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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 30/01/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 7833/2019 R.G.( cui è stato riunito il fascicolo RG 7840/2019), riservata in decisione all'udienza del 14.11.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 4035/2019 TRA
, rapp.ta e difesa dall'avvocato Ciro Esposito giusta procura in calce all' Parte_1 atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Gragnano (NA) Piazza Aubry, 27 APPELLANTE
, rapp.to e difeso dall'avvocato Patrizia Di Nola giusta procura in calce CP_1 all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Gragnano (NA), S.S. per Agerola, 115 APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.te, rapp.to e difeso Controparte_2 dall'avvocato Massimo Di Lello giusta procura in calce all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Cesario Console, 3
APPELLATO E
C.F. , residente in [...] C.F._1
Fermi, 6 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 14 novembre 2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'accoglimento ed insistendo affinchè il giudice volesse riservare in decisione la causa con rinuncia ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intervento volontario, si costituiva innanzi all'ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, nel giudizio avente R.G. n. 9411/2016, promosso da contro nonché la società , Parte_2 CP_3 Controparte_2 rispettivamente indicati quali proprietario dell'autoveicolo Fiat tg. EK507FR e relativa compagnia assicuratrice, per il risarcimento dei danni occorsi al proprio motoveicolo in occasione del sinistro verificatosi in data 5.01.206 in Gragnano, alla via Sepolcri. In particolare il esponeva di essere proprietario del motociclo Triumph tg. Parte_2
DY37611, il quale, in data 05-01-2016, alle ore 15.30, percorreva regolarmente la Via dei Sepolcri in Gragnano, con direzione Castellammare di Stabia, allorquando, nel rallentare in presenza di una curva, veniva attinto alla parte posteriore da un'autovettura Fiat 500 tg. EK507FR.
, intervenuta nel procedimento, deduceva che, nelle medesime circostanze Parte_1 di luogo e di tempo, il veicolo Lancia Y tg. DZ081SG di sua proprietà, mentre percorreva la Via Sepolcri in direzione centro, veniva a sua volta urtato alla parte sinistra dal veicolo Fiat 500 tg. EK507FR, che percorreva la medesima strada, in senso opposto, ed il cui conducente, dopo aver tamponato il motociclo Triumph che lo precedeva, urtava, con la propria parte anterolaterale sinistra la parte laterale sinistra dell'autovettura Lancia Y;
per effetto dell'urto subito, il veicolo Lancia Y riportava danni alla parte laterale sinistra. Entrambi addebitavano il sinistro a colpa esclusiva del conducente il veicolo Fiat 500 tg. EK507FR, di proprietà di e assicurata per la R.C.A. con la CP_3 [...]
Controparte_2
Si costituiva la , la quale eccepiva l'improponibilità della Controparte_2 domanda e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto. Nonostante la regolarità della notifica, ometteva di costituirsi sicché ne CP_3 veniva dichiarata la contumacia. Espletata l'istruttoria, escussi i testi ed espletata la CT, il Giudice di pace di Torre Annunziata, con sent. n. 4035/2019, rigettava entrambe le domande e compensava le spese di lite. Condannava parte attrice e parte intervenuta al pagamento delle spese di CT. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma Parte_1 integrale e, in particolare, accertando la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Fiat 500 tg. EK507FR nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannando il predetto e la al risarcimento di tutti i danni subiti, come Controparte_2 quantificati dalla CT svolta in primo grado;
oltre alla riforma delle spese del doppio grado di giudizio e al pagamento della fase stragiudiziale di entrambi i gradi. La causa veniva riunita con il procedimento RG N. 7840/2019, a sua volta introdotto dal ed avente ad oggetto l'appello proposto avvero la medesima sentenza. Parte_2
In particolare il proponeva gravame chiedendo riformarsi la sentenza Parte_2 gravata n. 4035/2019, accertando la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Fiat 500 tg. EK507FR e disponendo la condanna del predetto e della Controparte_2
, sua compagnia assicuratrice, al risarcimento di tutti i danni patiti, anche
[...] in tal caso quantificati come da ctu espletata in primo grado;
oltre alla riforma delle spese del doppio grado di giudizio e al pagamento della fase stragiudiziale di entrambi i gradi. A fondamento del gravame lamentavano entrambi l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, avendo il primo giudice ingiustamente valutato inattendibili le dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di lite, pur avendo quest'ultimo reso dichiarazioni precise e complete, confermando pienamente la dinamica del sinistro così come rappresentata in citazione e nella missiva stragiudiziale di messa in mora inoltrata all'assicurazione. Inoltre il giudice di pace non aveva considerato che le parti avevano sottoscritto modello CAI contenente la piena conferma della dinamica rappresentata in giudizio e della conseguente responsabilità del conducente il veicolo Fiat 500, così come conferma di tale dinamica si evinceva dal complessivo contenuto della ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado, avendo il giudicante tenuto conto, ai fini della decisione, della sola circostanza sottolineata dal ctu che lo stesso non aveva potuto visionare i veicoli incidentati, non potendosi quindi pronunciare in ordine alla compatibilità dei danni riportati dagli stessi con la dinamica del sinistro. Sulla scorta di tali rilievi, quindi, tanto il , attore in primo grado, quanto Pt_2 Parte_1
, interventrice nel predetto giudizio, chiedevano la riforma della sentenza gravata
[...] con accoglimento delle domande proposte in primo grado e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio la la quale in via preliminare Controparte_2 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex. artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto e diritto. In particolare l'appellata compagnia evidenziava come il teste escusso in primo grado era stato a giusta ragione ritenuto poco attendibile dal giudice atteso che lo stesso era stato estremamente lacunoso nel descrivere i presunti danni riportati dal veicolo della
, mentre riferiva con dovizia di particolari quelli riscontrati sul motociclo Parte_1
Triumph; ciò pur considerando che il teste era stato intimato dall'interventrice e non dall'attore. Nessun valore probatorio, poi, poteva essere riconosciuto al modulo CID allegato in atti, in quanto lo stesso, sottoscritto dal conducente della vettura investitrice e non dalla proprietaria della stessa, non poteva assumere alcun valore confessorio in confronto delle parti. Da ultimo, quanto alle risultanze della CT, l'appellata evidenziava come il consulente nominato in corso di lite, si fosse negativamente pronunciato circa la sussistenza del nesso di causalità fra il sinistro ed i danni rilevati, atteso che “non si può parlare di compatibilità dei danni, in quanto il veicolo convenuto avrebbe urtato singolarmente le due parti attrici e non avendo potuto ispezionare i singoli veicoli protagonisti dell'evento dannoso, senza mettere a confronto tutte le avarie da essi riportate, ciò non è possibile”. Tanto dedotto, chiedeva quindi rigettarsi l'appello con vittoria di spese e compensi di lite. Nonostante la regolarità della notifica, ha omesso di costituirsi sicché ne CP_3 veniva dichiarata la contumacia. 2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1 Sempre in limine litis, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellata, per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, relative alla errata valutazione del materiale istruttorio raccolto, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste. Trattandosi di sentenza di rigetto, la richiesta, in riforma di tale decisione, dell'accoglimento della domanda di risarcimento danni, soddisfa parimenti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
2.2 Ancora in via preliminare, poi, va rilevata la tempestività dell'appello siccome proposto nel termine di sette mesi, considerata la sospensione feriale dei termini, dalla pubblicazione della sentenza gravata ( data di pubblicazione della sentenza 16 maggio 2019 ed atto di appello notificato 13.12.2019 alla compagnia appellata) 3. Le parti appellanti hanno impugnato la sentenza lamentando l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui, non correttamente valutando il complesso delle risultanze istruttorie, ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro. Il giudice di prime cure, infatti, ha rigettato la domanda proposta ritenendo non sufficientemente provata la dinamica del sinistro alla luce della lacunosità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in corso di lite, nonché degli esiti della CT svoltasi in assenza dei veicoli coinvolti nel sinistro. Le motivazioni addotte dal giudice di prime cure, a parere di questo giudice, appaiono corrette e come tali meritevoli di conferma in ragione delle seguenti osservazioni. Ritiene infatti questo giudice che, soprattutto alla luce del fatto che l'intero impianto istruttorio si fonda principalmente su un'unica deposizione testimoniale e che le dichiarazioni rese dal teste si palesano incomplete, oltre che in contrasto rispetto alla narrativa in fatto dell'atto di citazione, le omissioni e le contraddizioni nelle quali è incorso il teste ne minino l'attendibilità, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali di parte attrice sono di fatto rimaste prive di qualsivoglia prova. Va ribadito in via preliminare che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile, sez. III, 30/03/2010, n. 7763; in senso conforme cfr. Cass. 21 agosto 2004 n. 16529). Tanto premesso, l'unico teste escusso, , ha reso una deposizione lacunosa, Tes_1 generica, in parte contraddittoria e dunque insufficiente a dimostrare la dinamica del sinistro. Lo stesso infatti nulla ha riferito in merito a circostanze rilevanti ai fini della prova della verificazione e della dinamica dell'incidente quali le condizioni metereologiche, lo stato in cui versava il manto stradale, la situazione di traffico della strada teatro del presunto incidente nonché la velocità a cui procedevano i veicoli coinvolti nel sinistro, né se vi fossero in quel momento in transito altri veicoli. Il teste inoltre nulla ha riferito circa la condotta di guida nell'occasione tenuta dal conducente del veicolo Ypsilon, ossia se quest'ultimo avesse posto in essere qualche manovra di emergenza o se avesse in qualche modo cercato di evitare l'impatto. Inoltre la descrizione della dinamica e delle cause del sinistro risulta non coincidente rispetto alla descrizione contenuta nella narrativa in fatto dell'atto di intervento della e nella relativa lettera di messa in mora;
Parte_1 invero il teste riferiva che a seguito della collisione con il motoveicolo Triumph la Fiat 500 della convenuta invadeva l'opposta corsia di marcia, sulla quale si trovava il veicolo della
, andando a collidere con la parte anteriore sinistra con la parte sinistra della Parte_1
Lancia Ypsilon dalla stessa condotta, mentre tanto nella comparsa di intervento quanto nella lettera stragiudiziale di mossa in mora, tale circostanza non viene affatto menzionata. Ciò a tacer del fatto che rappresenta senz'altro un'anomalia che a fronte di un sinistro che ha coinvolto due autoveicoli ed un motoveicolo, non sia intervenuta alcuna autorità e che il conducente del , pur essendo caduto al suolo per effetto CP_4 dell'urto subito ed avendo riportato vari danni al motoveicolo, non abbia subito lesioni e neppure si sia recato presso il pronto soccorso per una verifica in tal senso (ciò sebbene il teste abbia riferito che dopo l'urto i soggetti coinvolti si siano curati in primo luogo di portare soccorso proprio al conducente del motoveicolo che per effetto dell'incidente era caduto al suolo). A fronte di tali evidenti lacune nelle dichiarazioni del teste, si pongono le conclusioni cui è pervenuto il CT Tecnico P.A. in data 3.08.2018 le quali ben possono essere Per_1 valutate dal Giudice concorrendo a formare il suo convincimento. Sul punto preme osservare che la c.t.u. espletata in primo grado è estimativa dei danni e non supplisce alle carenze probatorie. Infatti, la c.t.u. non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi. Esso è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio. La Suprema Corte afferma chiaramente che la c.t.u. non deve costituire una relevatio ab onere probandi, né uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate, né tantomeno deve avere funzione esplorativa, salvo il limite in cui essa diventa lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (es. prove immunoematologiche e genetiche, determinazione del nesso di causalità tra fatto illecito – comunque già dimostrato nella individuazione della condotta illecita - e lesioni, ecc.); “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Cass. civ., sez. 6 – lav., ord. 8-2-2011, n. 3139). Nel caso in esame, la CT non ha sopperito alla mancata allegazione e precisazione delle modalità dell'evento; difatti, avvalorando questa tesi, lo stesso CT incaricato in primo grado, ha dichiarato: “non si può parlare di compatibilità dei danni in quanto il veicolo convenuto avrebbe urtato singolarmente le due parti attrici e non avendo potuto ispezionare i singoli veicoli protagonisti dell'evento dannoso senza mettere a confronto tutte le avarie da essi riportate, ciò non è possibile. (…) Lo scrivente CT non ha ispezionato i veicoli di parte attrice;
pertanto, si limiterà ad effettuare stime a solo scopo indicativo ed informativo sulla base della scorta documentale versata negli atti di causa, tenendo in considerazione il valore commerciale degli stessi”. La predetta relazione peritale quindi, in mancanza dei veicoli coinvolti, ha potuto esprimere solo una valutazione di astratta coerenza della dinamica del sinistro con quanto riferito dal teste escusso, non potendosi pronunciare circa la compatibilità dei danni in mancanza della possibilità di ispezionare i veicoli coinvolti. Ebbene, tali risultati della consulenza, del tutto ipotetici e dubitativi, uniti alla circostanza che l'impianto probatorio di parte attrice si fonda su un'unica testimonianza, peraltro generica e contraddittoria, non consente di ritenere raggiunta un'adeguata prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione e nella comparsa di intervento, con la conseguenza che le deduzioni degli odierni appellanti sono rimaste al livello di mere asserzioni prive di riscontro probatorio. Parimenti condivisibile deve ritenersi la decisione del giudice di prime cure anche laddove ha ritenuto non dirimente – non facendone menzione alcuna in sentenza - il modello CAI sottoscritto dal conducente il veicolo di parte convenuta, stante il carattere di presunzione semplice che la giurisprudenza pacifica attribuisce a tale documento. In ragione delle motivazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che correttamente il giudice di prime cure non abbia ritenuto adempiuto l'onere probatorio gravante sull'attore e sull'interventrice . Parte_2 Parte_1
Alla luce di quanto esposto, l'appello non può essere accolto e le domande vanno rigettate. Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite del giudizio di appello, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.201,00, secondo grado: fase studio, euro 212,50; fase introduttiva, euro 212,50; fase istruttoria/trattazione, euro 425,50; fase decisionale, euro 425,500). Nulla sulle spese in favore di , stante la sua contumacia. CP_3
Risultando gli appellanti soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti n. 7833/2019 R.G. e n. 7840/2019 R.G., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
Part
• Rigetta gli appelli proposti da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Giudice di pace di Torre Annunziata n. 4035/2019;
• condanna e al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_2 di secondo grado in favore di , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., che liquida in euro 1.276,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
• dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, li 25.01.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello
, rapp.ta e difesa dall'avvocato Ciro Esposito giusta procura in calce all' Parte_1 atto di appello, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Gragnano (NA) Piazza Aubry, 27 APPELLANTE
, rapp.to e difeso dall'avvocato Patrizia Di Nola giusta procura in calce CP_1 all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Gragnano (NA), S.S. per Agerola, 115 APPELLANTE E
, in persona del legale rapp.te p.te, rapp.to e difeso Controparte_2 dall'avvocato Massimo Di Lello giusta procura in calce all'atto di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Via Cesario Console, 3
APPELLATO E
C.F. , residente in [...] C.F._1
Fermi, 6 APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: all'udienza del 14 novembre 2024 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi chiedendone l'accoglimento ed insistendo affinchè il giudice volesse riservare in decisione la causa con rinuncia ai termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di intervento volontario, si costituiva innanzi all'ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Torre Annunziata, nel giudizio avente R.G. n. 9411/2016, promosso da contro nonché la società , Parte_2 CP_3 Controparte_2 rispettivamente indicati quali proprietario dell'autoveicolo Fiat tg. EK507FR e relativa compagnia assicuratrice, per il risarcimento dei danni occorsi al proprio motoveicolo in occasione del sinistro verificatosi in data 5.01.206 in Gragnano, alla via Sepolcri. In particolare il esponeva di essere proprietario del motociclo Triumph tg. Parte_2
DY37611, il quale, in data 05-01-2016, alle ore 15.30, percorreva regolarmente la Via dei Sepolcri in Gragnano, con direzione Castellammare di Stabia, allorquando, nel rallentare in presenza di una curva, veniva attinto alla parte posteriore da un'autovettura Fiat 500 tg. EK507FR.
, intervenuta nel procedimento, deduceva che, nelle medesime circostanze Parte_1 di luogo e di tempo, il veicolo Lancia Y tg. DZ081SG di sua proprietà, mentre percorreva la Via Sepolcri in direzione centro, veniva a sua volta urtato alla parte sinistra dal veicolo Fiat 500 tg. EK507FR, che percorreva la medesima strada, in senso opposto, ed il cui conducente, dopo aver tamponato il motociclo Triumph che lo precedeva, urtava, con la propria parte anterolaterale sinistra la parte laterale sinistra dell'autovettura Lancia Y;
per effetto dell'urto subito, il veicolo Lancia Y riportava danni alla parte laterale sinistra. Entrambi addebitavano il sinistro a colpa esclusiva del conducente il veicolo Fiat 500 tg. EK507FR, di proprietà di e assicurata per la R.C.A. con la CP_3 [...]
Controparte_2
Si costituiva la , la quale eccepiva l'improponibilità della Controparte_2 domanda e ne chiedeva il rigetto in quanto infondata in fatto ed in diritto. Nonostante la regolarità della notifica, ometteva di costituirsi sicché ne CP_3 veniva dichiarata la contumacia. Espletata l'istruttoria, escussi i testi ed espletata la CT, il Giudice di pace di Torre Annunziata, con sent. n. 4035/2019, rigettava entrambe le domande e compensava le spese di lite. Condannava parte attrice e parte intervenuta al pagamento delle spese di CT. Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello , chiedendone la riforma Parte_1 integrale e, in particolare, accertando la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Fiat 500 tg. EK507FR nella causazione del sinistro e, per l'effetto, condannando il predetto e la al risarcimento di tutti i danni subiti, come Controparte_2 quantificati dalla CT svolta in primo grado;
oltre alla riforma delle spese del doppio grado di giudizio e al pagamento della fase stragiudiziale di entrambi i gradi. La causa veniva riunita con il procedimento RG N. 7840/2019, a sua volta introdotto dal ed avente ad oggetto l'appello proposto avvero la medesima sentenza. Parte_2
In particolare il proponeva gravame chiedendo riformarsi la sentenza Parte_2 gravata n. 4035/2019, accertando la responsabilità esclusiva del conducente il veicolo Fiat 500 tg. EK507FR e disponendo la condanna del predetto e della Controparte_2
, sua compagnia assicuratrice, al risarcimento di tutti i danni patiti, anche
[...] in tal caso quantificati come da ctu espletata in primo grado;
oltre alla riforma delle spese del doppio grado di giudizio e al pagamento della fase stragiudiziale di entrambi i gradi. A fondamento del gravame lamentavano entrambi l'erronea valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle risultanze dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, avendo il primo giudice ingiustamente valutato inattendibili le dichiarazioni rese dal teste escusso in corso di lite, pur avendo quest'ultimo reso dichiarazioni precise e complete, confermando pienamente la dinamica del sinistro così come rappresentata in citazione e nella missiva stragiudiziale di messa in mora inoltrata all'assicurazione. Inoltre il giudice di pace non aveva considerato che le parti avevano sottoscritto modello CAI contenente la piena conferma della dinamica rappresentata in giudizio e della conseguente responsabilità del conducente il veicolo Fiat 500, così come conferma di tale dinamica si evinceva dal complessivo contenuto della ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado, avendo il giudicante tenuto conto, ai fini della decisione, della sola circostanza sottolineata dal ctu che lo stesso non aveva potuto visionare i veicoli incidentati, non potendosi quindi pronunciare in ordine alla compatibilità dei danni riportati dagli stessi con la dinamica del sinistro. Sulla scorta di tali rilievi, quindi, tanto il , attore in primo grado, quanto Pt_2 Parte_1
, interventrice nel predetto giudizio, chiedevano la riforma della sentenza gravata
[...] con accoglimento delle domande proposte in primo grado e vittoria delle spese del doppio grado di giudizio. Si costituiva in giudizio la la quale in via preliminare Controparte_2 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ex. artt. 342 e 348 bis c.p.c., e nel merito insisteva per il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto e diritto. In particolare l'appellata compagnia evidenziava come il teste escusso in primo grado era stato a giusta ragione ritenuto poco attendibile dal giudice atteso che lo stesso era stato estremamente lacunoso nel descrivere i presunti danni riportati dal veicolo della
, mentre riferiva con dovizia di particolari quelli riscontrati sul motociclo Parte_1
Triumph; ciò pur considerando che il teste era stato intimato dall'interventrice e non dall'attore. Nessun valore probatorio, poi, poteva essere riconosciuto al modulo CID allegato in atti, in quanto lo stesso, sottoscritto dal conducente della vettura investitrice e non dalla proprietaria della stessa, non poteva assumere alcun valore confessorio in confronto delle parti. Da ultimo, quanto alle risultanze della CT, l'appellata evidenziava come il consulente nominato in corso di lite, si fosse negativamente pronunciato circa la sussistenza del nesso di causalità fra il sinistro ed i danni rilevati, atteso che “non si può parlare di compatibilità dei danni, in quanto il veicolo convenuto avrebbe urtato singolarmente le due parti attrici e non avendo potuto ispezionare i singoli veicoli protagonisti dell'evento dannoso, senza mettere a confronto tutte le avarie da essi riportate, ciò non è possibile”. Tanto dedotto, chiedeva quindi rigettarsi l'appello con vittoria di spese e compensi di lite. Nonostante la regolarità della notifica, ha omesso di costituirsi sicché ne CP_3 veniva dichiarata la contumacia. 2. In limine litis, va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 c.p.c.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito.
2.1 Sempre in limine litis, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dall'appellata, per mancanza di specificità dei motivi di appello, atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, relative alla errata valutazione del materiale istruttorio raccolto, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste. Trattandosi di sentenza di rigetto, la richiesta, in riforma di tale decisione, dell'accoglimento della domanda di risarcimento danni, soddisfa parimenti i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
2.2 Ancora in via preliminare, poi, va rilevata la tempestività dell'appello siccome proposto nel termine di sette mesi, considerata la sospensione feriale dei termini, dalla pubblicazione della sentenza gravata ( data di pubblicazione della sentenza 16 maggio 2019 ed atto di appello notificato 13.12.2019 alla compagnia appellata) 3. Le parti appellanti hanno impugnato la sentenza lamentando l'erroneità della decisione del giudice di prime cure nella parte in cui, non correttamente valutando il complesso delle risultanze istruttorie, ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro. Il giudice di prime cure, infatti, ha rigettato la domanda proposta ritenendo non sufficientemente provata la dinamica del sinistro alla luce della lacunosità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso in corso di lite, nonché degli esiti della CT svoltasi in assenza dei veicoli coinvolti nel sinistro. Le motivazioni addotte dal giudice di prime cure, a parere di questo giudice, appaiono corrette e come tali meritevoli di conferma in ragione delle seguenti osservazioni. Ritiene infatti questo giudice che, soprattutto alla luce del fatto che l'intero impianto istruttorio si fonda principalmente su un'unica deposizione testimoniale e che le dichiarazioni rese dal teste si palesano incomplete, oltre che in contrasto rispetto alla narrativa in fatto dell'atto di citazione, le omissioni e le contraddizioni nelle quali è incorso il teste ne minino l'attendibilità, con la conseguenza che le asserzioni unilaterali di parte attrice sono di fatto rimaste prive di qualsivoglia prova. Va ribadito in via preliminare che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza in un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cassazione civile, sez. III, 30/03/2010, n. 7763; in senso conforme cfr. Cass. 21 agosto 2004 n. 16529). Tanto premesso, l'unico teste escusso, , ha reso una deposizione lacunosa, Tes_1 generica, in parte contraddittoria e dunque insufficiente a dimostrare la dinamica del sinistro. Lo stesso infatti nulla ha riferito in merito a circostanze rilevanti ai fini della prova della verificazione e della dinamica dell'incidente quali le condizioni metereologiche, lo stato in cui versava il manto stradale, la situazione di traffico della strada teatro del presunto incidente nonché la velocità a cui procedevano i veicoli coinvolti nel sinistro, né se vi fossero in quel momento in transito altri veicoli. Il teste inoltre nulla ha riferito circa la condotta di guida nell'occasione tenuta dal conducente del veicolo Ypsilon, ossia se quest'ultimo avesse posto in essere qualche manovra di emergenza o se avesse in qualche modo cercato di evitare l'impatto. Inoltre la descrizione della dinamica e delle cause del sinistro risulta non coincidente rispetto alla descrizione contenuta nella narrativa in fatto dell'atto di intervento della e nella relativa lettera di messa in mora;
Parte_1 invero il teste riferiva che a seguito della collisione con il motoveicolo Triumph la Fiat 500 della convenuta invadeva l'opposta corsia di marcia, sulla quale si trovava il veicolo della
, andando a collidere con la parte anteriore sinistra con la parte sinistra della Parte_1
Lancia Ypsilon dalla stessa condotta, mentre tanto nella comparsa di intervento quanto nella lettera stragiudiziale di mossa in mora, tale circostanza non viene affatto menzionata. Ciò a tacer del fatto che rappresenta senz'altro un'anomalia che a fronte di un sinistro che ha coinvolto due autoveicoli ed un motoveicolo, non sia intervenuta alcuna autorità e che il conducente del , pur essendo caduto al suolo per effetto CP_4 dell'urto subito ed avendo riportato vari danni al motoveicolo, non abbia subito lesioni e neppure si sia recato presso il pronto soccorso per una verifica in tal senso (ciò sebbene il teste abbia riferito che dopo l'urto i soggetti coinvolti si siano curati in primo luogo di portare soccorso proprio al conducente del motoveicolo che per effetto dell'incidente era caduto al suolo). A fronte di tali evidenti lacune nelle dichiarazioni del teste, si pongono le conclusioni cui è pervenuto il CT Tecnico P.A. in data 3.08.2018 le quali ben possono essere Per_1 valutate dal Giudice concorrendo a formare il suo convincimento. Sul punto preme osservare che la c.t.u. espletata in primo grado è estimativa dei danni e non supplisce alle carenze probatorie. Infatti, la c.t.u. non è un mezzo di prova, né tantomeno può costituire una relevatio ab onere probandi. Esso è essenzialmente un ausilio di natura tecnica di valutazione delle risultanze di causa, quelle risultanze che sono e devono essere il frutto delle allegazioni e delle prove delle parti, sicché l'attività del c.t.u. e l'esercizio dei suoi poteri si devono uniformare a tale principio. La Suprema Corte afferma chiaramente che la c.t.u. non deve costituire una relevatio ab onere probandi, né uno strumento per aggirare preclusioni ormai maturate, né tantomeno deve avere funzione esplorativa, salvo il limite in cui essa diventa lo strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche (es. prove immunoematologiche e genetiche, determinazione del nesso di causalità tra fatto illecito – comunque già dimostrato nella individuazione della condotta illecita - e lesioni, ecc.); “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (Cass. civ., sez. 6 – lav., ord. 8-2-2011, n. 3139). Nel caso in esame, la CT non ha sopperito alla mancata allegazione e precisazione delle modalità dell'evento; difatti, avvalorando questa tesi, lo stesso CT incaricato in primo grado, ha dichiarato: “non si può parlare di compatibilità dei danni in quanto il veicolo convenuto avrebbe urtato singolarmente le due parti attrici e non avendo potuto ispezionare i singoli veicoli protagonisti dell'evento dannoso senza mettere a confronto tutte le avarie da essi riportate, ciò non è possibile. (…) Lo scrivente CT non ha ispezionato i veicoli di parte attrice;
pertanto, si limiterà ad effettuare stime a solo scopo indicativo ed informativo sulla base della scorta documentale versata negli atti di causa, tenendo in considerazione il valore commerciale degli stessi”. La predetta relazione peritale quindi, in mancanza dei veicoli coinvolti, ha potuto esprimere solo una valutazione di astratta coerenza della dinamica del sinistro con quanto riferito dal teste escusso, non potendosi pronunciare circa la compatibilità dei danni in mancanza della possibilità di ispezionare i veicoli coinvolti. Ebbene, tali risultati della consulenza, del tutto ipotetici e dubitativi, uniti alla circostanza che l'impianto probatorio di parte attrice si fonda su un'unica testimonianza, peraltro generica e contraddittoria, non consente di ritenere raggiunta un'adeguata prova della verificazione del sinistro secondo le modalità descritte in citazione e nella comparsa di intervento, con la conseguenza che le deduzioni degli odierni appellanti sono rimaste al livello di mere asserzioni prive di riscontro probatorio. Parimenti condivisibile deve ritenersi la decisione del giudice di prime cure anche laddove ha ritenuto non dirimente – non facendone menzione alcuna in sentenza - il modello CAI sottoscritto dal conducente il veicolo di parte convenuta, stante il carattere di presunzione semplice che la giurisprudenza pacifica attribuisce a tale documento. In ragione delle motivazioni che precedono, pertanto, deve ritenersi che correttamente il giudice di prime cure non abbia ritenuto adempiuto l'onere probatorio gravante sull'attore e sull'interventrice . Parte_2 Parte_1
Alla luce di quanto esposto, l'appello non può essere accolto e le domande vanno rigettate. Ogni altra questione resta assorbita.
4. Le spese di lite del giudizio di appello, seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.201,00, secondo grado: fase studio, euro 212,50; fase introduttiva, euro 212,50; fase istruttoria/trattazione, euro 425,50; fase decisionale, euro 425,500). Nulla sulle spese in favore di , stante la sua contumacia. CP_3
Risultando gli appellanti soccombente, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti n. 7833/2019 R.G. e n. 7840/2019 R.G., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
Part
• Rigetta gli appelli proposti da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 del Giudice di pace di Torre Annunziata n. 4035/2019;
• condanna e al pagamento delle spese processuali Parte_1 Parte_2 di secondo grado in favore di , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., che liquida in euro 1.276,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a. se dovute;
• dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte degli impugnanti soccombenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, li 25.01.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello