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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/04/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 13764/2021
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13764/2021 promossa da
, quale titolare dell'impresa individuale GIAVA CENTRO RICAMBI Parte_1
DI GIANNINO' GIUSEPPE, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. C.F._1
PASQUALE CASTORINA, C.F. , e dall'AVV. FILIPPO NULA, C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliato in via Umberto, n. 296, Catania;
C.F._3
appellante contro
, quale titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. CARMELO
[...] C.F._4
ASERO, C.F. , ed elettivamente domiciliato in Via G. D'Annunzio, n. 27, C.F._5
Catania; appellato
avente ad oggetto: appello nei confronti di ordinanza-sentenza del giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di compravendita.
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni all'udienza del 09.12.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque assunto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
1529/2020 emesso dal Giudice di pace di Catania, con cui , quale titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, è stato condannato a corrispondere a quale Parte_2 titolare dell'impresa individuale AV Centro Ricambi di NI SE, euro 1.450,01, quale corrispettivo per l'acquisto di autoricambi e materiale di carrozzeria oggetto della fattura n. 421/2019 del 30.12.2019, oltre interessi e spese.
Il debitore ingiunto ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace formulando i seguenti motivi di opposizione:
- inesistenza del rapporto negoziale, posto che l'opponente non ha mai ordinato nè ricevuto la merce indicata nella fattura oggetto d'ingiunzione;
- mancata prova del credito sia nell'an, posta l'assenza di un documento di trasporto o altro documento equipollente che attesti la consegna della merce, sia nel quantum, mancando elementi da cui desumere i criteri utilizzati per determinare il prezzo della merce elencata in fattura.
Nel procedimento di primo grado il creditore opposto si è costituito deducendo che la merce è stata acquistata e ritirata (nel contesto di un rapporto commerciale continuato nel tempo) presso il negozio da
, padre del titolare dell'impresa e responsabile tecnico della stessa (come da PE CP_1
visura camerale, all. 2 fascicolo primo grado)
Infine, secondo la prospettazione di parte opposta, la mancata contestazione della fattura elettronica inviata a in data 01.01.2020 (all. 1 fascicolo I grado), comproverebbe il Controparte_1
perfezionamento della vendita. di NI SE ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_3 la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 29.03.2021 il Giudice di pace – a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 26.03.2021 sulla richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata dal creditore opposto e sull'eccezione dell'opponente di mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria – ha rigettato l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con la motivazione che di seguito si riporta: “Preliminarmente e senza entrare nel merito, questa Decidente rileva che non è stato esperito l'istituto della mediazione obbligatoria. Invero la ditta
AV Centro Ricambi di NI SE, alla prima udienza di comparizione, avrebbe dovuto depositare l'isanza di mediazione obbligatotia, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. A tal proposito, la Corte di Cassazione a Sez. Unite ha formulato il seguente principio di diritto: 'Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del d. lgs. n. 28 del
2010 i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relarivo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o di sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove esa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo'.
Quindi rigetta l'opposizione perchè inammissibile ed improcedibile, proprio perché parte opposta non ha esperito la mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione, ai sensi della sentenza del Supremo
Collegio a Sezioni Unite n. 19596 del 18.09.2020 e revoca pertanto il D.I. n. 1529/2020 (R.G. n.
3592/2020) opposto. Data la peculiarità del caso in oggetto, ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio”. ha dunque proposto appello nei confronti della suddetta Parte_3 ordinanza, che ha definito il procedimento di primo grado, ed ha eccepito la violazione e l'errata applicazione dell'art. 5 d. lgs. n. 28/2010 e dell'art. 3 d.l. 132/2014 come convertito in l. 162/2014, in quanto la fattispecie in esame non rientra tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, i procedimenti di ingiunzione ivi compresa la fase di opposizione sono, comunque, esclusi dalla mediazione (quanto meno sino alla pronuncia sull'esecutività) ed infine, anche a ritenere necessaria la mediazione obbligatoria nell'ambito di un procedimento d'ingiunzione avente ad oggetto un contratto di compravendita, il Giudice avrebbe comunque violato la suddetta disciplina, non avendo concesso i termini per attivare il procedimento di mediazione.
Nel merito, l'appellante ha reiterato tutte domande, eccezioni e difese formulate in primo grado, compresa la richiesta di ammissione di prova testimoniale.
AV ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'on. Parte_3 Parte_2
Tribunale adito riformare l'ordinanza n.117/21 resa nel giudizio assunto al n.8942/2020 R.G., dal
Giudice di Pace di Catania, Avv. Eleonora Distefano il 27.03.2021 e depositata il 29.03.2021, e per
l'effetto, rigettata l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo n°1529/2020 del 03/07/2020 del
Giudice di Pace di Catania, oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura sino all'effettivo soddisfo”, chiedendo altresì la condanna di parta appellata per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c.
si è costituito in giudizio ed ha esplicitamente aderito al motivo d'appello relativo Controparte_1 alla violazione ed errata applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, quale proposto da parte appellante.
Nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, richiamando tutte le deduzioni già svolte in primo grado ed argomentando in ordine alla mancanza di prove circa l'esistenza di un contratto di compravendita e l'effettiva consegna della merce elencata nella fattura oggetto d'ingiunzione.
L'appellato ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare fondato e quindi accogliere il motivo di appello afferente l'impugnazione dell'Ordinanza n. 117/2021 resa in data 27-29/03/2021 dal
Giudice di Pace di Catania, Avv. Eleonora Distefano, nel giudizio n. 8942/2020 R.G., laddove ha rigettato l'opposizione perché inammissibile e improcedibile in ragione dell'assunto del mancato esperimento della mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione. Per il resto, rigettare gli altri motivi di appello, in ogni caso revocando, annullando, dichiarando inefficace e/o con qualunque formula ponendo nel nulla il Decreto Ingiuntivo n°1529/2020 emesso dal Giudice di Pace di Catania in data 03/07/2020 e notificato in data 24.07.2020 per le argomentazioni tutte sopra esposte e per tutte quelle altre da formulare in corso di causa. Accertare e dichiarare, comunque, che nessuna somma deve l'opponente alla AV Centro Ricambi di NI SE per i titoli Controparte_1 dedotti in giudizio”.
Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato.
Va osservato in premessa che al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza, e sia, quindi, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo ha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre;
sicché costituiscono “sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura civile contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio, ravvisandosi, invece, un'ordinanza tutte le volte in cui il giudice non ha pronunciato su alcuna delle questioni previste dall'articolo 279, comma 2, del codice di procedura civile ma si è limitato a provvedere per l'ulteriore svolgimento del processo” (Cass. civ., Sez. III, n. 24955/2020).
L'odierno provvedimento impugnato contiene una statuizione di natura decisoria (in particolare, su una questione preliminare) che ha definito il giudizio e, sebbene qualificato come ordinanza, va considerato alla stregua di una sentenza, con la conseguenza che la statuizione ivi contenuta è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.
Ciò chiarito in rito, il primo motivo d'appello, condiviso da entrambe le parti in causa, è fondato e va accolto.
Come correttamente rilevato ed argomentato dalle parti, il Giudice di pace erroneamente ha ritenuto applicabile al caso in esame la mediazione obbligatoria disciplinata dall'art. 5 co. 1bis d. lgs. n.
28/2010, istituto non applicabile in sé né ratione materiae nè per la fase del procedimento, essendo preliminare la pronuncia ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; in maniera altrettanto non condivisibile, il Giudice di primo grado non ha, in ogni caso, concesso i termini previsti dalla norma per l'instaurazione del procedimento, giungendo all'errata conclusione della revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Passando all'esame del merito del credito azionato, va osservato che la proposizione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, mentre il debitore opponente svolge il ruolo di convenuto.
Trova applicazione, quindi, l'ordinario criterio di ripartizione dell'onere probatorio in materia contrattuale, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. un., n. 13533/01).
Nella fattispecie in esame, il debitore, opponente in primo grado ed odierno appellato, ha contestato sia l'esistenza del titolo posto alla base del credito (contratto di compravendita), sia l'avvenuta esecuzione, ovverosia la consegna della merce. A fronte delle superiori contestazioni, l'appellante, su cui incombe il relativo onere probatorio, non ha fornito prova del titolo su cui è fondata l'ingiunzione.
A sostegno della pretesa creditoria parte appellante ha prodotto soltanto copia della fattura n. 421/19 del 30.12.2019; tuttavia, non è stato prodotto il documento di trasporto o altro documento atto a provare che la merce sia stata consegnata ed accettata dal compratore. Sotto questo profilo, non sarebbe stato conducente neanche l'ordine di esibizione delle scritture contabili richiesto da parte appellante ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e non ammesso, in quanto, al pari della fattura, si tratta di documenti unilaterali inidonei a costituire prova del credito nella fase a contraddittorio pieno. Nemmeno la prova per testi, assunta nel corso dell'odierno giudizio di appello, è stata determinante in tale senso.
Infatti, il testimone escusso all'udienza del 12.02.2024, , dipendente di Testimone_1
ed addetto agli ordini ed alla consegna della merce ai clienti, è stato generico nelle Controparte_3 risposte e le sue dichiarazioni non hanno supportato la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante; il dichiarante, infatti, non è stato in grado di riferire in maniera precisa né in ordine all'esistenza del contratto di vendita né in merito alla consegna delle merci indicate in fattura. Rispondendo sul terzo articolato (“Vero o no che , quale responsabile tecnico della ditta PE Controparte_2
, ha acquistato il materiale indicato nella fattura n. 421 del 30.12.2019 che mi viene
[...] mostrata per fare parte integrante della presente domanda”), il testimone ha infatti dichiarato: “non sono in grado di dire se comprò esattamente i materiali indicati nella fattura, è Controparte_1
passato del tempo, ma posso dire che faceva normalmente acquisti per conto di PE
, del materiale del tipo di quello indicato”. Ulteriormente, in punto di acquisto e ritiro Controparte_1 in negozio della merce indicata nella fattura, il testimone ha dichiarato: “Non ricordo esattamente, come ho già detto rispondendo alla precedente domanda. Posso però dire che PE
acquistava e ritirava merce presso di noi, per conto di , lo sapevamo perché Controparte_1 fatturavamo a . Ritirava a volte e a volte ”. Controparte_1 Controparte_1 PE
In conclusione, l'unica prova posta a fondamento del credito è costituita dalla fattura di vendita n.
421/19 che, invece, non può costituire prova del credito quantomeno nella fase di opposizione, in quanto trattasi di documento unilaterale formato proprio della parte che intende avvalersene e rappresenta, al più, un indizio della conclusione del negozio e dell'esecuzione della prestazione indicata
(in tal senso, ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 8549/2008).
Per tutti i superiori motivi, l'appello deve essere deciso nei termini seguenti: l'ordinanza decisoria n.
117/2020 resa dal giudice di pace di Catania in data 29.03.2021 deve essere annullata e, al contempo, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1529 del 24.07.2020, non essendo stata fornita prova del credito.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente
[...]
e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai Parte_3
sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della modalità di definizione del giudizio di primo grado, della parziale fondatezza dell'appello (va considerata sul punto l'adesione di parte appellata all'unico motivo di appello fondato), del valore della controversia, del carattere limitato delle questioni giuridiche esaminate e delle modalità di assunzione della decisione.
Posta la soccombenza di parte appellante, la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. dalla medesima formulata non può infine essere accolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13764/2021, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_3 annulla l'ordinanza n. 117/2021 emessa dal Giudice di pace di Catania;
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1529/2020 emesso dal Giudice di pace di Catania;
- condanna a corrispondere in favore Parte_3 Controparte_2
le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 633,00 per il primo
[...]
grado ed in euro 1.278,00 per il secondo grado, ciascun importo oltre il 15% per spese generali,
IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. formulata da Parte_3
[...]
Catania, 05/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 13764/2021 promossa da
, quale titolare dell'impresa individuale GIAVA CENTRO RICAMBI Parte_1
DI GIANNINO' GIUSEPPE, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. C.F._1
PASQUALE CASTORINA, C.F. , e dall'AVV. FILIPPO NULA, C.F. C.F._2
, ed elettivamente domiciliato in via Umberto, n. 296, Catania;
C.F._3
appellante contro
, quale titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_2
C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. CARMELO
[...] C.F._4
ASERO, C.F. , ed elettivamente domiciliato in Via G. D'Annunzio, n. 27, C.F._5
Catania; appellato
avente ad oggetto: appello nei confronti di ordinanza-sentenza del giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di compravendita.
Le parti costituite hanno precisato le conclusioni all'udienza del 09.12.2024, il cui verbale si intende trascritto. Il procedimento è stato dunque assunto in decisione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione proposta nei confronti del decreto ingiuntivo n.
1529/2020 emesso dal Giudice di pace di Catania, con cui , quale titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, è stato condannato a corrispondere a quale Parte_2 titolare dell'impresa individuale AV Centro Ricambi di NI SE, euro 1.450,01, quale corrispettivo per l'acquisto di autoricambi e materiale di carrozzeria oggetto della fattura n. 421/2019 del 30.12.2019, oltre interessi e spese.
Il debitore ingiunto ha proposto opposizione dinanzi al Giudice di pace formulando i seguenti motivi di opposizione:
- inesistenza del rapporto negoziale, posto che l'opponente non ha mai ordinato nè ricevuto la merce indicata nella fattura oggetto d'ingiunzione;
- mancata prova del credito sia nell'an, posta l'assenza di un documento di trasporto o altro documento equipollente che attesti la consegna della merce, sia nel quantum, mancando elementi da cui desumere i criteri utilizzati per determinare il prezzo della merce elencata in fattura.
Nel procedimento di primo grado il creditore opposto si è costituito deducendo che la merce è stata acquistata e ritirata (nel contesto di un rapporto commerciale continuato nel tempo) presso il negozio da
, padre del titolare dell'impresa e responsabile tecnico della stessa (come da PE CP_1
visura camerale, all. 2 fascicolo primo grado)
Infine, secondo la prospettazione di parte opposta, la mancata contestazione della fattura elettronica inviata a in data 01.01.2020 (all. 1 fascicolo I grado), comproverebbe il Controparte_1
perfezionamento della vendita. di NI SE ha quindi concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e Controparte_3 la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Con ordinanza del 29.03.2021 il Giudice di pace – a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione del 26.03.2021 sulla richiesta di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo avanzata dal creditore opposto e sull'eccezione dell'opponente di mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria – ha rigettato l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, con la motivazione che di seguito si riporta: “Preliminarmente e senza entrare nel merito, questa Decidente rileva che non è stato esperito l'istituto della mediazione obbligatoria. Invero la ditta
AV Centro Ricambi di NI SE, alla prima udienza di comparizione, avrebbe dovuto depositare l'isanza di mediazione obbligatotia, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. A tal proposito, la Corte di Cassazione a Sez. Unite ha formulato il seguente principio di diritto: 'Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del d. lgs. n. 28 del
2010 i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relarivo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o di sospensione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove esa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo'.
Quindi rigetta l'opposizione perchè inammissibile ed improcedibile, proprio perché parte opposta non ha esperito la mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione, ai sensi della sentenza del Supremo
Collegio a Sezioni Unite n. 19596 del 18.09.2020 e revoca pertanto il D.I. n. 1529/2020 (R.G. n.
3592/2020) opposto. Data la peculiarità del caso in oggetto, ritiene di compensare integralmente le spese di giudizio”. ha dunque proposto appello nei confronti della suddetta Parte_3 ordinanza, che ha definito il procedimento di primo grado, ed ha eccepito la violazione e l'errata applicazione dell'art. 5 d. lgs. n. 28/2010 e dell'art. 3 d.l. 132/2014 come convertito in l. 162/2014, in quanto la fattispecie in esame non rientra tra le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria, i procedimenti di ingiunzione ivi compresa la fase di opposizione sono, comunque, esclusi dalla mediazione (quanto meno sino alla pronuncia sull'esecutività) ed infine, anche a ritenere necessaria la mediazione obbligatoria nell'ambito di un procedimento d'ingiunzione avente ad oggetto un contratto di compravendita, il Giudice avrebbe comunque violato la suddetta disciplina, non avendo concesso i termini per attivare il procedimento di mediazione.
Nel merito, l'appellante ha reiterato tutte domande, eccezioni e difese formulate in primo grado, compresa la richiesta di ammissione di prova testimoniale.
AV ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'on. Parte_3 Parte_2
Tribunale adito riformare l'ordinanza n.117/21 resa nel giudizio assunto al n.8942/2020 R.G., dal
Giudice di Pace di Catania, Avv. Eleonora Distefano il 27.03.2021 e depositata il 29.03.2021, e per
l'effetto, rigettata l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo n°1529/2020 del 03/07/2020 del
Giudice di Pace di Catania, oltre interessi di mora dalla scadenza della fattura sino all'effettivo soddisfo”, chiedendo altresì la condanna di parta appellata per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c.
si è costituito in giudizio ed ha esplicitamente aderito al motivo d'appello relativo Controparte_1 alla violazione ed errata applicazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, quale proposto da parte appellante.
Nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, richiamando tutte le deduzioni già svolte in primo grado ed argomentando in ordine alla mancanza di prove circa l'esistenza di un contratto di compravendita e l'effettiva consegna della merce elencata nella fattura oggetto d'ingiunzione.
L'appellato ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare fondato e quindi accogliere il motivo di appello afferente l'impugnazione dell'Ordinanza n. 117/2021 resa in data 27-29/03/2021 dal
Giudice di Pace di Catania, Avv. Eleonora Distefano, nel giudizio n. 8942/2020 R.G., laddove ha rigettato l'opposizione perché inammissibile e improcedibile in ragione dell'assunto del mancato esperimento della mediazione obbligatoria nel giudizio di opposizione. Per il resto, rigettare gli altri motivi di appello, in ogni caso revocando, annullando, dichiarando inefficace e/o con qualunque formula ponendo nel nulla il Decreto Ingiuntivo n°1529/2020 emesso dal Giudice di Pace di Catania in data 03/07/2020 e notificato in data 24.07.2020 per le argomentazioni tutte sopra esposte e per tutte quelle altre da formulare in corso di causa. Accertare e dichiarare, comunque, che nessuna somma deve l'opponente alla AV Centro Ricambi di NI SE per i titoli Controparte_1 dedotti in giudizio”.
Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato.
Va osservato in premessa che al fine di stabilire se un determinato provvedimento abbia carattere di sentenza ovvero di ordinanza, e sia, quindi, soggetto o meno ai mezzi di impugnazione previsti per le sentenze, è necessario avere riguardo non già alla forma esteriore e alla denominazione adottata dal giudice che lo ha pronunciato, bensì al contenuto sostanziale del provvedimento stesso e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre;
sicché costituiscono “sentenze - soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'articolo 279 del codice di procedura civile contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio, ravvisandosi, invece, un'ordinanza tutte le volte in cui il giudice non ha pronunciato su alcuna delle questioni previste dall'articolo 279, comma 2, del codice di procedura civile ma si è limitato a provvedere per l'ulteriore svolgimento del processo” (Cass. civ., Sez. III, n. 24955/2020).
L'odierno provvedimento impugnato contiene una statuizione di natura decisoria (in particolare, su una questione preliminare) che ha definito il giudizio e, sebbene qualificato come ordinanza, va considerato alla stregua di una sentenza, con la conseguenza che la statuizione ivi contenuta è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.
Ciò chiarito in rito, il primo motivo d'appello, condiviso da entrambe le parti in causa, è fondato e va accolto.
Come correttamente rilevato ed argomentato dalle parti, il Giudice di pace erroneamente ha ritenuto applicabile al caso in esame la mediazione obbligatoria disciplinata dall'art. 5 co. 1bis d. lgs. n.
28/2010, istituto non applicabile in sé né ratione materiae nè per la fase del procedimento, essendo preliminare la pronuncia ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; in maniera altrettanto non condivisibile, il Giudice di primo grado non ha, in ogni caso, concesso i termini previsti dalla norma per l'instaurazione del procedimento, giungendo all'errata conclusione della revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Passando all'esame del merito del credito azionato, va osservato che la proposizione di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, dà vita ad un ordinario giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento del rapporto creditorio inter partes, nell'ambito del quale la posizione della parte attrice, in senso sostanziale, è rivestita dal creditore opposto, mentre il debitore opponente svolge il ruolo di convenuto.
Trova applicazione, quindi, l'ordinario criterio di ripartizione dell'onere probatorio in materia contrattuale, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ., Sez. un., n. 13533/01).
Nella fattispecie in esame, il debitore, opponente in primo grado ed odierno appellato, ha contestato sia l'esistenza del titolo posto alla base del credito (contratto di compravendita), sia l'avvenuta esecuzione, ovverosia la consegna della merce. A fronte delle superiori contestazioni, l'appellante, su cui incombe il relativo onere probatorio, non ha fornito prova del titolo su cui è fondata l'ingiunzione.
A sostegno della pretesa creditoria parte appellante ha prodotto soltanto copia della fattura n. 421/19 del 30.12.2019; tuttavia, non è stato prodotto il documento di trasporto o altro documento atto a provare che la merce sia stata consegnata ed accettata dal compratore. Sotto questo profilo, non sarebbe stato conducente neanche l'ordine di esibizione delle scritture contabili richiesto da parte appellante ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e non ammesso, in quanto, al pari della fattura, si tratta di documenti unilaterali inidonei a costituire prova del credito nella fase a contraddittorio pieno. Nemmeno la prova per testi, assunta nel corso dell'odierno giudizio di appello, è stata determinante in tale senso.
Infatti, il testimone escusso all'udienza del 12.02.2024, , dipendente di Testimone_1
ed addetto agli ordini ed alla consegna della merce ai clienti, è stato generico nelle Controparte_3 risposte e le sue dichiarazioni non hanno supportato la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante; il dichiarante, infatti, non è stato in grado di riferire in maniera precisa né in ordine all'esistenza del contratto di vendita né in merito alla consegna delle merci indicate in fattura. Rispondendo sul terzo articolato (“Vero o no che , quale responsabile tecnico della ditta PE Controparte_2
, ha acquistato il materiale indicato nella fattura n. 421 del 30.12.2019 che mi viene
[...] mostrata per fare parte integrante della presente domanda”), il testimone ha infatti dichiarato: “non sono in grado di dire se comprò esattamente i materiali indicati nella fattura, è Controparte_1
passato del tempo, ma posso dire che faceva normalmente acquisti per conto di PE
, del materiale del tipo di quello indicato”. Ulteriormente, in punto di acquisto e ritiro Controparte_1 in negozio della merce indicata nella fattura, il testimone ha dichiarato: “Non ricordo esattamente, come ho già detto rispondendo alla precedente domanda. Posso però dire che PE
acquistava e ritirava merce presso di noi, per conto di , lo sapevamo perché Controparte_1 fatturavamo a . Ritirava a volte e a volte ”. Controparte_1 Controparte_1 PE
In conclusione, l'unica prova posta a fondamento del credito è costituita dalla fattura di vendita n.
421/19 che, invece, non può costituire prova del credito quantomeno nella fase di opposizione, in quanto trattasi di documento unilaterale formato proprio della parte che intende avvalersene e rappresenta, al più, un indizio della conclusione del negozio e dell'esecuzione della prestazione indicata
(in tal senso, ex multis, Cass. civ., Sez. III, n. 8549/2008).
Per tutti i superiori motivi, l'appello deve essere deciso nei termini seguenti: l'ordinanza decisoria n.
117/2020 resa dal giudice di pace di Catania in data 29.03.2021 deve essere annullata e, al contempo, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1529 del 24.07.2020, non essendo stata fornita prova del credito.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vengono poste a carico della parte soccombente
[...]
e liquidate nel dispositivo in misura pari ai parametri minimi ai Parte_3
sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto della modalità di definizione del giudizio di primo grado, della parziale fondatezza dell'appello (va considerata sul punto l'adesione di parte appellata all'unico motivo di appello fondato), del valore della controversia, del carattere limitato delle questioni giuridiche esaminate e delle modalità di assunzione della decisione.
Posta la soccombenza di parte appellante, la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. dalla medesima formulata non può infine essere accolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 13764/2021, così decide:
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_3 annulla l'ordinanza n. 117/2021 emessa dal Giudice di pace di Catania;
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1529/2020 emesso dal Giudice di pace di Catania;
- condanna a corrispondere in favore Parte_3 Controparte_2
le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 633,00 per il primo
[...]
grado ed in euro 1.278,00 per il secondo grado, ciascun importo oltre il 15% per spese generali,
IVA e CPA se dovute per legge;
- rigetta la richiesta di condanna ex art 96 c.p.c. formulata da Parte_3
[...]
Catania, 05/04/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone