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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 4904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4904 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4147/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta: Franca Mangano Presidente Caterina Garufi Consigliere estensore Edoardo Mancini Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 4147 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 3.4.2025, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Roma, Via Tommaso Campanella n. 41/g, presso lo studio dell'Avv. Roberta Sacripanti che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti appellante E C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del rappresentante legale p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia n. 9, presso lo studio dell'Avv. Andrea Fioretti che la rappresenta e difende in forza di procura in atti appellata E (C.F. ), per mezzo della Controparte_2 P.IVA_2 procuratrice speciale (C.F. Controparte_3
), in persona del rappresentante legale p.t., elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Milano, Foro Buonaparte n. 20, presso lo studio degli Avv. Roberto Calabresi e Elisa Gaboardi che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti intervenuta in appello per successione nel diritto controverso
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 6/2020 – opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 2 c.p.c.
1 CONCLUSIONI Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 615 co. 2 c.p.c. depositato in data 26.10.2015,
in qualità di debitore esecutato, proponeva opposizione Parte_1 all'esecuzione promossa (con atto di precetto notificato in data 10.10.2009, per euro 105.601,54) dalla Controparte_1
a seguito dell'inadempimento del al mutuo ipotecario
[...] Pt_1 stipulato con l'istituto di credito citato. L'opponente rappresentava quanto segue: di aver contratto, in data 26.9.2000, con la BNL il contratto di mutuo ventennale a tasso Euribor 6M+2 punti percentuali, tasso iniziale del 7,30%, con 240 rate mensili pari a euro 450,737 (rata fissa) arrotondata a euro 451,76, per un valore finanziato pari a euro 56.810,25; di aver acconsentito all'iscrizione dell'ipoteca sull'immobile contestualmente acquistato, sito in Campagnano di Roma (RM), Piazza Cesare Leonelli n. 10, piano 2, distinto in catasto al foglio 20, p.lla 309, sub 17; di non aver potuto pagare tutte le rate, per problematiche economiche e per il loro importo crescente, dovuto alla quota capitale oltre che alla “quota di interessi, indicizzazioni e mora”; di aver subito l'azione esecutiva di BNL per euro 105.601,54 (somma richiesta per il mancato pagamento delle rate scadute per il periodo dal 31.8.2001 al 30.9.2009, degli interessi di mora al 6.10.2009, dei successivi interessi e delle spese); di aver ricevuto il successivo atto di pignoramento in data 18.12.2009. In punto di diritto, deduceva l'inidoneità del Pt_1 contratto di mutuo concluso nel 2000 a costituire titolo fondante l'esecuzione forzata;
lamentava anche l'illegittimità dell'ammortamento cd. alla “francese”, l'applicazione di interessi anatocistici e in misura superiore al tasso legale. Concludeva chiedendo: in via preliminare e cautelare, di sospendere ex art. 624 c.p.c., senza cauzione, l'esecuzione R.G.E. n. 3833/2009 pendente dinanzi al Tribunale di Tivoli promossa dalla BNL ed avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà sito in Campagnano di Roma piazza Cesare Leonelli n. 10; in via principale, di dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione e, per l'effetto, “determinare la restituzione delle rate sulle quali sono stati calcolati interessi oggetto di anatocismo e superiori alla soglia legale” e far rientrare il ricorrente “nel Pt_1 possesso temporaneo dell'immobile pignorato, custodendone i locali, attesa la prossima esecuzione dell'obbligo di rilascio immediato portato dalla sentenza del Tribunale civile di Tivoli, dott. Piovano, n. 1149/2015 del 19 maggio 2015”.
2 Con ordinanza emessa in data 12.2.2016, il Giudice respingeva la richiesta di sospensione e condannava al pagamento delle spese Pt_1 di fase in favore dell'opposta BNL (nella misura di euro 400,00 per compenso, oltre 15% a titolo di spese generali, I.V.A. e C.P.A) assegnando all'opponente il termine perentorio di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito. Con atto di citazione, conveniva in giudizio la BNL chiedendo, Pt_1 in via preliminare, di revocare, ai sensi dell'art. 669 decies c.p.c., l'ordinanza di diniego della sospensiva dell'esecuzione R.G.E. n. 3833/2009, attesa la modifica della situazione di fatto rispetto al tempo in cui era stata proposta la prima istanza (“l'attore ha recentemente subito lo sfratto dall'immobile da esso detenuto in Campagnano di Roma, Via San Sebastiano n. 84”; “Pertanto, in data 11 febbraio 2016 il Sig. ha dovuto abbandonare l'immobile forzatamente Pt_1 riconsegnandone il possesso al Sig. : cfr. pag. 17 atto Controparte_4 di citazione). Concludeva chiedendo: in via principale, di accogliere l'opposizione ex art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia dell'esecuzione promossa dalla BNL sul proprio immobile sito in Campagnano, con condanna della Banca mutuataria alla restituzione delle rate sulle quali erano stati calcolati gli interessi oggetto di anatocismo e superiori alla soglia legale. Con vittoria di spese. Si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 contestava l'assunto del ricorrente quanto all'inidoneità del contratto di mutuo a costituire titolo esecutivo e negava la sussistenza degli interessi usurari. Concludeva chiedendo: in via preliminare, di respingere la richiesta di revoca dell'ordinanza di rigetto della domanda di sospensiva, resa in data 12.2.2016; in via principale e nel merito, di respingere tutte le domande di parte opponente in quanto infondate in fatto e in diritto. Con il favore degli onorari e delle spese di giudizio. Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza n. 6/2020, rilevava che “il contratto di mutuo oggetto di causa può ben configurarsi come titolo esecutivo idoneo ex art. 474 c.p.c.”, respingendo la relativa doglianza. Rilevava, altresì, che parte opponente nulla allegava e provava in ordine alle somme complessivamente corrisposte, a titolo di rate del mutuo, alla BNL sino alla notifica del precetto “rendendo pertanto ogni domanda sul punto del tutto inammissibile, stante la genericità delle allegazioni e la carenza probatoria”. Infine, aderendo all'orientamento maggioritario sul punto, respingeva la doglianza fondata sulla prospettata illegittimità della modalità di rimborso cd. “alla francese”. Alla luce di tali considerazioni, rigettava l'opposizione e compensava integralmente le spese di lite.
3 2. Nell'atto di appello ritualmente notificato, contestava le Parte_1 conclusioni cui era addivenuto il Giudice di primo grado. In particolare, criticava:
2.a) erronea interpretazione dell'Ill.mo Giudicante sulla normativa del contratto di mutuo (art. 2) e sull'idoneità dello stesso contratto a costituire “titolo esecutivo” nel senso voluto dall'art. 474 c.p.c. e 41 TU bancario (D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385). Il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente configurato il contratto di mutuo oggetto di causa quale titolo esecutivo idoneo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (“Ed invero, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, ai fini della configurabilità del contratto di mutuo quale titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., deve considerarsi idonea qualunque forma di consegna capace di determinare il conseguimento della disponibilità giuridica della somma oggetto del mutuo stesso in capo al destinatario, con creazione a suo favore di un autonomo titolo di disponibilità (…) Nella fattispecie, la lettura dell'art. 2 del contratto di mutuo evidenzia che vi sia stata
“traditio”, intesa sia in senso materiale che come giuridica disponibilità della cosa, in quanto: è prevista la consegna della somma, di cui la parte mutuataria ha rilasciato quietanza nello stesso atto di mutuo;
è previsto altresì il “riversamento” alla parte mutuante, con costituzione di “pegno irregolare infruttifero” e con “svincolo” entro un termine predeterminato condizionato all'effettuazione di alcuni adempimenti espressamente indicati. Pertanto, alla luce della più recente giurisprudenza, il contratto di mutuo oggetto di causa può ben configurarsi come titolo esecutivo idoneo ex art. 474 c.p.c. e sul punto ogni doglianza”: pag. 2 sentenza impugnata). Tuttavia – lamentava l'appellante – dalla lettura dell'art. 2 del contratto di mutuo non si evincerebbe affatto tale traditio: “la somma erogata è stata depositata in banca e costituita come pegno infruttifero. Orbene, ai fini dell'integrazione della fattispecie del mutuo (contratto reale), occorre che il mutuante crei un titolo autonomo di disponibilità a favore del mutuatario, poiché solo in tal modo la somma esce dal patrimonio del mutuante ed entra in quello del mutuatario;
nell'ipotesi di specie, non vi è prova dell'avvenuta consegna della somma mutuata al momento della stipula del contratto (…). Non vi è prova, in buona sostanza, che il mutuatario abbia avuto la disponibilità autonoma di tali somme, in quanto ha sostanzialmente autorizzato il mutuante a trattenere la somma mutuata senza disporre contestualmente la specifica destinazione della stessa. Detta autorizzazione non può che essere interpretata quale pattuizione (consensuale) di rinvio della consegna, con conseguente procrastinazione del momento perfezionativo del contratto” (pag. 8 atto di appello). Dunque, la fattispecie sarebbe quella
4 del contratto di mutuo condizionato, come tale, inidoneo ad integrare titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., venendo meno il diritto del pignorante di iniziare e proseguire l'esecuzione, in forza del noto brocardo per cui “nulla executio sine titulo”;
2.b) mancata considerazione della CTP e della CTU di parte sugli effetti e la legittimità del cd. ammortamento alla francese e della clausola di risoluzione anticipata come integrante costo totale del finanziamento. L'appellante lamentava l'erroneità della sentenza, laddove il Giudice di prime cure aderiva all'orientamento della giurisprudenza di merito che esclude la penale per estinzione anticipata dal calcolo del tasso effettivo, da comparare con il tasso soglia per la valutazione di usurarietà (cfr. pag. 3 sentenza impugnata). Sul punto, l'appellante rilevava che “il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) assume valori superiori al tasso soglia usura vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo, per tutti i casi in cui l'estinzione anticipata del finanziamento intervenga fino alla scadenza prevista per la rata del piano di ammortamento;
la conseguenza di tale circostanza determina la trasformazione del prestito da mutuo feneratizio a mutuo gratuito, con la ulteriore conseguenza della non debenza di interessi da parte del mutuatario e/o la restituzione in favore del mutuatario degli interessi che dovessero essere stati da questi corrisposti alla banca” (cfr. pag. 14 atto di appello). L'appellante censurava, altresì, l'adesione da parte del Giudicante all'orientamento maggioritario giurisprudenziale secondo il quale era legittima la modalità di rimborso cd. “alla francese”, criticando l'appellante l'assenza di un preventivo accordo delle parti, nel 2000, su tale piano di ammortamento secondo il quale le rate, di fatto, erano calcolate “secondo un metodo il cui risultato è quello di aumentare l'importo degli interessi e, quindi, di far emergere un tasso annuo effettivo superiore a quello risultante dalle clausole contrattuali”; nemmeno vi era stato accordo sul calcolo degli interessi “sul debito residuo, condizione essenziale dell'ammortamento con il sistema alla francese” (cfr. pagg. 18-19 atto di appello). Dunque,
“la mancata indicazione in contratto della tecnica mediante la quale il piano viene sviluppato (ad es. alla “francese”, a capitale costante, ecc.) o anche soltanto l'omessa indicazione di taluni accorgimenti di calcolo, in mancanza dei quali si può addivenire ad una pluralità di tassi di interesse, configura la sussistenza di profili di indeterminatezza delle condizioni” (cfr. pag. 19 atto di appello). Concludeva chiedendo: in via preliminare, di revocare l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensiva ex art. 624 c.p.c., implicitamente confermata dalla sentenza impugnata, e, per l'effetto, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'esecuzione e/o l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo
5 costituito dal contratto di mutuo fondiario su cui si basa l'opposizione ex art. 615 c.p.c. di cui alla sentenza impugnata;
in via principale e nel merito, di annullare e/o riformare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, da liquidarsi tenuto conto dell'ammissione al gratuito patrocinio come da delibera COA n. 4155/2020 del 2.7.2020.
3. Si costituiva in giudizio la BNL contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo: in via preliminare, di respingere le richieste di revoca dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensiva ex art. 624 c.p.c. e di sospensione ex art. 283 c.p.c. dell'esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, a fronte della loro palese inammissibilità; di rigettare l'istanza di riforma della sentenza impugnata perché infondata e non provata in fatto e in diritto, con conseguente conferma della medesima in ogni sua parte. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4. All'udienza del 12.11.2020, la Corte rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Con atto depositato in data 24.10.2023, interveniva in giudizio la società per il tramite della procuratrice speciale Controparte_2
rappresentando l'intervenuta cessione pro Controparte_3 soluto da parte della in favore di CP_1 Controparte_1 di un portafoglio di crediti denominato “Project Controparte_2
”, tra i quali figurava il credito vantato dalla BNL nei CP_5 confronti dell'appellante . Con successivo atto depositato Parte_1 in data 3.7.2024, l'interveniente chiedeva Controparte_2
l'estromissione della dal presente Controparte_1 giudizio All'udienza del 3.4.2025, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE 5. Preliminarmente, è accolta la richiesta di estromissione dell'appellata BNL. In data 24 ottobre 2023, si costituiva nel presente Controparte_2 giudizio ex art. 111 c.p.c. quale cessionaria di BNL, chiedendo, in data 3 luglio 2024, l'estromissione della cedente. La Corte prende atto della cessione del credito avvenuta in corso di causa (v. contratto di cessione dei crediti pro soluto, stipulato in data 15 settembre 2023, da iscrizione al Controparte_1
Registro delle Imprese di Roma, in favore di , con Controparte_2 riguardo al portafoglio di crediti -comprensivo di quello del Pt_1 individuati in blocco ex legge 30 aprile 1999 n. 130, come da avviso
6 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte Seconda n. 112 del 23 settembre 2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del d. lgs. n. 385/1993 Testo Unico Bancario e degli artt. 1, 4 e 7, della l. n. 130/1999 sulla cartolarizzazione), con successione a titolo particolare della cessionaria nel diritto controverso. Al contempo, si rappresenta che è stato acquisito il consenso del Pt_1 alla estromissione, avendo il debitore accettato il contraddittorio nei confronti della cessionaria (cfr. comparsa conclusionale, pag. 1, nella quale l'appellante rivolge le proprie domande solo a “ CP_2
per il tramite dalla procuratrice speciale
[...] CP_3 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata
[...]
e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti Roberto Calabresi ed Elisa Gaboardi in virtù di estromissione dell'appellata originaria
[...]
”, richiamando specificamente la cessione Controparte_1 del credito del . Pt_1
Con l'accettazione implicita da parte del della cessione (v. sul Pt_1 punto Cass. sez. I, 22/10/2009, sent. n. 22424), sono integrati i presupposti per l'estromissione dal giudizio della cedente BNL venendo meno la sua qualità di litisconsorte necessario (Cass. Sez. Trib., 12/12/2003, sent. n. 19072).
6. L'appello va rigettato. contraeva con BNL il contratto di mutuo del 26 settembre Parte_1
2000, rep. 31761, rogato dal notaio per la somma di lire Per_1
110.000.000 (equivalenti a euro 56.810,25), a tasso Euribor 6M+2 punti percentuali, tasso iniziale del 7,30% con 240 rate mensili per 20 anni di lire 872.749 (pari a euro 451, 76). A garanzia del pagamento del mutuo erogato e degli interessi, la faceva iscrivere ipoteca sull'immobile CP_1 in Campagnano contestualmente acquistato dal Pt_1
Il mutuatario, però, non rispettava l'obbligo di pagamento delle rate e la BNL, dopo alcuni anni, avviava azione esecutiva per la somma di euro 105.601,54, con precetto notificato in data 10 ottobre 2009 e successivo atto di pignoramento notificato il 18 dicembre 2009. In ordine alla censura 2.a) che contesta l'erronea interpretazione del contratto concluso tra le parti, va ribadito che il mutuo sottoscritto non può ritenersi condizionato, potendo piuttosto qualificarsi “titolo esecutivo” ex art. 474 c.p.c. e art. 41 d. lgs. 1/9/1993, n. 385 (TU bancario). Ciò in quanto il contratto prevede, all'art. 2, che “La parte mutuataria riversa qui all'atto alla parte mutuante, come sopra rappresentata la somma erogata che viene costituita come pegno irregolare infruttifero. Detta somma (…) sarà svincolata alla parte mutuataria con valuta 15 (quindici) giorni da oggi – comprendendo nel computo anche tale
7 giorno – dopo che essa parte a sua cura e spese entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni da oggi – comprendendo nel computo anche tale giorno – abbia a produrre alla Agenzia di Roma Nord della
[...]
(..)”. Dall'interpretazione letterale della clausola Controparte_1 emerge che la somma richiesta in prestito non sarebbe stata messa a disposizione del solo al verificarsi di determinate condizioni Pt_1 future e incerte per cui, ai fini dell'esecuzione del mutuo, l'erogazione avrebbe poi dovuto essere oggetto di un atto successivo redatto con le stesse formalità del mutuo. Piuttosto, lo svincolo della somma, messa subito nella disponibilità “giuridica” del mutuatario, avveniva 15 giorni dopo la sottoscrizione senza necessità di ulteriori atti da sottoscrivere. Ciò posto, si rammenta che il momento perfezionativo del mutuo coincide con la cd. "traditio" al mutuatario che acquista la proprietà del denaro, evento che non si traduce necessariamente con la consegna materiale del denaro, potendo anche avvenire con la mera disponibilità contabile della "res” in capo al mutuatario, per effetto della creazione da parte del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal patrimonio della banca e l'acquisizione del denaro al patrimonio del Proprio di recente, le Pt_1
Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. sent. n. 5986 del 6/3/2025) hanno confermato sia la configurabilità, quale titolo esecutivo, del mutuo con deposito cauzionale infruttifero, che il suo perfezionamento con la disponibilità contabile della somma mutuata (“Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – uni-voca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.”) Nel caso di specie, la disponibilità giuridica della somma mutuata in capo al al momento della sottoscrizione esplicita l'immediato Pt_1 perfezionamento del contratto;
quindi, il titolo esecutivo risulta correttamente attivato dal creditore/istituto di credito al momento nel quale il mutuatario non adempiva alla propria obbligazione Pt_1 restitutoria.
8 Passando alla seconda doglianza (2.b), relativa al piano di ammortamento alla francese e all'incidenza delle spese di estinzione per chiusura anticipata sul TAEG -Tasso Annuo Effettivo Globale), si espone quanto segue. In ordine al primo dei profili citati, giova richiamare la recente decisione della Suprema corte a S.U. (sentenza n. 15130 del 29/5/2024), in tema di mutuo bancario a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, ipotesi sovrapponibile a quella in esame. Secondo i giudici di legittimità, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. La doglianza dell'appellante, quindi, non è fondata. Sul secondo aspetto, va richiamata la CTU. Secondo il perito, “1. Il costo del finanziamento erogato con il contratto di mutuo stipulato fra le parti in data 26.09.2000, tenendo conto di tutti i costi collegati all'erogazione/fruizione del credito, resta quantificato dal Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) pari al 7,70% annuo, misura che resta al di sotto del tasso soglia usura, vigente al momento della stipulazione del contratto, fissato nella misura pari al 9,435% annuo.
2. Il tasso di interesse di mora, di per sé solo considerato, resta contrattualmente fissato nella misura dell'8,245% annuo (o, in subordine, dell'8,35% annuo), misura che resta al di sotto del tasso soglia usura, vigente al momento della stipulazione del contratto, fissato nella misura pari al 9,435% annuo”. Il contratto di mutuo, pertanto, non comportava il pagamento di tassi usurari. Infine, sul tema delle componenti del costo del credito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la penale di estinzione anticipata costituisce un onere non collegato all'erogazione del credito (in quanto straordinario ed eventuale), non dovuto per effetto della conclusione del contratto (ma solo a seguito del verificarsi di un evento futuro e incerto ovvero l'estinzione anticipata del finanziamento), ma conseguente alla volontà del mutuatario;
inoltre, la penale non assolve la funzione di remunerare il capitale (come gli interessi corrispettivi), essendo volta, esclusivamente, a compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione. Pertanto, la Cassazione (sezione III sent. del 7/3/ 2022, n. 7352) ha escluso che la commissione di estinzione anticipata possa
9 computarsi ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi. Anche per tale profilo, quindi, la decisione va confermata.
7. Quanto alle spese processuali di fase, le stesse sono compensate integralmente tra e in quanto le questioni Pt_1 Controparte_2 sollevate dall'appellante sono state oggetto, come già esposto, di recenti decisioni della Cassazione a Sezioni Unite che hanno fornito importanti indicazioni interpretative, ponendo fine a contrasti giurisprudenziali. Nulla per le spese sostenute da BNL, in assenza di richiesta sul punto (l'appellata solo nella comparsa di costituzione in appello, depositata prima della cessione del credito, aveva chiesto la liquidazione delle spese a proprio favore).
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 6/2020, nei
[...] confronti di alla quale ultima Controparte_1 succedeva, nelle more del giudizio, Controparte_2
1) dichiara l'estromissione dal giudizio di Controparte_1
[...]
2) rigetta l'appello;
3) compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_2
4) nulla sulle spese sostenute da Controparte_1
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 co. 17 della l. 228/12 per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore Pt_1 importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta il 4.8.2025 La Consigliera est. Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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