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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa AR RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2470/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 13.12.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
con sede legale in Venosa alla Località scalo Ferroviario Sp. Ofantina km 3, p.iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. sig. , rappresentata e P.IVA_1 Parte_2
difesa dal Prof. Avv. Francesco Di Ciommo cf. elettivamente domiciliato presso C.F._1
il suo studio in Lavello alla Via Miglioli 9
-attore-
CONTRO
, con sede in barletta alla Via Torino n. 14-16, n 4 Controparte_1
p.iva , in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t sig. P.IVA_2
, residente in [...] cf. Controparte_1 C.F._2
-convenuto-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.12.2024
FATTO
Con contratto 22.5.2015 la società attrice soc. n persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore (azienda leader nel settore giochi), conveniva con la ditta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempre , Controparte_1 Controparte_1 con sede in Barletta, l'alloggiamento e co-gestione di apparecchi e macchine, elettrici ed elettronici, per il gioco conformi all'utilizzo ex art 110 T.U.P.S.
.
Al contratto veniva allegata la lista di apparecchi in buono stato e fondo cassa nella quale era specificata la tipologia di apparecchi forniti con relativo codice identificativo.
Il contratto veniva firmato da entrambi le parti.
In data 27.01.2018, presso il gestito dal convenuto, si verificava un furto e CP_1
contestualmente venivano danneggiate le apparecchiature fornite dalla con relativa Parte_1
sottrazione del denaro, presente all'interno delle stesse, ad opera di soggetti ignoti
Su sollecitazione dell'odierna attrice, , tramite il padre , ha Controparte_1 Persona_1
sporto denuncia orale in data 13.02.2018 nella quale si è dato atto dell'ammontare dei danni pari ad euro 2.700,00 per i danni materiali agli slot ed euro 4.084,00 per il denaro sottratto nelle macchine da gioco.
Nonostante le reiterate sollecitazioni ad iniziativa della società attrice, la ditta convenuta non aveva più provveduto a risarcire il danno subìto dalla Parte_1
In conseguenza di tanto, con atto di citazione del 19.08.2019, ritualmente notificato, la soc.
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
Co
al fine di ottenere il risarcimento del danno subìto che quantificava Controparte_1
in €. 6.784,00.
La ditta convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata dalla attrice, prova che veniva ritualmente raccolta,
La causa, dopo vari rinvii, è stata assegnata in decisione alla udienza del 13.12.2024 con i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
A parere di questo giudizio, la domanda appare fondata per cui va accolta. Preliminarmente, si riconosce la competenza a giudicare di questo Tribunale come espressamente previsto all'art.11.1 del contratto 22.5.2015, laddove è stato stabilito e riconosciuto fra le parti il
Foro esclusivo delle eventuali controversie.
La clausola, in quanto vessatoria, risulta ritualmente accettata dalle parti contraenti, che hanno sottoscritto anche la specifica ratifica.
La ditta convenuta risulta ritualmente citata in giudizio per cui, stante la relativa mancata costituzione, deve dichiararsi la sua contumacia.
Con tale comportamento omissivo ed in assenza di eventuali censure di merito, il rapporto contrattuale intercorso fra le parti deve ritenersi pertanto regolato sulla base di quanto disposto con l'atto del 22.5.2015.
All'art.
3.5 del suddetto contratto è espressamente previsto che “” il cliente sarà responsabile in via oggettiva, per ogni omissione e/o modifica non autorizzata, danneggiamento e/o furto. Pertanto sarà suo obbligo an verificarsi di uno di questi eventi provvedere al risarcimento integrale dei danni subiti dalla ” Parte_1
Risulta altresì riconosciuto e provato che effettivamente in data 27.1.2018 si è verificato un furto con danneggiamenti delle apparecchiature di proprietà della società attrice all'interno dell'attività commerciale della convenuta e per tale furto e danneggiamento è stata sporta regolare denunzia querela contro ignoti.
Di tanto risulta acquisita contezza anche attraverso la prova testimoniale raccolta con il teste il quale alla udienza del 12.10.2022 ha sostanzialmente confermato che il locale Testimone_1
bar era privo di qualsiasi dispositivo di sicurezza e che il furto e il danneggiamento era realmente avvenuto. Inoltre, il teste ha anche confermato che il gestore del ha Controparte_1
riconosciuto di dover risarcire il danno, impegnandosi a farlo quanto prima, cosa però che non effettuava senza addurre alcuna giustificazione.
Pertanto, sulla base di quanto concordato con il richiamato contratto e di quanto risulta essere accaduto (furto e danneggiamento) e provato, appare evidente che la società convenuta è tenuta a risarcire alla società attrice tutti i danni subìti.
In merito al quantum debeatur ritiene questo Giudice che risulta provato documentalmente l'importo risarcitorio dovuto, ammontante ad €. 6784,00 di cui 4.084,00 ed €.2.700,00 per danni subìti dalle attrezzature, come espressamente indicati nella querela 13.3.2018 a firma del legale rappresentante della ditta convenuta e nella nota allegata, acquisita al fascicolo di parte attrice.
La somma è quindi ben documentata nonché espressamente riconosciuta dalla società convenuta, che ne ha fatto specifica indicazione nel testo della querela.
Sulla somma di euro 6.784,00 sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data del furto al saldo effettivo.
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico della conventa e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del GOT AR RI, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede:
Accoglie la domanda come proposta da ontro Parte_1 Controparte_1
e per l'effetto condanna la soc. convenuta in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società attrice
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €.6.844,00 a Parte_1
titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data del 13.2.2018 al saldo effettivo.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore della società attrice che liquida, tenuto conto dei parametri minimi, in complessivi €. 2.540,00 oltre accessori come per legge
(spese generali, cap ed iva).
Cosi deciso in Potenza oggi 18.11.2025
Il G.O.T
DO AR RI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del GOT dott.ssa AR RI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2470/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'udienza del 13.12.2024, con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
con sede legale in Venosa alla Località scalo Ferroviario Sp. Ofantina km 3, p.iva Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t. sig. , rappresentata e P.IVA_1 Parte_2
difesa dal Prof. Avv. Francesco Di Ciommo cf. elettivamente domiciliato presso C.F._1
il suo studio in Lavello alla Via Miglioli 9
-attore-
CONTRO
, con sede in barletta alla Via Torino n. 14-16, n 4 Controparte_1
p.iva , in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t sig. P.IVA_2
, residente in [...] cf. Controparte_1 C.F._2
-convenuto-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13.12.2024
FATTO
Con contratto 22.5.2015 la società attrice soc. n persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore (azienda leader nel settore giochi), conveniva con la ditta
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempre , Controparte_1 Controparte_1 con sede in Barletta, l'alloggiamento e co-gestione di apparecchi e macchine, elettrici ed elettronici, per il gioco conformi all'utilizzo ex art 110 T.U.P.S.
.
Al contratto veniva allegata la lista di apparecchi in buono stato e fondo cassa nella quale era specificata la tipologia di apparecchi forniti con relativo codice identificativo.
Il contratto veniva firmato da entrambi le parti.
In data 27.01.2018, presso il gestito dal convenuto, si verificava un furto e CP_1
contestualmente venivano danneggiate le apparecchiature fornite dalla con relativa Parte_1
sottrazione del denaro, presente all'interno delle stesse, ad opera di soggetti ignoti
Su sollecitazione dell'odierna attrice, , tramite il padre , ha Controparte_1 Persona_1
sporto denuncia orale in data 13.02.2018 nella quale si è dato atto dell'ammontare dei danni pari ad euro 2.700,00 per i danni materiali agli slot ed euro 4.084,00 per il denaro sottratto nelle macchine da gioco.
Nonostante le reiterate sollecitazioni ad iniziativa della società attrice, la ditta convenuta non aveva più provveduto a risarcire il danno subìto dalla Parte_1
In conseguenza di tanto, con atto di citazione del 19.08.2019, ritualmente notificato, la soc.
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
Co
al fine di ottenere il risarcimento del danno subìto che quantificava Controparte_1
in €. 6.784,00.
La ditta convenuta non si costituiva in giudizio, restando contumace.
Il Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata dalla attrice, prova che veniva ritualmente raccolta,
La causa, dopo vari rinvii, è stata assegnata in decisione alla udienza del 13.12.2024 con i termini ex art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
A parere di questo giudizio, la domanda appare fondata per cui va accolta. Preliminarmente, si riconosce la competenza a giudicare di questo Tribunale come espressamente previsto all'art.11.1 del contratto 22.5.2015, laddove è stato stabilito e riconosciuto fra le parti il
Foro esclusivo delle eventuali controversie.
La clausola, in quanto vessatoria, risulta ritualmente accettata dalle parti contraenti, che hanno sottoscritto anche la specifica ratifica.
La ditta convenuta risulta ritualmente citata in giudizio per cui, stante la relativa mancata costituzione, deve dichiararsi la sua contumacia.
Con tale comportamento omissivo ed in assenza di eventuali censure di merito, il rapporto contrattuale intercorso fra le parti deve ritenersi pertanto regolato sulla base di quanto disposto con l'atto del 22.5.2015.
All'art.
3.5 del suddetto contratto è espressamente previsto che “” il cliente sarà responsabile in via oggettiva, per ogni omissione e/o modifica non autorizzata, danneggiamento e/o furto. Pertanto sarà suo obbligo an verificarsi di uno di questi eventi provvedere al risarcimento integrale dei danni subiti dalla ” Parte_1
Risulta altresì riconosciuto e provato che effettivamente in data 27.1.2018 si è verificato un furto con danneggiamenti delle apparecchiature di proprietà della società attrice all'interno dell'attività commerciale della convenuta e per tale furto e danneggiamento è stata sporta regolare denunzia querela contro ignoti.
Di tanto risulta acquisita contezza anche attraverso la prova testimoniale raccolta con il teste il quale alla udienza del 12.10.2022 ha sostanzialmente confermato che il locale Testimone_1
bar era privo di qualsiasi dispositivo di sicurezza e che il furto e il danneggiamento era realmente avvenuto. Inoltre, il teste ha anche confermato che il gestore del ha Controparte_1
riconosciuto di dover risarcire il danno, impegnandosi a farlo quanto prima, cosa però che non effettuava senza addurre alcuna giustificazione.
Pertanto, sulla base di quanto concordato con il richiamato contratto e di quanto risulta essere accaduto (furto e danneggiamento) e provato, appare evidente che la società convenuta è tenuta a risarcire alla società attrice tutti i danni subìti.
In merito al quantum debeatur ritiene questo Giudice che risulta provato documentalmente l'importo risarcitorio dovuto, ammontante ad €. 6784,00 di cui 4.084,00 ed €.2.700,00 per danni subìti dalle attrezzature, come espressamente indicati nella querela 13.3.2018 a firma del legale rappresentante della ditta convenuta e nella nota allegata, acquisita al fascicolo di parte attrice.
La somma è quindi ben documentata nonché espressamente riconosciuta dalla società convenuta, che ne ha fatto specifica indicazione nel testo della querela.
Sulla somma di euro 6.784,00 sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data del furto al saldo effettivo.
CP_ Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico della conventa e liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in composizione monocratica nella persona del GOT AR RI, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione reietta, così provvede:
Accoglie la domanda come proposta da ontro Parte_1 Controparte_1
e per l'effetto condanna la soc. convenuta in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società attrice
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di €.6.844,00 a Parte_1
titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data del 13.2.2018 al saldo effettivo.
Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore della società attrice che liquida, tenuto conto dei parametri minimi, in complessivi €. 2.540,00 oltre accessori come per legge
(spese generali, cap ed iva).
Cosi deciso in Potenza oggi 18.11.2025
Il G.O.T
DO AR RI