Art. 8.
Ai sensi dell' articolo 7 della legge 16 settembre 1960, numero 1014 , l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province, e' stabilito, per lo anno finanziario 1974, in lire 90.000.000.000.
Ai sensi dell' articolo 7 della legge 16 settembre 1960, numero 1014 , l'ammontare del contributo dello Stato nelle spese per l'istruzione pubblica statale di pertinenza dei comuni e delle province, e' stabilito, per lo anno finanziario 1974, in lire 90.000.000.000.