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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/04/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1 del R.G.V.G. dell'anno 2024 V.G., trattenuta in decisione all'udienza del
16.4.2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Fortunato;
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., difeso in proprio con i dott.ri Gianluca Fedeli, Angelo
[...]
Natale, Sergio Martire, Anna D'Arienzo;
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dal Capo Area Contenzioso Alibek Controparte_2
Musacchio;
, contumace;
Controparte_1
presso il Tribunale di Cosenza, contumace;
Controparte_3
CONVENUTI
Oggetto: opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/02.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'istante, premesso che con ricorso ritualmente notificato proponeva opposizione avverso l'atto con il quale è stata applicata la sanzione e richiesto il pagamento della somma totale di € 1.997,50 per un presunto omesso pagamento del contributo unificato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di
Cosenza e contestualmente presentava istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza tecnica gratuita, che la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, con decreto del 15.12.2023, non ammetteva il ricorrente al beneficio in quanto non risultava presente l'istanza propria di richiesta di assistenza tecnica a spese dello Stato con tutti i suoi elementi essenziali come da DPR n. 115/2002, deduce l'erroneità di detto provvedimento, per essere stata l'istanza redatta secondo il modulo estratto dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Cosenza.
Evidenziava che a tale provvedimento seguiva la richiesta di pagamento del contributo unificato dovuto, di cui chiedeva l'annullamento.
Il , nel resistere alla opposizione, eccepisce il proprio difetto Controparte_1
di legittimazione passiva e deduce la legittimità del decreto impugnato.
L' ha depositato una memoria chiedendo dichiararsi il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva.
Il e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza non si sono Controparte_1
costituiti in giudizio.
Sintetizzate nei termini che precedono le posizioni delle parti, si osserva innanzitutto che, in ipotesi di revoca dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato, disposta, come nella specie, per ragioni che esulano da quelle di cui all'art. 127, comma 3, D.P.R. 115/02, l'unico legittimato passivamente nel procedimento di opposizione è il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall'ammissione al beneficio (cfr. Cass. 21700/15)
Pertanto, trattandosi di beneficio nel caso in esame funzionale alla difesa nell'ambito di giudizio tributario, la legittimazione passiva compete in via esclusiva al Controparte_1
Contr (d'ora innanzi , quale soggetto esposto all'obbligo di sopportare l'onere economico del
[...] compenso ai sensi dell'art. 185 D.P.R. 115/02 (“Le aperture di credito per la regolazione e il rimborso dei pagamenti sono disposte con decreto dirigenziale … del Ministero dell'economia e delle finanze, per il processo tributario”).
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 137 D.P.R. cit. “Sino a quando non sono emanate disposizioni particolari, il patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario è disciplinato dalle disposizioni della parte III, titoli I e IV,
e dalle disposizioni del presente capo”, per cui, oltre all'art. 76 del D.P.R. 115/2002 (contenuto nella parte III, titolo I), deve ritenersi applicabile anche il disposto di cui all'art. 122 del citato D.P.R. (contenuto nella parte III, titolo IV), che dispone che “l'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione”.
Orbene, tenuto conto che, nell'istanza in atti (allegato n. 2 del fascicolo di parte ricorrente “Allegato n.
10 del ricorso introduttivo del giudizio n. 5658/2023 RG Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza estratto dal SIGIT”), non vi è alcun riferimento all'oggetto del procedimento ed alle enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, deve concludersi che la decisione di non ammettere l'odierno ricorrente “all'assistenza tecnica gratuita, in quanto non risulta presente l'istanza propria di richiesta di assistenza tecnica a spese dello Stato con tutti i suoi elementi essenziali come da DPR n. 115/2002” appare corretta, né può dirsi dirimente, la circostanza che, in casi analoghi, a fronte della medesima istanza, la commissione abbia ritenuto idonea l'istanza, tenuto conto del tenore letterale delle norme citate.
Infine, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, considerato che il e la Controparte_1
CP_ Procura Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, non legittimati, non si sono costituiti in
Contr giudizio, mentre, relativamente al rapporto processuale con il e con l' , Controparte_2 devono essere dichiarate irripetibili, tenuto conto del limitato tenore dell'attività difensiva espletata
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta la domanda;
- dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Cosenza, 28.4.2025
Il giudice dott.ssa Maria Giovanna De Marco