CASS
Ordinanza 16 luglio 2021
Ordinanza 16 luglio 2021
Massime • 1
Le condizioni che, ai sensi dell'art. 705 c. p.c., consentono al convenuto in giudizio possessorio di instaurare giudizio petitorio, (costituite dalla definizione del giudizio con sentenza non più soggetta ad impugnazione e o all'esecuzione della relativa decisione), possono trovare l'equipollente solo nell'ipotesi in cui vi sia stata una sostanziale cessazione del giudizio possessorio per aver il convenuto spontaneamente reintegrato la controparte nell'esercizio del possesso.
Commentario • 1
- 1. L’allegazione di un nuovo titolo di servitù non integra una domanda nuovaAccesso limitatoRedazione Wolters Kluwer · https://www.altalex.com/ · 20 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, ordinanza 16/07/2021, n. 20324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20324 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2021 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2450/2016 R.G. proposto da ED RO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi RI, BI RI e LE NC BI, con domicilio eletto in Roma alla Via Luciani n. 1. - RICORRENTE- contro LO MA E CA IC, rappresentati e difesi dall'avv. RA ZZ e dall'avv. Paola Ramadori, con domicilio eletto in Roma, Via Marcello Prestinari n. 13. - CONTRORICORRENTI-RICORRENTI IN VIA INCIDENTALE- e FT NA, rappresentata e difesa dall'avv. d-tizt':to'- AN e dall'avv. Ezio Cividini, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Pacuvio n. 34. -CONTRORICORRENTE- e RC ORAZIO, rappresentato e difeso dall'avv. RA ZZ e dall'avv. Paola Ramadori, con domicilio eletto in Roma, Via Marcello Prestinari n. 13. -CONTRORICORRENTE- Civile Ord. Sez. 2 Num. 20324 Anno 2021 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE Data pubblicazione: 16/07/2021 e CONFORTI ANGELO, rappresentato e difeso dall'avv. RA :-. ZZ e dall'avv. RaW ika-m- saril con domicilio eletto in Roma, i Via Marcello Prestinari n. 13f -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza ELla Corte d'appello di Brescia n. 1504/2014, depositata in data 19.12.2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio EL 3.2.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA SA NI ha adito il tribunale di Brescia in qualità di proprietaria dì un edificio sito in Deso (comprensivo di un portico e di antistante area cortilízia), distinto in catasto al fl. 7 EL mappate 97, esponendo che GE TI, proprietario EL mappale 72, aveva aggravato una preesistente servitù di passaggio pedonale, transitando attraverso una porticina in legno, anziché, come avrebbe dovuto, da un portone, ed aveva apportato numerose modifiche ELlo stato dei luoghi in violazione dei diritti di proprietà ELl'attrice, mentre i coniugi NI esercitavano abusivamente il transito sotto un portico esclusivo per accedere al loro orto, e si erano resi responsabili ELle molteplici violazioni elencate in citazione. L'attrice ha altresì dedotto che il suo immobile non era munito ELle condotte EL gas, ELl'energia, EL teleriscaldamento e ELle fognature, ed ha quindi proposto domanda per far accertare l'insussistenza ELle servitù di passaggio esercitate illegittimamente da GE TI e dai coniugi -R, e per ottenere la costituzione ELla servitù coattiva di posa degli impianti e dei servizi descritti in citazione sui fondi di IO RA e ER AR, la cessazione ELle turbative ed il ripristino ELlo stato dei luoghi oltre al risarcimento EL danno, da quantificare in corso di causa. GE TI ha resistito in giudizio, chiedendo in via riconvenzionale di accertare l'intervenuto acquisto per usucapione ELla servitù di passaggio per accedere ad un orto attraverso 2iPL- 2 proprietà NI e di condannare quest'ultima al risarcimento EL danno. I coniugi -R hanno respinto ogni addebito, instando per l'accertamento ELl'usucapione ELla servitù di passo pedonale e carrabile sotto il portico e sul cortile ELl'attrice o - in subordine - per ottenere la costituzione ELla servitù in via coattiva. PI AR si è opposta alle richieste ELla NI, osservando che il fondo era già allacciato alla rete dei servizi primari. IO RA è rimasto - invece - contumace. Esaurita la trattazione, il tribunale ha costituito la servitù coattiva per la posa dei servizi tecnologici (fatta eccezione per quelli relativi all'energia elettrica, al gas e al telericaldamento) a favore EL fondo NI e a carico dei fondi di Ferrara e di RA, secondo le modalità indicate dal c.t.u., liquidando un'indennità di € 370,00 annuì; ha respinto la negatoria servitutis e ha dichiarato l'intervenuta usucapione ELla servitù di transito pedonale in favore EL TI, nonché l'acquisto ELla servitù di transito pedonale per contratto o usucapione da parte dei coniugi -R, condannando questi ultimi ad adottare i necessari accorgimenti per evitare il deflusso ELle acque e a rimuovere i manufatti che invadevano la proprietà attorea, regolando le spese. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Brescia. Il Giudice distrettuale ha - anzitutto - ritenuto infondata l'eccezione di improponibilità ELl'actio negatoria servitutis a causa ELla pendenza di un giudizio possessorio tra le stesse parti, rilevando che i coniugi DA NI avevano spontaneamente rimosso gli ingombri che impedivano l'esercizio EL transito veicolare da parte ELla NI, reintegrando quest'ultima nell'esercizio EL possesso. Ha quindi costituito la servitù per il passaggio ELle condotte EL gas, energia e teleriscaldamento in favore EL fondo NI, ed ha dichiarato l'intervenuta usucapione ELla servitù di passaggio pedonale e carrabile sull'area cortilizia nonché ELla servitù di 3 passaggio pedonale sotto il portico, in favore EL fondo dei coniugi -R. Quanto alla regolazione ELle spese processuali, la sentenza ha condannato la NI a rimborsare il 50% ELle oneri processuali sostenuti dai DA-Reníca, compensando il residuo 50%, e l'intero importo ELle spese di secondo grado sostenute dal RA e dalla AR. La cassazione ELla sentenza è chiesta da SA NI con ricorso in nove motivi. UR DA e ON NI resistono con controricorso e con ricorso incidentale in due motivi. GE TI, IO RA e ER AR hanno depositato controricorso e memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo EL ricorso principale denuncia la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., ai sensi ELl'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., sostenendo che, nonostante l'accoglimento - in motivazione - ELla domanda di costituzione ELla servitù coattiva di passaggio ELle condutture EL gas e EL teleriscaldamento, nessuna conforme statuizione sia contenuta nel dispositivo ELla sentenza impugnata. Il motivo è infondato. La portata precettiva ELla sentenza deve essere individuata, integrando il dispositivo con la motivazione, con la conseguenza che, ove manchi un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione presente in una ELle due parti EL provvedimento, da interpretare secondo l'unica statuizione in esso contenuta (Cass. 15088/2015; Cass. 9244/2007), non configurandosi un'omissione di pronuncia. Nello specifico, la riconosciuta fondatezza ELla richiesta ELla servitù coattiva, contenuta nella motivazione ELla sentenza (cfr. pag. 35) e l'assenza di un contrasto con il dispositivo - in cui difetta una contraria statuizione, anche implicita, sul punto in discussione - 4 evidenzia una mera carenza materiale, emendabile con il procedimento di correzione ex art. 287 c.p.c.. Detto procedimento è - difatti - esperibile per ovviare ad un difetto di corrispondenza fra l'ideazione EL giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo EL provvedimento mediante il semplice confronto ELla parte EL documento che ne è inficiata, con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che si venga ad incidere sul contenuto concettuale e sostanziale ELla decisione (cfr. Cass. 16877/2020; Cass. 668/2019; in tal senso, con riferimento alla mancata previsione in dispositivo ELla condanna al pagamento EL conguaglio nei giudizi di divisione: Cass. 25078/2020, nonché, per la mancata liquidazione ELle spese processuali: Cass. s.u. 29029/2018) 2. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 112, 113, 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. Si imputa alla pronuncia di aver posto a carico ELla ricorrente le spese processuali di secondo grado in favore di ER AR, benché quest'ultima fosse totalmente soccombente rispetto alla domanda di costituzione ELla servitù di passaggio ELle condotte per il gas e gli altri servizi indispensabili, e di aver omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui era stato chiesto di porre a carico ELla AR anche le spese di primo grado. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 91, 92, 112, 113, 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c., contestando al giudice distrettuale di non aver pronunciato sul motivo di appello diretto ad ottenere la riforma ELla statuizione di compensazione ELle spese processuali di primo grado nei confronti di IO RA e per aver infondatamente posto a carico ELla ricorrente anche le spese EL secondo grado, nonostante l'integrale accoglimento ELla domanda volta ad ottenere la costituzione ELla servitù coattiva EL passaggio ELle condotte EL gas e degli altri servizi essenziali. 5 I due motivi, che, per l'identità ELle questioni vanno esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini che seguono. La sentenza, pur dando atto che, con il settimo motivo di appello, la NI aveva censurato la compensazione ELle spese processuali nei confronti dei convenuti soccombenti, non ha adottato sul punto nessuna statuizione, neppure implicita, quanto ai rapporti con il RA e con la AR, avendo diversamente regolato le spese processuali di primo grado nei soli rapporti con i coniugi DA - NI. Sussiste - pertanto - la lamentata omissione di pronuncia, impregiudicato il potere EL giudice EL rinvio di regolare autonomamente le spese di entrambi i gradi di causa, in base all'esito finale ELla lite. Quanto alle spese EL presente grado, le censure restano assorbite, ritenendo questa Corte dì dover accogliere, per le ragioni che si esporranno, il nono motivo di ricorso, sicché competerà al giudice EL rinvio adottare una nuova regolazione anche di dette spese di appello in base all'esito complessivo EL giudizio, tenendo conto dei rilievi formulati dalla ricorrente. 3. Il quarto motivo lamenta la violazione degli artt. 1061, 1158, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi ELl'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. La sentenza, nel riconoscere l'acquisto per usucapione ELla servitù di passaggio pedonale in favore EL fondo di GE TI, ha ritenuto sussistente il requisito ELl'apparenza ELle opere destinate al transito, pur non potendo considerarsi sufficiente - a tale effetto - l'esistenza di una porta sul muro di confine tra le due proprietà. Il motivo é inammissibile. Già il tribunale aveva riconosciuto l'acquisto ELla servitù di passaggio pedonale da parte di GE TI sul fondo ELla ricorrente, indicandone le modalità di esercizio (cfr. sentenza, pagg. 13 e 14) e la NI, nel proporre appello, aveva - in realtà - contestato esclusivamente la scelta di dare prevalenza alle 6 deposizioni di taluni soltanto dei testi, per i quali per accedere alla proprietà EL TI, il transito era «stato esercitato attraverso una porta esistente sul muro di confine e perciò percorrendo un tratto coperto anziché l'aia posta sull'area scoperta, ricadente nella proprietà ELla ricorrente. Il punto controverso devoluto all'esame EL giudice di appello non verteva - quindi - sull'esistenza EL requisito ELl'apparenza ELla servitù e, comunque, la sentenza non ha affatto sostenuto che detto requisito fosse soddisfatto dall'esistenza ELla porta di comunicazione, elemento che è stato preso in considerazione al solo scopo di individuare l'esatto percorso utilizzato per il transito (cfr. sentenza, pag. 35). Quanto all'omesso esame ELl'apparenza ELle opere, la questione, come detto, non risulta dibattuta in appello, fermo peraltro che l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale da non ricomprendere anche mere questioni o argomentazioni difensive (Cass. 22397/2019; Cass. 14802/2017; Cass. 21152/2014). 4. Il quinto motivo deduce la violazione degli artt. 1061, 1158, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c., e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi ELl'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c., Secondo la ricorrente, per riconoscere l'acquisto ELla servitù di passaggio carrabile sull'aia in favore EL fondo dei DA \NI, occorreva accertare l'esistenza di un percorso specificamente destinato all'esercizio EL transito e quindi il requisito ELl'apparenza ELle opere. La censura è fondata. La domanda di accertamento ELl'usucapione ELla servitù di transito veicolare in favore EL fondo dei coniugi DA ÌC era già stata 7 respinta dal tribunale, che aveva riconosciuto solo il diritto ad esercitare il passaggio pedonale per usucapione o per contratto. La Corte distrettuale, nel dichiarare l'intervenuta usucapione ELla servitù di passaggio anche con mezzi meccanici, si è limitata a rilevare che "il transito per l'intera estensione ELl'aia era sicuramente possibile, avendo il cortile accesso carraio dalla via pubblica", e ad evidenziare che la NI si era opposta a che circolassero autoveicoli nella porzione di sua proprietà e ne aveva ELimitato il confine con paracarri, osservando che però le testimonianze NE e NA attestavano che prima NI IC e poi i suoi aventi causa (i coniugi DA e NI), transitavano con veicoli anche attraverso il cortile. La pronuncia ha - in definitiva - valorizzato solo il dato fattuale ELl'esercizio EL possesso ad usucapionem, senza alcun vaglio ELl'esistenza di opere apparenti per l'esercizio ELla servitù, pur trattandosi di condizione imprescindibile per l'acquisto EL diritto a titolo originario. Né poteva rilevare che il tribunale avesse riconosciuto l'acquisto per usucapione EL diritto di passaggio pedonale sul medesimo tracciato: la servitù di passo carrabile sì differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza EL suo contenuto, perché, condividendo con quest'ultima la funzione di consentire il transito ELle persone, soddisfa l'ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante;
ne consegue che dall'esistenza ELla servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso ELla servitù di passaggio con automezzi, occorrendo comunque stabilire se il percorso consentisse - per le caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale - anche il traffico carrabile (Cass. 19483/2018; Cass. 3906/2000; Cass. 11112/1991). 8 5. Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 112, 324, 329, 342 c.p.c. e 2909 c.c., ai sensi ELl'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.. Assume la ricorrente che la domanda di costituzione ELla servitù di passaggio sul portico esclusivo in favore EL fondo dei coniugi DA- NI era stata respinta in primo grado e che in appello era stato sollecitato l'accertamento ELl'acquisito EL diritto in base ai titoli (atti di divisione EL 1914 e EL 1941), senza che i coniugi DA- NI invocassero l'usucapione, per cui su tale questione era maturato il giudicato interno, restando preclusa alla Corte d'appello la possibilità di dichiarare l'avvenuto acquisto ELla servitù a titolo originario. La censura non merita accoglimento. La servitù prediale appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati, i quali si identificano in base alla sola indicazione EL loro contenuto (ossia il bene che ne forma l'oggetto) e non al titolo che ne costituisca il fondamento, sicché l'allegazione, in primo come in secondo grado, di un titolo diverso rispetto a quello originariamente posto a base ELla domanda rappresenta solo un'integrazione ELle difese sul piano probatorio, non comportando la proposizione di una domanda nuova, né la rinunzia alla valutazione EL diverso titolo dedotto in precedenza. Quindi, come già precisato da questa Corte, al giudice ELl'impugnazione non è preclusa la decisione sulla base ELl'altro o di entrambi i titoli dedotti in giudizio, anche se la parte interessata non abbia proposto alcuna specifica doglianza ed istanza in tal senso, giacché l'art. 346 c.p.c. attiene alle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza appellata e non riproposte in appello, non agli elementi di prova che, acquisiti al giudizio ma pretermessi dal primo giudice, il secondo ritenga, invece, rilevanti ai fini ELl'esatta definizione ELla controversia (Cass. 24435/2017; Cass. 13270/1999). 9 Di conseguenza, non era affatto precluso al giudice di appello di dichiarare l'usucapione EL diritto di passaggio, sebbene nulla fosse stato dedotto, in proposito, con i motivi di gravame. 6. Il settimo motivo deduce la violazione artt. 1061, 1158, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi ELl'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. La sentenza, riconoscendo, in favore dei coniugi DA \NI, l'usucapione EL passaggio pedonale sotto il portico ELla ricorrente, avrebbe omesso qualsiasi valutazione sull'apparenza ELle opere destinate al transito, trascurando - in ogni caso - che il portico era munito esclusivamente dì una pavimentazione, non rivelando alcuna utilizzazione anche per il passaggio pedonale. Il motivo è fondato. Anche con riferimento alla servitù di passaggio pedonale sul portico ELla ricorrente - usucapita dai coniugi -R - la pronuncia ha focalizzato l'indagine sull'esercizio EL possesso, senza dar atto ed accertare se, con riferimento a tale percorso, sussistessero opere visibili, funzionalmente preposte al transito pedonale. La decisione si è limitata ad evidenziare come le testimonianze confermassero che IC NI e i loro aventi causa "passavano con il carretto per andare alla concimaia e all'orto" e che il passaggio era stato esercitato sul mappale 97, sia sotto il porticato che nel cortile, quale passaggio necessario per accedere agli orti, senza specificare se fosse esistente anche un 9I tracciato utilizzato in modo non occasionale e posto anche a servizio ELla porzione dei resistenti (al pari di quanto stabilito per il fondo EL TI). 7. L'ottavo motivo deduce la violazione degli artt. 112, 163, nn. 3 e 4, 164, 183 e 345 c.p.c., 2697 e 2909 c.c., ai sensi ELl'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. Si espone che in primo grado erano state denunciate le molteplici turbative e molestie poste in esser sia dal TI, che dai NI e che la Corte distrettuale, omettendo dì definire nel merito il quinto motivo di impugnazione, abbia dichiarato 10 l'inammissibilità ELle doglianze non accolte dal tribunale, pur se aventi ad oggetto le medesime condotte dedotte nella citazione introduttiva, non essendo stata formulata una domanda nuova ed essendosi al più in presenza di una mera emendatio libelli. Il motivo non merita accoglimento. met,t)G Non può ravvisarsi alcuna omissione di pronuncia sul quinto di appello che, in realtà, la sentenza ha definito in rito, evidenziando che le condotte denunciate erano state tardivamente dedotte nel giudizio di primo grado. Inoltre, la Corte territoriale ha respinto l'impugnazione, contestando all'appellante non già di aver proposto una domanda nuova in appello, ma per il fatto che le condotte lesive ascritte ai convenuti erano state specificate solo con la memoria istruttoria (cfr. sentenza pag. 37). Come è detto anche in ricorso (cfr. ricorso, pag. 75), nella citazione introduttiva era stato chiesto di far cessare qualsivoglia azione limitativa EL diritto di proprietà e di utilizzo dei propri beni da parte ELla NI, mentre solo nella predetta memoria erano state dettagliate le violazioni denunciate, quando ormai era però preclusa qualsivoglia ulteriore attività assertiva, diversa dalla formulazione di repliche alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte o dalle eccezioni che fossero conseguenza ELle domande e ELle eccezioni medesime, ai sensi ELl'art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c.. L'analitica individuazione ELle condotte lesive dei diritti dominicali ELl'attrice, non specificate in precedenza, non integrava la deduzione di un fatto secondario rilevante in funzione probatoria ed era allegazione ormai preclusa: contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, una volta scaduto il termine di cui all'art. 183, comma sesto n. 1, non era ammissibile neppure la mera precisazione ELla domanda (Cass. 30745/2019; Cass. 3806/2016). 8. Il nono motivo deduce la violazione degli artt. 112, 114, 115 c.p.c., 908, 913, 1126, 2043 e 2056 c.c., ai sensi ELl'art. 360, 11 comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., assumendo che la sentenza non abbia pronunciato sul motivo di appello con cui era stata riproposta la domanda di risarcimento EL danno nei confronti EL NC e ELla AR ed abbia respinto la domanda di risarcimento EL danno proposta nei confronti dei NI nonostante fosse stata acquisita piena prova ELle molteplici violazioni - anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle prese in esame dal giudice di appello - consumate in occasione dei lavori di ristrutturazione degli immobili dei resistenti, configurandosi anche un pregiudizio di carattere non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. Il motivo è parzialmente fondato. La sentenza nulla ha statuito in relazione al motivo di appello (di cui vi è menzione anche a pag. 3 ELla decisione impugnata) volto ad ottenere la condanna ELla ER e EL RA al risarcimento EL danno provocato dalla impossibilità per la NI di godere pienamente ELla sua proprietà esclusiva, ed è, entro tali limiti, incorsa nella violazione denunciata. Riguardo invece alla richiesta di risarcimento EL danno avanzata nei confronti dei coniugi -R, la censura sollecita una generica rivalutazione ELla domanda e l'accoglimento ELle istanze proposte in primo grado, senza contestare - in diritto - la tesi ELla Corte di merito quanto all'impossibilità di risarcire il mero disagio determinato dall'innalzamento ELlelquota ELla pavimentazione, EL convogliamento ELl'acqua verso la proprietà ELl'attrice e AL sconfinamento di pochi centimetri dì una finestra e di un travetto, in assenza ELle denuncia ELla violazione dei rapporti di vicinato, "le uniche per le quali sarebbe stato configurabile un danno in re ipsa" (cfr. sentenza, pag. 38), questione che incideva anche sulla possibilità di risarcire l'eventuale pregiudizio non patrimoniale. Per come formulata, la doglianza si palesa, sotto tale profilo, EL tutto inammissibile. 12 9. Il primo motivo EL ricorso incidentale deduce la violazione ELl'art. 705 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi ELl'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c.. La Corte distrettuale, travisando la portata EL principio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25/1992, avrebbe erroneamente respinto l'eccezione d'improponibilità ELl'actIo negatoria servitutis proposta dalla NI, nonostante la pendenza di un giudizio possessorio avente ad oggetto le medesime vicende dedotte in via petitoria, sostenendo che l'avvenuta rimozione di ogni ostacolo per l'esercizio EL possesso avesse eliminato qualsiasi rischio di pregiudizio irreparabile per i coniugi -R, convenuti nel presente giudizio, finendo inoltre per trascurare che la NI, avendo, nel giugno 2013, occupato con un paracarro il tratto utilizzato per il transito, non aveva affatto reintegrato i possessori nell'esercizio ELla servitù. Il motivo è infondato. In continuità con l'insegnamento di legittimità secondo cui il divieto di cui all'art. 705 c.p.c. viene meno se nel giudizio possessorio sia cessata la materia EL contendere, la sentenza impugnata ha evidenziato che le lesione EL possesso ai danni dei coniugi Leda\NI era cessata con l'eliminazione ELle cancellate e dei paracarri apposti in loco dalla NI, allo scopo di impedire l'esercizio ELla servitù di transito pedonale e veicolare. In effetti, le condizioni che, ai sensi ELl'art. 705 c.p.c., consentono al convenuto in giudizio possessorio di instaurare giudizio petitorio, (costituite dalla definizione EL giudizio con sentenza non più soggetta ad impugnazione e dall'esecuzione ELla relativa decisione), possono trovare l'equipollente solo nell'ipotesi in cui vi sia stata una sostanziale cessazione EL giudizio possessorio, per aver il convenuto spontaneamente reintegrato la controparte nell'esercizio EL possesso (Cass. 8367/2001; Cass. 4087/1979; Cass. 2503/1976; Cass. 67/1976). 13 Resta irrilevante che la sentenza, nel prender atto ELl'avvenuta reintegra dei ricorrenti, abbia richiamato in modo non pertinente il principio espresso dalla sentenza ELla Corte costituzionale n. 25/1992 (che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ELl'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordinava la proposizione EL giudizio petitorio alla definizione ELla controversia possessoria ed alla esecuzione ELla relativa decisione anche quando da tale esecuzione potesse derivare al convenuto un pregiudizio irreparabile), essendo la decisione comunque conforme a diritto ove ha ritenuto proponibile la domanda petitoria per effetto ELla o ,r• spontanea rimozione naie impedimenti all'esercizio EL passaggio. Quanto al fatto che la ricorrente avesse ripristinato gli ostacoli, impedendo l'esercizio EL transito, la questione non risulta dedotta o esaminata nel giudizio di merito, essendone precluso l'esame in sede di legittimità. 10. Il secondo motivo EL ricorso incidentale deduce la violazione degli artt. 1058, 1061, 1062 c.c., 112 e 113 c.p.c., ai sensi ELl'art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c.. Si censura la pronuncia d'appello nel punto in cui ha ritenuto tardiva la domanda di accertamento ELla avvenuta costituzione contrattuale ELla servitù di passaggio, non solo pedonale ma anche carrabile, sull'aia accessoria al fabbricato, in quanto formulata - in aggiunta alla richiesta di accertamento ELl'usucapione ELla medesima servitù - solo all'udienza di precisazione ELle conclusioni. Il motivo è fondato. E' sufficiente ribadire in proposito che i diritti assoluti - reali o di "status" - si identificano in sé e non in base alla loro fonte, sicché l'attore può mutare il titolo in base al quale chiede la tutela EL diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni (artt. 183, 189 e 345 cod. proc. civ.) e negli oneri (art. 292 cod. proc. civ.) ELla modificazione ELla "causa petendi". 14 Non è poi violato il principio ELla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato se il giudice accolga il "petitum" sulla scorta dì un titolo diverso da quello invocato. Tali diritti appartengono alla categoria dei cosiddetti "diritti autodeterminati", individuati, cioè, in base alla sola indicazione EL loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, onde, nelle azioni a difesa di tali diritti, la "causa petendi" si identifica con il diritto stesso (diversamente da quanto avviene in quelle a difesa dei diritti di credito, nelle quali la "causa petendi" si immedesima con il titolo), mentre il titolo, necessario ai fini ELla prova di esso, non ha alcuna funzione di specificazione ELla domanda (Cass. 2002/2020; Cass. 21641/2019; Cass. 24435/2017; Cass. 8986/2017; Cass. 4192/2017; Cass. s.u. 6627/1998). La richiesta di accertare che la servitù era stata costituita per contratto - formulata all'udienza di precisazione ELle conclusioni - non integrava - quindi - una domanda nuova e non poteva considerarsi preclusa, dovendo essere esaminata nel merito. In conclusione, sono accolti il secondo, il terzo, il quinto, il settimo e il nono motivo EL ricorso principale e il secondo motivo EL ricorso incidentale e sono respinti il primo, il quarto, il sesto e l'ottavo motivo EL ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai, motivi accolti, con u rinvio ELla causa alla Corte d'appello di oio in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo, il terzo, il quinto, il settimo e il nono motivo EL ricorso principale e il secondo motivo EL ricorso incidentale, respinge il primo, il quarto, il sesto e l'ottavo motivo EL ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte ?vto 1/44- d'appello di ~, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. 15 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELla Seconda sezione civile, EL giorno 3.2.2021.
ne consegue che dall'esistenza ELla servitù di passaggio pedonale non può desumersi l'esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso ELla servitù di passaggio con automezzi, occorrendo comunque stabilire se il percorso consentisse - per le caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale - anche il traffico carrabile (Cass. 19483/2018; Cass. 3906/2000; Cass. 11112/1991). 8 5. Il sesto motivo deduce la violazione degli artt. 112, 324, 329, 342 c.p.c. e 2909 c.c., ai sensi ELl'art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.. Assume la ricorrente che la domanda di costituzione ELla servitù di passaggio sul portico esclusivo in favore EL fondo dei coniugi DA- NI era stata respinta in primo grado e che in appello era stato sollecitato l'accertamento ELl'acquisito EL diritto in base ai titoli (atti di divisione EL 1914 e EL 1941), senza che i coniugi DA- NI invocassero l'usucapione, per cui su tale questione era maturato il giudicato interno, restando preclusa alla Corte d'appello la possibilità di dichiarare l'avvenuto acquisto ELla servitù a titolo originario. La censura non merita accoglimento. La servitù prediale appartiene alla categoria dei diritti autodeterminati, i quali si identificano in base alla sola indicazione EL loro contenuto (ossia il bene che ne forma l'oggetto) e non al titolo che ne costituisca il fondamento, sicché l'allegazione, in primo come in secondo grado, di un titolo diverso rispetto a quello originariamente posto a base ELla domanda rappresenta solo un'integrazione ELle difese sul piano probatorio, non comportando la proposizione di una domanda nuova, né la rinunzia alla valutazione EL diverso titolo dedotto in precedenza. Quindi, come già precisato da questa Corte, al giudice ELl'impugnazione non è preclusa la decisione sulla base ELl'altro o di entrambi i titoli dedotti in giudizio, anche se la parte interessata non abbia proposto alcuna specifica doglianza ed istanza in tal senso, giacché l'art. 346 c.p.c. attiene alle domande ed eccezioni non accolte nella sentenza appellata e non riproposte in appello, non agli elementi di prova che, acquisiti al giudizio ma pretermessi dal primo giudice, il secondo ritenga, invece, rilevanti ai fini ELl'esatta definizione ELla controversia (Cass. 24435/2017; Cass. 13270/1999). 9 Di conseguenza, non era affatto precluso al giudice di appello di dichiarare l'usucapione EL diritto di passaggio, sebbene nulla fosse stato dedotto, in proposito, con i motivi di gravame. 6. Il settimo motivo deduce la violazione artt. 1061, 1158, 2697 c.c., 115, 116 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi ELl'art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.. La sentenza, riconoscendo, in favore dei coniugi DA \NI, l'usucapione EL passaggio pedonale sotto il portico ELla ricorrente, avrebbe omesso qualsiasi valutazione sull'apparenza ELle opere destinate al transito, trascurando - in ogni caso - che il portico era munito esclusivamente dì una pavimentazione, non rivelando alcuna utilizzazione anche per il passaggio pedonale. Il motivo è fondato. Anche con riferimento alla servitù di passaggio pedonale sul portico ELla ricorrente - usucapita dai coniugi -R - la pronuncia ha focalizzato l'indagine sull'esercizio EL possesso, senza dar atto ed accertare se, con riferimento a tale percorso, sussistessero opere visibili, funzionalmente preposte al transito pedonale. La decisione si è limitata ad evidenziare come le testimonianze confermassero che IC NI e i loro aventi causa "passavano con il carretto per andare alla concimaia e all'orto" e che il passaggio era stato esercitato sul mappale 97, sia sotto il porticato che nel cortile, quale passaggio necessario per accedere agli orti, senza specificare se fosse esistente anche un 9I tracciato utilizzato in modo non occasionale e posto anche a servizio ELla porzione dei resistenti (al pari di quanto stabilito per il fondo EL TI). 7. L'ottavo motivo deduce la violazione degli artt. 112, 163, nn. 3 e 4, 164, 183 e 345 c.p.c., 2697 e 2909 c.c., ai sensi ELl'art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.. Si espone che in primo grado erano state denunciate le molteplici turbative e molestie poste in esser sia dal TI, che dai NI e che la Corte distrettuale, omettendo dì definire nel merito il quinto motivo di impugnazione, abbia dichiarato 10 l'inammissibilità ELle doglianze non accolte dal tribunale, pur se aventi ad oggetto le medesime condotte dedotte nella citazione introduttiva, non essendo stata formulata una domanda nuova ed essendosi al più in presenza di una mera emendatio libelli. Il motivo non merita accoglimento. met,t)G Non può ravvisarsi alcuna omissione di pronuncia