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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8228/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MARINO LOREDANA in sostituzione dell'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per l' e l'avv. SALADINO ELISABETTA in CP_1 sostituzione dell'avv. BONAVIRI VINCENZA per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono chiedendo la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Marino insiste sulla vittoria di spese;
gli avv.ti Bernocchi e
Saladino insistono sulla compensazione delle spese
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 12:43 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8228 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente –
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BONAVIRI VINCENZA oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l'A.D.E.R. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.600,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario e compensando le spese tra le altre parti.
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_3
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229009330733/000 relativamente agli avvisi d'addebito n.
59620120006499870, n. 59620130001915458, n. 59620130003963175 e n.
59620140000743136, deducendone l'illegittimità per omessa notifica del titoli esecutivi e intercorsa prescrizione, chiedendone pertanto l'annullamento.
Si costituiva il convenuto , contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Si costituiva la convenuta , deducendo lo sgravio integrale delle CP_2
partite debitorie contenute negli avvisi d'addebito per effetto della cancellazione automatica ex L. 197/2022 art. 1 commi 222 ~ 230, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, essendo lo sgravio disposto a far data dal 31.3.2023, (data poi slittata al 30.4.2023) in data successivo al lotto di stampa dell'intimazione impugnata (26.5.2022).
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite in ragione della notifica dell'atto di intimazione nonostante lo sgravio già intervenuto ex lege.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Va disattesa la domanda di compensazione delle spese di lite chiesta dall'
A.D.E.R., essendo in questo caso del tutto ininfluente la data del “lotto di stampa”, rilevando viceversa, esclusivamente la data di notifica dell'atto d'intimazione (22.5.2024), ben successivo alla notifica dell'intimazione impugnata.
Per questo motivo l'ADER va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
Appare viceversa equa la compensazione delle spese di lite tra le altre parti, non avendo avuto l' alcun ruolo nella notifica dell'intimazione di CP_1
pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 17/03/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 8228/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. MARINO LOREDANA in sostituzione dell'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv.
BERNOCCHI GIUSEPPE per l' e l'avv. SALADINO ELISABETTA in CP_1 sostituzione dell'avv. BONAVIRI VINCENZA per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono chiedendo la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Marino insiste sulla vittoria di spese;
gli avv.ti Bernocchi e
Saladino insistono sulla compensazione delle spese
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 12:43 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8228 /2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente –
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. BONAVIRI VINCENZA oggetto: opposizione a intimazione di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 17/03/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l'A.D.E.R. alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida complessivamente in euro 1.600,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario e compensando le spese tra le altre parti.
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 30/05/2024, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_3
proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29620229009330733/000 relativamente agli avvisi d'addebito n.
59620120006499870, n. 59620130001915458, n. 59620130003963175 e n.
59620140000743136, deducendone l'illegittimità per omessa notifica del titoli esecutivi e intercorsa prescrizione, chiedendone pertanto l'annullamento.
Si costituiva il convenuto , contestando la fondatezza del ricorso e CP_1
chiedendone il rigetto.
Si costituiva la convenuta , deducendo lo sgravio integrale delle CP_2
partite debitorie contenute negli avvisi d'addebito per effetto della cancellazione automatica ex L. 197/2022 art. 1 commi 222 ~ 230, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, essendo lo sgravio disposto a far data dal 31.3.2023, (data poi slittata al 30.4.2023) in data successivo al lotto di stampa dell'intimazione impugnata (26.5.2022).
All'udienza odierna le parti formulavano richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la parte ricorrente la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite in ragione della notifica dell'atto di intimazione nonostante lo sgravio già intervenuto ex lege.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
Va disattesa la domanda di compensazione delle spese di lite chiesta dall'
A.D.E.R., essendo in questo caso del tutto ininfluente la data del “lotto di stampa”, rilevando viceversa, esclusivamente la data di notifica dell'atto d'intimazione (22.5.2024), ben successivo alla notifica dell'intimazione impugnata.
Per questo motivo l'ADER va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza virtuale.
Appare viceversa equa la compensazione delle spese di lite tra le altre parti, non avendo avuto l' alcun ruolo nella notifica dell'intimazione di CP_1
pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 17/03/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini