Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00066/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01984/2025 REG.RIC.
N. 01985/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1984 del 2025, proposto da
RC LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Luigi Branco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 1985 del 2025, proposto da
SI RU, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Luigi Branco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
quanto al ricorso n. 1984 del 2025:
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verbania - sezione Lavoro n. 104/24 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 20/2024, pubblicata in data 06/05/2024, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 11/05/2024, passata in giudicato, provvedendo “al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 1.500 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
quanto al ricorso n. 1985 del 2025:
per l' ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Verbania - sezione Lavoro n. 122/24 nel procedimento contrassegnato con rg lavoro n. 42/2024, pubblicata in data 20/05/2024, notificata in copia attestata conforme ex art. 475 c.p.c. in data 21/05/2024, passata in giudicato, provvedendo “al pagamento in favore della ricorrente dell'importo nominale di € 2.000 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, oltre interessi legali dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 la dott.ssa SA PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria, corredata di documentazione, depositata dalla difesa erariale in data 13.12.2025, nella quale si dà atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che per ciascun ricorso in epigrafe vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente, Estensore
Paola Malanetto, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SA PE |
IL SEGRETARIO