sul quinto di appello che, in realtà, la sentenza ha definito in rito, evidenziando che le condotte denunciate erano state tardivamente dedotte nel giudizio di primo grado. Inoltre, la Corte territoriale ha respinto l'impugnazione, contestando all'appellante non già di aver proposto una domanda nuova in appello, ma per il fatto che le condotte lesive ascritte ai convenuti erano state specificate solo con la memoria istruttoria (cfr. sentenza pag. 37). Come è detto anche in ricorso (cfr. ricorso, pag. 75), nella citazione introduttiva era stato chiesto di far cessare qualsivoglia azione limitativa EL diritto di proprietà e di utilizzo dei propri beni da parte ELla NI, mentre solo nella predetta memoria erano state dettagliate le violazioni denunciate, quando ormai era però preclusa qualsivoglia ulteriore attività assertiva, diversa dalla formulazione di repliche alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte o dalle eccezioni che fossero conseguenza ELle domande e ELle eccezioni medesime, ai sensi ELl'art. 183, comma sesto, n. 2 c.p.c.. L'analitica individuazione ELle condotte lesive dei diritti dominicali ELl'attrice, non specificate in precedenza, non integrava la deduzione di un fatto secondario rilevante in funzione probatoria ed era allegazione ormai preclusa: contrariamente a quanto si sostiene in ricorso, una volta scaduto il termine di cui all'art. 183, comma sesto n. 1, non era ammissibile neppure la mera precisazione ELla domanda (Cass. 30745/2019; Cass. 3806/2016). 8. Il nono motivo deduce la violazione degli artt. 112, 114, 115 c.p.c., 908, 913, 1126, 2043 e 2056 c.c., ai sensi ELl'art. 360, 11 comma primo, n. 3 e 4 c.p.c., assumendo che la sentenza non abbia pronunciato sul motivo di appello con cui era stata riproposta la domanda di risarcimento EL danno nei confronti EL NC e ELla AR ed abbia respinto la domanda di risarcimento EL danno proposta nei confronti dei NI nonostante fosse stata acquisita piena prova ELle molteplici violazioni - anche diverse ed ulteriori rispetto a quelle prese in esame dal giudice di appello - consumate in occasione dei lavori di ristrutturazione degli immobili dei resistenti, configurandosi anche un pregiudizio di carattere non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa. Il motivo è parzialmente fondato. La sentenza nulla ha statuito in relazione al motivo di appello (di cui vi è menzione anche a pag. 3 ELla decisione impugnata) volto ad ottenere la condanna ELla ER e EL RA al risarcimento EL danno provocato dalla impossibilità per la NI di godere pienamente ELla sua proprietà esclusiva, ed è, entro tali limiti, incorsa nella violazione denunciata. Riguardo invece alla richiesta di risarcimento EL danno avanzata nei confronti dei coniugi -R, la censura sollecita una generica rivalutazione ELla domanda e l'accoglimento ELle istanze proposte in primo grado, senza contestare - in diritto - la tesi ELla Corte di merito quanto all'impossibilità di risarcire il mero disagio determinato dall'innalzamento ELlelquota ELla pavimentazione, EL convogliamento ELl'acqua verso la proprietà ELl'attrice e AL sconfinamento di pochi centimetri dì una finestra e di un travetto, in assenza ELle denuncia ELla violazione dei rapporti di vicinato, "le uniche per le quali sarebbe stato configurabile un danno in re ipsa" (cfr. sentenza, pag. 38), questione che incideva anche sulla possibilità di risarcire l'eventuale pregiudizio non patrimoniale. Per come formulata, la doglianza si palesa, sotto tale profilo, EL tutto inammissibile. 12 9. Il primo motivo EL ricorso incidentale deduce la violazione ELl'art. 705 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi ELl'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5 c.p.c.. La Corte distrettuale, travisando la portata EL principio espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 25/1992, avrebbe erroneamente respinto l'eccezione d'improponibilità ELl'actIo negatoria servitutis proposta dalla NI, nonostante la pendenza di un giudizio possessorio avente ad oggetto le medesime vicende dedotte in via petitoria, sostenendo che l'avvenuta rimozione di ogni ostacolo per l'esercizio EL possesso avesse eliminato qualsiasi rischio di pregiudizio irreparabile per i coniugi -R, convenuti nel presente giudizio, finendo inoltre per trascurare che la NI, avendo, nel giugno 2013, occupato con un paracarro il tratto utilizzato per il transito, non aveva affatto reintegrato i possessori nell'esercizio ELla servitù. Il motivo è infondato. In continuità con l'insegnamento di legittimità secondo cui il divieto di cui all'art. 705 c.p.c. viene meno se nel giudizio possessorio sia cessata la materia EL contendere, la sentenza impugnata ha evidenziato che le lesione EL possesso ai danni dei coniugi Leda\NI era cessata con l'eliminazione ELle cancellate e dei paracarri apposti in loco dalla NI, allo scopo di impedire l'esercizio ELla servitù di transito pedonale e veicolare. In effetti, le condizioni che, ai sensi ELl'art. 705 c.p.c., consentono al convenuto in giudizio possessorio di instaurare giudizio petitorio, (costituite dalla definizione EL giudizio con sentenza non più soggetta ad impugnazione e dall'esecuzione ELla relativa decisione), possono trovare l'equipollente solo nell'ipotesi in cui vi sia stata una sostanziale cessazione EL giudizio possessorio, per aver il convenuto spontaneamente reintegrato la controparte nell'esercizio EL possesso (Cass. 8367/2001; Cass. 4087/1979; Cass. 2503/1976; Cass. 67/1976). 13 Resta irrilevante che la sentenza, nel prender atto ELl'avvenuta reintegra dei ricorrenti, abbia richiamato in modo non pertinente il principio espresso dalla sentenza ELla Corte costituzionale n. 25/1992 (che ha dichiarato l'illegittimità, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., ELl'art. 705 c.p.c., nella parte in cui subordinava la proposizione EL giudizio petitorio alla definizione ELla controversia possessoria ed alla esecuzione ELla relativa decisione anche quando da tale esecuzione potesse derivare al convenuto un pregiudizio irreparabile), essendo la decisione comunque conforme a diritto ove ha ritenuto proponibile la domanda petitoria per effetto ELla o ,r• spontanea rimozione naie impedimenti all'esercizio EL passaggio. Quanto al fatto che la ricorrente avesse ripristinato gli ostacoli, impedendo l'esercizio EL transito, la questione non risulta dedotta o esaminata nel giudizio di merito, essendone precluso l'esame in sede di legittimità. 10. Il secondo motivo EL ricorso incidentale deduce la violazione degli artt. 1058, 1061, 1062 c.c., 112 e 113 c.p.c., ai sensi ELl'art. 360, comma primo, n. 3 e 4 c.p.c.. Si censura la pronuncia d'appello nel punto in cui ha ritenuto tardiva la domanda di accertamento ELla avvenuta costituzione contrattuale ELla servitù di passaggio, non solo pedonale ma anche carrabile, sull'aia accessoria al fabbricato, in quanto formulata - in aggiunta alla richiesta di accertamento ELl'usucapione ELla medesima servitù - solo all'udienza di precisazione ELle conclusioni. Il motivo è fondato. E' sufficiente ribadire in proposito che i diritti assoluti - reali o di "status" - si identificano in sé e non in base alla loro fonte, sicché l'attore può mutare il titolo in base al quale chiede la tutela EL diritto assoluto senza incorrere nelle preclusioni (artt. 183, 189 e 345 cod. proc. civ.) e negli oneri (art. 292 cod. proc. civ.) ELla modificazione ELla "causa petendi". 14 Non è poi violato il principio ELla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato se il giudice accolga il "petitum" sulla scorta dì un titolo diverso da quello invocato. Tali diritti appartengono alla categoria dei cosiddetti "diritti autodeterminati", individuati, cioè, in base alla sola indicazione EL loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l'oggetto, onde, nelle azioni a difesa di tali diritti, la "causa petendi" si identifica con il diritto stesso (diversamente da quanto avviene in quelle a difesa dei diritti di credito, nelle quali la "causa petendi" si immedesima con il titolo), mentre il titolo, necessario ai fini ELla prova di esso, non ha alcuna funzione di specificazione ELla domanda (Cass. 2002/2020; Cass. 21641/2019; Cass. 24435/2017; Cass. 8986/2017; Cass. 4192/2017; Cass. s.u. 6627/1998). La richiesta di accertare che la servitù era stata costituita per contratto - formulata all'udienza di precisazione ELle conclusioni - non integrava - quindi - una domanda nuova e non poteva considerarsi preclusa, dovendo essere esaminata nel merito. In conclusione, sono accolti il secondo, il terzo, il quinto, il settimo e il nono motivo EL ricorso principale e il secondo motivo EL ricorso incidentale e sono respinti il primo, il quarto, il sesto e l'ottavo motivo EL ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai, motivi accolti, con u rinvio ELla causa alla Corte d'appello di oio in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo, il terzo, il quinto, il settimo e il nono motivo EL ricorso principale e il secondo motivo EL ricorso incidentale, respinge il primo, il quarto, il sesto e l'ottavo motivo EL ricorso principale ed il primo motivo di quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte ?vto 1/44- d'appello di ~, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. 15 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio ELla Seconda sezione civile, EL giorno 3.2.2021.