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Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 16/02/2023, n. 5009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5009 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 5009 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 16/02/2023 l’impugnazione avverso l'atto di variazione di intestazione catastale di un immobile censito nel comune di Sperlonga mediante il quale l'Agenzia del territorio, sulla scorta di un verbale di delimitazione in data 11 dicembre 1930, aveva apportato variazioni di ditta, ripristinando il "demanio pubblico dello Stato ramo marina mercantile" con riferimento 5 di 7 alla predetta immobiliare in questione - questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi con la sentenza del 12 dicembre 2016, n. 25316, resa a Sezioni Unite, la quale ebbe ad affermare che: «L'art. 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, rubricato "Oggetto della giurisdizione tributaria", dispone, per quanto qui rileva, che "appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione„ la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza„ il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale". Coerentemente, l'art. 19 dello stesso decreto prevede, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario alla lettera f), "gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'art. 2, comma 2. La giurisdizione tributaria, i cui confini sono delineati nell'art. 2 cit., è una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'Amministrazione finanziaria (Cass. S.U. n. 3773 del 2014, Cass. S.U. n. 27209 del 2009, Cass. S.U., n.20889 del 2006). L'art. 2 cit., tuttavia, non può riferirsi ad ogni controversia che possa avere ad oggetto le materie indicate nella norma, perché in tal modo finirebbero per ricadere nella giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di revindica o di regolamento di confini, che palesemente esulano dalla materia che la normativa citata intendeva disciplinare, l'art. 2 del D.Lgs. cit. attiene strettamente alla materia tributaria, e non può - per l'evidente ratio legis che le sorregge - trovare applicazione all'infuori dell'ambito della controversia tipicamente tributarie (cfr Sez. U, Sentenza n. 2950 da' 16/02/2016). Nel caso di specie la controversia non ha ad oggetto un rapporto di natura tributaria, posto che l'Amministrazione finanziaria si è limitata a dare attuazione, con la variazione dell'intestazione catastale, alla pretesa di demanialità dei suoli su cui sorgeva il compendio immobiliare, mediante l'attestazione di delimitazione degli arenili e delle altre zone demaniali marittime ricadenti nel Comune di Sperlonga. 6 di 7 Sono di spettanze del giudice ordinario quelle controversie instaurate dai privati che abbiano ad oggetto operazioni di mutamento cartografico di ditta catastale, come nel caso di specie, trattandosi di variazione, operate dall'Amministrazione al fine dell'accertamento della titolarità del diritto dominicale e che solo indirettamente, come tutte le variazioni, hanno incidenza al fine della imposizione di tributi. Nelle controversie tra il privato e una autorità circa le vicende di un fondo, sul quale l'Amministrazione pubblica pretenda esercitare i suoi poteri autoritativi, fosse anche in tema di mera intestazione catastale della ditta proprietaria ci della sua variazione, l'oggetto effettivo di tali domande non può che essere l'accertamento - quanto alla esistenza, o alla estensione, o alla decorrenza del diritto soggettivo di proprietà che il privato tende ad affermare nei confronti dell'autorità (Cass. Sez. trib., Sentenza n. 16429 del 26/07/2007); peraltro, nella controversia in oggetto, le deduzioni della ricorrente sono incentrate sul carattere abusivo della variazione catastale apportata dall'Amministrazione, sia pure per difetti procedurali» (così Cass., Sez. U. civ., 12 dicembre 2016, n. 25316). 7. In assenza di convincenti argomenti contrari, non vi sono ragioni per rimeditare le predette statuizioni, appena aggiungendo che non ha pregio, ai fini che occupano, l’impianto difensivo dei contribuenti volto a rappresentare che la domanda ha ad oggetto la richiesta di dichiarare l’illegittimità dell’atto impugnato, essendo stato chiarito da questa Corte che, ai fini del riparto di giurisdizione, rileva il "petitum" sostanziale, «il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione» (così, da ultimo, Cass., Sez. U. civ., 31 luglio 2018, n. 20350, che richiama Cass., Sez. U. civ., 16 maggio 2008, n. 12378). Nella fattispecie in rassegna, come chiarito dall’illustrata pronuncia del 12 dicembre 2016, n. 25316, l'oggetto effettivo delle domande proposte non può che ricondursi all'accertamento del diritto soggettivo di proprietà che il privato tende ad affermare nei confronti dell'autorità 7 di 7 in ordine alla sua esistenza, estensione e decorrenza, con la conseguente giurisdizione del giudice ordinario. 8. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura indicata in dispositivo. 9. Va, infine, dato conto che ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, co.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in 3.000,00 € per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario (15%) delle spese generali sulle competenze ed accessori, nonché al rimborso delle spese che risulteranno prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, di un ulteriore importo pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in 3.000,00 € per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario (15%) delle spese generali sulle competenze ed accessori, nonché al rimborso delle spese che risulteranno prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso principale Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2022.