Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 4813
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Sentenza 24 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Civile, emessa il 24 febbraio 2025. Le parti in causa, da un lato, la società IC FU s.r.l. e, dall'altro, ZZ e il Fallimento di LI RE TE, hanno presentato richieste giuridiche contrastanti. IC FU ha chiesto il pagamento di un credito per lavori di costruzione non saldati, invocando l'art. 936 c.c. e, in via subordinata, gli artt. 2038 e 2041 c.c. per ingiustificato arricchimento. ZZ ha contestato la legittimità delle pretese, sostenendo che IC FU non avesse titolo per richiedere il pagamento, essendo i lavori eseguiti su un terreno di sua proprietà ma in virtù di un contratto con un'altra società.

La Corte ha rigettato il ricorso di IC FU, argomentando che l'art. 936 c.c. non fosse applicabile poiché IC FU non era un terzo rispetto al proprietario del suolo, avendo eseguito i lavori in adempimento di un contratto di appalto con LI RE TE. Inoltre, la Corte ha escluso la possibilità di azione per ingiustificato arricchimento, evidenziando che IC FU aveva altre vie legali per recuperare il credito, in particolare nei confronti dei soci di LI RE TE, avallatori delle cambiali. La decisione ha confermato la correttezza delle valutazioni dei giudici di merito, assorbendo le ulteriori questioni sollevate dalla ricorrente.

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Massime1

In caso di risoluzione del contratto di appalto, non è ammissibile la domanda proposta, ex art. 936, comma 2, c.c., dall'appaltatore nei confronti del proprietario del terreno e non del committente; tale disposizione è infatti applicabile solo quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia, con il proprietario del fondo, alcun rapporto giuridico, reale o personale, ipotesi che non ricorre quando l'opera è stata eseguita in adempimento di un contratto stipulato con persona diversa dal proprietario, posto che, in tal caso, l'appaltatore entra in relazione con la cosa in via esclusivamente secondaria, per effetto dell'incarico conferitogli.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 24/02/2025, n. 4813
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4813
    Data del deposito : 24 febbraio 2025

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