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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 3179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3179 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro nelle persone dei Sigg. Magistrati
Dott. Piero Francesco De Pietro Presidente
Dott. Stefania Basso Consigliere rel.
Dott. Anna Rita Motti Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 23/09/2025, tenuta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 376 dell'anno 2024 del Ruolo
Lavoro/Previdenza
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Galluccio ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Aversa alla Via Giotto,
87
Appellante
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata CP_1
e difesa dall'avv. Gemma Maresca elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28 CP_1
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso depositato presso questa Corte in data 20.02.2024, Parte_1
dipendente della resistente, in servizio presso il Reparto il
[...] CP_2
Reparto Utic del P.O. di Piedimonte Matese, con la qualifica di Collaborare
Professionale -Infermiere, proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n.
2413/2023 pubblicata in data 12.12.2023, con la quale il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, rigettava la sua domanda volta al riconoscimento, ai fini della corresponsione della retribuzione aggiuntiva, per il periodo a partire da gennaio 2010, dei 10 minuti da ella impiegati per vestirsi con il camice da lavoro prima di beggiare e di iniziare la prestazione lavorativa riconosciuta e dei 10 muniti occorrenti per la svestizione, successivi alla beggiatura, dopo aver formalmente terminato di lavorare.
Censurava la sentenza impugnata con riferimento alla valutazione delle Cont raccomandate inviate all' ai fini dell'interruzione della prescrizione
(precisando che “al documento n° 40 allegato al fascicolo di I^ grado ci sono n° 3 atti interruttivi, i quali, soddisfano pienamente quanto richiesto dalla legge, ovvero,
l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo”); lamentavano, inoltre, che il giudice:
- non aveva considerato il carattere di azione di accertamento proposta, semplicemente volta al riconoscimento dell'attività lavorativa, per le operazioni menzionate, svolta prima di beggiare all'inizio e dopo aver beggiato alla fine, laddove il Tribunale aveva apoditticamente affermato che il mancato deposito dei cartellini marcatempo di per sé rendeva inaccoglibile la domanda;
Cont
- non aveva considerato che l' convenuta aveva solamente contestato che le operazioni di vestizione e svestizione non rientrassero nell'orario di lavoro, mentre non era in contestazione che ella fosse obbligata ad indossare la divisa, che la stessa andasse custodita nei locali aziendali e non si potesse portare a casa e nemmeno vi erano osservazioni sul tempo occorrente per eseguire le operazioni azionate.
Si doleva, ancora, che il Tribunale, poi, non avesse ammesso le richieste istruttorie articolate in ricorso, immotivatamente ritenendole generiche e valutative.
Censurava, infine, l'argomentazione, contenuta nella sentenza impugnata, in ordine alla mancata prova dell'eterodirezione implicita o esplicita nell'esecuzione di dette operazioni, laddove era evidente che era la parte datoriale ad imporre quest'obbligo e a stabilire il luogo, i tempi e i modi.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza impugnata, con l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso di primo grado.
Si è costituita l' , resistendo all'appello. CP_1
All'esito dell'udienza odierna, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., lette le note ritualmente depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
Intende, infatti, questo Collegio ribadire l'orientamento già espresso in analoghe controversie (v. sent. n. 2163, 2931 e 2932 tutte dell'anno 2024). La res controversa nel presente procedimento è espressa dal diritto alla retribuzione del tempo impiegato per indossare e dismettere la divisa da lavoro, cd. “tempo tuta”.
Va rilevato che l'art. 1, comma 2, lett. a) del d.l.vo n. 66 del 2003, che ha recepito le Direttive 93/104 e 00/34 CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, definisce orario di lavoro “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. La giurisprudenza sovranazionale ha ravvisato il fattore determinante per l'individuazione dell'orario nell'obbligo per il lavoratore di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno (cfr. sentenza Dellas e a., C-14/04, punto 48, nonchè ordinanze Vorel, C-
437105, punto 28, e Grigore, C258/10, punto 63). Ne discende che affinchè un lavoratore possa essere considerato a disposizione del proprio datore di lavoro, deve essere posto in una situazione nella quale è obbligato giuridicamente ad eseguire le istruzioni del proprio datore di lavoro e ad esercitare la propria attività per il medesimo.
La in relazione al diritto alla remunerazione del tempo Parte_2
impiegato per la vestizione/svestizione e, quindi, alla sussistenza del diritto della parte, ha ritenuto che ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo in cui indossare la divisa, l'attività di vestizione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa e, come tale, non deve essere retribuita (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Lav., 8.9.2006 n.19273).
Ancor di recente la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 31.8.2023 n. 25478) ha ribadito che nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario a indossare l'abbigliamento di servizio, c.d. "tempo tuta", costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l'attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell'obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo.
E' stato anche puntualizzato (cfr. Cass., Sez. Lav.
7.6.2012 n.9215) che è escluso dal computo dell'orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per effettuare operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro che siano di carattere non necessario né strettamente obbligatorio, come avviene quando sia le attività di vestizione della tuta da lavoro sia quelle successive alla timbratura del cartellino non siano in alcun modo eterodirette, con riguardo tanto alle modalità quanto alle tempistiche, dal datore di lavoro.
Successivamente la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il tempo per la vestizione e svestizione debba essere remunerato non solo nei casi di eterodirezione
“esplicita” ma anche in quelli di eterodirezione “implicita”, considerata la funzione assolta dalla divisa per alcune categorie professionali. In particolare, con riferimento alla divisa degli infermieri, si è affermato che le attività di vestizione/svestizione attengono a comportamenti integrativi della obbligazione principale e funzionali al corretto espletamento dei doveri di diligenza preparatoria, perché trattasi di attività che non sono svolte nell'interesse dell' ma CP_2 dell'igiene pubblica e, come tali, esse devono ritenersi implicitamente autorizzate da parte dell' stessa;
per il lavoro all'interno delle strutture sanitarie, anche CP_2
nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, infatti, il tempo di vestizione e svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo tale obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (così Cass., Sez. Lav.,
11.2.2019 n. 3901)
In altri termini, anche la natura degli indumenti può far implicitamente risalire all'eterodirezione, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento o dalla specifica funzione che devono assolvere e così dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto (cfr. Cass, Sez. Lav., 20.6.2019 n.16604). In tale contesto, la
Suprema Corte riconosce l'attività di vestizione/svestizione degli infermieri come rientrante nell'orario di lavoro e da retribuire autonomamente, qualora sia stata effettuata prima dell'inizio e dopo la fine del turno.
Da ultimo Cass., Sez. Lav., 7.5.2024 n. 12408, facendo mirabilmente una sintesi degli sviluppi normativo-giurisprudenziali ha riepilogato che nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003-88-CE (Corte di Giustizia UE del 10 settembre
2015 in C-266-14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro;
l'eterodirezione può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti, o dalla specifica funzione che devono assolvere, quando gli stessi siano diversi da quelli utilizzati o utilizzabili secondo un criterio di normalità sociale dell'abbigliamento.
In tale contesto, ha tuttavia concluso l'ultima , la considerazione della Parte_2 natura dell'indumento deve correlarsi alla prova dell'effettivo esercizio del potere conformativo del datore di lavoro, con le modalità di tempo e di luogo richieste dalla parte datoriale per indossare detti indumenti.
Ciò posto, reputa questa Corte che nel caso di specie non è stato assolto l'obbligo di esaustiva allegazione gravante su chi agisce in giudizio.
La lavoratrice, infatti, deduce di aver impiegato un tempo eccedentario rispetto a quello retribuito, per la vestizione/svestizione, il tutto al di fuori del lasso temporale ricompreso nelle beggiature di inizio e di fine turno, ma non puntualizza in ricorso l'esatta articolazione temporale della prestazione lavorativa, non comprendendosi l'articolazione dei turni lavorativi e in relazione a ciò non vengono chiariti gli orari esatti in cui si eseguirebbero le operazioni di vestizione/svestizione, al fine di esaminarli nella loro continuità con l'attività lavorativa. Non si tratta di elementi formali, perché soltanto collocando temporalmente, oltre che nello spazio, dette operazioni è possibile evincerne la sequenza fattuale atta a stabilire se esse si si sono compiute con regolarità e in assoluta successione con l'inizio e il fine turno e, quindi, solo in tal modo sarebbe possibile connotare la posizione di controllo, anche solo implicita, del datore di lavoro. Affermare genericamente che la vestizione avviene prima di un turno indefinito o la svestizione subito dopo il suo termine, non consente di definire l'effettività della prestazione che si chiede di retribuire, in continuità con l'attività lavorativa in senso stretto, la sua durata e il suo assoggettamento, almeno implicito e generale, al potere datoriale.
Allora, in assenza della deduzione e della prova di tali specificazioni, l'attività di vestizione può ritenersi libera, effettuata anche ben prima o ben dopo la prestazione lavorativa e senza che il datore di lavoro controlli una tale successione. E' possibile, magari, che le operazioni avvengano in tempi diversi perché tanto il lavoratore è libero nell'esecuzione in quanto non controllato, o che le operazioni medesime vengano anticipate o posticipate perché, mancando un potere direttivo e/o di controllo in quella fase, il lavoratore adotti modalità diverse prima di iniziare la prestazione in senso stretto (ad esempio, può arrivare sul luogo di lavoro molto prima, si veste con calma e poi va a salutare dei colleghi oppure fa una serie di telefonate, sistema altre sue cose personali, etc.) o analogamente dopo. Le circostanze oggetto dell'articolazione probatoria non contengono queste Cont fondamentali specificazioni e la non contestazione dell' attiene ai profili ovvi dell'obbligo di indossare il camice per gli infermieri durante l'attività, mentre viene espressamente contestata che la fase della vestizione/svestizione sia stata mai assistita da direttive del datore di lavoro o comunque rientranti nella sua sfera di controllo, anche solo potenziale, in ordine al come, al quando e ai limiti temporali dell'operazione.
In altri termini, manca nella fattispecie al vaglio la deduzione e, quindi, la richiesta di prova che l'attività per cui è causa fosse etero imposta, almeno nella sua assolutezza e rigidità di esecuzione, abbandonandosi il libello introduttivo a una descrizione del tutto generica, senza alcuna indicazione della procedura di vestizione e svestizione, e del soggetto preposto al controllo della stessa, con il relativo potere disciplinare.
Più radicalmente, non emerge, nelle fasi per cui è causa, l'obbligo del lavoratore, ripetutamente richiesto dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale sopra richiamata, di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno.
Trattasi di carenze assertive che elidono anche l'eterodirezione implicita, comunque ancorata alla prova dell'obbligo di modalità e di orario, sotto un controllo almeno generale e potenziale della parte datoriale, nei termini esposti.
Non può, per altro, sottacersi che il giudice di primo grado correttamente ha anche rimarcato come anche la collocazione dei locali induca ad escludere la credibilità delle asserzioni di parte ricorrente e, di conseguenza, la fondatezza della domanda:
“Se nella specie si volesse parlare di eterodirezione implicita, derivante dalla natura dell'indumento, allora l'istante deducendo di essersi dovuto vestire prima della timbratura del cartellino, il cui dispositivo per la rilevazione è allocato
(circostanza incontestata e provata documentalmente – cfr. piantina in atti) all'ingresso del presidio ospedaliero avrebbe posto in essere una condotta volta a contaminare la divisa da lavoro, attraversando il presidio e la parte aperta al pubblico per la timbratura, circostanza questa del tutto paradossale se si considera la natura della vestizione ed il bene dell'igiene pubblica che deve essere garantito attraverso la stessa”. In conclusione, reputa la Corte che per le assorbenti ragioni esposte l'appello, nel merito, vada rigettato, così confermandosi il rigetto della tutela invocata con il ricorso di primo grado.
Da ultimo infondata si palesa anche la censura relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite.
A parere della Corte, infatti, non ricorre alcuna delle ipotesi espressamente previste dalla legge per procedere alla compensazione delle spese, stante la regola generale della soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 2000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge. Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13
D.P.R. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 bis D.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Napoli 23.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente