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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/06/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 5104 dell'anno 2024
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, p.iva Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Fuso, giusta procura in calce al ricorso in P.IVA_1
opposizione a decreto ingiuntivo;
- Opponente –
CONTRO
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Fabrizio CP_1
Carbonara, giusta procura allegata alla memoria difensiva;
- Opposto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 12/6/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1/7/2024, la adiva il Tribunale del Lavoro di Parte_1
Con Trani convenendo e proponendo opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il Decreto CP_1
Ingiuntivo n. 280/2024, emesso da questo Tribunale, in data 13/05/2024, nel procedimento RG
n.3682/2024.
In particolare, la società opponente chiedeva di dichiarare nullo, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo sopra indicato e, per l'effetto, respingere e/o rigettare tutte le domande formulate nel
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relativo ricorso per ingiunzione, nonché di condannare l'opposta al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ai sensi dell'art. 96 c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa, oltre vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. si costituiva in giudizio, contestando il ricorso in opposizione e chiedendone il CP_1
rigetto.
La resistente chiedeva, quindi, di confermare il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'odierna ricorrente al pagamento delle spese della fase monitoria, nonché al pagamento di quelle della corrente fase di opposizione, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, la causa veniva decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
***
Il ricorso in opposizione è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.
All'esito del giudizio per decreto ingiuntivo iscritto al n. RG n. 3682/2024, era stato ingiunto alla il pagamento della somma di euro 1.337,42 oltre accessori di legge e spese Parte_1
di giustizia, da corrispondere in favore di a titolo di indennità di mancato CP_1
preavviso.
Tuttavia, col presente giudizio di opposizione, la società riteneva che il d.i. n. 280/2024 del
13/05/2024 risultasse improponibile, inammissibile ed infondato in fatto e in diritto.
In particolare, con il ricorso in opposizione, la società riferiva di essersi aggiudicata la gara per la fornitura e la gestione dei servizi di Contact Center CA dell' , nell'ambito di un CP_2 raggruppamento temporaneo d'impresa e che, quindi, i lavoratori (tra cui la fossero stati CP_1 interessati da un processo di internalizzazione dell'Istituto.
La società riferiva perciò che, in data 28/11/2022, in vista della scadenza del contratto di appalto con la committenza , la e i segretari regionali delle sigle sindacali CP_2 Parte_1 [...]
Con
avessero sottoscritto un verbale di accordo nel quale CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
avevano individuato la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro o dimissioni volontarie, con esonero reciproco del preavviso. E tanto, sul presupposto che i lavoratori, compresa l'opposta, avrebbero rassegnato le dimissioni per essere assunti dall' . CP_2
Riferiva altresì la società che, in data 06/12/2022, fosse stato siglato un ulteriore accordo sindacale tra le stesse parti per disciplinare la definizione del passaggio di datore di lavoro anche dei lavoratori in condizione sospensiva di maternità anticipata, obbligatoria e facoltativa, come nel caso della prevedendo la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con esonero reciproco CP_1
degli obblighi di preavviso e della corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
Per tale ragione, la qui opponente, eccepiva l'inadempimento della Parte_1
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lavoratrice agli obblighi assunti con gli accordi del 28/11/2022 e del 06/12/2022, chiedendo che fosse dichiarata inammissibile la richiesta di pagamento dell'indennità di mancato preavviso per violazione dei principi di correttezza e buona fede e, quindi, che fosse dichiarata la revoca a\o l'annullamento del d.i. oggetto di causa.
Di contro, la lavoratrice deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società ricorrente, dall'01/12/2019 al 13/12/2022, data in cui aveva cessato il suo rapporto di lavoro per essere assunta, in data 14/12/2022, ai servizi del Contact Center CA . Precisava l'opposta di aver CP_2
rassegnato le proprie dimissioni in data 13/12/2022, con effetto dal 14/12/2022, e ciò durante il periodo protetto a norma dell'art. 54 D.Lgs. n. 151/2001.
Di conseguenza, la lamentava l'infondatezza dell'opposizione, per non essere gli accordi CP_1
sindacali opponibili nei suoi confronti.
Nello specifico, la argomentava che il diritto a percepire l'indennità di mancato preavviso CP_1
in caso di dimissioni presentate dalle lavoratrici gestanti e madri (fino al 1° anno di età del figlio) fosse stabilito direttamente dalla legge (art. 55 D.Lgs. n. 151/2001) e che, dunque, tale diritto, peraltro preesistente all'atto della firma degli accordi, potesse essere dismesso esclusivamente per atto dispositivo di quest'ultima, mai intervenuto.
Così, a sostegno della propria tesi, la citava una recentissima pronuncia della Corte di CP_1
Cassazione (n. 14904 del 28 maggio 2024), con la quale si è statuito che un diritto soggettivo già maturato può essere oggetto di rinuncia solo in forza di un accordo individuale tra il datore di lavoro e il lavoratore oppure di accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato.
Infine, ribadiva la che quand'anche gli accordi fossero opponibili nei suoi confronti, Pt_2
comunque risulterebbero contrari a norme imperative.
Ciò premesso e venendo al merito della questione, si osserva quanto di seguito.
Ritiene questo giudice di condividere le argomentazioni di parte opposta.
Difatti, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nello statuire che l'art. 55, co. 1, del D.Lgs.
n. 151\2001 stabilisce l'inderogabilità dell'obbligo di corrispondere le indennità ivi previste e che la lavoratrice madre la quale, entro l'anno in cui vige il divieto di licenziamento, rassegni le proprie dimissioni ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, a prescindere dalla circostanza che la stessa abbia contestualmente reperito una nuova occupazione.
Precisamente, la Suprema Corte ha chiarito che “In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle
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dipendenze di altro datore di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17/6/2019, n. 16176).
Peraltro, come anche riportato nella memoria di costituzione nel presente giudizio, la stessa Corte ha recentemente ribadito che un diritto soggettivo già maturato può essere oggetto di rinuncia “solo in forza di un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore e non già in virtù di una scelta unilaterale
(ancorché motivata da esigenze produttive) proveniente dal primo (…)” ed “è rimessa al solo accordo delle parti individuali (…) o ad accordi sindacali stipulati da OO.SS cui il lavoratore abbia conferito esplicito mandato (…)”, giacché i contratti collettivi non possono derogare “in senso peggiorativo ad un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso (…)” (Cass. Civ., Sent. 28 maggio 2024, n. 14904).
E tanto perché non appartiene all'autonomia sindacale il potere di disporre di diritti già sorti in capo ai lavoratori per l'avvenuto perfezionamento delle relative fattispecie costitutive, quand'anche si tratti di un accordo sindacale volto a semplificare il passaggio ad un nuovo impiego.
In altri termini, un accordo sindacale, anche se sottoscritto da una delle organizzazioni cui aderisce un lavoratore, non può sacrificare le tutele previste nei suoi confronti dalle norme imperative, a maggior ragione in condizione di maternità.
Nel caso di specie, trattasi di un diritto preesistente nel patrimonio giuridico della lavoratrice al momento della conclusione degli accordi sindacali oggetto di causa e, comunque, posto a tutela della maternità.
Pertanto, l'accordo del 28/11/2022 non troverebbe applicazione alle lavoratrici madri dimissionarie, ciò in quanto l'intenzione delle parti di addivenire alla cessazione del rapporto di lavoro “con esonero reciproco dal preavviso” deve ritenersi una previsione che ha senso solo se riferita alla generalità dei lavoratori dimissionari (tenuti al preavviso ex art. 2118 c.c.) e non anche alle lavoratrici madri dimissionarie (già esonerate ex lege dal preavviso giusta art. 55 D.Lgs. n.
151/2001).
In sostanza, si può ritenere che se le parti avessero voluto disciplinare con il primo accordo la generalità dei lavoratori, non ne avrebbero sottoscritto uno successivo per le sole lavoratrici in condizioni di maternità.
Oltre a tanto, per espressa previsione dell'accordo del 06/12/2022 riferito alle lavoratrici madri dimissionarie, la rinuncia al preavviso (e alla relativa indennità sostitutiva) si sarebbe prodotta solo a fronte di una “risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell'ambito di una conciliazione transattiva ex art. 2113, comma 4° c.c.”, caso che nella fattispecie non ricorreva, sia perché il rapporto di lavoro era cessato per dimissioni (e non per risoluzione consensuale), sia perché non era intervenuta alcuna conciliazione in sede protetta. Tutto ciò a conferma che le parti fossero consapevoli che gli accordi sindacali, pur essendo la lavoratrice iscritta alla O.S. firmataria Fistel-
CISL, non erano affatto ex se sufficienti a determinare la dismissione del diritto all'indennità di
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mancato preavviso, proprio in ragione del fatto che il sindacato non è legittimato a esprimere rinuncia a diritti che sono già entrati nel patrimonio individuale del lavoratore.
Resta fermo che, comunque, nel caso in esame, trattasi di un diritto inderogabile da accordi privati, non rinunciabile né violabile ai sensi dell'art. 55.
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va rigettato.
Non deve essere dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c., essendo lo stesso già stato dichiarato esecutivo contestualmente alla sua emissione ai sensi dell'art. 642 c.p.c..
Le spese legali seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo. Si precisa che le spese riguardano la sola fase dell'opposizione, poiché quelle della fase monitoria sono già state liquidate nel decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta con ricorso depositato in data nei confronti di rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 280/2024, emesso dal Giudice di questa Sezione
Lavoro del Tribunale di Trani in data 13/5/2024;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali dell'opposta, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in complessivi € 1.800,00 per compensi, oltre RGS, CAP
e IVA come per legge.
Così deciso in Trani in data 12/6/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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