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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1031/2024 L.P. Parte_1
[...] Pt_2
AURIZIO
[...]
Pt_3 [...]
LENA Parte_4
RD NA contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera degli Avv.ti FALLUCCHI SEVERINO e MARSELLI EMANUELE per la parte ricorrente e dell'Avv. CRINCOLI ROCCO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 06/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1031 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 residente a [...] CP_1
c.f. , Parte_5 C.F._2 residente a [...], CP_1
, c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_3 residente a , Str. Pian della Quercia n.5/D, CP_1 f. CP_3 C.F._4 residente a , Via Biga di Castro n.6, CP_1
c.f. , Controparte_4 C.F._5 residente a [...], CP_1 VISCARD c.f. , C.F._6 residente a , Str. Buon Respiro n.14 CP_1 tutti rappr e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Emanuele Marselli (c.f.
- P.E.C. e dall'Avv. C.F._7 Email_1 hi P.E.C. C.F._8
, elettivamente domiciliati presso lo studio legale Email_2 ocura allegata al ricorso introduttivo, rilasciata ai sensi dell'articolo 83 III° comma c.p.c. su foglio separato, dal quale è stata estratta copia per immagine su supporto informatico inserita nella busta telematica contenente il ricorso (i sopra citati difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche inerenti il presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicato). RICORRENTE E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con se (VT), Via E. Fermi 15, rappresentata e difesa, giusta procura digitalmente allegata alla memoria difensiva, dall'Avv. Rocco Crincoli, Codice Fiscale , PEC , CodiceFiscale_9 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Bainsizza 3 RESISTENTE OGGETTO: diritto alla pausa pranzo e indennità sostitutiva del servizio mensa CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con ricorso depositato in data 18.7.2024 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti in servizio presso l'ospedale di Civita Castellana, con mansioni di Operatore Socio Sanitario o infermieri con orario di servizio secondo i turni 7.00-14.00, 14.00-21.00 e 21.00-7.00, hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo che la aveva istituito il servizio di Parte_7 mensa solo presso l'ospedale e quello di Civita Castellana, garantendone la fruibilità CP_5 limitatamente all'orario antimeridiano del pranzo e non anche ai dipendenti in turno nelle ore pomeridiane e serali;
che inoltre per il personale sanitario impiegato in servizio presso gli altri ospedali della Provincia di , la non aveva istituito alcun servizio mensa, erogando CP_1 Pt_8 esclusivamente n.10 buoni pasto mensili a ciascun dipendente, a prescindere dal numero effettivo dei turni di servizio svolti (mediamente 26 turni al mese tra mattina, pomeriggio e notte); che la contrattazione Integrativa Comparto Sanità garantisce al lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in turni, con impossibilità oggettiva di consumare il pasto presso la propria abitazione, di usufruire di una pausa e di un servizio mensa presso l'azienda, o, in caso contrario, di riconoscergli il diritto ad ottenere in cambio un'indennità economica (c.d. buono pasto) corrispondente al valore del pasto non potuto consumare, così come del diritto alla pausa persa;
che i ricorrenti, in ragione dell'articolazione dei turni di servizio giornalieri superiori alle 6 ore (mattina 07:00/14:00, pomeriggio 14:00/22:00, notte 22:00/7:00), avevano (ed hanno) diritto di fruire della pausa per il servizio mensa o, in alternativa, di percepire in busta paga il controvalore economico dell'omesso servizio, ossia il c.d. buono pasto giornaliero per ogni turno svolto;
che la mancata erogazione del servizio, anche con modalità alternative, assume natura di inadempimento contrattuale e legittima i ricorrenti alla pretesa risarcitoria sulla base del valore singolo di € 5,16. Tutto ciò esposto hanno dedotto il loro diritto a fruire dei buoi pasto ai sensi dell'art. 29 CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto sanità del 7.4.1999, modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009 e dell'art. 27, comma 4, del CCNL 2016-2018, letti in combinato disposto con l'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 ed hanno quindi concluso chiedendo "- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla fruizione del servizio mensa o di modalità sostitutive della stessa (c.d. buono pasto) per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore ai sensi dell'art. 29, comma 2, C.C.N.L. integrativo sanità del 20 settembre 2001 e successive modifiche o integrazioni contrattuali;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' … alle norme alle norme del CCNL Controparte_1
