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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 11/06/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2497 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
CF rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Zagarese Ettore
OPPONENTE
E
P. Iva , C.f. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
Zurlo ed Andrea Ornati
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 25 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportat o
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti alle parti i fatti ed i documenti di causa.
Sul difetto di forma del contratto ex art. 117 TUB per omessa firma del funzionario bancario.
Si ritiene che tale assunto non sia fondato.
Si è consapevoli che parte della giurisprudenza di merito ha convalidato la tesi propugnata dalla difesa istante, tuttavia si ritiene preferibile un'altra ricostruzione, peraltro già proposta da altra giurisprudenza di merito (v. tra le altre Trib. Reggio
Emilia sent. 28 aprile 2015).
In particolare, due sono le argomentazioni che portano, ciascuna autonomamente, a ritenere valido il contratto per cui è causa.
Da un primo punto di vista, infatti, si osserva che la firma del funzionario di banca, non potendo in alcun modo avere potere certificativo della firma del cliente, per l'assorbente rilievo che detto potere non spetta a tale funzionario, deve invece più ragionevolmente essere intesa come inequivoca esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell'istituto, ex art. 2210 c.c., tanto più che il regolamento contrattuale era già stato predisposto dalla banca stessa.
Nel corpo del testo si fa infatti ripetutamente riferimento al 'contratto' così stipulato, l'efficacia di tale contratto non risulta subordinata all'approvazione di altro organo della banca e il contratto è poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti (così, tra le tante, cfr. App. Brescia sent. n. 600/2012 est. Trib. Per_1 Per Mantova sent. n. 1089/2011 est. Bernardi, Trib. Mantova sent. n. 626/2011 est.
Simone, Trib. Mantova sent. n. 553/2011 est. Aliprandi).
Non può peraltro ritenersi (né ciò è stato in alcun modo sostenuto dalla difesa dell'opponente) che il funzionario bancario possa avere agito quale falsus procurator, atteso che, pur se così fosse, si tratterebbe di inefficacia relativa non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte falsamente rappresentata, id est la banca (per la pacifica giurisprudenza, cfr. ex pluribus Cass. n. 24643/2014,
Cass. n. 14618/2010, Cass. n. 2860/2008, Cass. n. 3872/2004).
Da altro punto di vista, altra parte della giurisprudenza, muovendo dalla ratio della norma evidentemente finalizzata alla protezione del correntista contraente debole ed alla valorizzazione di esigenze di chiarezza e trasparenza informativa, non ritiene nemmeno necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma
Pagina 2 di 6 del correntista e ne sia consegnata una copia al cliente (principio per la prima volta enunciato dalla nota pronuncia di App. Torino n. 595/2012 est. Patti;
conformi, ex aliis, le successive Trib. Novara n. 569/2012 pres. Quatraro est. Tosi, Trib. Milano
21/2/2012 est. Guidi, Trib. Monza 13/5/2012 est. Giani, Trib. Milano n.
14268/2013 est. Cosentini, Trib. Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni).
L'approvazione scritta da parte della banca, infatti, rende non necessaria l'ulteriore approvazione del proponente, “dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto” e che “la mera carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimare la banca né ad impugnare il contratto” né a sottrarsi “alle regole in esso sancite” (espressamente Trib. Milano sent.
14268/2013): infatti, la forma scritta può essere integrata dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazioni delle dichiarazioni provenienti dall'altro (Cass. n. 23966/2004), e comunque la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura privata da parte del contraente che non l'abbia sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione anche quando non avvenga in sede giudiziale (Cass. n. 22223/2006, Cass. n. 23966/2004 e Cass. n. 8983/2003).
Ciò è quanto accaduto nel caso che qui occupa, poiché, anche a volere in ipotesi ritenere non ritualmente firmato il contratto da parte della banca, l'intento di quest'ultima di avvalersi del contratto stesso, così realizzando un equivalente della sottoscrizione, è pacificamente integrato dalla incontroversa esecuzione del rapporto e dalla comunicazione degli estratti conto per il periodo di durata.
