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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 14/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1821/2024 promossa da
nato a [...], Ohio (Stati Uniti D'America), in data 10 dicembre 1972, Parte_1
C.F.: , in proprio e, congiuntamente al coniuge , nata a C.F._1 Controparte_1
Baltimora, Maryland (Stati Uniti D'America), in data 12 gennaio 1972, in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio (il quale risultava ancora minorenne alla data di Persona_1 presentazione del ricorso), nato a [...], Carolina del Nord (Stati Uniti D'America) il 5 gennaio 2007,
C.F. , e sul figlio minore nato a [...], Carolina del C.F._2 Persona_2 Nord (Stati Uniti D'America) il 17 aprile 2009, C.F. ; C.F._3
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giuste procure agli atti, dagli Avv. Andrea Permunian e Marco Permunian, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Marco Permunian in
Rovigo al Corso del Popolo n. 222
(attori) contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
(convenuto contumace) con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e Parte_1 Persona_1 Persona_2 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini
[...] italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di Controparte_2 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana , Persona_3 nata in data [...] a [...], coniugata con nato il [...] ad Persona_4
Ascoli IC (AP), ed emigrata negli Stati Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
1 All'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in [...] il Persona_3
24/04/1896 e, precisamente, a AR (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- (coniugatasi con in data 19/12/1915) al figlio Persona_3 Persona_4 Persona_5 nato il [...];
- (coniugatosi con ) al figlio nato il Persona_5 Persona_6 Parte_1
10/10/1947;
- (coniugatosi con ) al figlio Parte_1 Controparte_3 Parte_1 nato il [...];
- (coniugatosi con ) ai figli Parte_1 Controparte_1 Persona_1 nato il [...] e nato il [...]. Persona_2
Nella linea di discendenza vi è dunque un solo passaggio per via materna: da ad Persona_3
Persona_5
Risulta dagli atti che:
- sia l'avo che l'ava erano cittadini italiani per nascita, e che lo erano Persona_4 Persona_3 ancora al momento del loro matrimonio (celebrato nel 1915);
- si naturalizzò cittadino statunitense in data 12/12/1924, dopo il matrimonio;
Persona_4
- anche sua moglie si naturalizzò cittadina statunitense, nella successiva data del Persona_3
20/11/1940;
- il loro figlio nacque il 26/10/1918. Persona_5
Relativamente ad la cittadinanza italiana non può dirsi essere stata trasmessa per via Persona_5 paterna, in quanto, come visto, suo padre perse la cittadinanza italiana mentre lui era Persona_4 minorenne.
Sul punto si richiama il disposto dell'art. 12 comma 2 della legge n. 555/1912, per cui “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
La norma è stata richiamata nella recente pronuncia della sez. I della Suprema Corte dell'08/01/2024,
n. 454, che ha chiarito che la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a
2 conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne (ex art. 7 della medesima legge, per cui “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”), a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario (cfr. art. 12 cit.).
Ciò posto, la cittadinanza italiana risulta comunque essere stata trasmessa ad iure Persona_5 sanguinis per via materna.
Sul punto occorre rappresentare, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia, già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Ancor prima poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto
l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi
e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe
3 spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Alla luce delle pronunce appena richiamate, deve ritenersi non ostativa alla trasmissione della cittadinanza italiana in capo ai discendenti la naturalizzazione di avvenuta nel 1924, Persona_4
(quando il figlio nato nel 1918, era ancora minore di età), stante il raggiungimento Persona_5 della maggiore età da parte di quest'ultimo in data antecedente alla naturalizzazione della madre
(avvenuta nel 1940). Persona_3
Il sopra citato art. 12, comma 2, della legge n. 555/1912, secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri”, non osta infatti, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza per via materna, in considerazione dell'intervenuto raggiungimento della maggiore età del figlio in un momento antecedente rispetto alla perdita della cittadinanza da parte della madre, per naturalizzazione “volontaria”.
Si è detto infatti che ha acquistato la cittadinanza statunitense solo nel 1940, Persona_3 mediante un autonomo atto volontario, mentre prima di tale data non può dirsi che ella la avesse già acquistata automaticamente (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) per via della naturalizzazione del marito. Se così fosse stato, del resto, non vi sarebbe stata ragione di presentare una apposita, autonoma istanza di naturalizzazione, anni dopo, come invece ella risulta aver fatto.
Si richiama sul punto anche il disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, per cui “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Un eventuale acquisto involontario della cittadinanza straniera (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) da parte della donna, non sarebbe comunque sostenibile alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, nella quale, come sopra visto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita involontaria della cittadinanza italiana da parte della donna coniugata con un cittadino straniero.
Ne d ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana a suo Persona_3 figlio e quest'ultimo, a sua volta, ai suoi discendenti, sino ad arrivare agli odierni attori. Persona_5
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a Parte_1 e con conseguente obbligo del
[...] Persona_1 Persona_2 Controparte_2
e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1821/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4 • Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 13/04/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 1821/2024 promossa da
nato a [...], Ohio (Stati Uniti D'America), in data 10 dicembre 1972, Parte_1
C.F.: , in proprio e, congiuntamente al coniuge , nata a C.F._1 Controparte_1
Baltimora, Maryland (Stati Uniti D'America), in data 12 gennaio 1972, in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio (il quale risultava ancora minorenne alla data di Persona_1 presentazione del ricorso), nato a [...], Carolina del Nord (Stati Uniti D'America) il 5 gennaio 2007,
C.F. , e sul figlio minore nato a [...], Carolina del C.F._2 Persona_2 Nord (Stati Uniti D'America) il 17 aprile 2009, C.F. ; C.F._3
tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, giuste procure agli atti, dagli Avv. Andrea Permunian e Marco Permunian, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Marco Permunian in
Rovigo al Corso del Popolo n. 222
(attori) contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 P.IVA_1
(convenuto contumace) con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. e Parte_1 Persona_1 Persona_2 hanno adito l'intestato Tribunale al fine di sentir accertare e dichiarare il loro status di cittadini
[...] italiani e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di Controparte_2 procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, gli attori hanno dedotto di essere discendenti dell'ava italiana , Persona_3 nata in data [...] a [...], coniugata con nato il [...] ad Persona_4
Ascoli IC (AP), ed emigrata negli Stati Uniti D'America, ed hanno dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
1 All'udienza del 24/02/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., gli attori hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 27/03/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Gli attori hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito anche di recente dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie gli attori hanno puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'ava , nata in [...] il Persona_3
24/04/1896 e, precisamente, a AR (CB), ed emigrata negli Stati Uniti D'America.
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- (coniugatasi con in data 19/12/1915) al figlio Persona_3 Persona_4 Persona_5 nato il [...];
- (coniugatosi con ) al figlio nato il Persona_5 Persona_6 Parte_1
10/10/1947;
- (coniugatosi con ) al figlio Parte_1 Controparte_3 Parte_1 nato il [...];
- (coniugatosi con ) ai figli Parte_1 Controparte_1 Persona_1 nato il [...] e nato il [...]. Persona_2
Nella linea di discendenza vi è dunque un solo passaggio per via materna: da ad Persona_3
Persona_5
Risulta dagli atti che:
- sia l'avo che l'ava erano cittadini italiani per nascita, e che lo erano Persona_4 Persona_3 ancora al momento del loro matrimonio (celebrato nel 1915);
- si naturalizzò cittadino statunitense in data 12/12/1924, dopo il matrimonio;
Persona_4
- anche sua moglie si naturalizzò cittadina statunitense, nella successiva data del Persona_3
20/11/1940;
- il loro figlio nacque il 26/10/1918. Persona_5
Relativamente ad la cittadinanza italiana non può dirsi essere stata trasmessa per via Persona_5 paterna, in quanto, come visto, suo padre perse la cittadinanza italiana mentre lui era Persona_4 minorenne.
Sul punto si richiama il disposto dell'art. 12 comma 2 della legge n. 555/1912, per cui “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”.
La norma è stata richiamata nella recente pronuncia della sez. I della Suprema Corte dell'08/01/2024,
n. 454, che ha chiarito che la legge n. 555/1912 riconosce(va) la bipolidia nei termini di cui appresso: il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e la cittadinanza del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a
2 conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne (ex art. 7 della medesima legge, per cui “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”), a meno che - nelle more della sua minore età - il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana, e segnatamente, nel caso di naturalizzazione, per atto di impulso volontario (cfr. art. 12 cit.).
Ciò posto, la cittadinanza italiana risulta comunque essere stata trasmessa ad iure Persona_5 sanguinis per via materna.
Sul punto occorre rappresentare, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia, già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Ancor prima poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Successivamente, poi, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n.
555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto
l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi
e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe
3 spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Alla luce delle pronunce appena richiamate, deve ritenersi non ostativa alla trasmissione della cittadinanza italiana in capo ai discendenti la naturalizzazione di avvenuta nel 1924, Persona_4
(quando il figlio nato nel 1918, era ancora minore di età), stante il raggiungimento Persona_5 della maggiore età da parte di quest'ultimo in data antecedente alla naturalizzazione della madre
(avvenuta nel 1940). Persona_3
Il sopra citato art. 12, comma 2, della legge n. 555/1912, secondo cui “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri”, non osta infatti, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza per via materna, in considerazione dell'intervenuto raggiungimento della maggiore età del figlio in un momento antecedente rispetto alla perdita della cittadinanza da parte della madre, per naturalizzazione “volontaria”.
Si è detto infatti che ha acquistato la cittadinanza statunitense solo nel 1940, Persona_3 mediante un autonomo atto volontario, mentre prima di tale data non può dirsi che ella la avesse già acquistata automaticamente (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) per via della naturalizzazione del marito. Se così fosse stato, del resto, non vi sarebbe stata ragione di presentare una apposita, autonoma istanza di naturalizzazione, anni dopo, come invece ella risulta aver fatto.
Si richiama sul punto anche il disposto dell'art. 11 comma 1 della L. 555/1912, per cui “Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana, semprechè acquisti quella del marito;
ma può ricuperarla secondo le disposizioni dell'articolo precedente”.
Un eventuale acquisto involontario della cittadinanza straniera (con conseguente perdita della cittadinanza italiana) da parte della donna, non sarebbe comunque sostenibile alla luce dell'interpretazione resa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 87 del 1975, nella quale, come sopra visto, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita involontaria della cittadinanza italiana da parte della donna coniugata con un cittadino straniero.
Ne d ha potuto trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana a suo Persona_3 figlio e quest'ultimo, a sua volta, ai suoi discendenti, sino ad arrivare agli odierni attori. Persona_5
Per tutto quanto sinora esposto, deve essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a Parte_1 e con conseguente obbligo del
[...] Persona_1 Persona_2 Controparte_2
e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni della domanda da parte dell'amministrazione, che non si è costituita in giudizio, giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 1821/2024, così provvede:
• Dichiara che gli attori sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
4 • Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 13/04/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
5