Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/02/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 973/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. Antonio Mungo Presidente Estensore
dr. Francesco Gesué Rizzi Ulmo Consigliere
dr Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 973/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 27.11.2024, e vertente
TRA
(per brevità l'acronimo Parte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro - Pt_2
tempore, Dr. , con sede legale in alla Via Unità Parte_3 Pt_1
Italiana n. 28, Partita Iva n. , rappresentata e difesa, giusta P.IVA_1
procura alle liti allegata all'atto di appello e delibera di incarico del Direttore
Generale della del 27.01.2021, dall'avv. Michele Pascarella, Parte_4
c.f. , fax: 0823-498394, posta elettronica certificata CodiceFiscale_1
e comunicata all'Ordine degli Avvocati del Foro di S. Maria Capua Vetere:
presso il cui studio elettivamente domicilia Email_1
in , alla Via Vincenzo Lamberti n. 29, Fabbr. A/2 e specificamente Pt_1
presso l'indirizzo PEC: il quale difensore Email_1
Avv. Michele Pascarella dichiara e conferma di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 0823-
498394 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e comunicata all'Ordine degli Avvocati del Foro di S. Maria Capua Vetere:
Email_2
APPELLANTE
E
in persona dei Legali Controparte_1
rappresentanti Avv. Sebastiano Della Gatta e Dr.ssa Gaetana Capparelli, con sede in Aversa (CE), al Viale della Libertà n. 156, P. IVA P.IVA_2
rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente - giusta procura in calce al decreto ingiuntivo n°2444/2018 Tribunale S. Maria C.V. - dall'Avv.
Ennio Romano, c.f. , fax 0823-356863, PEC: CodiceFiscale_2
ove si dichiara di voler ricevere le comunicazioni, Email_3
e dall'Avv. Federica Romano, c.f. , fax 0823-356863, CodiceFiscale_3
PEC: ove si dichiara di voler ricevere le Email_4
comunicazioni, con i quali elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Roma
n. 22 presso lo studio dell'Avv. Vittorio Lamberti.
APPELLATA
CONCLUSIONI 3
Per l'appellante , in Parte_5
persona del legale rapp.te pro- tempore, come da note depositate in data
20.11.2024 ai fini della trattazione scritta dell'udienza del 27.11.2024 e,
quindi, come di seguito indicato:
1) In via principale, ammettere la CTU richiesta dall' nei Pt_2
propri atti e scritti difensivi, ovvero ammettere CTU finalizzata ad accertare e
Parte quantificare, sulla base della documentazione prodotta dall' e della società opposta - anche in fase monitoria - e/o ulteriormente acquisibile presso gli uffici pubblici competenti, locali e/o regionali e/o centrali e/o statali,
l'ammontare delle prestazioni specialistica - branca radiologia - erogate nel periodo da gennaio ad dicembre 2017, ovvero per il periodo oggetto di causa e/o con riferimento al contratto oggetto di causa dalla Controparte_1
in eccedenza al limite/tetto di spesa stabilito per tale anno e
[...]
branca - settore (Radiologia) e quindi la RTU da applicarsi, con conseguente accertamento e quantificazione degli importi da decurtare e delle note di credito da emettersi dalla Controparte_1
2) In via subordinata, in caso di rigetto della richiesta sub 1) e salvo ogni impugnazione, come da conclusioni dell'atto di appello, da ritenersi integralmente ripetute e trascritte, e quindi per il loro integrale accoglimento,
con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA e CPA come per legge.
Per l'appellata in persona del Controparte_1
legale rapp.te pro- tempore, come da note depositate in data 25.11.2024 ai fini della trattazione scritta della udienza del 27.11.2024 e, quindi, rigettare la richiesta di nomina c.t.u. e l'atto di appello, in quanto infondato in fatto ed in 4
diritto e per gli effetti confermare l'impugnata sentenza.
Nella deprecata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del gravame,
condannare l'appellante al pagamento immediato in favore dell'opposta società delle somme per capitale, oltre interessi, indicate nel ricorso per ingiunzione o di quelle diverse somme che risulteranno dovute, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione, oltre al pagamento di spese e compensi di giudizio, con attribuzione al difensore anticipatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con citazione dell'1.3.2021 la Parte_5
, in persona del legale rapp.te pro- tempore proponeva impugnazione
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3065/2020 del 21.12.2020, con la quale era stata rigettata l'originaria opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2444/2018 del
24.10.2018, con il quale le era stato intimato il pagamento in favore della ricorrente in persona del legale Controparte_1
rapp.te pro- tempore, della somma di € 83.023,30, oltre interessi moratori ex art. 5 D.lgs. n. 231/2002, a decorrere dalle scadenze delle singole fatture al saldo, quale saldo relativo al corrispettivo per l'erogazione in regime di accreditamento con il SSN Regione Campania delle prestazioni specialistiche per la branca di Radiologia - come da contratto prot. n. 294448/ASL
sottoscritto ai sensi del D.lgs. n. 502/92, art. 8 quinques, comma 2, in data
5.12.2016 - relativamente all'anno 2017.
L'istante conveniva pertanto innanzi all'intestata Corte di Appello la
in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1
tempore, chiedendo, in riforma della gravata decisione e previa sospensione 5
della provvisoria esecuzione della stessa, per le motivazioni ivi meglio indicate, accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al
punto I) del presente atto, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del
G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del
Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar Campania - Napoli e per
l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata sentenza
n. 3065/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni
conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la
revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2444/2018) e
la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali)
somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore),
oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal
dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del
doppio grado di giudizio;
2) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai
punti II e III) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli,
revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 3065/2020 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento
dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non debenza Pt_2
e/o l'inesistenza dell'importo ingiunto, con ogni conseguenza di legge e/o
conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del
Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2444/2018) e la condanna della società
opposta alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute
(comprese quelle incassate dal suo difensore), oltre interessi legali ex art. 6
1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed
al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre
spese generali di studio”.
In via istruttoria, l'appellante chiedeva inoltre disporsi CTU finalizzata
Parte ad accertare e quantificare, sulla base della documentazione prodotta dall'
e della società opposta - anche in fase monitoria - e/o ulteriormente acquisibile presso gli uffici pubblici competenti, locali e/o regionali e/o centrali e/o statali,
l'ammontare delle prestazioni specialistiche - branca radiologia - erogate nel periodo da gennaio ad dicembre 2017, ovvero per il periodo oggetto di causa,
e/o con riferimento al contratto oggetto di causa dalla Controparte_1
in eccedenza al limite/tetto di spesa stabilito per tale anno e
[...]
branca - settore (Radiologia) e quindi la RTU da applicarsi, con conseguente accertamento e quantificazione degli importi da decurtare e delle note di credito da emettersi dalla Controparte_1
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa del 22.6.2021 si costituiva la predetta appellata, la quale, per le ragioni ivi meglio indicate, eccepiva l'inammissibilità del gravame e contestava il fondamento nel merito della proposta impugnazione, precisando le proprie conclusioni nei termini sopra indicati, previo rigetto della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della gravata decisione.
All'esito della trattazione e della rinuncia alla preliminare richiesta di sospensiva, nonché dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
27.11.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. - la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei 7
termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato e va quindi rigettato, con conseguente conferma della gravata decisione, nei termini e per le motivazioni che di seguito si espongono.
Ed invero, con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto sussistere in relazione alla presente controversia la giurisdizione del Giudice Ordinario, sulla base della seguente motivazione:
“Anche in assenza di una specifica censura in punto di giurisdizione,
si osservi quanto segue.
Si ritiene che sussista la sua giurisdizione in forza dei principi generali
fondati sulla causa petendi in relazione al riparto di giurisdizione tra giudice
ordinario e giudice amministrativo.
Nel caso che qui interessa, infatti, anche se il rapporto negoziale è tra
un privato e una pubblica amministrazione, non si contesta l'esercizio del
potere autoritativo da parte del soggetto pubblico, bensì la corretta
esecuzione del suddetto rapporto contrattuale, come, d'altronde, si evince
Part proprio dalle difese dell' la quale precisa di aver svolto le decurtazioni in
applicazione proprio della disciplina contrattuale in atti.
Si è dinanzi, dunque, a una controversia che coinvolge sì un ente
pubblico ma in relazione non al suo potere amministrativo, bensì
relativamente all'esercizio di un rapporto paritetico, nel quale la P.A. agisce
non iure imperii, bensì iure privatorum. 8
Detto rapporto esclusivamente paritetico, nel quale il soggetto
pubblico si sveste totalmente dei panni pubblicistici per indossare solo quelli
privatistici, comporta non solo che non si possa immaginare una giurisdizione
del giudice amministrativo secondo i principi generali, ma neanche una
giurisdizione esclusiva, in quanto non vi è alcun collegamento, neanche
astratto, con l'esercizio del potere autoritativo.
In proposito, infatti, si ricordi come la stessa Consulta abbia chiarito
che “la materia dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione
esclusiva del g.a. se in essa la p.a. agisce esercitando il suo potere
autoritativo, ovvero, attesa la facoltà riconosciutale dalla legge (art. 11 l. 7
agosto 1990 n. 241) di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere
autoritativo comunque presupposto, se si vale di tale facoltà” (cfr. C. Cost.
204/2004).
Ebbene, dunque, poiché nel caso di specie si fa riferimento puramente
ed esclusivamente al diritto vantato da parte opposta a ricevere i compensi
contrattualmente pattuiti sulla scorta di un rapporto di carattere prettamente
Part paritetico, nel quale l' non indossa (o comunque non indossa più) i panni
pubblicistici e non esercita poteri autoritativi, ne consegue che la
giurisdizione è del giudice ordinario”.
Osserva quindi l'appellante che, in realtà, la ritenuta erronea giurisdizione del Giudice Ordinario si fonderebbe su una visione ed interpretazione semplicistica del rapporto contrattuale stipulato dalle parti e sulla natura meramente privatistica del rapporto, della posizione della P.A. e delle obbligazioni e corrispettivi nascenti dal rapporto.
Infatti, i limiti/tetti di spesa assegnati oltre e più che rappresentare fatto 9
costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo ( Cfr. Corte di Appello di Napoli n. 1747
del 2014), sarebbero un requisito di validità della prestazione, da ritenere altrimenti nulla o non opponibile alla P.A., in quanto priva di copertura finanziaria.
Pertanto, la contestazione e la violazione dei limiti di spesa comporterebbe ed includerebbe un sindacato sui poteri autoritativi della P.A.,
rientrante necessariamente ed inderogabilmente nella giurisdizione del
Giudice Amministrativo (nel caso di specie, il TAR Campania - Napoli).
Parte Il giudice di primo grado avrebbe quindi dovuto, a dire della rilevare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della giurisdizione del
G.A., dichiarando lo stesso con tutte le conseguenze di legge, compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2444/2018) e la condanna della società opposta alla restituzione di tutte le (eventuali)
somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo difensore),
oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del giudizio.
Parte appellata, nel contestare il motivo di gravame, ha dedotto che,
nel caso di specie, la non aveva posto in essere un atto Parte_5
qualificabile come esercizio di potere pubblico, essendosi limitata a negare il residuo corrispettivo per le prestazioni erogate dalla Controparte_1
nell'anno 2017 in virtù dell'applicazione della Regressione
[...]
Tariffaria.
La controversia non aveva quindi ad oggetto la quantificazione del 10
Parte tetto di spesa assegnato dalla Regione Campania a ciascuna per l'acquisto delle prestazioni erogate dai centri provvisoriamente accreditati, ma esclusivamente l'invio delle comunicazioni a mezzo raccomandata a.r. e/o a mezzo PEC di cui all'art. 5, comma 3, del contratto di acquisto prestazioni, ed il fatto che il tetto di spesa fosse stato o meno superato, con conseguentemente corretta determinazione della quota di regressione tariffaria a carico dell'opposto.
In conseguenza, sulla base del criterio del petitum sostanziale,
l'oggetto della tutela invocata si risolveva non già nel controllo di legittimità
dell'esercizio dell'azione autoritativa della Pubblica Amministrazione, bensì
nella verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento, previa interpretazione dei contenuti della clausola contrattuale di cui all'art. 5 del contratto di acquisto prestazioni: attività, questa, sicuramente devoluta al giudice ordinario.
Ciò posto, osserva la Corte che tali osservazioni colgono senz'altro nel segno, inquadrandosi la conclusione cui è giunto il Tribunale nel solco dell'insegnamento dei giudici di legittimità (v., ex plurimis, Cassazione civile,
Sez. Un., 22.11.2021, n. 35953), da tempo fatto proprio da questa Corte in analoghe controversie, secondo il quale “Secondo il criterio di riparto fissato
dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma
1, lett. c), c.p.a., in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd.
accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice
ordinario, le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della
disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale
Part stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata 11
Part concessionaria. È da precisare che, qualora la opponga alla domanda di
pagamento (petitum formale immediato) l'esistenza di una propria
deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale,
determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la
soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone
l'illegittimità, il petitum sostanziale della domanda non è automaticamente
inciso da siffatte replicationes, le quali devono essere considerate irrilevanti
ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino
in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità
Part del provvedimento posto a fondamento dell'eccezione sollevata dalla ”.
Sulla base di tali principi, quindi, la censura sul punto proposta appare quindi del tutto infondata.
L'appellante, con il proprio secondo motivo di gravame, censura inoltre la gravata decisione nella parte in cui il Tribunale ha rigettato
Part l'eccezione e domanda dell' pponente relativa all'accertamento della non debenza dell'importo ingiunto, in ragione del superamento dei tetti di spesa e della conseguente applicazione della R.T.U., contrattualmente previsti,
nonché in ragione della mancata emissione a parte dell'opposta delle dovute note credito;
ciò sulla base delle seguenti argomentazioni:
“Come si è precisato, parte opponente non contesta né il rapporto né
il corretto svolgimento delle prestazioni da cui scaturirebbe il credito di
controparte ma, come si evince dal tenore dell'atto introduttivo, riconduce la
decurtazione alla corretta applicazione della Regressione Tariffaria Unica
(RTU) e alla mancata emissione delle note di credito.
L'opposizione è infondata e va rigettata, con conferma del decreto 12
ingiuntivo opposto.
Deve premettersi che il contratto in atti all'art. 5 comma 3
Part espressamente prescrive che “La comunicherà OGNI MESE a ciascun
centro privato con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo PEC – Posta
Parte Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra le e gli
operatori stessi):
- La percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa
sopra stabiliti;
- La data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di
consumo;
ai fini della remunerazione delle prestazioni subito prima e
dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si applicherà la
seguente regola:
a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a
consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione
Parte effettuata dalla nei mesi scorsi in base alla proiezione dei limiti
di spesa dell'anno precedente, a tutte le prestazioni di quella
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data Parte_6
prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la
regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in
modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla
spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di
indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre
la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a 13
consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di
Parte previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dalla
nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di
indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre
la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.”
A sua volta, poi, l'art.
5-bis del contratto stabilisce che la suddetta
regressione tariffaria viene applicata in via trimestrale in sede di liquidazione
dei saldi trimestrali.
Ebbene, da quanto si evince dagli articoli richiamati, con particolare
riferimento all'art. 5 comma 3, l'applicazione della RTU è strettamente
connessa all'invio, ogni mese, delle comunicazioni indicate.
Ora, come si riscontra dagli atti di causa, non si ritiene che le
determinazioni contrattuali in punto di comunicazioni siano state rispettate.
Part Non risultano agli atti, infatti, le comunicazioni cui è tenuta l'
Le uniche comunicazioni che parte opponente ha depositato, infatti,
sono irrilevanti per quanto riguarda i richiamati oneri comunicativi. Non
risulta provato (con deposito di copia di raccomandata o di distinta PEC),
Part infatti, che l' abbia inviato le comunicazioni di cui all'art. 5 comma 3;
comunicazioni che, come detto, risultano strettamente connesse
all'applicazione della RTU.
Le suddette comunicazioni, infatti, proprio perché collegate
all'eventuale superamento del tetto di spesa e, quindi, alla possibile
applicazione della RTU, sono strumentali a consentire a controparte di
regolare di conseguenza la propria attività imprenditoriale ed evitare,
pertanto, attività che possano portare o alla mancata corresponsione del 14
compenso o all'applicazione della RTU.
A ciò si aggiunga, inoltre, che l'art. 6 prevede che debba essere
istituito un tavolo tecnico per monitorare e garantire la compiuta e corretta
applicazione del protocollo;
tavolo tecnico che si deve occupare anche
Part dell'esame dei conteggi e delle determinazioni assunte dall' ai fini
proprio dell'applicazione dei criteri di remunerazione stabiliti negli artt. 4 e
5 del contratto.
Ebbene, non solo parte opponente non ha fornito prova della regolare
instaurazione di detto tavolo tecnico e dei conseguenti risultati ma l'opposta
ha, invece, depositato nota, non contestata dall'opposta, nella quale i
componenti del Tavolo Tecnico (premettendo che nella riunione del
27.04.2018 era stato deliberato di acquisire le motivazioni addotte dai centri
privati accreditati per determinare la corretta data di esaurimento dei budget
Part e la conseguente RTU trimestrale) evidenziano come l' abbia
contravvenuto alla norma contrattuale, esautorando il Tavolo Tecnico e
invitando i centri accreditati a emanare Note di Credito in assenza del
necessario iter istruttorio.
Da tutto quanto esposto, pertanto, ne deriva che non può dirsi
correttamente applicata la RTU al caso di specie e, dunque, le relative
decurtazioni non possono ritenersi legittime.
Si aggiunga, inoltre, che non si condivide la censura riguardante la
mancata emissione di note di credito. Si osservi, infatti, che ai sensi dell'art.
7 comma 2 del contratto l'emissione di note di credito risulta condizione per
il pagamento dei saldi. Ebbene, senza poter ritenere condivisibile quanto
espresso da parte opposta in tema di presunta vessatorietà, non rientrando 15
l'ipotesi tra quelle di cui all'art. 1341 comma 2 c.c. (non essendo, in
particolare, una clausola che limita la facoltà di opporre eccezioni, come
ritenuto dall'opposta), deve comunque considerarsi che pretendere note di
credito relativamente a somme che la controparte ritiene di dover avere, pena
il mancato pagamento dei saldi, a ben vedere, pone il soggetto privato dinanzi
a un bivio: o emana le note di credito nonostante ritenga di dover ricevere le
relative somme oppure, in sintonia con la propria valutazione creditoria, non
rilascia le note di credito ma così facendo non riceverà i saldi (per quanto
decurtati). Detta modalità operativa non si ritiene che possa dirsi in sintonia
con i principi di buona fede e correttezza”.
Tanto premesso, secondo l'appellante, la valutazione operata dal giudice di primo grado sarebbe illegittima ed infondata, basandosi su una visione ed interpretazione semplicistica del rapporto contrattuale stipulato dalle parti e sulla natura meramente privatistica del rapporto, della posizione della P.A. e delle obbligazioni e corrispettivi nascenti dal rapporto, laddove invece i limiti/tetti di spesa oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo, costituivano un requisito di validità della prestazione,
che altrimenti sarebbe da ritenere nulla o non opponibile alla P.A., in quanto priva di copertura finanziaria.
In sostanza, i contratti in questione ed i tetti di spesa non avrebbero una mera valenza contrattuale e/o privatistica, ponendosi piuttosto come limiti di bilancio, di spesa e di potere di impegno e copertura economico- finanziaria.
Parte Non solo quindi la documentazione prodotta dall' era più che valida, ma ove la stessa fosse stata ritenuta insufficiente dal Tribunale, lo 16
stesso avrebbe potuto e dovuto ammettere una CTU finalizzata all'accertamento e relativa quantificazione delle prestazioni eccedenti i tetti di spesa e della conseguente RTU da applicarsi.
Orbene, come evidenziato dal primo giudice, è pacifico che il contratto intercorso tra le parti, in atti allegato, prevedesse all'art. 5, rubricato “criteri
Parte di remunerazione delle prestazioni”, che l' avrebbe dovuto periodicamente comunicare a ciascun centro privato, oltre alla percentuale consuntiva di consumo, la data consuntiva di raggiungimento di quest'ultima.
Secondo l'ipotesi di cui alla lettera a), “qualora l'esaurimento del
limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista
Part nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di Parte_6
esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui
all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei
limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso,
né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese
oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa”.
Secondo l'ipotesi di cui alla lettera b), qualora detto superamento si fosse verificato a consuntivo successivamente alla data previsionale, la remunerazione non sarebbe stata dovuta per le prestazioni eseguite successivamente a tale data.
Nella specie, non essendo stato dimostrato l'invio in tempo utile della data di previsto superamento del tetto di spesa deve escludersi che possa essere negata in toto la remunerazione per una parte delle prestazioni svolte dal
Centro; ciò non esclude, tuttavia, che potesse trovare applicazione il 17
meccanismo di regressione tariffaria
Del resto, come ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa e come affermato anche da questa Corte in numerose pronunce, va sempre applicata la regressione tariffaria in caso di superamento del tetto di spesa;
ed infatti,
“non è contemplata dal sistema un'impensabile decadenza del relativo potere.
Infatti, la fissazione dei limiti di spesa e l'applicazione delle regressioni
tariffarie volte a garantire l'effettività di tali limiti, anche se tardive e con
sostanziale portata retroattiva, rappresentano comunque l'adempimento di un
preciso ed ineludibile obbligo, che influisce sulla possibilità stessa di
attingere le risorse necessarie per remunerare le prestazioni erogate...”
(Cons. St., 14/6/2011 n. 3611; nello stesso senso Cons. St. 12/6/13 n. 3247;
Cons. St. 22/1/2016 n. 207).
Tuttavia, sarebbe stato a tal fine necessario dimostrare l'entità della regressione tariffaria da applicare al centro appellato in proporzione al contributo dallo stesso fornito al superamento del tetto di macroarea.
Tali elementi, però, non si possono trarre dai verbali del Tavolo
Tecnico in atti;
la regressione applicabile al centro appellato risulta infatti esclusivamente dalle note di parte depositate dall'opponente, che
Parte costituiscono atti unilaterali formati dalla mentre manca il relativo provvedimento del Tavolo Tecnico contenente la determinazione della regressione da applicare ai vari centri per le prestazioni di radiologia in proporzione al contributo fornito da ciascuno di essi al superamento del tetto di macroarea.
In considerazione delle contestazioni sollevate dall'odierno appellato,
dunque, tale documento non è sufficiente a dimostrare l'entità della 18
regressione, sicché, in mancanza di prova al riguardo, il motivo di appello risulta infondato
L'interpretazione proposta dall'appellante, quindi, non tiene in alcun conto le pattuizioni tra le parti nascenti dal contratto dalle stesse sottoscritto,
sulla base del quale il primo giudice ha correttamente richiamato i loro rapporti - con ricostruzione in fatto neanche oggetto di contestazione da parte
Parte della - al fine di giungere ad affermare la mancanza di prova in ordine ai presupposti necessari per l'applicazione della regressione tariffaria.
In tal modo, peraltro, il Tribunale ha anche fatto corretta applicazione del principio oramai consolidatosi in giurisprudenza per il quale “Il riparto
dell'onere probatorio relativo alla richiesta economica di corrispettivo delle
prestazioni sanitarie rese da una casa di cura privata è nel senso che a questa
spetta la prova - quale fatto costitutivo del diritto esercitato - dell'esistenza
del rapporto di accreditamento e dell'esecuzione delle prestazioni per le quali
è stato chiesto il rimborso [prova il cui onere è già stato assolto, nella specie,
in sede di merito] gravando di converso sull' la Parte_5
dimostrazione del fatto (non costitutivo del diritto dell'attore ma) impeditivo
dell'accoglimento della pretesa azionata, costituito dal superamento del tetto
spesa, fatto che essendo stato opposto al fine di paralizzare il titolo vantato
dalla controparte, va provato dalla parte eccipiente” (v. Cassazione civile,
sez. I, 22/02/2022, n. 5745; cfr. anche n. 29474 del 14/11/2024).
Né peraltro può ritenersi infine che detta prova potesse darsi attraverso una consulenza tecnica di ufficio che, per come richiesta, non solo avrebbe assunto carattere sostanzialmente “esplorativo”, ma si sarebbe posta anche al di fuori dei meccanismi contrattuali specificamente previsti. 19
Parte Con ultimo motivo di censura la sottopone a critica anche le ulteriori parti della gravata decisione, con riguardo in particolare all'applicazione degli interessi ex D.lgs n. 231/2002 ed alla regolamentazione delle spese di lite.
In realtà, la revisione di tale parte della pronuncia viene richiesta dalla
Parte senza alcuna autonoma e specifica motivazione, ma semplicemente fondandosi sulla richiesta riforma della sentenza impugnata in accoglimento dei motivi precedentemente esaminati e ritenuti, invece, del tutto infondati;
si tratta quindi di motivo di gravame del tutto inammissibile e, comunque, da ritenersi del tutto assorbito dal rigetto delle precedenti censure.
Sulla base delle considerazioni che precedono, quindi, stante l'infondatezza dei proposti motivi di gravame, va rigettato l'appello proposto,
con conseguente conferma della impugnata decisione.
Le spese e competenze di lite seguono la soccombenza dell'appellante
, in persona del legale rapp.te Parte_5
pro tempore, e si liquidano in favore della Controparte_1
in persona del legale rapp.te pro- tempore, come da dispositivo che
[...]
segue, tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014
recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per
la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia (da € 52.001,00 ad €
260.000,00), nonché considerando il grado di difficoltà delle questioni trattate.
Nulla viene liquidato quanto al presente grado per l'attività istruttoria,
non essendosi la stessa svolta. 20
Dette spese e competenze vanno distratte, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Ennio Romano, dichiaratosi anticipatario.
Stante il rigetto della proposta impugnazione, devono infine essere dichiarati sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento da parte dell'appellante Parte_5
, in persona del legale rapp.te pro tempore, la cui
[...]
impugnazione è stata integralmente rigettata, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del legale Parte_5
rapp.te pro- tempore, con citazione dell'1.3.2021, nei confronti della
[...]
in persona del legale rapp.te pro- tempore, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.
3065/2020, resa in data 21.12.2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata decisione;
2) condanna la , in persona Parte_5
del legale rapp.te pro- tempore, al pagamento in favore della
[...]
in persona del legale rapp.te pro- Controparte_1
tempore, di spese e competenze di lite relative al presente giudizio che liquida in complessivi € 6.500,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché Iva e Cpa, se dovute;
3) Dispone la distrazione, ex art. 93 c.p.c., di spese e competenze di cui 21
al capo che precede in favore dell'Avv. Ennio Romano, dichiaratosi anticipatario
4) Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento da parte dell'appellante
[...]
, in persona del legale rapp.te Parte_5
pro tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19.2.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Antonio Mungo