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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 160/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
IL SI IG, Presidente
MAZZARACO EUSTACHIO, LA
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1426/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500002640000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:Cessata materia da contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 24/05/2025 fascicolo processuale R.G.R n. 1426/2025, la sig.ra Ricorrente_2 ed il sig. Ricorrente_1, difesi dall'avv. Difensore_1, impugnavano la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.01480202640000, sull'autoveicolo Toyota tg. Targa_1, notificata il 10/04/2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni di Bari.
I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per carenza di motivazione in riferimento ad un veicolo cointestato dai ricorrenti.
-Reiterazione del preavviso di un precedente fermo amministrativo emesso in merito allo stesso autoveicolo indicato nel ricorso, per le quali ragioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni con provvedimento n.1419/2024 RGT aveva provveduto antecedentemente al relativo annullamento.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni-Bari, si costituiva in giudizio e nelle controdeduzioni depositate annullava esclusivamente il preavviso di fermo amministrativo del veicolo indicato, lasciando invariata la pretesa tributaria, non contestata dai ricorrenti, dichiarando la cessata materia da contendere ed la compensazione delle spese di giudizio.
In data 09/01/2026 , nelle memorie aggiuntive depositate dal difensore dei ricorrenti avv. Difensore_1, il quale prende atto della cessata materia da contendere richiesta dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossioni, insiste nella liquidazione delle spese di giudizio a suo favore in qualità di distrattario antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che in virtù dell'annullamento del fermo amministrativo impugnato , come risulta dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia da contendere ai sensi dell'art.46 dlgs 546/1992.
Sussistono i motivi per la condanna delle spese di giudizio a carico della parte soccombente quantificate in Euro a favore dei ricorrenti, anzichè del difensore avv. Difensore_1 per non aver espressamente 1.500,00 dichiarato di aver anticipato le relative spese ai sensi dell'art.93 del c.c.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti che liquida in euro 1500,00.
Così deciso in Bari, addì 22/01/2026
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore
11:00 con la seguente composizione collegiale:
IL SI IG, Presidente
MAZZARACO EUSTACHIO, LA
ANGELILLIS CIRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1426/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 01480202500002640000 IRPEF-ADDIZIONALE
COMUNALE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 126/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:Cessata materia da contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 24/05/2025 fascicolo processuale R.G.R n. 1426/2025, la sig.ra Ricorrente_2 ed il sig. Ricorrente_1, difesi dall'avv. Difensore_1, impugnavano la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.01480202640000, sull'autoveicolo Toyota tg. Targa_1, notificata il 10/04/2025 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossioni di Bari.
I ricorrenti chiedono l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
-Illegittimità del preavviso di fermo amministrativo per carenza di motivazione in riferimento ad un veicolo cointestato dai ricorrenti.
-Reiterazione del preavviso di un precedente fermo amministrativo emesso in merito allo stesso autoveicolo indicato nel ricorso, per le quali ragioni l'Agenzia delle Entrate-Riscossioni con provvedimento n.1419/2024 RGT aveva provveduto antecedentemente al relativo annullamento.
Il ricorso veniva notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossioni-Bari, si costituiva in giudizio e nelle controdeduzioni depositate annullava esclusivamente il preavviso di fermo amministrativo del veicolo indicato, lasciando invariata la pretesa tributaria, non contestata dai ricorrenti, dichiarando la cessata materia da contendere ed la compensazione delle spese di giudizio.
In data 09/01/2026 , nelle memorie aggiuntive depositate dal difensore dei ricorrenti avv. Difensore_1, il quale prende atto della cessata materia da contendere richiesta dalla stessa Agenzia delle Entrate-Riscossioni, insiste nella liquidazione delle spese di giudizio a suo favore in qualità di distrattario antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che in virtù dell'annullamento del fermo amministrativo impugnato , come risulta dalla documentazione in atti, ricorrono i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia da contendere ai sensi dell'art.46 dlgs 546/1992.
Sussistono i motivi per la condanna delle spese di giudizio a carico della parte soccombente quantificate in Euro a favore dei ricorrenti, anzichè del difensore avv. Difensore_1 per non aver espressamente 1.500,00 dichiarato di aver anticipato le relative spese ai sensi dell'art.93 del c.c.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna l'AdER al pagamento delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti che liquida in euro 1500,00.
Così deciso in Bari, addì 22/01/2026
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE