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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/04/2025, n. 3453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3453 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20 maggio 2024 da
1) Parte_1
Nata il 07/05/1967 a MILANO cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 7 20090 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI) con l'Avv. Daniele CASAROTTI (C.F. - PEC C.F._2
), elettivamente domiciliata in MI, PIAZZETTA Email_1
GUASTALLA, N. 15
nei confronti di
2) Parte_2
Nato il 08/02/1966 a MILANO cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Martina INTRA (CF – PEC C.F._4 Email_2 elettivamente domiciliato in MI, via delle Forze Armate, n. 13
-i quali hanno contratto matrimonio civile in MI, in data 24 aprile 1998, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di MI (anno 1998, numero 0237, registro 03, parte 1);
-separati con sentenza n. 9140 del 16.10.2024, pubblicata in data 22.10.2024 (passata in giudicato, come in atti);
-con i seguenti figli:
pagina 1 di 3 nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...] Per_1 Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 20.05.2024, la Sig.ra , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito civile a MI in data 24.04.1998 con , ha chiesto a Parte_2 questo Tribunale di: dichiarare la separazione personale e, trascorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, porre a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli e nella misura di € 350,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50% delle spese Per_1 Per_2 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di MI.
Con atto depositato in data 11.06.2024 si è costituito in giudizio il Sig. il quale si è associato Parte_2 alla domanda di separazione e scioglimento del matrimonio ma si è opposto alla domanda di mantenimento come formulata dalla ricorrente.
I coniugi, personalmente comparsi all'udienza fissata avanti al GOT in data 1° ottobre 2024, ferma la richiesta di separazione e divorzio, hanno raggiunto un accordo e hanno concordemente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti
CONDIZIONI Pt_
1. La casa coniugale, di proprietà della signora resta assegnata alla stessa che vi abita insieme ai figli e Per_1 Per_2
2. Il signor corrisponderà alla signora a titolo di contributo al mantenimento per Parte_2 Parte_1
i figli e già maggiorenni ma non ancora autosufficienti l'importo mensile di euro 300,00 Per_1 Per_2
(150,00 euro per ciascun figlio), importo da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese;
somma soggetta a rivalutazione Istat come per legge;
tale importo verrà versato a partire dal mese di novembre 2024;
3. I genitori provvederanno al pagamento delle spese straordinarie come indicate nelle Linee Guida del
Tribunale di MI, da sostenersi nell'interesse dei figli e nella misura del 70% a carico Per_1 Per_2 della madre e del 30% a carico del padre.
4. Spese legali compensate.
***
Le parti inoltre hanno chiesto:
-di procedersi ex art 473 bis. 51 c.p.c rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art 473 bis. 17 c.p.c.
e con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice Delegato;
-di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di rinunciare al deposito di ulteriore documentazione di cui all'art. 473-bis.12 terzo comma c.p.c. e di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
***
In data 16.10.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni concordate e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. pagina 2 di 3 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio civile in MI, in data 24 aprile 1998 Parte_2
(anno 1998, atto numero 0237, registro 03, parte 1).
2. Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3. Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4. Compensa le spese tra le parti.
5. Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in MI, il 23 aprile 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza MI, _____________
IL PM IL PG
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