Sentenza 14 febbraio 1987
Massime • 2
Poiché è la stipulazione del patto di recesso dietro corrispettivo che qualifica come penitenziale la caparra, agli effetti della disciplina sub art. 1386 cod. civ., la mera definizione di "penitenziale" data dai contraenti alla caparra non è di per sè sufficiente a ricondurla alla previsione della detta norma. ( Conf 3678/79, mass n 400096; ( Conf 2897/72, mass n 360625).*
Il carattere essenziale del termine non può desumersi dalla mera locuzione di stile "entro e non oltre", che lo abbia accompagnato, in quanto tale indicazione vale di per sè soltanto a fissare una data, ma non è significativa della improrogabilità di detto termine che va accertato, invece, anche alla stregua di specifiche ed inequivoche espressioni o dell'oggetto del contratto la cui utilità economica, perseguita dalle parti, andrebbe perduta a causa dell'inutile decorso del termine pattuito. ( Conf 2870/83, mass n 427789; ( Conf 3305/81, mass n 413885; ( Conf 3874/80, mass n 407741).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/1987, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 1987 |
Testo completo
Poiché è la stipulazione del patto di recesso dietro corrispettivo che qualifica come penitenziale la caparra, agli effetti della disciplina sub art. 1386 cod. civ., la mera definizione di "penitenziale" data dai contraenti alla caparra non è di per sè sufficiente a ricondurla alla previsione della detta norma. ( Conf 3678/79, mass n 400096; ( Conf 2897/72, mass n 360625).*