CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1441/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, OR
IO GE, IC
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3154/2021 depositato il 26/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE - CF_RE
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3143/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 07/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180018553272 BO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora RE impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di € 268,78 per tassa automobilistica relativa all'anno 2014, quale notificatale addì 4 febbraio
2019 dalla OS SI s.p.a. Il ricorso denunciò la maturata prescrizione per vano decorso di un triennio.
Si costituì la OS SI s.p.a. .
Il IC adìto ha accolto il ricorso giacché non v'era prova, tra gli atti di causa, di atti interruttivi del decorso prescrizionale.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, affermando che nell'anno 2017 era stata notificata alla Contribuente avviso di accertamento. L'Appellante ha depositato documento donde emerge prova – in tesi – di questo avviso e della relativa notificazione.
L'Appellata non si è costituita, sebbene l'atto d'appello le sia stato notificato regolarmente e tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata che il documento depositato dall'Ufficio impositore nel presente grado consiste in copia della “schermata” internet della vicenda della spedizione di raccomandata di plico a RE;
segnatamente del fatto che la notificazione si ebbe per “compiuta giacenza” nel 2017.
Il Collegio ritiene che ciò non basti per provare il reale recapito dell'avviso di accertamento nell'anno giacché: - manca copia dell'avviso di accertamento;
- si ignora il sito-web donde sia stata tratta la “schermata”; - figura un'immagine di un fronte di presumibile avviso di ricevimento, ove è impresso nome e indirizzo della destinataria, senza il “retro” e senza, quindi, che emerga attestazione dell'agente postale di mancata consegna a causa di irreperibilità. Donde l'infondatezza dell'appello
L'assenza in giudizio dell'Appellata esime la Corte da pronuncia in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 3154/2021 r.g., lo rigetta. Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il OR Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ANTONIO, Presidente
CINTIOLI FULVIO, OR
IO GE, IC
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3154/2021 depositato il 26/05/2021
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
RE - CF_RE
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3143/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 6 e pubblicata il 07/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180018553272 BO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Signora RE impugnò innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina intimazione di pagamento di € 268,78 per tassa automobilistica relativa all'anno 2014, quale notificatale addì 4 febbraio
2019 dalla OS SI s.p.a. Il ricorso denunciò la maturata prescrizione per vano decorso di un triennio.
Si costituì la OS SI s.p.a. .
Il IC adìto ha accolto il ricorso giacché non v'era prova, tra gli atti di causa, di atti interruttivi del decorso prescrizionale.
La Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, affermando che nell'anno 2017 era stata notificata alla Contribuente avviso di accertamento. L'Appellante ha depositato documento donde emerge prova – in tesi – di questo avviso e della relativa notificazione.
L'Appellata non si è costituita, sebbene l'atto d'appello le sia stato notificato regolarmente e tempestivamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte constata che il documento depositato dall'Ufficio impositore nel presente grado consiste in copia della “schermata” internet della vicenda della spedizione di raccomandata di plico a RE;
segnatamente del fatto che la notificazione si ebbe per “compiuta giacenza” nel 2017.
Il Collegio ritiene che ciò non basti per provare il reale recapito dell'avviso di accertamento nell'anno giacché: - manca copia dell'avviso di accertamento;
- si ignora il sito-web donde sia stata tratta la “schermata”; - figura un'immagine di un fronte di presumibile avviso di ricevimento, ove è impresso nome e indirizzo della destinataria, senza il “retro” e senza, quindi, che emerga attestazione dell'agente postale di mancata consegna a causa di irreperibilità. Donde l'infondatezza dell'appello
L'assenza in giudizio dell'Appellata esime la Corte da pronuncia in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte, pronunciando definitivamente sul ricorso in appello n. 3154/2021 r.g., lo rigetta. Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio del 27 gennaio 2026.
Il OR Il Presidente
Dr. Fulvio Cintioli Dr. Antonio Maccarone