Art. 25. Modifica all'articolo 705 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. All'articolo 705, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , le parole: «, se unici superstiti» sono soppresse.
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 705, comma 1, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 705 (Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate). -1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:
a) nei limiti delle vacanze organiche;
b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo di stato maggiore;
c) previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 635, a eccezione del limite di altezza che e' stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.».
Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 705, comma 1, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 705 (Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate). -1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative, individuate con decreto del Ministro della difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89 e 92, comma 1:
a) nei limiti delle vacanze organiche;
b) previo superamento di un corso propedeutico svolto con modalita' definite dal relativo Capo di stato maggiore;
c) previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 635, a eccezione del limite di altezza che e' stabilito in misura non inferiore a metri 1,50.».