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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola in funzione di giudice del lavoro dr. Fabrizia Di Palma ha pronunciato all'udienza odierna, a seguito di trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6598/2022 RG
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall' Avv. Vincenzo Sorrentino Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappt.to e difeso dall' Avv. Alessandro CP_1
Funari
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.12.22, parte ricorrente chiedeva condannarsi l' al pagamento dei CP_1 ratei della pensione di vecchiaia anticipata, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre accessori.
Esponeva di avere presentato in data 29.9.21 domanda di pensione di vecchiaia e che la stessa era stata respinta. Si costituiva l' contestando il fondamento della domanda, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Deduceva la insussistenza dei presupposti del diritto azionato. All'odierna udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la procedibilità del ricorso, attesa la prova agli atti della proposizione della domanda amministrativa (cfr. in atti). Nel merito, osserva il Tribunale che la domanda è infondata e pertanto va rigettata.
Il ctu nominato, invero, eseguite le indagini medico legali, ha concluso che la parte ricorrente per effetto delle patologie riscontrate, come indicate nella relazione depositata, si trova in una condizione di invalidità sicuramente inferiore all'80% (segnatamente 64%). Le conclusioni del consulente appaiono attendibili per la specifica competenza dell'ausiliario e perchè congruamente motivate, pertanto assolutamente condivisibili. Né le censure mosse da parte istante all'elaborato peritale (asserita sottostima delle patologie pur correttamente diagnosticate) nelle note dell'1.4.25 appaiono degne di pregio. Al netto della loro evidente genericità, risultano in ogni caso infondate avendo il consulente specificamente e tecnicamente motivato le percentuali attribuite ad ogni singola patologia, anche valutando le nuove certificazioni prodotte in corso di causa. Segnatamente, osserva il ctu: “ è una donna di 66 anni non compiuti (è nata il Parte_1
01/06/1958), 63 all'epoca della domanda in fase amministrativa (presentata il 29/09/2021), affetta dalle seguenti, fondamentali infermità:
- BPCO e OSAS in Cpap notturna;
- artrosi polidistrettuale con maggiore interessa-mento delle mani;
- ipertensione arteriosa e dislipidemia con ini-ziale ispessimento medio intimale carotidea;
- sinusite cronica.
Altre infermità di interesse valutativo non sono obbiettivabili né documentate e in particolare l'osteopenia e la micronodulia polmonare non hanno alcun impatto valuta-tivo in assenza di complicanze ed evoluzioni cliniche.
Passando alle patologie in diagnosi:
- BPCO e OSAS in Cpap notturna: con riferimento alle linee guida degli stati invalidanti CP_1
2002 e in particolare alla voce 487.2 il valore minimo previsto è il 41%, ricordo infatti che è documentata una buona risposta alla terapia con ventilatore (è stata monitorata con venti-latore polmonare Cpap Airsense… e maschera oronasale …con buoni risultati); preciso inoltre che appare ragionevole far rientrare in tale percentuale di invalidità anche la BPCO dal momento che trattasi di condizioni morbose a carico dello stesso apparato e che come da obbiettività della visita da me effettuata (assenza di dispnea), cosi come da esami strumentali (TC torace e spirometria) e visita pneu-mologica agli atti, trattasi di sindrome ostruttiva non severa pertanto appare più che sufficiente una percentuale di invalidità complessiva, per le due patologie, del
41%;
- artrosi polidistrettuale con maggiore interessamento delle mani: non esiste voce tabellare specifica per tale complesso patologico;
sempre con riferimento alle linee guida degli stati CP_1 invalidanti e in particolare alla voce 715.1 il valore massimo previsto è il 20%;
- ipertensione arteriosa e dislipidemia con iniziale ispessimento medio intimale carotideo: valutabile con l'11% di invalidità considerato il minimo danno d'organo in assenza di altre complicanze;
- sinusite cronica: come da voce tabellare 6012 (sinusite cronica con reperto rx significativamente positivo) il valore di invalidità previsto è il 15%.
Applicando la formula a scalare o del Balthazard, l'invalidità complessiva calcolata dalle percentuali prima espresse è dell'64% (sessantaquattro per cento). Tale percentuale è da riconoscersi a partire dalla data di presentazione della domanda in fase amministrativa posto che tutte le patologie in diagnosi erano già presenti in tale epoca. Non viene quindi raggiunta la soglia dell'80 per cento necessaria per l'ottenimento della pensione di vecchiaia anticipata.” La domanda deve pertanto essere respinta. Sussistono gravi ragioni, tenuto conto del complessivo stato patologico della parte, per compensare le spese di lite tra le parti. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' e della ricorrente in solido. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese di lite.
Si comunichi Così deciso in Nola, 8.4.25
IL GIUDICE
Dott. Fabrizia Di Palma