocessuale serbato dalla odierna convenuta, idoneo a fondare l'affidamento della controparte circa l'esatta individuazione del soggetto giuridico legittimato passivo (v. corrispondenza allegata sub docc. 21, 22 e 23 alla memoria di parte attrice del 12.7.2024), giustifica la integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
pag. 6/7
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 8.3.2024 da Parte_1
nei confronti dell' , così provvede: Controparte_1
la rigetta;
compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Matera, il 26.5.2025
Il Giudice
Valeria LA BATTAGLIA
pag. 7/7