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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/12/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 837/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 837 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Cardito (Na)
[...] C.F._2 alla Via Nuova Belvedere n. 70, presso lo studio dell'avv. Angela D'Agostino, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Il P.M., in data 29.11.2025 apponeva il proprio visto esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28.02.2025, e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in IV (NA) il 05.02.1983, ed
[...] evidenziando che da tale unione erano nati due figli, e , maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti, chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le stesse parti precisavano di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli con decreto di omologa del 27.01.2012
(Rg. nr. 8715/2011), e che tra le stesse non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale.
Le parti comparivano in modalità “virtuale” dinanzi al Giudice delegato dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice riservava la decisione al Collegio e il P.M. apponeva il proprio visto esprimendo parere favorevole
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Osserva il Collegio che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli (18.10.2011) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va precisato che la pronuncia ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, posto che, come si evince dalla documentazione allegata in atti, (cfr. certificato di matrimonio con trascrizione in parte I), trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
In particolare, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono in corsivo di seguito:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
05.02.1983; matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
IV al n. 4 P I a 1983;
• ordinare al Comune di IV di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Trattasi di condizioni relative al solo status, alla luce della raggiuta indipendenza economica dei figli maggiorenni, che non appaiono in contrasto con norme imperative, pag. 2/3 e che vanno poste alla base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, le spese vanno dichiarate non ripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in IV (Na) il 05.02.1983 tra
, nata a [...] l'[...], e nato a Parte_1 Parte_2
IV (Na) il 10.02.1960, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò
a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IV (Na) - (atto n. 4, parte I, serie /, anno 1983) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese non ripetibili
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio dell'01.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 837/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
3) Dott. Eugenio Troisi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 837 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto, vertente
TRA
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Cardito (Na)
[...] C.F._2 alla Via Nuova Belvedere n. 70, presso lo studio dell'avv. Angela D'Agostino, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore delle parti concludeva come da verbali e atti di causa.
Il P.M., in data 29.11.2025 apponeva il proprio visto esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28.02.2025, e Parte_1 Parte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in IV (NA) il 05.02.1983, ed
[...] evidenziando che da tale unione erano nati due figli, e , maggiorenni Per_1 Per_2 ed economicamente autosufficienti, chiedevano la declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Le stesse parti precisavano di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale omologata dal Tribunale di Napoli con decreto di omologa del 27.01.2012
(Rg. nr. 8715/2011), e che tra le stesse non si era più ricomposto il vincolo di comunione spirituale e materiale.
Le parti comparivano in modalità “virtuale” dinanzi al Giudice delegato dal Collegio ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., confermando la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Giudice riservava la decisione al Collegio e il P.M. apponeva il proprio visto esprimendo parere favorevole
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Osserva il Collegio che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Napoli (18.10.2011) nel procedimento avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Va precisato che la pronuncia ha ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, posto che, come si evince dalla documentazione allegata in atti, (cfr. certificato di matrimonio con trascrizione in parte I), trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
In particolare, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che si trascrivono in corsivo di seguito:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data
05.02.1983; matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
IV al n. 4 P I a 1983;
• ordinare al Comune di IV di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
Trattasi di condizioni relative al solo status, alla luce della raggiuta indipendenza economica dei figli maggiorenni, che non appaiono in contrasto con norme imperative, pag. 2/3 e che vanno poste alla base della decisione.
Tenuto conto della congiunta richiesta delle parti, le spese vanno dichiarate non ripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in IV (Na) il 05.02.1983 tra
, nata a [...] l'[...], e nato a Parte_1 Parte_2
IV (Na) il 10.02.1960, alle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo, ciò
a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IV (Na) - (atto n. 4, parte I, serie /, anno 1983) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
c) spese non ripetibili
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio dell'01.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 3/3