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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/04/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Dora Alessia Limongelli, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3167 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo -
Somministrazione”, e vertente
TRA
in persona dell'amministratore unico e Parte_1
legale rappresentante sig. , con sede legale in Giugliano in Parte_2
Campania (NA), alla via San Francesco a Patria 202, P.IVA P.IVA_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Rodolfo Spanò, C.F. ed elett.te C.F._1 dom.to presso il suo studio sito in Sant'Arpino (CE) al Vico Pace nr.5 in virtù di mandato in atti
OPPONENTE
E
CP_
, (d'ora innanzi ) con sede in Frattamaggiore, Controparte_1
alla Via Leopardi, 15, partita iva il persona dell'Amministratore P.IVA_2
Unico, Sig. (cf ), nato a [...], il 02 Controparte_2 C.F._2
marzo 1995, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Alberto
Pellegrino (cf ) che la rappresenta e difende giusto C.F._3
mandato agli atti
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 190/2023 emesso in data 14.01.2023 dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Dott.ssa Dora Alessia Limongelli, con il quale, ad istanza della società veniva ingiunto il pagamento Controparte_1 dell'importo complessivo di € 10.358,43 oltre interessi e spese del procedimento.
A fondamento dell'opposizione, parte opponente eccepiva in via preliminare la nullità della notifica e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo notificato a mezzo pec in data 17.1.2023, senza allegazione del ricorso monitorio;
altresì l'inesistenza del credito stante l'intervenuto integrale pagamento di tutte le fatture, come da quietanza liberatoria rilasciata dall'opposta.
Sulla base di tali argomentazioni, l'opponente formulava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'adita Giustizia, reiectis contariis, in via preliminare rigettare la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto perché la opposizione è fondata su prova scritta e di pronta e facile soluzione;
nel merito 1) accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo opposto perchè non è stato notificato il ricorso alla società opponente;
2) di conseguenza accogliere la opposizione e dichiarare la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e revocarlo con condanna del al Parte_3 pagamento delle spese legali;
3) nel merito accogliere l'opposizione per i motivi esposti nel presente atto e, per l'effetto, revocare il D.I. nr. 190/2023, emesso in data 14/01/2023 dal Tribunale di Napoli Nord a carico del Parte_1
; 4) condannare, di conseguenza, la società opposta, in persona del suo legale
[...]
rapp.te p.t., al pagamento delle spese e competenze di avvocato, oltre spese generali ed accessori con distrazione;
5) condannare la opposta, in persona del suo legale rapp.te pt., al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi di ufficio ex art. 96 comma 3 cpc nei limiti della somma di €.26.000,00.”.
Si costituiva in giudizio l'opposta, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'opposizione essendo l'atto notificato privo di firma e differente da quello depositato nel fascicolo telematico e nel merito contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto della domanda avversa, poiché infondata in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo, con condanna ex art. 96 c.p.c.
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Deduceva parte opposta che le parti tentarono di transigere la vicenda relativa al mancato pagamento delle fatture oggetto del ricorso monitorio, con previsione di un pagamento del 50% del credito da parte dell'opponente e - a fronte della liberatoria da parte dell'opposta (contestata comunque nel contenuto in quanto generica) - la consegna da parte del di titoli cambiari per il minore Parte_1
importo per Euro 5.101, 61, risultati poi impagati.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini ex art 183 cpc, la causa, all'esito dell'istruttoria, veniva riservata in decisione.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione per vizio della notifica telematica dell'atto di opposizione afferente alla mancanza della firma digitale, ciò in quanto dall'esame degli atti allegati alle ricevute di accettazione e avvenuta consegna della notifica in formato .eml, risulta l'apposizione della firma digitale sull'atto notificato e nella relata di notifica.
In ogni caso, anche laddove sussistente il dedotto vizio, la consegna dell'atto ha indubbiamente prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.
Come è noto, secondo ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, «l'art. 11, I. 53 del 1994, là dove commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato "se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti", non intende affatto sanzionare con l'inefficacia anche le più innocue irregolarità» - in relazione alle quali «non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensì, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio di raggiungimento dello scopo» - laddove «la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale», per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell'atto (Cass. Sez. U,
23620/2018, 7665/2016; Cass. 14042/2018, 30927/2018, 20625/2017, 6079/2017,
19814/2016, 26831/2014).
Sempre preliminarmente, va rilevato che la opposta notificava a mezzo pec il decreto ingiuntivo, unitamente alla procura e alla relata di notifica, omettendo di allegare il ricorso (cfr ricevuta avvenuta consegna notifica in formato eml in prod
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opponente), con la conseguenza che per un verso, va revocato il decreto ingiuntivo dovendosi equiparare tale evenienza alla omessa notifica del ricorso e del decreto nel termine prescritto dall'art 644 c.p.c. e per altro verso, il giudice dell'opposizione non può esimersi dal potere-dovere di decidere –pur nei limiti delle deduzioni delle parti- nel merito della pretesa creditoria fatta valere dal ricorrente-opposto con la domanda ex art.633 c.p.c. e riproposta nel giudizio di opposizione.
Come è noto, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto (originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).
Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c..
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
Giova, invero, rilevare che l'opponente, nel costituirsi in giudizio, non ha contestato l'esistenza del rapporto commerciale di fornitura di calzature con l'opposta, eccependo l'estinzione dell'obbligazione di pagamento come da quietanza liberatoria prodotta in atti.
Ebbene, l'opponente ha prodotto in atti una scrittura proveniente dall'opposta e datata 10.10.2022 con la quale il riconosceva l'avvenuto integrale Parte_3
pagamento delle fatture da parte del dichiarando di non avere Parte_1 null'altro a pretendere.
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Mette conto evidenziare che l'opposta ha dapprima genericamente contestato il contenuto della detta scrittura in quanto non riferita espressamente al credito oggetto di giudizio e nel corso del giudizio ne ha contestato anche la riconducibilità della firma al rappresentante legale della società nonché la mancanza di data.
Ebbene, siffatto disconoscimento della firma deve ritenersi inammissibile, in quanto non effettuato nella prima difesa successiva alla produzione in giudizio del documento, tanto più che al momento della costituzione in giudizio il documento veniva contestato sotto il profilo della genericità del contenuto senza alcun riferimento al profilo della paternità della scrittura.
Pertanto, a fronte della tardività del disconoscimento, non va istruito il procedimento di verificazione richiesto dall'opponente.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente ha indubbiamente assolto all'onere probatorio su di sé incombente, dimostrando il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento mediante la produzione della quietanza.
Invero, sul piano probatorio, la quietanza di pagamento fa piena prova dell'avvenuta ricezione, da parte del creditore, di un determinato pagamento e, per consolidato orientamento giurisprudenziale, essa costituisce solo fra le parti (cioè, tra autore e destinatario di tale dichiarazione di scienza) confessione stragiudiziale, che esonera il debitore dall'onere della prova.
A riguardo, neppure la genericità del contenuto della stessa (non essendo precisamente indicato l'importo ricevuto) è in grado di inficiarne l'efficacia probatoria posto che – tenuto conto che le fatture di cui è richiesto il pagamento si riferiscono a forniture risalenti al 2020 – la quietanza rilasciata nell'ottobre del
2022 con indicazione che le fatture emesse sono state integralmente pagate accompagnata dalla dichiarazione di non avere null'altro a pretendere, deve certamente riferirsi al pagamento di fatture antecedenti all'ottobre 2022, tra cui rientrano quelle poste a fondamento della domanda monitoria.
Sul punto, appaiono inverosimili le argomentazioni svolte dall'opposta - secondo la quale la liberatoria sarebbe stata rilasciata nell'ambito di una transazione tra le parti con accettazione a saldo del pagamento del 50% del credito con consegna di titoli cambiari poi rimasti impagati - dal momento che la transazione e gli effetti
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cambiari sono certamente antecedenti al rilascio della quietanza recante la data successiva del 10.10.2022.
La domanda di pagamento oggetto del ricorso monitorio è dunque infondata.
Infine, va disattesa la domanda di condanna ex art 96 c.p.c. avanzata da entrambe le part, difettando la prova dei relativi presupposti. La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. Civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, presuppone l'accertamento della mala fede o colpa grave della parte soccombente, non solo perché la relativa previsione è inserita nella disciplina della responsabilità aggravata, ma anche perché agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass.
Ord. N. 21570 del 30.11.2012).
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri del DM 142/2022 con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – II SEZIONE CIVILE -, definitivamente pronunziando nella controversia civile come innanzi promossa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 190/2023 emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
• Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Parte_3
in persona del legale rappresentante p.t. che Parte_1 liquida in complessive € 165,50 per spese ed € 5.077,00, per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e cpa se dovute come per legge con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Rodolfo
Spanò.
Aversa, lì 31 marzo 2025.
IL GIUDICE
dott. ssa Dora Alessia Limongelli
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