Sentenza 22 febbraio 1965
Massime • 1
Operato lo sganciamento della imposta di famiglia da quella erariale (art.18 l.16 settembre 1960 n.1014, di carattere interpretativo) i comuni hanno la facolta di maggiorare i redditi erariali, purche diano la prova concreta e certa della maggiorazione, al fine di tutelare i diritti del contribuente il quale, se non puo pretendere che la base imponibile accertata per le imposte erariali sia automaticamente operativa per quella di famiglia,deve conoscere in base a quali elementi obbiettivi tale base sia stata determinata e quali considerazioni abbiano indotto le commissioni amministrative a disattendere le sue argomentazioni. Soluzione questa che discende dal principio della preminenza del metodo analitico per l'accertamento del reddito in materia di imposta di famiglia, mentre e consentito il ricorso al metodo induttivo solo quando le risultanze del primo non siano sufficienti a rilevare la capacita contributiva del soggetto passivo, previo riferimento a fatti ed indici positivi da indicare specificamente. ( Cfr. Sulla prima parte massima n. 137/63, 2226/62, 2688/60, 844-54).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/02/1965, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1965 |
Testo completo
Operato lo sganciamento della imposta di famiglia da quella erariale (art.18 l.16 settembre 1960 n.1014, di carattere interpretativo) i comuni hanno la facolta di maggiorare i redditi erariali, purche diano la prova concreta e certa della maggiorazione, al fine di tutelare i diritti del contribuente il quale, se non puo pretendere che la base imponibile accertata per le imposte erariali sia automaticamente operativa per quella di famiglia,deve conoscere in base a quali elementi obbiettivi tale base sia stata determinata e quali considerazioni abbiano indotto le commissioni amministrative a disattendere le sue argomentazioni. Soluzione questa che discende dal principio della preminenza del metodo analitico per l'accertamento del reddito in materia di imposta di famiglia, mentre e consentito il ricorso al metodo induttivo solo quando le risultanze del primo non siano sufficienti a rilevare la capacita contributiva del soggetto passivo, previo riferimento a fatti ed indici positivi da indicare specificamente. ( Cfr. Sulla prima parte massima n. 137/63, 2226/62, 2688/60, 844-54).*