Comparto Sanità e di legge (art. 29, comma 2, C.C.N.L. integrativo Sanità del 20 settembre 2001 e CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, Capo II, Art. 43 “Orario di lavoro”, comma 4 coordinato con l'art.8 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66); per l'effetto - condannare la , a Controparte_6 corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento e di indennità sostitutiva del servizio mensa, per il periodo lavorativo dal luglio 2015 al dicembre 2023, le seguenti somme: a) € 5.552,16 Parte_1
b) € 2.564,52 Parte_5
c) € 1.707,96 Controparte_2
d) € 3.890,64 CP_3
e) € 3.044,40 Parte_9
f) RD NA € 3.230,16 ovvero a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo saldo;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari” La si è costituita osservando che il servizio mensa predisposto nell'orario Parte_7 antimeridiano del pranzo era pacificamente accessibile tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 12,30 alle ore 15,00 ed abbracciava quindi sia il turno della mattina (07 -14) sia quello del pomeriggio (14-21) conformemente a quanto previsto dall'art. 43 del CCNL 2 novembre 2022; che per i turni notturni (21-7) era stato predisposto l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutiva ovvero mediante la prenotazione (di persona o anche telefonicamente) del pasto con la modalità da asporto, il cd. cestino;
che doveva quindi escludersi Part qualsiasi inadempimento contrattuale ed ogni conseguente responsabilità risarcitoria della Ad ogni buon conto l'azienda ha eccepito la prescrizione parziale del credito e l'erroneità dei conteggi invocando l'espletamento di CTU contabile. In virtù di tali argomenti ha concluso chiedendo "- In via principale rigettare integralmente il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
- In via subordinata limitare le somme eventualmente riconosciute alla verifica delle turnazioni effettivamente svolte escludendo sulle stesse somme l'applicabilità della rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari". La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
RICOSTRUZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato dall'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999, ai sensi del quale: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione è stata modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, nel modo seguente: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. … “
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Da tale disciplina è possibile desumere quanto segue: a) tutti i dipendenti hanno diritto alla mensa
“in relazione alla particolare articolazione dell'orario”; b) le aziende hanno la facoltà di istituire mense di servizio “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”, ma, in caso di assenza del servizio di mensa, hanno l'obbligo di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive;
c) la disciplina dell'organizzazione e della gestione dei servizi (di mensa e sostitutivo) è devoluta alla contrattazione integrativa aziendale, mentre la disciplina della fruibilità e dell'esercizio del diritto di mensa (compresa pertanto la delimitazione dell'ambito soggettivo dei lavoratori destinatari del diritto) rimane riservata alla contrattazione collettiva nazionale. Assumono quindi i ricorrenti che la ratio della disciplina collettiva era quella di assicurare ai lavoratori impossibilitati per ragioni di servizio a consumare il pasto presso la propria abitazione, di usufruire di un servizio mensa o sostitutivo e, in caso contrario, di un'indennità economica (c.d. buono pasto) corrispondente al valore del pasto non potuto consumare. Assumono altresì Part che la aveva predisposto il servizio solo all'interno dell'ospedale e solo in favore dei CP_5 dipendenti in turno antimeridiano, mentre per il personale presso i diversi nosocomi della Provincia (Tarquinia, aveva assicurato l'erogazione di buoni CP_7 CP_8 pasto nel limite numerico di 10 al mese, a prescindere dai turni lavorativi svolti a cavallo con il pranzo o con la cena. L'azienda replica che – incontestata la fruibilità in occasione dei turni di lavoro antimeridiani – il servizio mensa sia accessibile dai ricorrenti tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 12,30 alle ore 15,00; che tale orario abbraccerebbe sia il turno della mattina con orario 07 -14 sia quello del pomeriggio 14-21, sicché ciascun ricorrente ne aveva potuto usufruire in occasione della pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43 del CCNL del 2 novembre 2022, tanto nel turno antimeridiano che in pomeridiano (nei giorni feriali, festivi e domeniche); che per i turni notturni (21-7) l'azienda aveva predisposto l'esercizio del diritto con modalità sostitutiva, con modalità da asporto, il cd. cestino (preparato dalla cucina della mensa), mediante prenotazione (anche telefonica) e che anche in questo caso i dipendenti ne avrebbero potuto fruire durante il turno di pausa. Alla luce di tali elementi ha negato qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale.
L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE Punto centrale della controversia sembra essere la corretta interpretazione della disciplina contenuta nell'art. 29 del CCNL del 2001. Come si è visto la contrattazione collettiva aveva inteso riconoscere il diritto al servizio mensa (da fruirsi fuori dell'orario di lavoro per una durata non superiore a 30 minuti da rilevare con i normali strumenti di controllo dell'orario) a tutti i dipendenti
… in relazione alla particolare articolazione dell'orario. I ricorrenti hanno sostenuto che il riferimento alla particolare articolazione dell'orario sia da leggere in stretta correlazione (se non fatto coincidere) con il “diritto alla pausa” che ogni lavoratore ha diritto di effettuare, allorché effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore. Se ne dovrebbe desumere che anche a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa o del servizio sostitutivo da asporto, il dipendente avrebbe diritto al buono pasto ogni qualvolta non sia concessa la possibilità di effettuare la pausa di circa 30 minuti nel corso della quale effettuare il pasto. Tale orientamento trae fondato sull'art. 8 del d.lgs 8 aprile 2003, n. 66 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") secondo il quale "
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. …". Va a questo punto rammentato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda, la possibilità di fruizione della pausa dopo sei ore di lavoro, era stata negata al personale turnista sia dal CCNL comparto sanità 2016-2018 che da quello del 2022. L'art. 27, comma 4, del CCNL comparto sanità 2016-2018, dispone infatti che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. Di identico tenore è l'art. 43 co. 4 del CCNL comparto sanità 2019-2021 (il quale ugualmente recita: "
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)"). Poste, l'impossibilità per il personale turnista di usufruire della pausa lavorativa, la riconducibilità degli odierni ricorrente nella predetta categoria di lavoratori e l'assegnazione ai medesimi di turni di lavoro superiori alle sei ore, può ritenersi assodato che, contrariamente a quanto dedotto dall'azienda, trascorse le prime sei ore di servizio, costoro non avrebbero avuto modo di effettuare le prescritta pausa finalizzata anche alla consumazione del pasto. La problematica si sposta dunque dal piano della astratta fruibilità del servizio mensa, su quello della concreta possibilità di usufruire delle pause lavorative. Si tratta in altri termini di stabilire se la particolare articolazione del loro orario di lavoro, resa necessaria dalle esigenze organizzative aziendali, sia tale da impedire la fruizione delle pause e quindi dell'eventuale servizio mensa, ancorché il medesimo sia stato predisposto dall'azienda, e se ciò sia di per sé sufficiente al riconoscimento del rivendicato diritto al c.d. servizio sostitutivo della mensa costituito dai buoni pasto (impostazione questa che rende automaticamente superflua la prova delle concrete modalità con le quali il servizio mensa sia stato fornito dall'azienda). Questo giudicante deve al riguardo prendere atto che in tal senso risulta orientata la più recente giurisprudenza di legittimità. Secondo la S.C. infatti "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021); ciò perché il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo" (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)" (Sez. L Sentenza n. 5547 del 01/03/2021). La Suprema Corte di Cassazione, ha dunque interpretato l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999 (il quale prevede che il pasto vada consumato al di fuori dell'orario di lavoro, che il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti), alla luce dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), ravvisando la particolare articolazione dell'orario in relazione alla concreta possibilità di beneficiare dell'intervallo lavorativo qualora l'orario ecceda il limite delle sei ore continuative. Ha conseguentemente desunto che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e, in particolare, è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa (così, Cass. n. 5547/2021; v. anche sent. nr. 31137 del 28 novembre 2019). Richiamando le precedenti pronunce la Suprema Corte, inoltre, ha ulteriormente precisato che “questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto Sanità 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021)” (così, Cass. sez. VI, n. 15629 del 04/06/2021; nello stesso senso da ultimo cfr. anche ord. n. 21440 del 31.07.2024). Deve conseguentemente ritenersi che l'attribuzione del buono pasto sia condizionata dalla concreta impossibilità di effettuazione della pausa pranzo a cui il lavoratore avrebbe diritto a seguito dello svolgimento di lavoro giornaliero per almeno sei ore e ciò a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa e della stessa coincidenza delle pause con le fasce orarie normalmente destinate alla consumazione dei pasti. Nella specie, l'impossibilità per i ricorrenti turnisti, di fruire della pausa pranzo, comportava il loro diritto ai buoni pasto per ogni turno lavorativo di oltre sei ore. La mancata erogazione dei buoni quale servizio sostitutivo della mensa costituisce inadempimento contrattuale che legittima la richiesta di risarcimento del danno.
DELLA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE E PRESCRIZIONE I ricorrenti hanno correttamente rammentato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
il pasto non è monetizzabile ma la sua mancata erogazione, anche con modalità alternative, costituisce inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria;
esclusa la natura retributiva della pretesa il corrispondente diritto risarcitorio deve peraltro ritenersi soggetto al termine decennale di prescrizione. Ai fini della quantificazione del credito risarcitorio i ricorrenti hanno fatto riferimento al valore di ciascun buono pasto di € 5,16 riconosciuto dall'azienda ai dipendenti in servizio negli altri ospedali della Provincia di in cui non risulta istituito in servizio mensa. Deve tuttavia CP_1 prendersi atto che la quota a carico dell'azienda ammonta alla minor somma di € 4,13. La domanda risarcitoria risulta inoltre limitata ai soli turni pomeridiani, notturni e festivi in cui i ricorrenti non avevano potuto fruire delle pause lavorative e del servizio mensa;
hanno invece escluso i turni antimeridiani riconoscendone la fruizione diretta. Il predetto valore deve essere rapportato al numero complessivo dei turni di lavoro (pomeridiani notturni e festivi) espletati nel periodo oggetto della rivendicazione (2015-2023), ricavabile dai prospetti paga di ciascun ricorrente e mai fatti oggetto di contestazione. Alla luce di tali premesse l'azienda va condannata al pagamento delle seguenti somme in favore di ciascun ricorrente, a titolo risarcitorio, per la mancata erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, per il periodo lavorativo dal luglio 2015 al dicembre 2023: a) € 4443,88 Parte_1
b) € 2052,61 Parte_5
c) € 1367,03 Controparte_2
d) € 3114,02 CP_3
e) € 2436,70 Parte_9
f) RD NA € 2585,38 I suddetti importi sono da maggiorare con la maggior somma tra interessi legali e maggior danno dalla maturazione del credito al saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da Parte_1 Parte_5 CP_2
, e RD NA nei confronti di
[...] CP_3 Controparte_4
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla Controparte_1 fruizione del servizio mensa o di modalità sostitutive della stessa (c.d. buono pasto) per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore ai sensi dell'art. 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 e successive modifiche o integrazioni contrattuali;
- accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale dell' Controparte_1
e per l'effetto condanna la medesima a corrispondere ai ricorrenti a titolo di
[...] risarcimento per omessa erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, per il periodo lavorativo dal luglio 2015 al dicembre 2023, le seguenti somme: a) € 4443,88 Parte_1
b) € 2052,61 Parte_5
c) € 1367,03 Controparte_2
d) € 3114,02 CP_3
e) € 2436,70 Parte_9
f) RD NA € 2585,38 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna la al pagamento in favore dei Controparte_1 ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 2.100,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti ricorrenti. Viterbo lì, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 1031/2024 L.P. Parte_1
[...] Pt_2
AURIZIO
[...]
Pt_3 [...]
LENA Parte_4
RD NA contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera degli Avv.ti FALLUCCHI SEVERINO e MARSELLI EMANUELE per la parte ricorrente e dell'Avv. CRINCOLI ROCCO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 06/02/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 1031 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 residente a [...] CP_1
c.f. , Parte_5 C.F._2 residente a [...], CP_1
, c.f. Controparte_2 CodiceFiscale_3 residente a , Str. Pian della Quercia n.5/D, CP_1 f. CP_3 C.F._4 residente a , Via Biga di Castro n.6, CP_1
c.f. , Controparte_4 C.F._5 residente a [...], CP_1 VISCARD c.f. , C.F._6 residente a , Str. Buon Respiro n.14 CP_1 tutti rappr e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Emanuele Marselli (c.f.
