Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/1987, n. 1629
CASS
Sentenza 14 febbraio 1987

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Poiché è la stipulazione del patto di recesso dietro corrispettivo che qualifica come penitenziale la caparra, agli effetti della disciplina sub art. 1386 cod. civ., la mera definizione di "penitenziale" data dai contraenti alla caparra non è di per sè sufficiente a ricondurla alla previsione della detta norma. ( Conf 3678/79, mass n 400096; ( Conf 2897/72, mass n 360625).*

Il carattere essenziale del termine non può desumersi dalla mera locuzione di stile "entro e non oltre", che lo abbia accompagnato, in quanto tale indicazione vale di per sè soltanto a fissare una data, ma non è significativa della improrogabilità di detto termine che va accertato, invece, anche alla stregua di specifiche ed inequivoche espressioni o dell'oggetto del contratto la cui utilità economica, perseguita dalle parti, andrebbe perduta a causa dell'inutile decorso del termine pattuito. ( Conf 2870/83, mass n 427789; ( Conf 3305/81, mass n 413885; ( Conf 3874/80, mass n 407741).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/1987, n. 1629
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1629
    Data del deposito : 14 febbraio 1987

    Testo completo