Discende, in conclusione, che anche a volere ritenere non ritualmente firmato il contratto da parte della banca, deve comunque ritenersi integrato il requisito della forma scritta.
Le conclusioni di cui sopra in ordine alla validità del contratto stipulato tra banca e correntista, già raggiunte da una parte della più recente giurisprudenza di merito, sono ora convalidate anche da una pronuncia della Cassazione.
In un caso analogo a quello per cui è causa, la Cassazione ha infatti spiegato che
“anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso”
(Cass. Sez. I n. 4564/2012).
Pagina 3 di 6 Nel caso di specie il contratto è ritualmente sottoscritto da e contiene la Parte_1 dichiarazione di quest'ultimo di aver ricevuto copia del documento, per cui alcuna nullità è ravvisabile.
L'eccezione di nullità del contratto deve pertanto essere respinta.
^^^
In relazione alla eccepita carenza di legittimazione attiva della società convenuta per mancata prova in ordine alla qualità di cessionaria del credito .
Occorre evidenziare che in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del
TUB, la Corte di Cassazione ha statuito che è onere della Banca cessionaria dimostrare, fornendo idonea documentazione, l'intervenuta cessione del rapporto e, per l'effetto, la legittimazione sostanziale ad agire in via esecutiva (Cass. Civ. Sez.
I ordinanza n. 5857 del 22 febbraio 2022).
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non risulta effettivamente sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito.
Il cessionario dei crediti in blocco per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato inequivocabilmente cartolarizzato.
Nel caso in esame, parte opposta ha depositato non solo l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma anche il contratto di cessione stipulato tra
Banca Ifis ed Controparte_1
Ne consegue che la società creditrice, avendo assolto all'onere probatorio posto a suo carico, è pienamente legittimata ad agire per il recupero delle somme ad essa spettanti.
Quanto all'eccezione di omessa e/o irregolare notifica dei contratti di cessione, va sottolineato che in tema di notificazione della cessione di crediti, secondo l'orientamento della giurisprudenza, l'art. 58 del TUB ha inteso agevolare la realizzazione delle cd. cessioni in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
In particolare, la Corte di Cassazione rafforza il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del TUB, viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti.
La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del
Pagina 4 di 6 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.” (Cass. Civ. Sez. III n. 10200 del 16 aprile 2021).
I Giudici di legittimità, peraltro, fanno chiarezza anche in termini di prova
“processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione rispetto a rapporti contestati, comprendendo tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, l'eventuale comunicazione stragiudiziale come la missiva con cui sia stata data adeguata notizia della cessione.
Ciò detto, nella fattispecie, oltre ad essere stata effettuata la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, che già introduce una presunzione assoluta di conoscenza dell'avvenuta cessione, ha provveduto ad avvisare il Controparte_1 Parte_1 inviando apposita raccomandata.
Peraltro la notificazione del decreto ingiuntivo vale, per giurisprudenza consolidata, quale comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito.
La doglianza di parte opponente sull'assenza di idonea prova, dunque, deve essere rigettata.
^^^
Parimenti infondata è l'eccezione afferente il difetto di prova scritta ai fini della dimostrazione del credito.
Al riguardo, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica circa la legittimità del provvedimento monitorio, bensì
l'esistenza o meno del credito azionato dal ricorrente.
Trattandosi di un credito da inadempimento contrattuale, il creditore è tenuto a produrre il contratto e ad allegare l'inadempimento, ricadendo sul convenuto la prova di aver adempiuto all'obbligazione contrattuale.
Nel caso di specie alcuna prova è stata offerta da (attore in Parte_1 senso formale ma convenuto in senso sostanziale), sicchè le allegazioni di ed il corredo documentale da quest'ultima prodotto in giudizio sono CP_1 idonei a dar prova del credito.
Riguardo alle affermazioni di parte opponente concernenti la illegittimità della misura dei tassi di interesse applicati nel rapporto di mutuo, si rileva che le stesse devono essere ritenute tout court inaccoglibili stante la loro estrema genericità e la totale carenza di riscontri probatori. Per queste ragioni la ammissione di c.t.u., richiesta istruttoria di parte opponente , non poteva essere accolta in quanto di carattere meramente esplorativo.
Pagina 5 di 6 ^^^
Altresì inconsistente è la difesa fondata sulla prescrizione del credito azionato in monitorio, poiché è ormai pacifico in giurisprudenza che il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento ( 15 settebre
2007) e non, come malamente calcola il , dalla sottoscrizione del Parte_1 contratto.
La difesa di al riguardo, ha documentato di aver interrotto il termine di CP_1 prescrizione con la raccomandata 18 aprile 2017, conseguendone che il termine decennale non si è mai consumato.
In definitiva, la società opposta ha dato prova del credito azionato in via monitoria
(contratto di finanziamento, cessione del credito, estratti conto), per poi allegare l'inadempimento del che, nelle sue difese, ha implicitamente Parte_1 riconosciuto.
Per tale ragione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n . 2497/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 493/2021; condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 parte opposta che liquida in Euro 3.000,00 per compensi (studio euro 600,00, introduttiva euro 500,00, istruttoria euro 900,00 decisionale euro 1.000,00) oltre
IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge .
Così deciso in Castrovillari il 10 giugno 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2497 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
CF rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Zagarese Ettore
OPPONENTE
E
P. Iva , C.f. , Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele
Zurlo ed Andrea Ornati
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 25 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportat o
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Noti alle parti i fatti ed i documenti di causa.
Sul difetto di forma del contratto ex art. 117 TUB per omessa firma del funzionario bancario.
Si ritiene che tale assunto non sia fondato.
Si è consapevoli che parte della giurisprudenza di merito ha convalidato la tesi propugnata dalla difesa istante, tuttavia si ritiene preferibile un'altra ricostruzione, peraltro già proposta da altra giurisprudenza di merito (v. tra le altre Trib. Reggio
Emilia sent. 28 aprile 2015).
In particolare, due sono le argomentazioni che portano, ciascuna autonomamente, a ritenere valido il contratto per cui è causa.
Da un primo punto di vista, infatti, si osserva che la firma del funzionario di banca, non potendo in alcun modo avere potere certificativo della firma del cliente, per l'assorbente rilievo che detto potere non spetta a tale funzionario, deve invece più ragionevolmente essere intesa come inequivoca esternazione della volontà negoziale del funzionario, in nome e per conto dell'istituto, ex art. 2210 c.c., tanto più che il regolamento contrattuale era già stato predisposto dalla banca stessa.
Nel corpo del testo si fa infatti ripetutamente riferimento al 'contratto' così stipulato, l'efficacia di tale contratto non risulta subordinata all'approvazione di altro organo della banca e il contratto è poi stato effettivamente eseguito da tutte le parti (così, tra le tante, cfr. App. Brescia sent. n. 600/2012 est. Trib. Per_1 Per Mantova sent. n. 1089/2011 est. Bernardi, Trib. Mantova sent. n. 626/2011 est.
Simone, Trib. Mantova sent. n. 553/2011 est. Aliprandi).
Non può peraltro ritenersi (né ciò è stato in alcun modo sostenuto dalla difesa dell'opponente) che il funzionario bancario possa avere agito quale falsus procurator, atteso che, pur se così fosse, si tratterebbe di inefficacia relativa non rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione della parte falsamente rappresentata, id est la banca (per la pacifica giurisprudenza, cfr. ex pluribus Cass. n. 24643/2014,
Cass. n. 14618/2010, Cass. n. 2860/2008, Cass. n. 3872/2004).
Da altro punto di vista, altra parte della giurisprudenza, muovendo dalla ratio della norma evidentemente finalizzata alla protezione del correntista contraente debole ed alla valorizzazione di esigenze di chiarezza e trasparenza informativa, non ritiene nemmeno necessaria la firma della banca, laddove, come nel caso che qui occupa, risulti la predisposizione del contratto da parte della banca stessa, la firma
Pagina 2 di 6 del correntista e ne sia consegnata una copia al cliente (principio per la prima volta enunciato dalla nota pronuncia di App. Torino n. 595/2012 est. Patti;
conformi, ex aliis, le successive Trib. Novara n. 569/2012 pres. Quatraro est. Tosi, Trib. Milano
21/2/2012 est. Guidi, Trib. Monza 13/5/2012 est. Giani, Trib. Milano n.
14268/2013 est. Cosentini, Trib. Mantova 16/2/2015 est. Arrigoni).
L'approvazione scritta da parte della banca, infatti, rende non necessaria l'ulteriore approvazione del proponente, “dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da lui predisposto” e che “la mera carenza formale di firma non potrebbe in ogni caso legittimare la banca né ad impugnare il contratto” né a sottrarsi “alle regole in esso sancite” (espressamente Trib. Milano sent.
14268/2013): infatti, la forma scritta può essere integrata dalla semplice sottoscrizione di un contraente per accettazioni delle dichiarazioni provenienti dall'altro (Cass. n. 23966/2004), e comunque la dichiarazione di volontà di avvalersi della scrittura privata da parte del contraente che non l'abbia sottoscritta, realizza un equivalente della sottoscrizione anche quando non avvenga in sede giudiziale (Cass. n. 22223/2006, Cass. n. 23966/2004 e Cass. n. 8983/2003).
Ciò è quanto accaduto nel caso che qui occupa, poiché, anche a volere in ipotesi ritenere non ritualmente firmato il contratto da parte della banca, l'intento di quest'ultima di avvalersi del contratto stesso, così realizzando un equivalente della sottoscrizione, è pacificamente integrato dalla incontroversa esecuzione del rapporto e dalla comunicazione degli estratti conto per il periodo di durata.
Discende, in conclusione, che anche a volere ritenere non ritualmente firmato il contratto da parte della banca, deve comunque ritenersi integrato il requisito della forma scritta.
Le conclusioni di cui sopra in ordine alla validità del contratto stipulato tra banca e correntista, già raggiunte da una parte della più recente giurisprudenza di merito, sono ora convalidate anche da una pronuncia della Cassazione.
In un caso analogo a quello per cui è causa, la Cassazione ha infatti spiegato che
“anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l'intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso”
(Cass. Sez. I n. 4564/2012).
Pagina 3 di 6 Nel caso di specie il contratto è ritualmente sottoscritto da e contiene la Parte_1 dichiarazione di quest'ultimo di aver ricevuto copia del documento, per cui alcuna nullità è ravvisabile.
L'eccezione di nullità del contratto deve pertanto essere respinta.
^^^
In relazione alla eccepita carenza di legittimazione attiva della società convenuta per mancata prova in ordine alla qualità di cessionaria del credito .
Occorre evidenziare che in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del
TUB, la Corte di Cassazione ha statuito che è onere della Banca cessionaria dimostrare, fornendo idonea documentazione, l'intervenuta cessione del rapporto e, per l'effetto, la legittimazione sostanziale ad agire in via esecutiva (Cass. Civ. Sez.
I ordinanza n. 5857 del 22 febbraio 2022).
L'estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non risulta effettivamente sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito.
Il cessionario dei crediti in blocco per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale esso agisce è stato inequivocabilmente cartolarizzato.
Nel caso in esame, parte opposta ha depositato non solo l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ma anche il contratto di cessione stipulato tra
Banca Ifis ed Controparte_1
Ne consegue che la società creditrice, avendo assolto all'onere probatorio posto a suo carico, è pienamente legittimata ad agire per il recupero delle somme ad essa spettanti.
Quanto all'eccezione di omessa e/o irregolare notifica dei contratti di cessione, va sottolineato che in tema di notificazione della cessione di crediti, secondo l'orientamento della giurisprudenza, l'art. 58 del TUB ha inteso agevolare la realizzazione delle cd. cessioni in blocco di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti e degli aventi causa, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale.
In particolare, la Corte di Cassazione rafforza il principio per cui il cessionario del credito, nelle operazioni di cartolarizzazione ex art. 58 del TUB, viene dispensato dalla notifica dell'avviso di cessione alle singole controparti cedute dei rapporti acquisiti.
La Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di cessioni in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (legge n. 385 del
Pagina 4 di 6 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.” (Cass. Civ. Sez. III n. 10200 del 16 aprile 2021).
I Giudici di legittimità, peraltro, fanno chiarezza anche in termini di prova
“processuale” dell'avvenuta cessione del credito in operazioni di cartolarizzazione rispetto a rapporti contestati, comprendendo tra i vari modus idonei al raggiungimento della prova processuale della cessione del credito, l'eventuale comunicazione stragiudiziale come la missiva con cui sia stata data adeguata notizia della cessione.
Ciò detto, nella fattispecie, oltre ad essere stata effettuata la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, che già introduce una presunzione assoluta di conoscenza dell'avvenuta cessione, ha provveduto ad avvisare il Controparte_1 Parte_1 inviando apposita raccomandata.
Peraltro la notificazione del decreto ingiuntivo vale, per giurisprudenza consolidata, quale comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito.
La doglianza di parte opponente sull'assenza di idonea prova, dunque, deve essere rigettata.
^^^
Parimenti infondata è l'eccezione afferente il difetto di prova scritta ai fini della dimostrazione del credito.
Al riguardo, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la verifica circa la legittimità del provvedimento monitorio, bensì
l'esistenza o meno del credito azionato dal ricorrente.
Trattandosi di un credito da inadempimento contrattuale, il creditore è tenuto a produrre il contratto e ad allegare l'inadempimento, ricadendo sul convenuto la prova di aver adempiuto all'obbligazione contrattuale.
Nel caso di specie alcuna prova è stata offerta da (attore in Parte_1 senso formale ma convenuto in senso sostanziale), sicchè le allegazioni di ed il corredo documentale da quest'ultima prodotto in giudizio sono CP_1 idonei a dar prova del credito.
Riguardo alle affermazioni di parte opponente concernenti la illegittimità della misura dei tassi di interesse applicati nel rapporto di mutuo, si rileva che le stesse devono essere ritenute tout court inaccoglibili stante la loro estrema genericità e la totale carenza di riscontri probatori. Per queste ragioni la ammissione di c.t.u., richiesta istruttoria di parte opponente , non poteva essere accolta in quanto di carattere meramente esplorativo.
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Altresì inconsistente è la difesa fondata sulla prescrizione del credito azionato in monitorio, poiché è ormai pacifico in giurisprudenza che il termine decennale di prescrizione decorre dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento ( 15 settebre
2007) e non, come malamente calcola il , dalla sottoscrizione del Parte_1 contratto.
La difesa di al riguardo, ha documentato di aver interrotto il termine di CP_1 prescrizione con la raccomandata 18 aprile 2017, conseguendone che il termine decennale non si è mai consumato.
In definitiva, la società opposta ha dato prova del credito azionato in via monitoria
(contratto di finanziamento, cessione del credito, estratti conto), per poi allegare l'inadempimento del che, nelle sue difese, ha implicitamente Parte_1 riconosciuto.
Per tale ragione, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n . 2497/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 493/2021; condanna al pagamento delle spese processuali sostenute da Parte_1 parte opposta che liquida in Euro 3.000,00 per compensi (studio euro 600,00, introduttiva euro 500,00, istruttoria euro 900,00 decisionale euro 1.000,00) oltre
IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge .
Così deciso in Castrovillari il 10 giugno 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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