- P.E.C. e dall'Avv. C.F._7 Email_1 hi P.E.C. C.F._8
, elettivamente domiciliati presso lo studio legale Email_2 ocura allegata al ricorso introduttivo, rilasciata ai sensi dell'articolo 83 III° comma c.p.c. su foglio separato, dal quale è stata estratta copia per immagine su supporto informatico inserita nella busta telematica contenente il ricorso (i sopra citati difensori dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni e notifiche inerenti il presente procedimento agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicato). RICORRENTE E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 con se (VT), Via E. Fermi 15, rappresentata e difesa, giusta procura digitalmente allegata alla memoria difensiva, dall'Avv. Rocco Crincoli, Codice Fiscale , PEC , CodiceFiscale_9 Email_3 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Bainsizza 3 RESISTENTE OGGETTO: diritto alla pausa pranzo e indennità sostitutiva del servizio mensa CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Con ricorso depositato in data 18.7.2024 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti in servizio presso l'ospedale di Civita Castellana, con mansioni di Operatore Socio Sanitario o infermieri con orario di servizio secondo i turni 7.00-14.00, 14.00-21.00 e 21.00-7.00, hanno adito questo Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro esponendo che la aveva istituito il servizio di Parte_7 mensa solo presso l'ospedale e quello di Civita Castellana, garantendone la fruibilità CP_5 limitatamente all'orario antimeridiano del pranzo e non anche ai dipendenti in turno nelle ore pomeridiane e serali;
che inoltre per il personale sanitario impiegato in servizio presso gli altri ospedali della Provincia di , la non aveva istituito alcun servizio mensa, erogando CP_1 Pt_8 esclusivamente n.10 buoni pasto mensili a ciascun dipendente, a prescindere dal numero effettivo dei turni di servizio svolti (mediamente 26 turni al mese tra mattina, pomeriggio e notte); che la contrattazione Integrativa Comparto Sanità garantisce al lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in turni, con impossibilità oggettiva di consumare il pasto presso la propria abitazione, di usufruire di una pausa e di un servizio mensa presso l'azienda, o, in caso contrario, di riconoscergli il diritto ad ottenere in cambio un'indennità economica (c.d. buono pasto) corrispondente al valore del pasto non potuto consumare, così come del diritto alla pausa persa;
che i ricorrenti, in ragione dell'articolazione dei turni di servizio giornalieri superiori alle 6 ore (mattina 07:00/14:00, pomeriggio 14:00/22:00, notte 22:00/7:00), avevano (ed hanno) diritto di fruire della pausa per il servizio mensa o, in alternativa, di percepire in busta paga il controvalore economico dell'omesso servizio, ossia il c.d. buono pasto giornaliero per ogni turno svolto;
che la mancata erogazione del servizio, anche con modalità alternative, assume natura di inadempimento contrattuale e legittima i ricorrenti alla pretesa risarcitoria sulla base del valore singolo di € 5,16. Tutto ciò esposto hanno dedotto il loro diritto a fruire dei buoi pasto ai sensi dell'art. 29 CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto sanità del 7.4.1999, modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009 e dell'art. 27, comma 4, del CCNL 2016-2018, letti in combinato disposto con l'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 ed hanno quindi concluso chiedendo "- accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti alla fruizione del servizio mensa o di modalità sostitutive della stessa (c.d. buono pasto) per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore ai sensi dell'art. 29, comma 2, C.C.N.L. integrativo sanità del 20 settembre 2001 e successive modifiche o integrazioni contrattuali;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell' … alle norme alle norme del CCNL Controparte_1
Comparto Sanità e di legge (art. 29, comma 2, C.C.N.L. integrativo Sanità del 20 settembre 2001 e CCNL Comparto Sanità del 02.11.2022, Capo II, Art. 43 “Orario di lavoro”, comma 4 coordinato con l'art.8 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66); per l'effetto - condannare la , a Controparte_6 corrispondere ai ricorrenti a titolo di risarcimento e di indennità sostitutiva del servizio mensa, per il periodo lavorativo dal luglio 2015 al dicembre 2023, le seguenti somme: a) € 5.552,16 Parte_1
b) € 2.564,52 Parte_5
c) € 1.707,96 Controparte_2
d) € 3.890,64 CP_3
e) € 3.044,40 Parte_9
f) RD NA € 3.230,16 ovvero a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, da determinarsi in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo saldo;
- Con vittoria di spese e compensi da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari” La si è costituita osservando che il servizio mensa predisposto nell'orario Parte_7 antimeridiano del pranzo era pacificamente accessibile tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 12,30 alle ore 15,00 ed abbracciava quindi sia il turno della mattina (07 -14) sia quello del pomeriggio (14-21) conformemente a quanto previsto dall'art. 43 del CCNL 2 novembre 2022; che per i turni notturni (21-7) era stato predisposto l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutiva ovvero mediante la prenotazione (di persona o anche telefonicamente) del pasto con la modalità da asporto, il cd. cestino;
che doveva quindi escludersi Part qualsiasi inadempimento contrattuale ed ogni conseguente responsabilità risarcitoria della Ad ogni buon conto l'azienda ha eccepito la prescrizione parziale del credito e l'erroneità dei conteggi invocando l'espletamento di CTU contabile. In virtù di tali argomenti ha concluso chiedendo "- In via principale rigettare integralmente il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto;
- In via subordinata limitare le somme eventualmente riconosciute alla verifica delle turnazioni effettivamente svolte escludendo sulle stesse somme l'applicabilità della rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari". La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
RICOSTRUZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE Il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità è regolato dall'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999, ai sensi del quale: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.
4. Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990”. Tale disposizione è stata modificata, nei commi 1 e 4, dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, nel modo seguente: “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori”. … “
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”. Da tale disciplina è possibile desumere quanto segue: a) tutti i dipendenti hanno diritto alla mensa
“in relazione alla particolare articolazione dell'orario”; b) le aziende hanno la facoltà di istituire mense di servizio “in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili”, ma, in caso di assenza del servizio di mensa, hanno l'obbligo di garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive;
c) la disciplina dell'organizzazione e della gestione dei servizi (di mensa e sostitutivo) è devoluta alla contrattazione integrativa aziendale, mentre la disciplina della fruibilità e dell'esercizio del diritto di mensa (compresa pertanto la delimitazione dell'ambito soggettivo dei lavoratori destinatari del diritto) rimane riservata alla contrattazione collettiva nazionale. Assumono quindi i ricorrenti che la ratio della disciplina collettiva era quella di assicurare ai lavoratori impossibilitati per ragioni di servizio a consumare il pasto presso la propria abitazione, di usufruire di un servizio mensa o sostitutivo e, in caso contrario, di un'indennità economica (c.d. buono pasto) corrispondente al valore del pasto non potuto consumare. Assumono altresì Part che la aveva predisposto il servizio solo all'interno dell'ospedale e solo in favore dei CP_5 dipendenti in turno antimeridiano, mentre per il personale presso i diversi nosocomi della Provincia (Tarquinia, aveva assicurato l'erogazione di buoni CP_7 CP_8 pasto nel limite numerico di 10 al mese, a prescindere dai turni lavorativi svolti a cavallo con il pranzo o con la cena. L'azienda replica che – incontestata la fruibilità in occasione dei turni di lavoro antimeridiani – il servizio mensa sia accessibile dai ricorrenti tutti i giorni della settimana dal lunedì alla domenica, festivi compresi, dalle ore 12,30 alle ore 15,00; che tale orario abbraccerebbe sia il turno della mattina con orario 07 -14 sia quello del pomeriggio 14-21, sicché ciascun ricorrente ne aveva potuto usufruire in occasione della pausa di 30 minuti prevista dall'art. 43 del CCNL del 2 novembre 2022, tanto nel turno antimeridiano che in pomeridiano (nei giorni feriali, festivi e domeniche); che per i turni notturni (21-7) l'azienda aveva predisposto l'esercizio del diritto con modalità sostitutiva, con modalità da asporto, il cd. cestino (preparato dalla cucina della mensa), mediante prenotazione (anche telefonica) e che anche in questo caso i dipendenti ne avrebbero potuto fruire durante il turno di pausa. Alla luce di tali elementi ha negato qualsiasi ipotesi di inadempimento contrattuale.
L'INTERPRETAZIONE GIURISPRUDENZIALE Punto centrale della controversia sembra essere la corretta interpretazione della disciplina contenuta nell'art. 29 del CCNL del 2001. Come si è visto la contrattazione collettiva aveva inteso riconoscere il diritto al servizio mensa (da fruirsi fuori dell'orario di lavoro per una durata non superiore a 30 minuti da rilevare con i normali strumenti di controllo dell'orario) a tutti i dipendenti
… in relazione alla particolare articolazione dell'orario. I ricorrenti hanno sostenuto che il riferimento alla particolare articolazione dell'orario sia da leggere in stretta correlazione (se non fatto coincidere) con il “diritto alla pausa” che ogni lavoratore ha diritto di effettuare, allorché effettui un orario di lavoro giornaliero eccedente le sei ore. Se ne dovrebbe desumere che anche a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa o del servizio sostitutivo da asporto, il dipendente avrebbe diritto al buono pasto ogni qualvolta non sia concessa la possibilità di effettuare la pausa di circa 30 minuti nel corso della quale effettuare il pasto. Tale orientamento trae fondato sull'art. 8 del d.lgs 8 aprile 2003, n. 66 ("Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro") secondo il quale "
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. …". Va a questo punto rammentato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda, la possibilità di fruizione della pausa dopo sei ore di lavoro, era stata negata al personale turnista sia dal CCNL comparto sanità 2016-2018 che da quello del 2022. L'art. 27, comma 4, del CCNL comparto sanità 2016-2018, dispone infatti che “4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g”. Di identico tenore è l'art. 43 co. 4 del CCNL comparto sanità 2019-2021 (il quale ugualmente recita: "
4. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art. 4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun Ufficio/Servizio/Struttura, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. g)"). Poste, l'impossibilità per il personale turnista di usufruire della pausa lavorativa, la riconducibilità degli odierni ricorrente nella predetta categoria di lavoratori e l'assegnazione ai medesimi di turni di lavoro superiori alle sei ore, può ritenersi assodato che, contrariamente a quanto dedotto dall'azienda, trascorse le prime sei ore di servizio, costoro non avrebbero avuto modo di effettuare le prescritta pausa finalizzata anche alla consumazione del pasto. La problematica si sposta dunque dal piano della astratta fruibilità del servizio mensa, su quello della concreta possibilità di usufruire delle pause lavorative. Si tratta in altri termini di stabilire se la particolare articolazione del loro orario di lavoro, resa necessaria dalle esigenze organizzative aziendali, sia tale da impedire la fruizione delle pause e quindi dell'eventuale servizio mensa, ancorché il medesimo sia stato predisposto dall'azienda, e se ciò sia di per sé sufficiente al riconoscimento del rivendicato diritto al c.d. servizio sostitutivo della mensa costituito dai buoni pasto (impostazione questa che rende automaticamente superflua la prova delle concrete modalità con le quali il servizio mensa sia stato fornito dall'azienda). Questo giudicante deve al riguardo prendere atto che in tal senso risulta orientata la più recente giurisprudenza di legittimità. Secondo la S.C. infatti "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021; v. altresì Cass. n. 15629 del 2021); ciò perché il diritto alla mensa ex art. 29, comma 2, CCNL integrativo sanità del 20 settembre 2001 è (invero) collegato al diritto alla pausa, di qui il rilievo del d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), art. 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono, poi, stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo" (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)" (Sez. L Sentenza n. 5547 del 01/03/2021). La Suprema Corte di Cassazione, ha dunque interpretato l'art. 29 del CCNL del 20.9.2001, integrativo del CCNL del comparto sanità del 7.4.1999 (il quale prevede che il pasto vada consumato al di fuori dell'orario di lavoro, che il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti), alla luce dell'art. 8 del D. Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), ravvisando la particolare articolazione dell'orario in relazione alla concreta possibilità di beneficiare dell'intervallo lavorativo qualora l'orario ecceda il limite delle sei ore continuative. Ha conseguentemente desunto che la fruizione del pasto - ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto- è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato e, in particolare, è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa (così, Cass. n. 5547/2021; v. anche sent. nr. 31137 del 28 novembre 2019). Richiamando le precedenti pronunce la Suprema Corte, inoltre, ha ulteriormente precisato che “questa Corte si è già pronunciata in fattispecie sovrapponibile, confermando la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente adibito a turni orari 13/20 e 20/07, aveva considerato coessenziale alle "particolari condizioni di lavoro" di cui al contratto collettivo integrativo del comparto Sanità 20 settembre 2001, art. 29, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
con tale principio si è affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato" (Cass. n. 5547 del 2021)” (così, Cass. sez. VI, n. 15629 del 04/06/2021; nello stesso senso da ultimo cfr. anche ord. n. 21440 del 31.07.2024). Deve conseguentemente ritenersi che l'attribuzione del buono pasto sia condizionata dalla concreta impossibilità di effettuazione della pausa pranzo a cui il lavoratore avrebbe diritto a seguito dello svolgimento di lavoro giornaliero per almeno sei ore e ciò a prescindere dalla astratta fruibilità del servizio mensa e della stessa coincidenza delle pause con le fasce orarie normalmente destinate alla consumazione dei pasti. Nella specie, l'impossibilità per i ricorrenti turnisti, di fruire della pausa pranzo, comportava il loro diritto ai buoni pasto per ogni turno lavorativo di oltre sei ore. La mancata erogazione dei buoni quale servizio sostitutivo della mensa costituisce inadempimento contrattuale che legittima la richiesta di risarcimento del danno.
DELLA DETERMINAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE E PRESCRIZIONE I ricorrenti hanno correttamente rammentato che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
il pasto non è monetizzabile ma la sua mancata erogazione, anche con modalità alternative, costituisce inadempimento contrattuale fonte di responsabilità risarcitoria;
esclusa la natura retributiva della pretesa il corrispondente diritto risarcitorio deve peraltro ritenersi soggetto al termine decennale di prescrizione. Ai fini della quantificazione del credito risarcitorio i ricorrenti hanno fatto riferimento al valore di ciascun buono pasto di € 5,16 riconosciuto dall'azienda ai dipendenti in servizio negli altri ospedali della Provincia di in cui non risulta istituito in servizio mensa. Deve tuttavia CP_1 prendersi atto che la quota a carico dell'azienda ammonta alla minor somma di € 4,13. La domanda risarcitoria risulta inoltre limitata ai soli turni pomeridiani, notturni e festivi in cui i ricorrenti non avevano potuto fruire delle pause lavorative e del servizio mensa;
hanno invece escluso i turni antimeridiani riconoscendone la fruizione diretta. Il predetto valore deve essere rapportato al numero complessivo dei turni di lavoro (pomeridiani notturni e festivi) espletati nel periodo oggetto della rivendicazione (2015-2023), ricavabile dai prospetti paga di ciascun ricorrente e mai fatti oggetto di contestazione. Alla luce di tali premesse l'azienda va condannata al pagamento delle seguenti somme in favore di ciascun ricorrente, a titolo risarcitorio, per la mancata erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, per il periodo lavorativo dal luglio 2015 al dicembre 2023: a) € 4443,88 Parte_1
b) € 2052,61 Parte_5
c) € 1367,03 Controparte_2
d) € 3114,02 CP_3
e) € 2436,70 Parte_9
f) RD NA € 2585,38 I suddetti importi sono da maggiorare con la maggior somma tra interessi legali e maggior danno dalla maturazione del credito al saldo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accogliendo il ricorso proposto da Parte_1 Parte_5 CP_2
, e RD NA nei confronti di
[...] CP_3 Controparte_4
accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla Controparte_1 fruizione del servizio mensa o di modalità sostitutive della stessa (c.d. buono pasto) per ogni turno di lavoro eccedente le sei ore ai sensi dell'art. 29, comma 2, c.c.n.l. integrativo sanità del 20 settembre 2001 e successive modifiche o integrazioni contrattuali;
- accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale dell' Controparte_1
e per l'effetto condanna la medesima a corrispondere ai ricorrenti a titolo di
[...] risarcimento per omessa erogazione dell'indennità sostitutiva del servizio mensa, per il periodo lavorativo dal luglio 2015 al dicembre 2023, le seguenti somme: a) € 4443,88 Parte_1
b) € 2052,61 Parte_5
c) € 1367,03 Controparte_2
d) € 3114,02 CP_3
e) € 2436,70 Parte_9
f) RD NA € 2585,38 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
condanna la al pagamento in favore dei Controparte_1 ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 2.100,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari delle parti ricorrenti. Viterbo lì, 6 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO