Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 74450/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 74450 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Ciciarelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Gaspare
Spontini n° 24
- Appellante -
CONTRO
(C.F.: ), in persona legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Achille Buonafede ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via
Federico Cesi n° 72
- Appellata -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 26842/2019, emessa del Giudice di Pace di Roma, all'esito del procedimento RG 41509/2018.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
l' per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
26842/2019 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, Sezione IV, dott. Dario Bonamano, depositata in data 10.10.2019 e notificata in data 21.10.2019 (relativa al procedimento recante RG
41509/2018), ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) In via preliminare, dichiarare l'ammissibilità del presente appello per manifesta fondatezza e per evidente sussistenza del fumus boni iuris;
b) nel merito, in via principale, accogliere integralmente il presente gravame e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'inammissibilità, illegittimità e/o infondatezza e, comunque, rigettare integralmente nel merito l'avversa opposizione ex art. 615 c.p.c., successivamente riassunta ex art.
616 c.p.c., per i motivi già ampiamente esposti nel corso del primo grado e nel presente atto;
c) sempre in via principale, accertare e dichiarare, in virtù del pagamento banco judiciis effettuato dalla debitrice n.q. di terzo pignorato, l'esistenza/debenza del credito residuale Controparte_1 pari ad €uro 31,57 per le somme tuttora dovute in virtù dell'ordinanza azionata e, per l'effetto, dichiarare altresì dovute le conseguenti spese di precetto richieste dal creditore/opposto nella misura di €uro 436,56, fatta salva la maggiore o minore misura che dovesse essere ritenuta di giustizia;
d) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere riconfermata la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell' si chiede che le spese di Controparte_1
giustizia, liquidate in primo grado in misura notevolmente superiore ai massimi di legge, vengano rideterminate e ricondotte, quantomeno, alla misura dei parametri medi ex D.M. 55/2014, stante anche la totale carenza di motivazione della sentenza impugnata sul punto;
e) Con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge, del giudizio di primo grado, della fase cautelare dell'opposizione e del presente grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario Avv. Alessandro Ciciarelli;
f) Si chiede, inoltre, disporsi l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al procedimento di primo grado tenutosi dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, RG 41509/2018, Sezione IV, Dott.
Bonamano, definito con sentenza n. 26842/2019, ivi incluso il fascicolo della procedura esecutiva avente NRE 10215/2016 del Tribunale di Roma.”.
Si costituiva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza:
1.- rigettare, siccome inammissibile ex art. 100 c.p.c. nonché ex art. 339 comma 3 c.p.c. e comunque infondato, l'appello proposto dall'Avv. avverso la sentenza Parte_1 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Roma Sezione IV, Dott. Dario Bonamano n. 26842/2019 depositata in data 10.10.2019, notificata in data 21.10.2019, nella causa promossa dal Sig. nei confronti dell' e distinta al numero di R.G. 41509/2018.; Parte_1 Controparte_1
2.- con condanna dell'appellante in favore di alla refusione delle spese di lite del CP_1 presente grado di giudizio.”.
In corso di causa veniva acquisito il fascicolo di primo grado e le parti all'udienza del 27/02/2022 richiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni che veniva fissata all'udienza del
13/12/2023, nel corso della quale le parti si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quanto segue:
La causa di primo grado è stata decisa secondo equità a norma dell'art. 113 c. 2 e 114 c.p.c., come del resto riconosciuto dalle parti nei rispettivi scritti difensivi (cfr. pag. 4 e ss atto di citazione in appello e cfr. pag. 24 comparsa di costituzione di parte convenuta) e come risulta dal valore della controversia, inferiore a euro 1.100,00, decisivo come parametro di riferimento per stabilire la natura equitativa di una pronuncia del Giudice di Pace (cfr. Cass. 14174/2019 e Cass. 1210/2018).
Pertanto, la sentenza di primo grado era appellabile solo a norma dell'art. 339 c.3 c.p.c. ossia
“esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”. [cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 23623 del 24/09/2019: “In tema di opposizione all'esecuzione, pur dopo l'abrogazione, ad opera della l. n. 69 del 2009, del divieto di appellabilità (introdotto, modificando l'art. 616, ultimo comma, c.p.c, dalla l. n. 52 del 2006) le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall'art. 339, comma 3 c.p.c.”].
In particolare, parte appellante ha lamentato la violazione di norme costituzionali e dei principi regolatori della materia del caso in oggetto (cfr. pag. 4 atto di appello).
Orbene, anche nell'impugnazione avverso le sentenze emesse in via equitativa dal Giudice di Pace è applicabile il principio di cui all'art. 342 c.p.c. secondo cui “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83 , convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n.
134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. (cfr. Cass. S.U. 27119/2017, Cass. 3194/2019 e Cass. 22502/2014).
Di conseguenza, nel caso di specie, parte istante non poteva limitarsi a un generico richiamo alle norme costituzionali o ai principi regolatori della materia che assume violate, bensì procedere, a pena di inammissibilità, ad indicarli con chiarezza (cfr. Cass. 3005/2014, Cass. 8466/2010 e Cass. 284/2007), rappresentando altresì come la valutazione equitativa del giudice di prime cure si fosse posta in contrasto con essi, in modo da consentire al giudice d'appello la successiva valutazione delle relative eccezioni, tenuto presente che i cosiddetti “principi regolatori” non si riferiscono all'applicazione di disposizioni di diritto sostanziale – quale la questione dell'imputazione dei pagamenti effettuati dall'appellata - (cfr. Cass. 9976/2016 e Cass. 5287/2012), ma ai principi giuridici essenziali, sui quali si fonda una determinata materia (cfr. Cass. 28934/2021 e Cass.
25020/2020).
Pertanto, deve dichiararsi l'inammissibilità del presente appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri minimi, tenuto conto della limitata attività processuale svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello promosso da con conferma della Parte_1
sentenza n. 26842/2019, emessa dal Giudice di Pace di Roma;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
che liquida in euro 332,00 per compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese
[...]
generali nella misura del 15% come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.Lvo 115/2002 per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Roma, 27/12/2024.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.