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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 10/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza sociale di primo grado iscritta al n. r.g. 1029/2024 promossa da nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Torino, via Susa n. 35, presso gli avv.ti Roberto De Guglielmi ( – CodiceFiscale_2
, Luca Cristiano Guelfo Email_1 [...]
– e Massimo Sibona ( C.F._3 Email_2 [...]
– che lo rappresentano C.F._4 Email_3 e difendono unitamente e disgiuntamente fra loro,
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) Ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Emilia CONROTTO
[ ) e dall'avv. Marcella CATALDI ( ), in C.F._5 C.F._6 virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Cuneo Corso Santorre di Santarosa n. 15, Ufficio di Avvocatura dell'Ente,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Pag. 1 a 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis,
Previa sospensione dell'esecuzione del ruolo dell'avviso di addebito oggetto di contesa, ricorrendo gravi motivi in tal senso
Previa, ove d'uopo, assunzione della prova orale dedotta;
Annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 337 2024 00003539 53 000, notificato il 29/08/2024, per il pagamento di contributi e somme aggiuntive per complessivi € 2.206,71 e per l'effetto, assolvere il ricorrente da qualsivoglia avversaria istanza, pretesa e domanda.
Con vittoria di onorari e spese di causa, oltre rimborso forfetario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“-nel merito, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, respingere, quindi, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dal ricorrente, inammissibili ed infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e per l'effetto assolvere l' da ogni avversa pretesa e per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto CP_1
-Con vittoria di spese ed onorari.”.
All'udienza del 10.4.2025 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare alla domanda giudiziale, nonché al ricorso per cassazione avverso la sentenza 39/2025 della Corte di appello di Torino, con compensazione delle spese di lite;
l'avv. Cataldi si è rimessa sulle spese di lite.
RITENUTO CHE
La formula della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa nella prassi, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica
Pag. 2 a 4
della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pag. 3 a 4 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'interesse della parte ricorrente a proseguire il presente giudizio stante la sua dichiarazione di rinunziare alla domanda giudiziale, come riferito dall'avv. Sibona all'udienza del 10.4.2025.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923), benchè il principio della soccombenza non risulti assoluto, potendo il giudice, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Considerato al riguardo che occorre comunque tenere presente che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta sì l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva tuttavia la sua facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza n. 14939/2020; depositata il 14 luglio).
In applicazione di tale principio di diritto, questo Giudice ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione della condotta processuale collaborativa nei confronti dell posta in essere dalla parte ricorrente, la quale ha rinunziato sia alla CP_1 domanda giudiziale oggetto del presente giudizio sia alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n.39/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Cuneo, 10.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di previdenza sociale di primo grado iscritta al n. r.g. 1029/2024 promossa da nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Torino, via Susa n. 35, presso gli avv.ti Roberto De Guglielmi ( – CodiceFiscale_2
, Luca Cristiano Guelfo Email_1 [...]
– e Massimo Sibona ( C.F._3 Email_2 [...]
– che lo rappresentano C.F._4 Email_3 e difendono unitamente e disgiuntamente fra loro,
RICORRENTE
Contro
(C.F. Controparte_1
) Ente di diritto pubblico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso tanto congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Emilia CONROTTO
[ ) e dall'avv. Marcella CATALDI ( ), in C.F._5 C.F._6 virtù di procura generale alle liti a rogito notaio n. Rep. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024, elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Cuneo Corso Santorre di Santarosa n. 15, Ufficio di Avvocatura dell'Ente,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Pag. 1 a 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 442 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi Parte_1 al Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro l' per chiedere CP_1 l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis,
Previa sospensione dell'esecuzione del ruolo dell'avviso di addebito oggetto di contesa, ricorrendo gravi motivi in tal senso
Previa, ove d'uopo, assunzione della prova orale dedotta;
Annullare e/o revocare l'avviso di addebito n. 337 2024 00003539 53 000, notificato il 29/08/2024, per il pagamento di contributi e somme aggiuntive per complessivi € 2.206,71 e per l'effetto, assolvere il ricorrente da qualsivoglia avversaria istanza, pretesa e domanda.
Con vittoria di onorari e spese di causa, oltre rimborso forfetario.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“-nel merito, voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, richiesta e conclusione, respingere, quindi, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dal ricorrente, inammissibili ed infondate per tutti i motivi in premessa dedotti, e per l'effetto assolvere l' da ogni avversa pretesa e per l'effetto, confermare l'avviso di addebito opposto CP_1
-Con vittoria di spese ed onorari.”.
All'udienza del 10.4.2025 la parte ricorrente ha dichiarato di rinunziare alla domanda giudiziale, nonché al ricorso per cassazione avverso la sentenza 39/2025 della Corte di appello di Torino, con compensazione delle spese di lite;
l'avv. Cataldi si è rimessa sulle spese di lite.
RITENUTO CHE
La formula della cessazione della materia del contendere, largamente diffusa nella prassi, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica
Pag. 2 a 4
della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni,
o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Pag. 3 a 4 Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'interesse della parte ricorrente a proseguire il presente giudizio stante la sua dichiarazione di rinunziare alla domanda giudiziale, come riferito dall'avv. Sibona all'udienza del 10.4.2025.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse delle parti a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923), benchè il principio della soccombenza non risulti assoluto, potendo il giudice, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., valutare la sussistenza di ragioni di compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Considerato al riguardo che occorre comunque tenere presente che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta sì l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva tuttavia la sua facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza n. 14939/2020; depositata il 14 luglio).
In applicazione di tale principio di diritto, questo Giudice ritiene equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in ragione della condotta processuale collaborativa nei confronti dell posta in essere dalla parte ricorrente, la quale ha rinunziato sia alla CP_1 domanda giudiziale oggetto del presente giudizio sia alla possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n.39/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza sociale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Cuneo, 10.4.2025
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 4 a 4